Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 luglio 2024
Approvazione delle linee guida per la formazione dei componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) in materia di metodi, tecniche e pratiche valutative.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mare, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

e

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
del Ministero dell'istruzione e del merito

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, del predetto decreto legislativo;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW), adottato dalla conferenza delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Vista la sezione A-I/6 del codice STCW che, per quanto attiene la «Valutazione della competenza» al paragrafo 6 prevede che «Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:
.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed;
.2 be qualified in the task for which the assessment is being made;
.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice;
.4 have gained practical assessment experience; and
.5 if conducting assessment involving the use of simulators, have gained practical assessment experience on the particular type of simulator under the supervision and to the satisfaction of an experienced assessor»;
Vista la direttiva UE 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2022 concernente il testo consolidato delle modifiche apportate alla direttiva 2008/106/CE, dalla direttiva UE 2019/1159 che ha abrogato la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare;
Visto, in particolare, l'art. 18 della direttiva UE 2022/993 che al paragrafo 2, lettera f) punti (iii-iv) prevede che «chiunque effettui attivita' di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:
iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attivita' di valutazione».
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194 con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visti gli esiti della visita condotta dalla competente agenzia EMSA (European Maritime Safety Agency) nel periodo 4-14 ottobre 2022 sul monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e certificazione marittima ai sensi della direttiva (UE) 2022/993;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle indicazioni formulate con particolare riferimento alla necessita' di definizione della disciplina concernente la formazione dei componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) secondo quanto stabilito dall'art. 18, par. 2, lettera f) della direttiva UE 2022/993, in relazione alla necessita' di far acquisire ai predetti componenti competenze in materia di metodi, tecniche e pratiche di valutazione;
Ritenuto funzionale procedere di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in considerazione della riconosciuta competenza del personale docente degli istituti tecnici ad indirizzo marittimo (trasporti e logistica - conduzione del mezzo navale e conduzione di apparati e impianti marittimi) circa i metodi e le pratiche di valutazione;

Decretano:

Art. 1

Scopo

Con il presente decreto e relative linee guida annesse si approvano e si rendono esecutive le norme che disciplinano la formazione dei componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, lettera f) della direttiva UE 2022/993.
 
Annesso

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI D'ESAME PER IL RILASCIO
DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA (COC)
1. Premessa

I membri delle Commissioni d'esame - istituite per condurre la valutazione delle competenze per il rilascio dei CoC - sono nominati tra il personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, insegnanti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo marittimo (Trasporti e Logistica - Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi), rappresentanti delle Corporazioni piloti e delle Associazioni di categoria della gente di mare.
La composizione delle Commissioni e' pubblicata con provvedimento del Direttore marittimo competente per territorio.
Relativamente alla composizione delle Commissioni citate, e' stato, pero', osservato che alcuni membri non ricevono alcun orientamento sui metodi di valutazione dei candidati, ne' sussiste norma d'indirizzo ed evidenza documentale e che gli stessi abbiano acquisito preliminare esperienza pratica nella valutazione, cosi' come richiesto dalla Direttiva UE 2022/993 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
Al riguardo, infatti, l'articolo 18 della Direttiva UE 2022/993 al paragrafo 2, lettera f) punti (iii-iv) prevede che «chiunque effettui attivita' di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:
iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attivita' di valutazione»
La formazione e la valutazione della gente di mare, come richiesto dalla Convenzione, sono amministrate, supervisionate e monitorate in conformita' con le disposizioni della sezione A-I/6 del Codice STCW. In particolare, per quanto attiene la «Valutazione della competenza» il paragrafo 6 della sezione A-I/6 del Codice STCW prevede che «Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:
.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed;
.2 be qualified in the task for which the assessment is being made;
.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice;
.4 have gained practical assessment experience; and
.5 if conducting assessment involving the use of simulators, have gained practical assessment experience on the particular type of simulator under the supervision and to the satisfaction of an experienced assessor».
2. Scopo del documento nelle previsioni Direttiva UE 2022/993 e Codice STCW

