Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SIENA
DECRETO RETTORALE 8 agosto 2024
Modifiche dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, che riconosce in capo alle universita' ordinamenti autonomi e la potesta' di emanare propri statuti e regolamenti;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 59 (revisione dello statuto);
Vista l'approvazione da parte del Senato accademico, con delibera rep. n. 74/2024 (prot. n. 98008 del 23 maggio 2024), assunta nella seduta del 22 maggio 2024, della revisione definita dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Preso atto della nota prot. n. 99794 del 28 maggio 2024, con la quale l'Ateneo ha trasmesso il testo statutario emendato al Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) che esercita il controllo ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Preso atto della nota in risposta prot. n. 10794 del 29 luglio 2024 (nostro prot. 158672 del 30 luglio 2024) con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, relativamente al controllo che esercita ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha approvato la revisione dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena senza avanzare osservazioni sostanziali sulla legittimita' e sul merito e ha suggerito la modifica dell'art. 48, in recepimento degli orientamenti della Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e una riformulazione piu' chiara dell'art. 63;
Tenuto conto che e' stato recepito quanto evidenziato nella sopra citata nota del Ministero dell'universita' e della ricerca e sono stati modificati esclusivamente gli articoli 48 e 63 del proposto testo dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Considerato che, ai sensi di quanto stabilito con delibera n. 74 del Senato accademico del 22 maggio 2024, in caso di osservazioni formulate dal Ministero dell'universita' e della ricerca che non rivestano carattere sostanziale, l'approvazione definitiva dello statuto avvenga con delibera del Senato accademico, previa informativa ai consigli di Dipartimento e ai consiglio studentesco e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
Vista l'informativa inviata ai direttori di Dipartimento (con richiesta di inoltrare ai rispettivi consigli) e al consiglio studentesco in data 2 agosto 2024 (prot. n. 162514 del 2 agosto 2024) relativa alla modifica dei soli articoli 48 e 63 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Vista la delibera rep. n. 271/2024 (prot. n. 165994 dell'8 agosto 2024), assunta nella seduta dell'8 agosto 2024 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla riformulazione degli articoli 48 e 63 come richiesto dal Ministero dell'universita' e della ricerca nella nota, prot. n. 10794 del 29 luglio 2024, che approva il nuovo testo statutario, e dell'art. 64;
Vista la delibera rep. n. 177/2024 (prot. n. 166198 dell'8 agosto 2024) assunta nella seduta dell'8 agosto 2024 con la quale il Senato accademico ha approvato la riformulazione degli articoli 48 e 63 come richiesto dal Ministero dell'universita' e della ricerca nella nota, prot. n. 10794 del 29 luglio 2024, che approva il nuovo testo statutario, e dell'art. 64;

Decreta:

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e' emanato nel testo modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, come dal testo di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Lo statuto di cui al punto 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nell'albo on-line di Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Siena, 8 agosto 2024

Il Rettore: Di Pietra
 
Universita' degli Studi di Siena

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (Storia e vocazione)
Articolo 2 (Missione)
Articolo 3 (Titoli di studio)
Articolo 4 (Autonomia e relative fonti)
Articolo 5 (Principi di attivita' e organizzazione)
Articolo 6 (Comunita' universitaria)
Articolo 7 (Codice Etico della Comunita' universitaria)
Articolo 8 (Relazioni con altri soggetti e istituzioni)
Articolo 9 (Definizioni e linguaggio)
TITOLO II - RICERCA, DIDATTICA E RELATIVE STRUTTURE
Articolo 10 (Ricerca e didattica)
Articolo 11 (Docenti)
Articolo 12 (Studentesse e Studenti)
Articolo 13 (Personale tecnico e amministrativo)
Articolo 14 (Strutture scientifiche e didattiche)
Articolo 15 (Dipartimenti)
Articolo 16 (Organizzazione dei Dipartimenti)
Articolo 17 (Centri di ricerca)
Articolo 18 (Strutture di raccordo)
Articolo 19 (Organizzazione delle Strutture di raccordo)
Articolo 20 (Funzioni assistenziali nelle discipline biomediche)
Articolo 21 (Corsi di studio)
Articolo 22 (Corsi di Dottorato di Ricerca)
Articolo 23 (Corsi di Specializzazione)
Articolo 24 (Master universitari)
TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO
Articolo 25 (Organi di governo)
Articolo 26 (Rettore/Rettrice)
Articolo 27 (Elezione del Rettore o della Rettrice)
Articolo 28 (Senato Accademico)
Articolo 29 (Diritti dei membri del Senato Accademico)
Articolo 30 (Composizione del Senato Accademico)
Articolo 31 (Consiglio di Amministrazione)
Articolo 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)
TITOLO IV - ORGANI AUSILIARI, DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
Articolo 33 (Organi ausiliari)
Articolo 34 (Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria, Delegate e Delegati)
Articolo 35 (Commissione Relazioni Internazionali)
Articolo 36 (Commissione Ricerca)
Articolo 37 (Consiglio Studentesco)
Articolo 38 (Composizione del Consiglio Studentesco)
Articolo 39 (Conferenza Territoriale e dei Sostenitori)
Articolo 40 (Difensora civica o Difensore civico delle studentesse e degli studenti)
Articolo 41 (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
Articolo 42 (Consigliera o Consigliere di fiducia)
Articolo 43 (Presidio della Qualita' d'Ateneo)
Articolo 44 (Organi di valutazione e controllo)
Articolo 45 (Nucleo di Valutazione d'Ateneo)
Articolo 46 (Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti)
Articolo 47 (Composizione del Collegio delle Revisore e dei Revisori dei conti)
Articolo 48 (Collegio di Disciplina)
Articolo 49 (Commissione Etica)
TITOLO V - AMMINISTRAZIONE
Articolo 50 (Principi di amministrazione)
Articolo 51 (Direttore/Direttrice Generale)
Articolo 52 (Conferimento e revoca dell'incarico di Direttore o Direttrice Generale)
Articolo 53 (Dirigenza e funzioni dirigenziali)
Articolo 54 (Strutture di servizio)
Articolo 55 (Centri di Servizio e Dipartimenti Amministrativi)
Articolo 56 (Sistema Bibliotecario d'Ateneo)
Articolo 57 (Sistema Museale d'Ateneo)
Articolo 58 (Archivi)
TITOLO VI - NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 59 (Composizione degli organi elettivi)
Articolo 60 (Incompatibilita' e divieti)
Articolo 61 (Pari opportunita' nella composizione degli organi d'Ateneo)
Articolo 62 (Revisione dello Statuto)
Articolo 63 (Disposizioni transitorie)
Articolo 64 (Entrata in vigore)

Art. 1
Storia e vocazione
1. L'Universita' degli Studi di Siena, gia' organizzata e finanziata dal Comune di Siena nel 1240 ed eretta a Studio generale nel 1357, e' sede primaria di libera ricerca e libera formazione, nonche' luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze per il progresso culturale, civile ed economico della societa', in ideale continuita' con la sua storia e la sua antica tradizione di centro internazionale di studi e formazione.
2. Essa si ispira ai principi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, favorisce gli scambi culturali, la mobilita' del corpo docente e studentesco, i programmi integrati di studio e di ricerca e il riconoscimento delle carriere didattiche.
3. La sede legale e amministrativa dell'Universita' e' in Siena. L'Ateneo puo' articolarsi in sedi distaccate.
 

Art. 2
Missione

1. L'Universita' e' istituzione pubblica di alta cultura finalizzata allo svolgimento, all'organizzazione e alla promozione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore (anche attraverso politiche selettive di reclutamento e formazione di studiose e studiosi), alla formazione culturale, scientifica e professionale del corpo studentesco, all'innovazione scientifica e tecnologica e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze.
2. L'Universita', in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, opera in conformita' ai principi del pluralismo, della democrazia e del rispetto delle liberta' personali e collettive, del diritto individuale al sapere, della valorizzazione del merito e della cultura fondata sul rispetto delle differenze e della non discriminazione, e promuove tali principi nelle attivita' di didattica, ricerca e terza missione (valorizzazione delle conoscenze).
3. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento, il libero accesso ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendano effettivi tali diritti, nell'ambito delle disposizioni vigenti e compatibilmente con i suoi programmi di sviluppo.
4. L'Universita' cura la divulgazione scientifica, valorizzando anche le istanze provenienti dal suo territorio di riferimento.
5. L'Universita' promuove e favorisce le attivita' culturali, ricreative e sportive del corpo studentesco e di tutto il personale universitario.
 

Art. 3
Titoli di studio

1. L'Universita' conferisce i seguenti titoli di studio:
a) Laurea;
b) Laurea Magistrale;
c) Diploma di Specializzazione;
d) Dottorato di Ricerca;
e) Master Universitario.
2. L'Universita' promuove l'accreditamento dei corsi di ogni livello secondo le indicazioni degli organismi nazionali e internazionali di valutazione della qualita' della didattica.
3. L'Universita' rilascia attestati relativi alle attivita' di aggiornamento e formazione che organizza autonomamente o con altri enti.
 

Art. 4
Autonomia e relative fonti

1. L'Universita' e' ente di diritto pubblico, ha piena capacita' giuridica e gode di autonomia statutaria e regolamentare, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essa si organizza e opera secondo lo Statuto, che e' espressione fondamentale della sua autonomia.
2. Nell'ambito di tale autonomia e secondo le procedure indicate nei commi successivi, l'Universita' adotta i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dei propri uffici e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e ogni altro regolamento relativo all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Senato Accademico approva i seguenti Regolamenti:
a) il Regolamento generale d'Ateneo, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' e contiene le disposizioni di attuazione di questo Statuto;
b) il Regolamento elettorale, che disciplina le modalita' di elezione del Rettore o della Rettrice e degli altri organi elettivi dell'Ateneo, e inoltre delle rappresentanze studentesche e del personale tecnico e amministrativo in essi presenti;
c) ogni altro Regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento degli organi di governo dell'Universita'.
4. Il Senato Accademico, previo parere favorevole deliberato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, approva i seguenti altri regolamenti:
a) il Regolamento didattico d'Ateneo che disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio volti al rilascio dei titoli di cui all'art. 3, lettere a), b) e c);
b) il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui al Titolo II dello Statuto;
c) ogni altro Regolamento in materia di didattica, di ricerca e di terza missione, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, che vengono proposti su deliberazione dei rispettivi organi consiliari.
5. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di amministrazione e contabilita', che disciplina i criteri e le modalita' di organizzazione e gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.
6. Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti in materia di amministrazione, procedimenti amministrativi, diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, previo parere favorevole del Senato Accademico per quelli che hanno impatto sulla didattica, sulla ricerca e sulla terza missione.
7. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei e delle componenti dell'organo competente, sono emanati dal Rettore o dalla Rettrice ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo diverse disposizioni; sono resi pubblici secondo le modalita' previste dal Regolamento generale d'Ateneo.
 

