Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 13 agosto 2024 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione; Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi; Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi che, in particolare, all'art. 8 comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza; Visto altresi', il comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di prevenzione incendi e sicurezza antincendio; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che risultano superate da successive norme tecniche di settore; Ravvisata pertanto, l'esigenza, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, di prevedere il rinvio dei criteri inerenti alle modalita' di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacita' tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni transitorie
Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente: "23-bis. Rinvio alle norme tecniche. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate e' da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente." |
| Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 agosto 2024
Il Ministro: Piantedosi |
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