Al fine di dare pratica attuazione alle previsioni dell'articolo 18 della Direttiva UE 2022/993 sopra richiamata, si prevede una procedura relativa all'erogazione di un corso di formazione rivolto ai componenti della Commissione d'esame non qualificati allo scopo.
a. Per quanto attiene il punto iii), le amministrazioni concertanti, ciascuno per la parte di propria competenza, con le presenti linee guida definiscono la struttura e i contenuti di uno specifico corso di formazione inerente i metodi, le tecniche e le pratiche valutative (punto 4) la cui erogazione sara' realizzata, anche in collaborazione con gli Istituti tecnici ad indirizzo marittimo, dai docenti delle Istituzioni Scolastiche di cui sopra, in possesso della necessaria qualificazione acquisita ai sensi della disciplina di formazione inziale e accesso al ruolo del personale insegnante della scuola secondaria di secondo grado; e
b. Relativamente al punto iv), si considera acquisita la necessaria esperienza quando il membro della commissione ha partecipato, in affiancamento, ad almeno 3 (tre) sessioni d'esame in commissione.
I membri di Commissione gia' impiegati in almeno tre sedute d'esame, si intendono direttamente abilitati previa frequenza del seminario di cui al punto a.
3. Formazione dei membri della Commissione d'esame.

I membri della Commissione d'esame appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera che avranno frequentato il corso di formazione di cui al punto 4, acquisito l'attestazione di cui al punto 5 e la necessaria esperienza di cui al punto 2b., sono abilitati, anche avvalendosi, se necessario, della collaborazione dei docenti degli istituti tecnici ad indirizzo marittimo, a svolgere attivita' di formazione ai membri locali delle Commissioni nel rispetto dei contenuti di cui al punto 4.
Le presenti linee guida non disciplinano i rapporti inerenti al ruolo di formatori da definirsi in sede di realizzazione delle attivita' formative.
4. Corso di formazione per i membri della Commissione d'esame

Il corso di formazione per l'acquisizione delle competenze in materia di metodi, tecniche e pratiche valutative e' sviluppato in 5 giorni sui principi generali di seguito riportati.
4.1 Concetto di valutazione

La valutazione e` una modalita' per scoprire se l'apprendimento ha avuto luogo ed e' diventato significativo per l'apprendente. Consente al membro della Commissione di accertare se il candidato ha acquisito le competenze e le conoscenze necessarie per un corso o una qualifica.
Inoltre, l'efficacia di qualsiasi valutazione dipende in larga misura dalla precisione della descrizione preliminare dei programmi d'esame e delle modalita' con cui verra' condotta la valutazione stessa.
4.2 Scopo della valutazione

Lo scopo della valutazione e` quello di:
- favorire l'apprendimento dei candidati;
- identificare i punti di forza e di debolezza dei candidati;
- analizzare l'efficacia di una particolare strategia didattica;
- migliorare l'efficacia dei programmi;
- migliorare l'efficacia dell'insegnamento.
4.3 Tipi di valutazione

I diversi tipi di valutazione possono essere classificati come:
a. Valutazione iniziale/diagnostica: Cio' dovrebbe avvenire prima che il tirocinante inizi un corso/qualifica per assicurarsi che sia sulla strada giusta. La valutazione diagnostica e` una valutazione delle capacita`, delle conoscenze, della forza e delle aree di sviluppo di un tirocinante. Questo puo' essere effettuato durante un setting individuale o di gruppo mediante l'uso di test pertinenti.
b. Valutazione formativa: E` parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento e quindi e` una valutazione «continua». Fornisce informazioni sui progressi dei tirocinanti e puo' essere utilizzato anche per incoraggiarli e motivarli. Scopo della valutazione formativa e' quello di:
1. Fornire feedback agli studenti.
2. Motivare gli studenti.
3. Diagnosticare i punti di forza e di debolezza degli studenti.
4. Aiutare gli studenti a sviluppare metacognitivamente la consapevolezza di se?.
c. Valutazione sommativa: E` progettata per misurare i risultati del tirocinante rispetto a obiettivi e traguardi definiti. Puo' assumere la forma di un esame o di un incarico e si svolge alla fine di un corso.
4.4 Criteri per la valutazione