Art. 5
Principi di attivita' e organizzazione

1. L'Universita' assume, per l'esercizio delle proprie funzioni, il metodo operativo della programmazione strategica e della verifica e valutazione dei risultati e assicura, a ogni livello, la distinzione tra attivita' di indirizzo, di gestione e di controllo.
2. L'Universita' fonda e organizza la sua attivita' sui principi di imparzialita', buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestivita' delle procedure, pubblicita' degli atti, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, cooperazione e responsabilita', sostenibilita' ambientale, economica e sociale, tutela della sicurezza, della salute e delle differenze.
3. L'Ateneo garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' nell'accesso agli studi, nel reclutamento e nelle progressioni di carriera del personale; garantisce un'equilibrata rappresentanza di genere nelle candidature, negli Organi collegiali e in ogni altro aspetto della vita accademica; si impegna, anche attraverso strumenti e iniziative adeguate, a rafforzare e a diffondere all'interno della comunita' universitaria il rispetto delle differenze e il principio dell'inclusione.
4. L'Universita' promuove l'accreditamento delle proprie strutture didattiche, di ricerca e di servizio secondo i principi di qualita'.
5. L'Universita' promuove a tutti i livelli l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi organizzativi e dei relativi flussi documentali.
6. L'Universita' gestisce il proprio patrimonio immobiliare, artistico e culturale nel rispetto del significato storico della propria presenza sul territorio in cui opera.
 

Art. 6
Comunita' universitaria

1. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali attraverso il concorso attivo e responsabile del personale docente, del personale tecnico e amministrativo e del corpo studentesco, i quali, nel loro insieme, compongono la Comunita' universitaria.
2. Nel rispetto delle diverse professionalita' e competenze, l'Universita' favorisce e promuove la partecipazione consapevole di tutte le componenti della Comunita' accademica alla vita e al governo dell'Ateneo e alla definizione e attuazione delle linee programmatiche del suo governo.
3. L'Universita' promuove la qualita' della vita universitaria per la sua Comunita' con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attivita', alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilita', al superamento di ogni tipo di discriminazione, al sostegno di attivita' culturali, sportive e ricreative.
 

Art. 7
Codice Etico della Comunita' universitaria

1. L'Universita' adotta il Codice Etico della Comunita' universitaria, che ne detta le regole di condotta, definisce i valori fondamentali ai quali ispirare la propria azione, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e infine l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo. Le disposizioni del Codice Etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e a regolare i casi di conflitto di interessi e le questioni di proprieta' intellettuale.
2. Il Codice Etico e' approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Le infrazioni al Codice Etico, fatti salvi i profili di rilevanza disciplinare, civile, contabile e penale delle condotte, sono sanzionate con l'irrogazione di un richiamo scritto, accompagnato, nel caso di recidiva, dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
4. Sulle medesime infrazioni, qualora non costituiscano anche un illecito disciplinare rientrante nella competenza del Collegio di Disciplina di cui all'art. 48, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore o della Rettrice, tenuto conto delle segnalazioni pervenute e dell'istruttoria curata dalla Commissione Etica di cui all'art. 49.
 

Art. 8
Relazioni con altri soggetti e istituzioni

1. L'Universita' promuove forme di collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con centri di ricerca, universita' e altri soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, che siano utili e opportune per il migliore espletamento delle proprie finalita' istituzionali.
2. L'Universita' puo' costituire associazioni, enti, fondazioni, societa', consorzi e altri organismi pubblici o privati e assumere partecipazioni al loro interno per assicurare lo svolgimento ottimale delle attivita' strumentali e di servizio ai propri fini istituzionali.
 

Art. 9
Definizioni e linguaggio

1. Ai fini delle disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo, e salva diversa espressa previsione, si intendono:
a) per "Universita'" o "Ateneo": l'Universita' degli Studi di Siena;
b) per "professoresse e professori": le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati dell'Ateneo;
c) per "ricercatori e ricercatrici": i ricercatori e le ricercatrici di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, appartenenti all'Ateneo;
d) per "docenti": le figure di cui alle lettere b) e c);
e) per "Decana o Decano": la professoressa ordinaria piu' anziana o il professore ordinario piu' anziano in ruolo dell'Ateneo; a parita' di anzianita' di ruolo, prevale quella anagrafica;
f) per "personale tecnico e amministrativo": il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario, i collaboratori ed esperti linguistici e le collaboratrici ed esperte linguistiche dell'Ateneo;
g) per "studentesse e studenti": le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo e ai corsi per il conseguimento di Master universitari;
h) per "corpo studentesco" ai fini elettorali si intendono le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di cui alla lettera i);
i) per "Corsi di studio": Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca;
j) per "strutture dell'Ateneo": le strutture di ricerca, didattiche e di servizio dell'Ateneo e gli uffici amministrativi centrali e periferici;
k) per "Ministero" o "MUR": il Ministero dell'Universita' e della Ricerca o qualunque sua denominazione successiva;
l) per "MEF": il Ministero dell'Economia e delle Finanze o qualunque sua denominazione successiva.
2. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione volto a contrastare gli stereotipi di genere avviato dall'Universita' di Siena, in coerenza con le Linee Guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale inclusivo, questo Statuto adotta una terminologia inclusiva.
3. L'Universita' si impegna a utilizzare un linguaggio inclusivo dal punto di vista del genere nelle sue deliberazioni e comunicazioni ufficiali.
 

Art. 10
Ricerca e didattica

1. L'Universita', con la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della sua Comunita', organizza e promuove la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualita' e della valorizzazione delle capacita' individuali e collettive. Riconosce l'importanza della ricerca di base e applicata, promuove la sperimentazione scientifica, sviluppa rapporti con il mondo della produzione e del lavoro e con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero, attraverso contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra forma utile al perseguimento delle finalita' istituzionali.
2. L'Universita', considerando inscindibili le attivita' di ricerca e di formazione, organizza, coordina e svolge le attivita' didattiche per il conferimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione superiore previsti dall'ordinamento universitario. Controlla e promuove la qualita' e l'efficienza della didattica; promuove la sperimentazione e sostiene le diverse attitudini e l'impegno individuale e collettivo nello studio e nell'apprendimento.
 

Art. 11
Docenti

1. A ogni docente dell'Universita' e' riconosciuta piena autonomia nello svolgimento dell'attivita' di ricerca. E' inoltre garantita la liberta' di scelta dei contenuti e dei metodi dell'insegnamento affidato, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento definiti dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio e in accordo con la programmazione didattica approvata dagli organi accademici competenti.
2. Ogni docente afferisce a un Dipartimento sulla base della congruenza del settore scientifico disciplinare di appartenenza, o sua successiva denominazione, con le attivita' di ricerca o con l'offerta formativa del Dipartimento stesso. Sulle afferenze provvede il Rettore o la Rettrice, su deliberazione del Senato Accademico e previo parere dei Dipartimenti interessati.
3. Ogni docente presta attivita' didattica in uno o piu' Corsi dell'Universita', tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del Dipartimento di afferenza, e comunque nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa e secondo il carico didattico definito dal Senato Accademico, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo e il Dipartimento di afferenza, puo' deliberare una riduzione del carico didattico di docenti cui siano affidati incarichi gestionali, secondo le modalita' definite nel Regolamento didattico d'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di afferenza e sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, puo' inoltre deliberare una riduzione del carico didattico di docenti quando svolgano attivita' di ricerca particolarmente rilevanti, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale d'Ateneo.
6. Il Senato Accademico puo' autorizzare il Rettore o la Rettrice, su sua richiesta, a una limitazione dell'attivita' didattica.
7. Ogni docente deve svolgere con assiduita' e regolarita' i compiti di ricerca e aggiornamento scientifico e quelli didattici; deve inoltre partecipare agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo; infine deve svolgere gli altri compiti di servizio in favore dell'Ateneo.
8. In caso di violazione dei doveri di servizio, il Rettore o la Rettrice promuove il procedimento disciplinare a carico del o della docente che si ritiene responsabile e, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, formula una proposta motivata al Collegio di Disciplina di cui all'art. 48. Il procedimento disciplinare e' definito, secondo i tempi e le modalita' previste dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, che infligge la sanzione o dispone l'archiviazione, conformemente al parere vincolante del Collegio di Disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
9. L'Universita' istituisce un'Anagrafe d'Ateneo del personale docente per tutti gli adempimenti in materia di organi collegiali, commissioni di concorso e procedure elettorali.
 

Art. 12
Studentesse e Studenti

1. L'Universita' riconosce nelle studentesse e negli studenti una componente essenziale della vita accademica.
2. L'Universita', anche in collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, assicura alle studentesse e agli studenti (anche con impegni lavorativi) servizi didattici, amministrativi, culturali, ricreativi e sportivi efficienti e funzionali, e inoltre servizi di orientamento a partire dal loro ingresso nella Comunita' universitaria e fino alla loro uscita. Riconosce infine il loro diritto a partecipare alle attivita' dell'Ateneo nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero e il diritto di associazione e riunione delle studentesse e degli studenti, anche mettendo a loro disposizione mezzi adeguati e strutture idonee.
4. L'Universita', ove non diversamente previsto, stabilisce per la componente studentesca una rappresentanza elettiva non inferiore al 15% dei e delle componenti degli organi collegiali e garantisce il diritto della persona eletta di accedere alle informazioni necessarie per svolgere il proprio mandato.
5. L'Universita' favorisce l'integrazione delle studentesse e degli studenti con disabilita'.
6. La Carta dei Diritti e Doveri delle studentesse e degli studenti ne individua e disciplina i diritti e doveri e predispone adeguati strumenti di tutela, prevedendo le relative sanzioni oltre a quelle individuate dalla legge.
7. Il Regolamento didattico d'Ateneo stabilisce i criteri per individuare le diverse condizioni e categorie di studentesse e studenti e i casi di decadenza dallo status di studentessa e studente.
 

Art. 13
Personale tecnico e amministrativo

1. Il personale tecnico e amministrativo, compreso quello dirigenziale, ha diritto a una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, salvaguardi le singole professionalita' e valorizzi le competenze acquisite.
2. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo alla didattica e alla ricerca del personale tecnico e amministrativo in possesso di competenze specifiche ed elevate e favorisce la sua partecipazione a gruppi e progetti di ricerca nelle forme previste dalla legge.
3. L'Universita' cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, compreso quello dirigenziale, garantendo anche l'adeguamento dei programmi formativi, per assicurare a tutte e a tutti le competenze necessarie per svolgere al meglio le diverse attivita' tecniche e amministrative.
4. L'Universita' riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico e amministrativo, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, per garantire l'efficienza e funzionalita' delle attivita' istituzionali. Realizza un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla collaborazione reciproca.
 

Art. 14
Strutture scientifiche e didattiche

1. L'Universita', nel rispetto dei principi di semplificazione dell'articolazione interna, di integrazione tra ricerca e didattica, proporzionalita' e sostenibilita', si organizza in Dipartimenti. Tali strutture costituiscono i centri primari per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.
2. Due o piu' Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinita' disciplinare e funzionalita' organizzativa, che condividano progetti formativi in Corsi di studio distinti, possono promuovere l'istituzione di Strutture di raccordo a cui affidare le funzioni di coordinamento delle attivita' didattiche di riferimento e di gestione dei servizi comuni di cui al successivo art. 18.
 

Art. 15
Dipartimenti

1. I Dipartimenti hanno il compito primario di promuovere, organizzare e disciplinare l'attivita' di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Hanno inoltre il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali e collaborando tra loro, tutti i Corsi di studio dell'Ateneo, garantendone qualita' ed efficacia attraverso l'impiego ottimale delle risorse disponibili. Hanno, ancora, il compito di organizzare e gestire le attivita' culturali, formative e di orientamento previste dall'ordinamento, e infine quello di programmare, pianificare e coordinare le attivita' di terza missione.
2. Spettano inoltre ai Dipartimenti queste altre funzioni:
a) la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati;
b) l'attribuzione dei compiti didattici ai e alle docenti afferenti al Dipartimento e la vigilanza sul regolare svolgimento degli stessi;
c) la definizione dei piani di studio;
d) il parere sulle richieste di afferenza di docenti;
e) la gestione in autonomia dei fondi destinati alla ricerca e allo svolgimento delle attivita' didattiche;
f) la proposta sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio;
g) la proposta sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale;
h) la proposta di reclutamento di docenti a tempo indeterminato e determinato;
i) la proposta di chiamata di docenti;
j) la proposta di conferimento di assegni/contratti per lo svolgimento di attivita' di ricerca;
k) la proposta di attivazione di contratti per l'attivita' di insegnamento, per avvalersi della collaborazione di esperte ed esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di requisiti scientifici e professionali adeguati;
l) la proposta di attivazione di contratti a docenti, studiose e studiosi, professioniste e professionisti di chiara fama provenienti dall'estero e la proposta di affidamento di incarichi annuali rinnovabili a studiose e studiosi di qualificata e comprovata professionalita' provenienti dall'estero;
m) la partecipazione alle procedure contrattuali per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e la stipulazione dei relativi contratti;
n) la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
o) tutte le altre competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. Ciascun Dipartimento e' costituito da almeno trentacinque docenti, afferenti a settori scientifico- disciplinari omogenei e integrati dal punto di vista delle linee di ricerca o dell'offerta formativa.
4. In considerazione della sostenibilita' dei progetti strategici dei Dipartimenti, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione puo' prevedere un numero minimo di docenti, superiore a quello previsto dal comma precedente.
5. I Dipartimenti sono istituiti e modificati, con Decreto Rettorale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto scientifico e didattico che abbia una sostenibilita' almeno triennale. Alla deliberazione di istituzione o di modifica e' allegato l'elenco dei Corsi di studio affidati e dei settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento e' autorizzato a proporre le procedure di reclutamento di cui al comma 2 lett. h). Con la stessa procedura si procede all'aggiornamento e all'integrazione dei suddetti elenchi, in casi di sopravvenute e comprovate ragioni scientifiche e didattiche. I Dipartimenti sono disattivati con decreto rettorale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.
6. I Dipartimenti hanno autonomia didattica, conformemente agli indirizzi del Senato Accademico. Hanno inoltre autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e sono dotati di risorse specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni.
7. I Dipartimenti adottano il sistema di contabilita' e bilancio secondo le modalita' definite nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
8. I Dipartimenti, nel rispetto del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo, possono disciplinare il proprio funzionamento mediante l'adozione di un Regolamento approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 16
Organizzazione dei Dipartimenti

1. Sono organi necessari dei Dipartimenti:
a) Direttore/Direttrice;
b) Consiglio;
c) Commissione Paritetica docenti-studentesse e studenti. La commissione non e' un Organo necessario qualora sia stata costituita la struttura di raccordo di cui al successivo art. 18. In questo caso opera quanto previsto dal successivo articolo 19, comma 4.
2. Il Consiglio di Dipartimento elegge il Direttore o la Direttrice nell'ambito del personale docente di prima e seconda fascia a tempo pieno che vi afferisce, nei casi e con le maggioranze previste dal Regolamento elettorale; il Direttore o la Direttrice puo' designare, tra i e le docenti di ruolo a tempo pieno, un Vicedirettore o una Vicedirettrice, per sostituzione in caso di assenza o impedimento.
3. Il Direttore o la Direttrice si nomina con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
4. Il Direttore o la Direttrice e' legale rappresentante del Dipartimento, convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In casi particolari di urgenza e necessita', assume le decisioni di competenza del Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva. Cura i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo, coordina e vigila su tutte le attivita' del Dipartimento e le altre competenze attribuite dall'ordinamento.
5. Il Direttore o la Direttrice puo' essere coadiuvato o coadiuvata da un Comitato formato da membri che ha scelto tra coloro che compongono il Consiglio di Dipartimento. Al Direttore o alla Direttrice e' corrisposta un'indennita', il cui ammontare e' determinato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal personale docente ad esso afferente, da rappresentanze elettive della componente studentesca iscritta ai Corsi di studio del Dipartimento, dei e delle titolari di assegni/contratti di ricerca e del personale tecnico e amministrativo, nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo e secondo procedure di elezione stabilite dal Regolamento elettorale. Alle sedute partecipa anche il o la Responsabile della Segreteria amministrativa di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretaria o segretario verbalizzante.
7. Il Consiglio e' l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni di competenza del Dipartimento che non siano attribuite al Direttore o alla Direttrice, secondo le modalita' indicate nel Regolamento generale d'Ateneo. Esprime inoltre i pareri richiesti in materia di ricerca, didattica e terza missione. Le deliberazioni di chiamata di professoresse e professori di prima fascia, alle quali partecipa solo il personale docente della stessa fascia, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta. Le deliberazioni di chiamata di professoresse e professori di seconda fascia e di ricercatori e ricercatrici, alle quali partecipa solo il personale docente di prima e seconda fascia, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta.
8. La Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti e' composta da un ugual numero (almeno 3) di docenti afferenti al Dipartimento e di rappresentanti della componente studentesca iscritta ai Corsi di studio del Dipartimento che non fanno parte dei Comitati per la Didattica dei suddetti Corsi e si costituisce secondo le modalita' previste dai regolamenti di Ateneo.
9. La durata del mandato della componente docente delle Commissioni paritetiche docenti-studentesse e studenti e' triennale a decorrere dal 1° gennaio di ogni triennio, mentre quella del mandato delle rappresentanze studentesche e' biennale, secondo quanto stabilito dalla normativa dell'Ateneo.
10. La Commissione paritetica docenti- studentesse e studenti individua nell'ambito del personale docente che ne fa parte un coordinatore o una coordinatrice nominato o nominata con Decreto Rettorale.
11. La Commissione di cui al comma 8 costituisce un osservatorio permanente delle attivita' didattiche, di orientamento, tutorato e placement; svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica e dell'attivita' di servizio alle studentesse e agli studenti da parte del corpo docente; individua indicatori per la valutazione dei relativi risultati e formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio.
12. Ciascun Dipartimento puo' istituire una Giunta formata da non piu' del 15% dei membri del Consiglio, eletta al suo interno secondo un criterio di rappresentanza delle varie componenti, definito nel Regolamento elettorale. Il Consiglio puo' delegare alla Giunta funzioni istruttorie e deliberative, a eccezione di quelle relative a queste materie: budget, programmazione e proposta di reclutamento e chiamata di docenti a tempo indeterminato e determinato, regolamenti e relative modifiche. Alle sedute partecipa anche il o la Responsabile della Segreteria amministrativa di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretaria o segretario verbalizzante.
13. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari e specifiche esigenze di ricerca. Esse sono composte da almeno otto docenti che designano un coordinatore o una coordinatrice. Le sezioni sono prive di autonomia amministrativa e di segreteria e il loro funzionamento e' disciplinato dal Regolamento del Dipartimento.
14. A ciascun Dipartimento e' assegnata una dotazione finanziaria ordinaria annuale.
15. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono svolte da un o una Responsabile della Segreteria amministrativa nelle forme definite nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. E' inoltre prevista l'afferenza al Dipartimento di personale tecnico e amministrativo per amministrare e organizzare attivita' di supporto e collaborazione alla didattica, alla ricerca e alla terza missione. L'organizzazione di queste funzioni e' disciplinata dal Regolamento generale d'Ateneo.
 

Art. 17
Centri di ricerca

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza possono essere costituiti Centri di ricerca che coinvolgano le competenze disciplinari di piu' Dipartimenti dell'Universita' o anche di altri Atenei italiani e stranieri.
2. La proposta di istituzione dei Centri di ricerca, deliberata dai Dipartimenti interessati, e' approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. L'atto costitutivo indica le strutture organizzative, la durata, le risorse messe a disposizione dai Dipartimenti promotori e quelle necessarie per il funzionamento del Centro.
4. La disciplina relativa alle condizioni di costituzione, agli aspetti amministrativi e contabili, alle forme di rendicontazione periodica e alla durata e possibilita' di rinnovo dei Centri di ricerca e' riservata al Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche.
 