La valutazione e` espressa con voto in decimi nelle singole prove. Al fine di stabilire criteri condivisi nella definizione degli obiettivi di apprendimento, che devono essere significativi, chiari e imparziali, considerato che vanno individuate le caratteristiche di ogni prestazione per utilizzare scale numeriche al momento della valutazione, si rende necessario ridefinire il concetto di valutazione che non controlla piu' la sola riproduzione, ma la capacita` di applicazione reale delle conoscenze possedute.
Documento fondamentale e` la rubrica della valutazione. La rubrica risponde ad un processo dinamico, cosi` come dinamico e` l'apprendimento; ha lo scopo di promuovere e rafforzare ciascun candidato, dandogli l'opportunita' di conseguire obiettivi significativi.
La rubrica di seguito riportata, che considera quattro fasce di livello, e` riferita al complesso di tutte le discipline oggetto dell'esame.
===================================================================== | Livelli di | Voto | Descrittori | | apprendimento | | | +---------------+------+--------------------------------------------+ | | | - Il candidato mostra piena e sicura padro-| | | | nanza nell'applicazione delle conoscenze| | | | e delle abilita'. | | | | - Sa risolvere problemi complessi. | | | | - Svolge compiti in maniera precisa, uti- | | | | lizzando uno stile personale, originale | | | | e creativo. | | | 10 | - Include tutte le informazioni necessarie | | | | in risposta alle richieste. | | | | - Fornisce informazioni anche oltre le ri- | | | | chieste. | | | | - Fa esempi e cita fonti sempre in modo | | | | preciso. | | | | - Sa integrare le diverse conoscenze e o- | | | | perare collegamenti tra i saperi. | | | | - Espone con sicurezza e proprieta' di | | Livello | | lingguaggio. | | +------+--------------------------------------------+ | avanzato | | - Il candidato mostra padronanza nell'ap- | | | | plicazione delle conoscenze e delle abi- | | | | lita'. | | | | - Sa orientarsi nella soluzione di proble- | | | | mi complessi. | | | | - Svolge compiti in maniera precisa, uti- | | | | lizzando uno stile personale, originale | | | | e creativo. | | | 9 | - Include tutte le informazioni necessarie | | | | in risposta alle richieste. | | | | - Fa esempi e cita fonti in modo preciso. | | | | - Sa integrare le diverse conoscenze e o-| | | | perare collegamenti tra i saperi. | | | | - Espone con sicurezza e proprieta' di | | | | linguaggio. | +---------------+------+--------------------------------------------+ | | | - Il candidato mostra un adeguato livello | | | | di acquisizione delle competenze. | | | | - Applica regole e procedure in vari con- | | | | testi in modo corretto. | | Livello | 8 | - Sa orientarsi nella soluzione di proble- | | intermedio | | mi complessi. | | | | - Ha un completo possesso delle conoscenze.| | | | - Fornisce informazioni per sostenere le | | | | risposte. | | | | - Fornisce alcuni dettagli e approfondi- | | | | menti. | | | | - Fa esempi e spesso cita le fonti. | | | | - Espone in modo preciso e ordinato. | +---------------+------+--------------------------------------------+ | | | - Il candidato mostra un livello di acqui- | | | | sizione delle competenze complessivamen- | | | | te accettabile. | | | | - Applica regole e procedure in compiti | | | | semplici in modo sostanzialmente corret- | | | | to. | | | 7 | - Ha un possesso globale delle conoscenze. | | | | - Fornisce poche informazioni per sostene- | | | | re le risposte. | | | | - Tralascia alcuni dettagli. | | | | - Cita qualche fonte. | | | | - Espone in maniera semplice ma chiara. | +---------------+------+--------------------------------------------+ | | | - Il candidato possiede conoscenze e abi- | | | | lita' essenziali e applica regole e pro- | | | | cedure fondamentali. | | | | - Svolge compiti semplici in situazioni | | | | note, talvolta supportato dall'aiuto | | | | dell'adulto. | | Livello base | 6 | - Risponde solo in parte alle domande. | | | | - Utilizza qualche informazione a sostegno | | | | delle risposte. | | | | - Include pochi dettagli. | | | | - Non cita le fonti. | | | | - Commette degli errori. | | | | - Ha bisogno di guida nell'esposizione. | +---------------+------+--------------------------------------------+ | | | - Il candidato possiede conoscenze fram- | | | | mentarie, incomplete e superficiali e | | | | applica solo in parte regole e procedure | | | | in compiti semplici. | | | 5 | - Riesce a orientarsi solo se guidato. | | | | - Commette degli errori anche gravi nel- | | | | l'esecuzione. | | Livello non | | - Espone in maniera incerta e imprecisa. | | +------+--------------------------------------------+ | raggiunto | | - Il candidato non possiede alcuna cono- | | | | scenza | | | | - Non riesce ad applicare conoscenze, re- | | | | gole e procedure. | | | | - Non e' in grado di orientarsi. | | | | - Espone in modo confuso. | +---------------+------+--------------------------------------------+

La valutazione sommativa degli apprendimenti tiene conto degli esiti delle verifiche scritte, grafiche, pratiche, orali e sui sistemi di simulazione.
Nella valutazione ogni membro della Commissione d'esame esprime il suo giudizio per confrontarlo ed integrarlo con quello degli altri e per comporre cosi` un quadro piu' equilibrato ed esaustivo possibile della situazione di ciascun candidato.
Le eventuali valutazioni di insufficienza devono consentire al candidato la possibilita' di recupero al fine di giungere ad esiti sufficienti. Pertanto, la Commissione d'esame non si limitera' a certificare le insufficienze, ma dovra' indicare percorsi, metodi e strategie per raggiungere esiti positivi.
4.5 La valutazione e gli effetti «Alone», «Pigmalione» e «Stereotipia».

La valutazione fatta insieme da piu' membri della Commissione puo' consentire piu' facilmente di correggere e superare gli eventuali effetti soggettivi della valutazione stessa, come l'«effetto alone», l'«effetto Pigmalione» o della «profezia che si autoadempie», e l'»effetto stereotipia».
4.6 Come valutare: idealtipi docimologico ed ermeneutico

L'idealtipo docimologico e' basato sul principio della misurabilita' di ciascun fenomeno e sul primato dell'oggettivita' del dato attraverso la separazione tra soggetto ed oggetto di analisi, mentre l'idealtipo ermeneutico e' basato sul principio dell'interpretazione soggettiva e sul primato del confronto e della condivisione dei significati attribuiti all'esperienza.
Sul piano operativo i due idealtipi indicati si riflettono nella diversa proporzione assegnata alle metodologie quantitative e qualitative.
4.7 Valutazione e soggettivita'

Di fronte alle difficolta` che si incontrano quando si vuole valutare adeguatamente un candidato, si puo' essere tentati di invocare l'oggettivita' di una misurazione quantitativa, come garanzia dagli errori e promessa di veridicita' inattaccabile.
Nel tempo tuttavia la distinzione tra prove qualitative (come il tema, le interrogazioni orali....) e prove quantitative ha perso la loro corrispondenza con il binomio oggettivo-soggettivo, che sembrava dover coincidere con altri binomi, attendibile-inattendibile, corretta-sbagliata, vera-falsa. Emerge chiaramente come non sia sufficiente l'utilizzo di un test strutturato a scelta multipla per fare della valutazione una procedura controllata e esente da errori.
4.8 Prove quantitative e qualitative