Art. 18
Strutture di raccordo

1. Le Strutture di raccordo sono costituite e modificate con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e acquisito il parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto di sostenibilita' triennale, anche in relazione alla disponibilita' di risorse finanziarie, strumentali e umane, presentato da almeno due Dipartimenti nel rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo. Il numero di dette Strutture deve essere proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo.
2. Presso l'Universita' di Siena, le Strutture di Raccordo, ove costituite, sono indicate come Scuole e svolgono esclusivamente queste funzioni:
a) coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche di pertinenza dei Dipartimenti aderenti;
b) proposta di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, su iniziativa dei Dipartimenti aderenti e acquisito comunque il loro parere preventivo;
c) gestione dei servizi comuni, ivi compresi i laboratori didattici.
3. Per svolgere le loro funzioni, le Strutture di raccordo sono dotate di personale tecnico e amministrativo e di risorse finanziarie e strumentali, di norma attraverso il trasferimento in sussidiarieta' e l'allocazione a tale livello di parte delle dotazioni assegnate ai Dipartimenti aderenti e, comunque, in modo tale da evitare duplicazioni e diseconomie.
4. Il funzionamento delle Strutture di raccordo e' disciplinato dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.
 

Art. 19
Organizzazione delle Strutture di raccordo

1. Sono organi delle Strutture di raccordo:
a) Presidente;
b) Consiglio;
c) Commissione Paritetica docenti-studentesse e studenti.
2. Il Consiglio elegge il Presidente o la Presidente fra i docenti e le docenti di prima e seconda fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti aderenti alla Struttura, nei casi e con le maggioranze previste dal Regolamento elettorale. E' nominato o nominata con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta. Convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura esecuzione alle relative deliberazioni. Cura i rapporti con i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti, esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza su tutte le attivita' della Struttura.
3. Il Consiglio della Struttura e' composto dai Direttori e dalle Direttrici dei Dipartimenti aderenti, da una rappresentanza della componente studentesca gia' eletta nei Consigli dei Dipartimenti aderenti non inferiore al 15% di quella docente, e, in misura complessivamente non superiore al 10% dei e delle componenti dei Consigli dei Dipartimenti aderenti, da Coordinatori e Coordinatrici dei Corsi di studio e di Dottorato di Ricerca e da Direttori e Direttrici delle Scuole di Specializzazione, secondo le modalita' fissate dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.
4. La Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti e' composta, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 8, da un uguale numero di docenti afferenti ai Dipartimenti che costituiscono la Struttura di raccordo e di rappresentanti della componente studentesca iscritta ai Corsi di studio dei Dipartimenti della Struttura stessa e si costituisce secondo le modalita' previste dai regolamenti di Ateneo. La Commissione svolge le funzioni definite dall'art. 16, comma 11.
 

Art. 20
Funzioni assistenziali nelle discipline biomediche

1. L'Universita' concorre alla tutela e promozione della salute della persona e della collettivita', instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. Il Rettore o la Rettrice cura i rapporti di cui al comma 1 e vigila sulla loro attuazione, assicurando l'esercizio integrato delle funzioni di ricerca, didattiche e di quelle assistenziali nelle discipline biomediche.
3. Alla Struttura di raccordo per l'area biomedica, eventualmente costituita tra i Dipartimenti interessati, spettano:
a) le funzioni attribuite alle Strutture di raccordo dall'art. 18;
b) i compiti attinenti alle funzioni assistenziali nei modi e nei limiti concordati con la Regione Toscana, restando garantita l'inscindibilita' delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca del personale docente universitario e il ruolo di quello socio-sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in modo da assicurare la piu' ampia e completa formazione di studentesse e studenti;
c) la gestione dei servizi comuni e la regolazione dell'utilizzo degli spazi per la didattica, la ricerca e l'assistenza, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per gli immobili di sua proprieta'.
4. L'organizzazione della Struttura di raccordo di cui al precedente comma e' disciplinata, nel rispetto della legge e di questo Statuto, dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.
 

Art. 21
Corsi di studio

1. Ai Dipartimenti e' attribuita la titolarita' dei Corsi di studio attivati dall'Universita', tenuto conto, per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, della prevalenza di docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento dei singoli Corsi di studio. Per tutti gli altri Corsi di studio la titolarita' e' attribuita secondo criteri definiti nei diversi Regolamenti.
2. E' ammessa la contitolarita' di un Corso di studio tra due o piu' Dipartimenti, in presenza di un progetto formativo complesso, nel rispetto delle condizioni e secondo le modalita' fissate dai diversi Regolamenti.
3. Ogni decisione sull'istituzione, attivazione, modifica, soppressione e disattivazione dei Corsi di studio e sulla relativa attribuzione e' riservata al Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati e acquisito il parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, secondo i presupposti e i criteri indicati nei diversi Regolamenti.
4. L'istituzione di nuovi Corsi di studio puo' essere proposta da uno o piu' Dipartimenti dotati delle necessarie competenze disciplinari e risorse didattiche e strumentali, nel rispetto delle disposizioni contenute in questo Statuto, nei Regolamenti e nell'ordinamento universitario.
5. Per ciascun Corso di Laurea e Laurea Magistrale, i Dipartimenti istituiscono un Comitato per la didattica, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.
 

Art. 22
Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono finalizzati all'apprendimento e all'affinamento di metodologie scientifiche e competenze tecniche necessarie per lo svolgimento di attivita' di qualificata ricerca scientifica, valorizzando l'internazionalizzazione e l'eccellenza dei percorsi formativi.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da uno specifico Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione.
3. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.
 

Art. 23
Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione e le relative Scuole hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' per lo svolgimento di funzioni altamente qualificate richieste per l'esercizio di particolari attivita' professionali.
2. Le Scuole di Specializzazione sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di legge, da uno specifico Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessita' del loro coordinamento con le attivita' formative e prevedendo, ove ritenuta opportuna, l'istituzione di una Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti con funzioni analoghe a quelle indicate all'art. 16, comma 11.
3. Le Scuole di Specializzazione possono essere regolate anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.
 

Art. 24
Master universitari

1. L'Universita' puo' istituire Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente denominati "Master universitari", sia di primo che di secondo livello, finalizzati a promuovere la crescita di capacita' tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
2. I Master universitari sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da uno specifico Regolamento d'Ateneo.
3. I Master universitari possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.
 

Art. 25
Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Universita':
a) Rettore o Rettrice;
b) Senato Accademico;
c) Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 26
Rettore/Rettrice

1. Il Rettore o la Rettrice rappresenta la Comunita' universitaria ed e' responsabile del perseguimento degli obiettivi attribuiti all'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed e' responsabile della loro attuazione.
2. In particolare, il Rettore o la Rettrice:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) garantisce la liberta' di ricerca e didattica del personale docente;
c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, di cui e' componente di diritto e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
d) designa i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere c), d), e);
e) propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di Direttore o Direttrice Generale;
f) emana i provvedimenti di nomina di titolari delle cariche istituzionali;
g) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico, dei Dipartimenti e dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
h) propone al Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge vigenti, il bilancio unico di previsione annuale, il bilancio unico di previsione triennale e il rendiconto unico di Ateneo;
i) avvia i procedimenti relativi alle violazioni del Codice Etico che non configurino illeciti disciplinari, proponendo al Senato Accademico l'adozione delle relative sanzioni;
j) avvia, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, i procedimenti disciplinari nei confronti di docenti, con le modalita' previste dalla legge;
k) cura i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
l) emana lo Statuto, i Regolamenti e le loro modifiche;
m) stipula i contratti, le convenzioni e gli accordi di sua competenza;
n) presenta, all'inizio di ogni Anno Accademico, una relazione sullo stato dell'Ateneo;
o) designa, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i e le rappresentanti dell'Universita' in enti e organismi esterni;
p) adotta, in casi motivati di necessita' e urgenza, gli atti di competenza degli altri organi di governo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
q) esercita ogni altra funzione prevista dall'ordinamento universitario e dallo Statuto, non espressamente attribuita agli altri organi.
 

Art. 27
Elezione del Rettore o della Rettrice

1. Il Rettore o la Rettrice e' eletto o eletta tra le professoresse ordinarie e i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.
2. L'elettorato attivo, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta:
a) al personale docente di ruolo dell'Ateneo;
b) a tutta la componente studentesca eletta in Senato, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento;
c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali sono ponderati in modo che il peso complessivo dei voti esprimibili dalle persone aventi diritto, detratto il numero di coloro che compongono gli organi di governo di cui alla successiva lettera d), sia pari al 20% dei voti esprimibili dal personale docente con diritto di voto ai sensi della lettera a);
d) al personale tecnico e amministrativo eletto in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, il cui voto non viene ponderato.
3. L'elezione e' indetta dalla Decana o dal Decano, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal o dalla docente di prima fascia che segue in ordine di anzianita' di ruolo, entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'elezione deve essere indetta entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tale caso, le funzioni rettorali, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Pro Rettore Vicario o dalla Pro Rettrice Vicaria.
4. Nella prima votazione risulta eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta delle persone aventi diritto. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra le due persone candidate che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletta o eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletta la persona candidata con maggiore anzianita' di ruolo e, in caso di ulteriore parita', la persona candidata con maggiore anzianita' anagrafica.
5. Il Rettore o la Rettrice e' proclamato eletto o proclamata eletta dalla Decana o dal Decano dell'Universita' e riceve la relativa nomina dalla Ministra o dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
6. Qualora risulti eletta o eletto una professoressa o un professore di un altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nel corpo docente dell'Universita', ai sensi della normativa in vigore.
7. Il Rettore o la Rettrice assume la carica all'atto della nomina e la mantiene per i successivi sei anni.
8. In caso di assenza o impedimento che si protragga per oltre quattro mesi continuativi, il Senato Accademico dichiara il Rettore o la Rettrice decaduto o decaduta e sono indette nuove elezioni.
9. Al Rettore o alla Rettrice spetta un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
 