La principale differenza tra prove quantitative e qualitative e` che le prime possono permettere all'insegnante di calcolare dei punteggi e tradurre il risultato in numeri, mentre le seconde si possono ricondurre alle prove orali che possono essere a volte la via migliore per seguire il ragionamento del candidato e verificare le capacita` di argomentazione e la creativita' personale messa in campo del candidato nel relazionarsi ai contenuti studiati.
Si ritiene generalmente consigliabile che i candidati ai certificati di competenza siano esaminati oralmente. Alcuni aspetti della competenza possono essere adeguatamente giudicati solo facendo dimostrare al candidato la sua capacita` di svolgere compiti specifici in modo sicuro ed efficiente. La sicurezza della nave e la protezione dell'ambiente marino dipendono fortemente dall'elemento umano. La capacita` dei candidati di reagire in modo organizzato, sistematico e prudente puo' essere giudicata piu' facilmente e in modo affidabile attraverso una prova orale/pratica che includa l'uso di modelli o simulatori che da qualsiasi altra forma di prova.
In ogni caso, un'interrogazione non strutturata o un compito scritto composti da domande aperte richiedono comunque ai membri della Commissione la scelta precisa degli ambiti di verifica e l'esplicitazione a priori dei criteri di valutazione per l'attribuzione dei voti rispetto ai singoli argomenti oggetto della specifica prova.
4.9 Valutazione attraverso prove ed esperienze

Sussiste una notevole differenza fra la valutazione condotta attraverso delle «prove» e la valutazione condotta attraverso delle «esperienze» prolungate, sistematiche, articolate nel tempo.
La prova da` una «misura» del momento ed indica se gli strumenti di raccolta dei dati sono precisi, nonche' le capacita`, le conoscenze, le abilita` del momento: difficilmente pero` riesce a valutare i talenti reali, le risorse potenziali, le capacita` inespresse per mancanza di esperienza, di educazione, di stimoli ecc.
Se vogliamo accertare i talenti inespressi di una persona e fare previsioni di qualche attendibilita' sui livelli di apprendimento che potra' raggiungere, dobbiamo osservarla nelle esperienze di apprendimento prolungate, volte a rinforzare i suoi precedenti risultati ecc.
4.10 La valutazione per gli esami CoC

La valutazione risponde a principi di trasparenza, oggettivita', imparzialita' e tempestivita' ed e` sempre motivata e comunicata al candidato.
La valutazione, effettuata collegialmente dalla Commissione d'esame, e` riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dai relativi decreti/bandi d'esame
La valutazione del candidato fa riferimento ai risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui orali e su simulatori...) in relazione agli obiettivi della programmazione di cui ai decreti sopra citati.
4.10.1 Valutazione per la garanzia della qualita'

La valutazione deve essere garanzia della qualita'. Lo scopo della valutazione rispetto alla garanzia della qualita' e' fornire un feedback a un istruttore sull'apprendimento dei tirocinanti, sui punti di forza e di debolezza di un modulo e sulla qualita' dell'insegnamento.
4.11 Pianificazione della valutazione

La pianificazione della valutazione deve essere specifica, misurabile, realizzabile, realistica e limitata nel tempo (SMART). Alcuni metodi di valutazione che potrebbero essere utilizzati a seconda del corso/qualifica sono i seguenti e dovrebbero essere tutti adattati alle esigenze individuali.
1. Osservazione (Nell'esame orale, Esercizi di simulazione, Dimostrazione pratica).
2. Domande (scritte o orali).
3. Test.
4. Incarichi, attivita', progetti, compiti e/o casi di studio.
5. Simulazioni (si veda anche la sezione AI/12 del Codice STCW).
6. Formazione basata sul computer.
4.12 Validita'

I metodi di valutazione devono basarsi su obiettivi chiaramente definiti e rappresentare realmente cio' che si intende valutare; ad esempio, i criteri pertinenti e il programma o la guida del corso. Dovrebbe esserci un ragionevole equilibrio tra gli argomenti trattati e anche nella verifica della CONOSCENZA, COMPRENSIONE E COMPETENZA dei concetti da parte del tirocinante valutato.
4.13 Affidabilita'