Art. 28
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' l'organo di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' scientifiche, didattiche e di terza missione dell'Universita'.
2. In particolare, al Senato Accademico sono attribuite le seguenti competenze:
a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi alla componente studentesca;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale d'Ateneo, indicando i criteri per la destinazione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca, della didattica e della terza missione;
c) esprime parere obbligatorio sulle decisioni di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, sedi, Dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) partecipa alle procedure di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere c), d) ed e);
e) esprime parere obbligatorio sulla distribuzione dei fondi di Ateneo per gli assegni e i contratti di ricerca e per i contratti di insegnamento previsti dalla normativa universitaria;
f) esprime parere obbligatorio, relativamente agli aspetti didattici, di ricerca e di terza missione, sulla stipula di contratti e convenzioni e approva quelli in materia di didattica, ricerca e terza missione che non hanno rilievo finanziario;
g) esprime parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale, sul bilancio unico di previsione triennale e sul rendiconto unico di Ateneo;
h) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca e su ogni altra misura relativa al diritto allo studio;
i) esprime parere obbligatorio sui programmi edilizi dell'Ateneo;
J) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore o della Rettrice al Consiglio di Amministrazione di incarico di Direttore o Direttrice Generale;
k) svolge funzioni di coordinamento e raccordo fra i Dipartimenti e fra questi e le altre strutture dell'Universita'; inoltre, ne dirime i conflitti;
l) approva i Regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza e le relative modifiche;
m) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico della Comunita' universitaria;
n) definisce, su proposta rettorale, le procedure di infrazione al Codice Etico che non siano di competenza del Collegio di Disciplina.
3. Il Senato Accademico puo' proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi delle persone componenti, una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Rettore o della Rettrice, decorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. La Decana o il Decano indice le votazioni sulla mozione entro trenta giorni dalla sua approvazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dall'indizione. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore o della Rettrice e' approvata dal corpo elettorale, composto ai sensi dell'art. 27, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone aventi diritto. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia, il Rettore o la Rettrice cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte della Decana o del Decano.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato rettorale e durante il periodo di reggenza del Pro Rettore Vicario o della Pro Rettrice Vicaria, il Senato Accademico opera in regime di ordinaria amministrazione e assume ogni altra deliberazione necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo.
 

Art. 29
Diritti dei membri del Senato Accademico

1. I membri del Senato Accademico hanno diritto di ottenere, su richiesta all'Ufficio preposto agli Organi Collegiali, documenti, atti e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni; sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. Un terzo dei membri del Senato Accademico puo' chiederne la convocazione al Rettore o alla Rettrice, che ha l'obbligo di riunirlo entro dieci giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dalle persone richiedenti.
 

Art. 30
Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' composto da:
a) Rettore o Rettrice;
b) quattro membri eletti dal corpo studentesco;
c) tre membri eletti dal personale tecnico e amministrativo;
d) otto membri eletti tra i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale;
e) otto docenti elette o eletti, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale.
2. Le modalita' di elezione del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento elettorale.
3. I membri del Senato Accademico rappresentano l'intera Comunita' universitaria.
4. Partecipano alle sedute del Senato Accademico, senza diritto di voto, Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria e Direttore o Direttrice Generale, che svolge le funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.
5. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore o dalla Rettrice, che lo convoca nei casi previsti dallo Statuto e ogni qualvolta lo ritenga necessario. In caso di deliberazioni a parita', il voto del Rettore o della Rettrice vale doppio.
6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato e' di due anni.
 

Art. 31
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione sono attribuite queste competenze:
a) approva, su proposta del Rettore o della Rettrice e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza e tenuto conto dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, il bilancio unico di previsione annuale, il bilancio unico di previsione triennale e il rendiconto unico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti;
b) approva la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto dei criteri indicati dal Senato Accademico relativamente agli aspetti scientifici e didattici, delle proposte dei Dipartimenti nonche' dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
c) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Universita';
d) approva, previo parere del Senato Accademico, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca e ogni altra misura relativa al diritto allo studio;
e) approva le proposte di assegnazione dei posti, formulate dai Dipartimenti e approvate dal Senato Accademico;
f) approva le proposte di chiamata dei e delle docenti deliberate dai Dipartimenti che hanno ricevuto il parere favorevole del Senato Accademico;
g) delibera, previo parere del Senato Accademico e acquisita, ove prescritto dalle norme e dalle direttive nazionali, la relazione del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione e Master, nonche' di sedi; nel caso di parere diverso fra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei e delle componenti;
h) delibera, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo e altre strutture didattiche e di ricerca; nel caso di parere diverso fra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei e delle componenti;
i) delibera, previo parere del Senato Accademico, la ripartizione delle risorse di Ateneo destinate agli assegni e ai contratti di ricerca e ai contratti di insegnamento;
j) delibera, previo parere del Senato Accademico limitatamente agli aspetti didattici, scientifici e di terza missione, i contratti e le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 28, comma 2, lett. f), e quelli di importo superiore al limite individuato nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
k) delibera l'attivazione, la modifica o la soppressione dei centri di servizio dell'Universita';
l) approva i regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza;
m) trasmette al MUR e al MEF, per il tramite del Rettore o della Rettrice, i documenti di bilancio di cui alla lett. a);
n) approva, previo parere del Senato Accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo, con particolare attenzione alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio immobiliare, istituendo, ove occorra, una Commissione edilizia secondo i criteri fissati nel Regolamento generale d'Ateneo;
o) conferisce l'incarico di Direttore o Direttrice Generale, su proposta rettorale e previo parere del Senato Accademico;
p) definisce annualmente gli obiettivi del Direttore o della Direttrice Generale, che fanno parte integrante del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione;
q) approva il Piano di cui alla precedente lettera p) e la relazione sui risultati organizzativi e individuali secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. c);
r) senza la presenza della rappresentanza studentesca, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione dei procedimenti disciplinari relativi a membri del corpo docente, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;
s) delibera l'indennita' di carica spettante al Rettore o alla Rettrice e l'entita' e l'erogazione dell'indennita' spettante al Pro Rettore Vicario o alla Pro Rettrice Vicaria, a Direttori e Direttrici di Dipartimento, alla Difensora Civica o al Difensore Civico delle studentesse e degli studenti, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, del Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti e della Consigliera o del Consigliere di fiducia.
 

Art. 32
Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) Rettore o Rettrice;
b) due membri eletti dal corpo studentesco;
c) cinque membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui uno appartenente al ruolo tecnico e amministrativo, designati dal Rettore o dalla Rettrice, previo parere favorevole del Senato Accademico, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici;
d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'Universita', designati dal Rettore o dalla Rettrice entro una rosa definita da una Commissione nominata dal Senato Accademico; tale rosa e' composta, ove possibile, da almeno quattro persone candidate, individuate anche mediante avvisi pubblici;
e) in considerazione della rete di relazioni storiche dell'Ateneo senese, per individuare un o una componente che possa garantire una valida espressione del territorio, un membro appartenente ai ruoli dell'Universita' e' designato dal Rettore o dalla Rettrice dopo aver sentito la Sindaca o il Sindaco di Siena e il o la Presidente della Provincia entro una rosa definita con le stesse modalita' descritte alla lett. d) del presente comma.
2. Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca sono stabilite dal Regolamento elettorale.
3. I membri esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Universita' a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti iscritti nell'Universita'.
4. I membri esterni di cui al comma 1, lettere c), d), e), devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale e un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
5. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione e' tenuto a svolgere il proprio mandato in modo imparziale, operando per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita' e senza condizionamenti da parte dell'ente o della categoria di provenienza.
6. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Rettore o dalla Rettrice che lo convoca quando lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.
7. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario o la Pro Rettrice Vicaria e il Direttore o la Direttrice Generale, che svolge le funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.
8. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile una sola volta, dura quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato e' di due anni.
 

Art. 33
Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari dell'Universita', con funzioni di supporto delle competenze degli organi di governo:
a) Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria e Delegate e Delegati;
b) Commissione Relazioni Internazionali;
c) Commissione Ricerca;
d) Consiglio Studentesco;
e) Conferenza territoriale e dei sostenitori;
f) Presidio della Qualita';
g) Difensora Civica o Difensore civico delle studentesse e degli studenti;
h) Comitato Unico di Garanzia;
i) Consigliera o Consigliere di fiducia.
 

Art. 34
Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria, Delegate e Delegati

1. Il Rettore o la Rettrice sceglie e nomina un Pro Rettore Vicario o una Pro Rettrice Vicaria tra le professoresse ordinarie e i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Universita'.
2. Il Pro Rettore Vicario o la Pro Rettrice Vicaria sostituisce il Rettore o la Rettrice, in caso di sua assenza o impedimento, per l'ordinaria amministrazione.
3. Il Pro Rettore Vicario o la Pro Rettrice Vicaria esercita inoltre le funzioni a lui o a lei specificamente delegate dal Rettore o dalla Rettrice e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Pro Rettore Vicario o alla Pro Rettrice Vicaria puo' essere attribuita un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Rettore o la Rettrice, nell'esercizio delle sue competenze, puo' avvalersi di Delegate e Delegati che sceglie tra i docenti e le docenti di ruolo dell'Universita', affidando loro la cura di particolari tematiche, la presidenza di commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e la firma dei relativi atti.
6. Sono di competenza del Rettore o della Rettrice la nomina e la revoca di Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria e di Delegate e Delegati, che rispondono direttamente del loro operato a lui o a lei e decadono al momento della cessazione del mandato di lui o di lei, salvo quanto disposto dall'art. 27, comma 3, con riferimento al Pro Rettore Vicario o alla Pro Rettrice Vicaria. Nel decreto rettorale di nomina sono precisate le relative competenze.
 

Art. 35
Commissione Relazioni Internazionali

1. La Commissione Relazioni Internazionali e' organo di impulso e raccordo delle iniziative volte all'internazionalizzazione delle attivita' di ricerca e didattiche dell'Ateneo.
2. Svolge queste funzioni:
a) promuove la raccolta e diffusione di progetti, bandi e iniziative di livello comunitario e internazionale e ne favorisce la fruizione da parte dei Dipartimenti interessati, anche attraverso la redazione di linee guida circa l'attuazione delle relative procedure;
b) esegue il monitoraggio e il coordinamento delle attivita' di rilievo comunitario e internazionale svolte dai Dipartimenti d'Ateneo;
c) ove non diversamente previsto da discipline di settore, cura la selezione di candidate e candidati per l'attribuzione delle borse di studio relative ai bandi d'Ateneo per la mobilita' internazionale di docenti, studentesse e studenti;
d) formula agli organi competenti proposte sull'internazionalizzazione del corpo docente e studentesco e promuove ogni altra azione volta a facilitarne la mobilita' in ingresso e in uscita.
3. La Commissione Relazioni Internazionali, presieduta dal Rettore o dalla Rettrice o da persona da lui o da lei delegata, e' composta da otto docenti di nomina rettorale, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale. Il mandato dura tre anni.
 

Art. 36
Commissione Ricerca

1. La Commissione ricerca di Ateneo e' organo di impulso e raccordo delle iniziative volte a promuovere le attivita' di ricerca dell'Ateneo.
2. La Commissione Ricerca:
a) valuta ciascuna relazione tecnico-scientifica che richieda una validazione prima della trasmissione agli enti finanziatori;
b) opera selezioni in caso di valutazione delle idee progettuali, in occasione di procedure interne o in fase di presentazione agli enti finanziatori;
c) opera valutazioni in fase di esecuzione dei progetti finanziati, ove esigenze di monitoraggio e rendicontazione dei programmi a cui partecipa l'Ateneo lo richiedano espressamente;
d) redige linee guida per accompagnare procedure di valutazione interna o per rendere piu' efficaci e funzionali le procedure dipartimentali;
e) attua esercizi di autovalutazione periodica della produzione scientifica di Ateneo e dei prodotti della ricerca.
3. La Commissione Ricerca, presieduta dal Rettore o dalla Rettrice o da persona da lui o da lei delegata, e' composta da un o una rappresentante per ogni dipartimento. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile.
 

Art. 37
Consiglio Studentesco

1. Il Consiglio Studentesco e' l'organo di rappresentanza della componente studentesca; propone ed e' consultato sulle questioni che lo riguardano.
2. In particolare, il Consiglio Studentesco, oltre alle competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, esprime pareri obbligatori al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione su:
a) bilancio unico di previsione annuale, bilancio unico di previsione triennale e rendiconto unico di Ateneo, secondo le norme di legge vigenti;
b) Regolamento didattico d'Ateneo;
c) contribuzione studentesca;
d) programma di interventi relativi al diritto allo studio;
e) indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica.
3. Il Consiglio Studentesco puo' chiedere al Rettore o alla Rettrice di inserire all'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione questioni che interessino la didattica e il diritto allo studio. Non possono costituire oggetto della richiesta questioni relative alle persone dei e delle docenti, alla destinazione dei posti di ruolo e alla distribuzione dei fondi di ricerca.
4. Il Consiglio Studentesco puo' costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.
5. I e le componenti del Consiglio Studentesco hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni attinenti alle materie di propria competenza.
 

Art. 38
Composizione del Consiglio Studentesco

1. Il Consiglio studentesco e' composto da:
a) la rappresentanza studentesca nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
b) la rappresentanza studentesca nel Consiglio territoriale per il controllo della qualita' dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, limitatamente alle iscritte e agli iscritti all'Universita' di Siena;
c) un o una rappresentante per Dipartimento, eletto o eletta al loro interno dalla rappresentanza studentesca presente in ciascun Consiglio di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica dei relativi Corsi di studio;
d) un numero di rappresentanti pari a quello dei Dipartimenti attivati, elette o eletti dall'intera comunita' studentesca secondo le modalita' fissate nel Regolamento elettorale;
e) due rappresentanti elette o eletti, al loro interno, fra tutte le persone iscritte ai Corsi di Dottorato d'Ateneo;
f) due rappresentanti elette o eletti, al loro interno, fra tutte le persone iscritte ai Corsi di Specializzazione d'Ateneo.
2. Il Consiglio Studentesco dura in carica due anni ed elegge al suo interno un o una Presidente che convoca le sedute, anche su richiesta di un quarto dei e delle componenti, fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni.
3. Il Consiglio Studentesco puo' costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.
 

Art. 39
Conferenza Territoriale e dei Sostenitori

1. Per favorire e rafforzare le relazioni con soggetti istituzionali, culturali, professionali, produttivi e sociali che operano nel territorio di riferimento, o comunque in ambiti attinenti ai propri fini istituzionali, l'Universita' promuove la convocazione di una Conferenza Territoriale e dei Sostenitori che ha il compito di discutere e proporre azioni e iniziative di interesse comune anche in relazione alle esigenze e prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo.
2. La Conferenza e' convocata dal Rettore o dalla Rettrice, che ne presiede e dirige i lavori. Alla Conferenza sono invitati a partecipare i/le rappresentanti dei seguenti Enti:
a) Regione Toscana;
b) Comune di Siena;
c) Provincia di Siena;
d) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena;
e) Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
f) Universita' per Stranieri di Siena;
g) Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
h) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
i) Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
j) Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Sud-Est;
k) comuni che ospitano sedi decentrate dell'Universita' di Siena;
l) associazioni di alumni riconosciute dal Senato Accademico;
3. Il Rettore o la Rettrice puo' inoltre invitare a partecipare rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni, accademie e istituzioni culturali e del terzo settore, delle imprese ed enti che operino in settori rilevanti per i fini istituzionali dell'Universita' o che contribuiscano in modo particolare al suo funzionamento. Alla Conferenza possono partecipare anche i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. La Conferenza e' aperta dal Rettore o dalla Rettrice, che illustra l'attivita' svolta e le linee guida della programmazione strategica dell'Ateneo.
5. La Conferenza chiude i lavori approvando un documento che contiene la sintesi dei dibattiti e le specifiche proposte per gli organi di governo.
 

Art. 40 Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli
studenti

1. E' istituita la figura della Difensora Civica o del Difensore Civico delle studentesse e degli studenti, di nomina rettorale su designazione del Senato Accademico, entro una rosa di tre nomi proposta dal Consiglio Studentesco, tra persone esterne all'Ateneo in possesso della laurea e dotate di adeguata competenza giuridica e tecnico- amministrativa, conoscenza dell'organizzazione e della legislazione universitaria.
2. La figura di cui al comma 1 e' garante dell'imparzialita', trasparenza e correttezza delle attivita' didattiche e dei servizi connessi rivolti al corpo studentesco. Svolge le funzioni di controllo, segnalazione e proposta previste dal Regolamento generale d'Ateneo.
3. La figura di cui al comma 1 non e' sottoposta ad alcuna dipendenza, gerarchica o funzionale, da altri organi dell'Ateneo.
4. La figura di cui al comma 1 e' tenuta a garantire la riservatezza e l'anonimato di coloro che le si rivolgono e a mantenere il segreto d'ufficio sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il mandato dura quattro anni e non e' rinnovabile.
6. Le ipotesi di incompatibilita', decadenza e revoca sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo. L'eventuale trattamento economico e' definito dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 41 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove azioni e iniziative volte ad assicurare in ogni ambiente lavorativo parita' e pari opportunita' di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta o indiretta, relativa all'eta', all'orientamento sessuale, all'identita' di genere, alla provenienza etnica, alla disabilita', alla religione, alla lingua e a ogni altra condizione personale; favorisce inoltre l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, assumendo iniziative e proposte volte a migliorare il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro.
2. Il Comitato, nell'ambito delle sue competenze, opera in stretto raccordo con il Direttore o la Direttrice Generale ed esercita le funzioni propositive, consultive e di vigilanza definite nel Regolamento generale d'Ateneo.
3. Le persone che compongono il Comitato sono nominate con provvedimento del Direttore o della Direttrice Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento generale d'Ateneo.
4. Il Comitato si avvale di un Osservatorio di genere, formato da quattro rappresentanti nominate o nominati tra componenti del Comitato Unico di Garanzia e da quattro componenti esterne o esterni al Comitato stesso, di cui una studentessa, designate o designati secondo le modalita' indicate dal Regolamento generale d'Ateneo, con funzioni conoscitive e propositive in ordine alle politiche di genere dell'Ateneo. Il Comitato si avvale inoltre di un Osservatorio su orientamento sessuale e identita' di genere designato secondo le medesime modalita', anch'esso con funzioni conoscitive e propositive.
5. Il mandato dei e delle componenti del Comitato e dell'Osservatorio dura quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato e' di due anni.
 

Art. 42
Consigliera o Consigliere di fiducia

1. La Consigliera o il Consigliere di fiducia offre consulenza e assistenza a sostegno della comunita' universitaria in materia di discriminazione, molestie sessuali e morali, vicende di mobbing e di mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate nel Codice Etico e di Comportamento di Ateneo.
2. La Consigliera o il Consigliere di fiducia e' una persona esterna all'Amministrazione, nominata dal Rettore o dalla Rettrice su proposta del Comitato Unico di garanzia, individuata a seguito di uno specifico bando pubblico tra una rosa di candidate e candidati con idonee competenze ed esperienze professionali e personali. Il suo mandato dura tre anni e non e' rinnovabile.
3. Le ipotesi di incompatibilita', decadenza e revoca sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
L'eventuale trattamento economico e' definito dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 43
Presidio della Qualita' d'Ateneo

1. Il Presidio della Qualita' d'Ateneo (PQA) promuove e supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualita' (AQ) di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli organi di governo. Il PQA supporta le strutture dell'Ateneo nella costruzione dei processi per l'assicurazione della qualita'. A tal fine, svolge attivita' di supervisione, monitoraggio e formazione in materia di assicurazione della qualita'.
2. Le funzioni del PQA sono definite da un Regolamento specifico, con l'obiettivo di promuovere la cultura della qualita' nella didattica, nella ricerca e nella terza missione.
3. La composizione del PQA e' definita dal Regolamento del Presidio della Qualita' d'Ateneo sulla base di quanto previsto dal Senato Accademico.
 

Art. 44
Organi di valutazione e controllo

1. Sono organi di valutazione e controllo dell'Universita':
a) Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
b) Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti;
c) Collegio di Disciplina;
d) Commissione Etica.
 

Art. 45
Nucleo di Valutazione d'Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo valuta la gestione amministrativa, le attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, e verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, la qualita' della ricerca e della didattica e l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa; inoltre verifica la congruita' del curriculum scientifico e professionale di chi e' titolare di contratti di insegnamento.
2. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo svolge inoltre, in raccordo con gli organismi ministeriali di controllo, le funzioni previste dalla normativa vigente relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, per promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie.
3. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione d'Ateneo l'autonomia operativa, il diritto di accesso agli atti, documenti, archivi di dati e informazioni necessarie, la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo rende pubblici i risultati delle proprie analisi e delle valutazioni. Tali risultati costituiscono, per le autonome determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo, criterio di riferimento per la destinazione delle risorse e degli incentivi e per le attivita' di programmazione.
5. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un rapporto sullo stato dell'Universita' che contiene una relazione generale sui risultati delle attivita' compiute e offre indicazioni sulla congruita' della ripartizione delle risorse rispetto agli obiettivi della programmazione d'Ateneo. Presenta annualmente al Consiglio Studentesco una relazione sui temi della didattica.
6. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo e' composto da sei membri, quattro dei quali esterni all'Universita', e da un membro rappresentante della componente studentesca. Sono nominati dal Rettore o dalla Rettrice, su designazione del Senato Accademico, tra persone di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, a eccezione del o della rappresentante della componente studentesca, eletto o eletta da quest'ultima. Il loro mandato, rinnovabile una sola volta, e' biennale per il o la rappresentante della componente studentesca, triennale per gli altri membri. Il o la Presidente del Nucleo di Valutazione d'Ateneo e' eletto o eletta tra coloro che lo compongono ed e' nominato o nominata con decreto del Rettore o della Rettrice. Il curriculum dei e delle componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'.
7. Ai e alle componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo spetta un'indennita' determinata dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 46
Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti e' organo di controllo della regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, delle strutture d'Ateneo.
2. Inoltre:
a) esprime mediante una relazione pareri obbligatori sulle proposte di bilancio preventivo unico e sulle sue variazioni. Nei pareri e' espresso un giudizio motivato di congruita', coerenza e attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio. Il Collegio puo' suggerire al Consiglio di Amministrazione tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni contabili. Il Consiglio di Amministrazione deve motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte;
b) vigila, per gli aspetti di propria competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e anche sull'affidabilita' di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, inclusi i principi di corretta amministrazione;
c) esprime mediante una relazione pareri obbligatori sulla proposta di rendiconto unico di Ateneo entro il termine previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto unico alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e considerazioni sulla gestione tendenti a migliorarne efficienza, efficacia ed economicita';
d) collabora con gli organi d'Ateneo secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti;
e) redige un rapporto al Rettore o alla Rettrice e al Consiglio di Amministrazione su gravi irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali competenti;
f) effettua, con periodicita' almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito cauzionale o custodia;
g) effettua operazioni di riscontro e di verifica anche nei riguardi delle unita' organizzative dotate di autonomia gestionale e di budget;
h) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
3. Coloro che compongono il Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti possono accedere ad atti, documenti e informazioni che riguardano le materie di propria competenza.
 

Art. 47
Composizione del Collegio delle Revisore e dei Revisori dei conti

1. Il Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti e' nominato con decreto rettorale ed e' composto da:
a) Presidente, designata o designato dal Senato Accademico tra le magistrate e i magistrati amministrativi e contabili e le avvocate e gli avvocati dello Stato;
b) due membri effettivi, uno designato dal MEF e uno scelto dal MUR;
c) due membri supplenti, uno designato dal MEF e uno scelto dal MUR.
2. Tutti i membri del Collegio devono essere scelti tra le iscritte e gli iscritti al Registro dei Revisori e delle Revisore Contabili. Non puo' far parte del Collegio chi abbia o abbia avuto rapporti di lavoro dipendente o abbia o abbia avuto, nei tre anni precedenti, rapporti di lavoro autonomo con l'Ateneo.
3. Revisore e Revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno inoltre l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del loro ufficio.
4. Il mandato di Revisora o Revisore dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
5. Ogni componente del Collegio puo' vedersi revocato l'incarico solo per gravi violazioni o inadempimenti dei suoi doveri d'ufficio; puo' cessare dall'incarico per dimissioni volontarie e impossibilita' derivante da qualunque causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. I relativi atti sono adottati dal Rettore o dalla Rettrice su proposta del Senato Accademico.
6. Ai e alle componenti del Collegio spetta una indennita' determinata dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 48
Collegio di Disciplina

1. Il controllo disciplinare sul personale docente e' attribuito al Collegio di Disciplina, articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre docenti di prima fascia, tre di seconda fascia e tre ricercatori o ricercatrici, tutte e tutti in regime di tempo pieno, e da un uguale numero di supplenti nelle medesime fasce, per i casi di cessazione anticipata di chi e' titolare o di impedimento alla costituzione del Collegio.
2. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella Sezione composta da docenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella della docente sottoposta o del docente sottoposto a procedimento. Cura la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore o dalla Rettrice secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, lettera j). Nel rispetto della procedura prevista dalla legge e dal Regolamento generale d'Ateneo, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, esprime un parere conclusivo sulla proposta rettorale, sia in relazione alla rilevanza dei fatti contestati sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Rettore o alla Rettrice e al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti.
3. I componenti del Collegio di Disciplina sono individuati mediante elezione diretta. Ad apposito regolamento e' demandata la disciplina di dettaglio finalizzata anche a prevedere che all'interno dell'Organismo vi sia una componente, almeno parziale, di docenti esterni all'Ateneo.
4. Il mandato dura quattro anni accademici e non e' rinnovabile.
5. Nei casi di illeciti imputabili al Rettore o alla Rettrice l'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Decano o alla Decana dell'Ateneo.
6. La partecipazione al Collegio di Disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
7. Il controllo sugli illeciti compiuti da studentesse e studenti e' affidato a una Commissione di Disciplina di nomina rettorale; il suo funzionamento e' stabilito da un regolamento specifico.
 

Art. 49
Commissione Etica

1. La Commissione Etica verifica il rispetto delle norme del Codice Etico da parte della Comunita' universitaria e cura l'istruttoria sui casi di infrazione al Codice.
2. La Commissione Etica raccoglie le segnalazioni di infrazione provenienti da qualunque persona interessata e le indicazioni fornite dagli organi di governo d'Ateneo, dai Direttori e dalle Direttrici dei Dipartimenti e dalle Commissioni paritetiche docenti-studentesse e studenti. Inoltre, provvede a pubblicare sul sito dell'Ateneo le prassi da ritenersi conformi o contrastanti con il Codice Etico.
3. La Commissione Etica e' composta da:
a) Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli studenti;
b) un o una docente di designazione rettorale;
c) un o una rappresentante del personale tecnico e amministrativo di designazione rettorale.
4. L'incarico ha durata triennale.
 

Art. 50
Principi di amministrazione

1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle proprie strutture in modo da assicurare il piu' adeguato perseguimento delle proprie finalita' istituzionali.
2. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate in modo da:
- assicurare la funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita';
- valorizzare le competenze nel quadro degli obiettivi di qualita' perseguiti;
- evitare la duplicazione di ruoli e funzioni;
- osservare i principi di collaborazione, flessibilita' operativa, responsabilita' e sussidiarieta' nella definizione dei processi decisionali;
- promuovere la partecipazione del personale tecnico e amministrativo a programmi internazionali di valorizzazione professionale.
 

Art. 51
Direttore/Direttrice Generale

1. Il Direttore o la Direttrice Generale e' responsabile, sulla base degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione. E' inoltre titolare dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, per quanto compatibile.
2. Inoltre il Direttore o la Direttrice Generale:
a) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
b) coadiuva il Rettore o la Rettrice, nell'ambito delle materie definite dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con i documenti di programmazione d'Ateneo, nell'elaborazione della proposta del piano triennale di fabbisogno del personale e ne cura l'attuazione per quel che riguarda il personale tecnico e amministrativo;
c) propone al Consiglio di Amministrazione il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione e la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
d) cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo;
e) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali;
f) definisce gli obiettivi e i programmi che i e le dirigenti devono perseguire, alla luce degli indirizzi strategici e del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e ne indirizza e verifica l'attuazione;
g) assicura, anche attraverso linee guida, l'omogeneo svolgimento delle funzioni dei e delle dirigenti in relazione all'organizzazione dei servizi e delle procedure di loro competenza;
h) nomina i e le responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando cio' non sia di competenza dirigenziale;
i) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei e delle responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico- amministrativi a cui non siano preposte o preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
j) valuta annualmente l'operato dei e delle dirigenti, sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance d'Ateneo, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
k) esercita la potesta' disciplinare sui e sulle dirigenti e sul personale tecnico e amministrativo;
l) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle articolazioni amministrative e dei servizi tecnico- amministrativi nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, degli indirizzi strategici e del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
m) sovrintende all'attivita' di organizzazione e gestione del personale tecnico e amministrativo e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
n) e' responsabile della corretta gestione delle risorse e della legittimita', imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ateneo;
o) adotta gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo, quando non siano di competenza dirigenziale;
p) aggiudica gli appalti per lavori, servizi e forniture, nell'ambito dei procedimenti di spesa di propria competenza a esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia finanziaria; stipula i relativi contratti;
q) stipula i contratti e le convenzioni di competenza dell'Amministrazione, come indicato dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
r) propone al Consiglio di Amministrazione le decisioni in materia di liti attive e passive in cui e' parte l'Universita';
s) esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento.
3. Il Direttore o la Direttrice Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti, previa acquisizione delle relazioni delle e dei responsabili dei servizi e delle strutture decentrate.
 

Art. 52 Conferimento e revoca dell'incarico di Direttore o Direttrice
Generale

1. L'incarico di Direttore o Direttrice Generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta rettorale e sentito il parere del Senato Accademico, a personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali. Il rapporto e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del MUR di concerto con il MEF. Se l'incarico e' conferito a un o una dipendente della pubblica amministrazione, per tutta la durata del contratto e' obbligatoria la sua collocazione in aspettativa senza assegni.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, puo' revocare anticipatamente l'incarico di Direttore o Direttrice Generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di governo, risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione delle risorse, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni del Direttore o della Direttrice Generale sono esercitate, su proposta rettorale, fino alla nomina di chi subentra e comunque per non piu' di sei mesi, da una sostituta o un sostituto di nomina del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
4. Il Direttore o la Direttrice Generale puo' designare una dirigente vicaria o un dirigente vicario o, in mancanza, una funzionaria vicaria o un funzionario vicario per sostituzione in caso di assenza o di impedimento. La nomina avviene con provvedimento del Direttore o della Direttrice Generale e decade alla scadenza o cessazione del mandato di lui o di lei o in caso di revoca motivata dell'incarico.
 

Art. 53
Dirigenza e funzioni dirigenziali

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene tramite concorso. Gli incarichi connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore o dalla Direttrice Generale nel rispetto della normativa vigente e della disciplina collettiva.
2. In caso di carenza di personale dirigenziale a tempo indeterminato e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, il Direttore o la Direttrice Generale puo' attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti, a soggetti - anche non di qualifica dirigenziale - di particolare competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso.
3. Dirigenti e titolari di incarichi di livello dirigenziale curano l'attuazione dei compiti e dei progetti loro assegnati dal Direttore o dalla Direttrice Generale, adottando i relativi atti e disponendo di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali loro assegnate. Degli atti adottati, della gestione attuata e dei risultati conseguiti rispondono in via esclusiva.
4. Inoltre, dirigenti e titolari di incarichi di livello dirigenziale:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore o alla Direttrice Generale;
b) organizzano, dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle articolazioni amministrative, che dipendono da loro, e dei e delle responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
c) nominano i e le responsabili dei procedimenti e delle articolazioni amministrative nelle strutture di cui sono responsabili, nel rispetto delle linee guida del Direttore o della Direttrice Generale, e provvedono a definire i compiti e a verificare la loro corretta esecuzione segnalando eventuali infrazioni disciplinari;
d) provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito;
e) perseguono gli obiettivi e i programmi assegnati dal Direttore o dalla Direttrice Generale, alla luce degli indirizzi strategici e del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
f) svolgono i compiti a loro assegnati dal Direttore o dalla Direttrice Generale.
 

Art. 54
Strutture di servizio

1. Sono strutture di servizio dell'Universita':
a) Centri di Servizio d'Ateneo;
b) Dipartimenti Amministrativi;
c) Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
d) Sistema Museale d'Ateneo.
 

Art. 55
Centri di Servizio e Dipartimenti Amministrativi

1. I Centri di Servizio d'Ateneo sono istituiti con decreto del Direttore o della Direttrice Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali alle funzioni istituzionali di interesse generale.
2. Per la gestione di funzioni amministrative particolarmente complesse possono essere istituiti Dipartimenti Amministrativi, anche di tipo interistituzionale, con provvedimento del Direttore o della Direttrice Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'attivita' e le modalita' di funzionamento dei Centri di Servizio e dei Dipartimenti Amministrativi sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo.
 

Art. 56
Sistema Bibliotecario d'Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attivita' di ricerca e didattiche, con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale d'Ateneo e di predisporre servizi adeguati per l'accesso alle informazioni bibliografiche e ai documenti.
2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalita' costitutive, organizzative e di funzionamento delle biblioteche, dei fondi librari e archivistici, dei centri di documentazione e del coordinamento centrale, nonche' i livelli di responsabilita' del personale addetto.
3. Alle Biblioteche e' garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo degli Organi di governo dell'Ateneo e delle direttive del Direttore o della Direttrice Generale, autonomia scientifica e organizzativa.
 

Art. 57
Sistema Museale d'Ateneo

1. Il Sistema Museale d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e servizi deputato alla raccolta, conservazione, tutela, arricchimento, classificazione, valorizzazione, studio ed esposizione al pubblico dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico dell'Ateneo che, per pregio, importanza e quantita', non possono considerarsi di pertinenza di altre strutture di ricerca e didattiche.
2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalita' costitutive, organizzative e di funzionamento dei Musei, nonche' i livelli di responsabilita' del personale addetto.
3. Ai Musei dell'Ateneo e' garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo degli Organi di governo dell'Ateneo e delle direttive del Direttore o della Direttrice Generale, autonomia scientifica e organizzativa.
 

Art. 58
Archivi

1. L'Ateneo tutela la propria memoria storica attraverso l'Archivio corrente, di deposito e storico, ne assicura la conservazione ottimale e ne garantisce la fruizione a studiose e studiosi, predisponendo per ciascuna fase gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilita' dei documenti, in ambiente tradizionale e digitale.
 

Art. 59
Composizione degli organi elettivi

1. Le persone che compongono gli organi elettivi, sia monocratici sia collegiali, non possono essere elette piu' di due volte consecutivamente, salvo che non sia disposto diversamente da questo Statuto.
2. Un'ulteriore elezione puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato, a meno che la legge vigente non preveda diversamente.
3. In ogni caso il Rettore o la Rettrice non puo' essere eletto o eletta per una seconda volta.
4. Ai fini del computo della durata del mandato degli organi di governo, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Universita' nella qualita' di componente elettiva o elettivo dell'organo, alla data di entrata in vigore dello Statuto.
5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato al personale docente di ruolo a tempo pieno che, a eccezione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato, assicuri un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Il vincolo della durata non si applica ai Direttori e alle Direttrici eletti ed elette in Senato Accademico, alle cariche di Presidente dei Comitati per la didattica, Coordinatore o Coordinatrice e Direttore o Direttrice delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di dottorato e di Master universitari.
6. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca e' attribuito alle iscritte e agli iscritti per non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni.
7. Il procedimento di rinnovo degli organi d'Ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l'organo gia' in carica esercita, in regime di prorogatio per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale periodo di prorogatio, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal Rettore o dalla Rettrice.
8. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un o una componente docente e del personale tecnico- amministrativo del Senato Accademico, si procede a nuove elezioni. Per la componente studentesca subentra, per lo scorcio residuo di durata dell'organo, la prima delle persone non elette che ne abbia titolo, procedendo per progressivo scorrimento della graduatoria. Se questo non e' possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni; per la rappresentanza studentesca, l'elezione viene effettuata all'interno del Consiglio Studentesco. Ai fini del computo del limite dei mandati, viene considerato anche il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un membro designato nel Consiglio di Amministrazione, subentra per un intero mandato un nuovo membro designato secondo le stesse modalita' entro sessanta giorni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un o una rappresentante delle studentesse e degli studenti, subentra per lo scorcio di mandato la prima delle persone non elette che ne abbia titolo, procedendo per progressivo scorrimento della graduatoria. Se questo non e' possibile, si procede a nuova elezione entro sessanta giorni, all'interno del Consiglio Studentesco.
10. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del Rettore o della Rettrice, l'elezione e' indetta entro sessanta giorni; la nuova eletta o il nuovo eletto assume l'incarico all'atto della nomina e lo conserva per tutta la durata del mandato dell'organo.
11. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui e' membro elettivo o designato, decade dal mandato.
12. La partecipazione a organi collegiali o monocratici, se non diversamente previsto da questo Statuto, non comporta compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 

Art. 60
Incompatibilita' e divieti

1. Non e' possibile fare parte contemporaneamente di piu' di un organo tra il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, salve diverse previsioni normative, dello Statuto e dei Regolamenti. Non e' inoltre possibile ricoprire contemporaneamente due delle seguenti cariche: Rettore o Rettrice, Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria, Direttore o Direttrice (di Dipartimento, di Dipartimento ad Attivita' Integrata, di Dipartimento Interaziendale), Presidente delle Strutture di raccordo. La carica di componente del Collegio di Disciplina e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo e' incompatibile con ogni altra carica istituzionale nell'Universita', nei suoi enti e nelle sue strutture strumentali.
2. In particolare, ai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e' fatto divieto di:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore o la Rettrice limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e, per i Direttori e le Direttrici di Dipartimento, limitatamente al solo Senato Accademico;
b) essere componente di altri organi dell'Universita', salvo che, per il personale docente, dei Consigli dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, dei Comitati per la didattica, dei Centri di ricerca, dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, dei Collegi dei dottorati di ricerca e, per le rappresentanze studentesche, del Consiglio Studentesco;
c) ricoprire il ruolo di Direttore o Direttrice delle Scuole di Specializzazione;
d) avere, per tutta la durata del mandato, incarichi pubblici di natura politica;
e) far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo o del Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e negli organismi nazionali di valutazione e controllo.
3. Coloro che abbiano rivestito incarichi pubblici di natura politica nei tre anni precedenti non possono ricoprire la carica di consigliera o consigliere di amministrazione.
4. L'elezione a una carica incompatibile o comunque non cumulabile con altra gia' ricoperta comporta il dovere di optare per una delle cariche entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata opzione, l'eletta o eletto decade dalla carica precedentemente ricoperta.
 

Art. 61
Pari opportunita' nella composizione degli organi d'Ateneo

1. La composizione degli organi elettivi d'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunita' di genere nell'accesso agli uffici pubblici. L'Universita' promuove l'applicazione di questo principio anche nelle procedure elettorali definite nel relativo Regolamento.
2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi non elettivi d'Ateneo e' garantita l'uguaglianza nella rappresentanza di genere.
3. La Comunita' universitaria si impegna a promuovere un'equilibrata rappresentanza di genere nella composizione di tutti i propri organi.
 

Art. 62
Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto puo' essere assunta dal Rettore o dalla Rettrice, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Studentesco, da un Consiglio di Dipartimento, da un terzo dei membri del Senato Accademico, da un decimo dei e delle dipendenti.
2. Il Senato Accademico, previo parere favorevole reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza assoluta l'adozione della proposta di revisione dello Statuto. Su di essa si pronunciano i Consigli di Dipartimento e il Consiglio Studentesco entro sessanta giorni. Nei sessanta giorni successivi, tenuto conto dei pareri pervenuti, il Senato Accademico delibera l'approvazione definitiva della revisione a maggioranza dei due terzi delle persone aventi diritto.
3. E' comunque vietata la modifica delle disposizioni sull'elezione del Rettore o della Rettrice a partire da un anno prima della scadenza del suo mandato.
 

Art. 63
Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione del presente Statuto il Senato Accademico, in scadenza al 31 dicembre 2024, viene ricostituito secondo le disposizioni di cui al precedente art. 30.
2. Qualora l'approvazione dello Statuto non consentisse di rispettare i termini previsti dall'art. 35 del Regolamento elettorale, le procedure di indizione per la ricomposizione del Senato Accademico si avvieranno entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di questo Statuto in Gazzetta Ufficiale. In questo caso il consesso attuale rimarra' in carica fino all'insediamento del nuovo Senato Accademico e quest'ultimo rimarra' in carica fino al 31 dicembre 2027.
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 30, co. 1, lettera d), nel caso in cui in una delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale venga ad essere presente solo un Direttore o una Direttrice, la composizione del Senato si integra con l'elezione di un o una docente appartenente alla medesima area scientifica, ulteriore rispetto ai due previsti all'art. 30, co 1, lett. e).
 

Art. 64
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.