La valutazione deve essere affidabile (se la valutazione fosse ripetuta con un gruppo/discente simile, il valutatore otterrebbe risultati simili). Lo stesso istruttore in formazione potrebbe dover insegnare lo stesso argomento a diversi gruppi di studenti in momenti diversi. Se altri valutatori valutano gli esiti del medesimo corso/qualifica, il risultato dovrebbe essere lo stesso o simile a seconda del compito.
Per essere affidabile, una procedura di valutazione dovrebbe produrre risultati coerenti indipendentemente dal set di documenti, dalla versione del test utilizzata, o dai valutatori che eseguono la valutazione.
Se gli istruttori, nella veste di valutatori, valutano i propri tirocinanti, devono conoscere esattamente cosa valutare e come farlo. Il «cosa» sara' evidente dagli standard e dai risultati di apprendimento del corso/qualifica che stanno offrendo. Per loro il «come» potrebbe gia' essere deciso se si tratta di un compito, di una prova o di un esame.
Gli insegnanti devono considerare il modo migliore per valutare le competenze, le conoscenze e le attitudini dei propri studenti, sia esso formativo e/o sommativo, e anche il modo in cui la valutazione garantisce validita' e affidabilita'.
- Tutto il lavoro valutato dovrebbe essere valido, autentico, attuale, sufficiente e affidabile; questo e' spesso noto come VACSR (Valid, Authentic, Current, Sufficient, Reliable): valutazioni valide creano risultati standard.
Dove:
­ Valido - il lavoro e' pertinente agli standard/criteri oggetto di valutazione:
­ Autentico: il lavoro e' stato prodotto esclusivamente dallo studente;
­ Attuale - il lavoro e' ancora rilevante al momento della valutazione;
­ Sufficiente: il lavoro copre tutti gli standard/criteri;
­ Affidabile: il lavoro e' coerente per tutti gli studenti, nel tempo e al livello richiesto
4.14 Formazione dei formatori - Training of Trainers (ToT).

Lo scopo del corso e' quello di formare il personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera sia sull'aspetto valutativo che formativo, ed acquisire quelle competenze che poi consentiranno loro di trasmettere questa formazione a cascata all'interno del Corpo ed i membri di Commissione. Allo scopo di formare i membri della Commissione, gli aspiranti al conseguimento dell'attestato di cui al punto 4.12 dovranno essere formati secondo i paragrafi da 4.14.1 a 4.14.6 di seguito riportati e, quindi, secondo l'allegato 1 che riassume gli stessi.
4.14.1 Competenze di base per l'insegnamento della STCW

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono:
1. Saper descrivere il corso e le competenze da raggiungere
2. Conoscere i requisiti dell'insegnamento basato sul raggiungimento della competenza
3. I principi dell'educazione degli adulti
4.14.2 Pianificare un efficace contesto di insegnamento

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono saper:
1. Stabilire un clima positivo e uno spirito di collaborazione;
2. Predisporre un'aula adeguata anche in funzione del tipo della formazione:
3. Coinvolgere i partecipanti;
4. Utilizzare ausili visivi;
5. Parlare chiaramente;
6. Parlare a voce abbastanza alta modulando la stessa in funzione del messaggio che si vuole dare;
7. Fare domande retoriche (serve per attirare l'attenzione)
8. Incoraggiare le domande;
9. Ricapitolare alla fine di ogni sessione;
10. Passare da un argomento all'altro;
11. Incoraggiare la partecipazione;
12. Scrivere in modo chiaro e audace;
13. Riepilogare;
14. Utilizzare una sequenza logica degli argomenti;
15. Utilizzare una buona gestione del tempo;
16. Utilizzare KIS (Keep It Simple);
17. Fornire feedback;
18. Disporre immagini in modo che tutti possano vederle;
19. Evitare manierismi che distraggono e distrazioni nella stanza;
20. Fornire istruzioni chiare e Controlla se le tue istruzioni sono state comprese;
4.14.3 Utilizzare efficacemente una gamma di metodi di insegnamento

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono conoscere:
1. Le diverse metodologie didattiche;
2. Metodi di insegnamento efficace;
3. Definire le aspettative dei partecipanti sul corso;
4. Determinare obiettivi ed esigenze dei tirocinanti;
5. Fornire suggerimenti per una partecipazione efficace al corso di formazione per formatori;
6. Introdurre l'obiettivo della formazione.
4.14.4 Utilizzare materiali didattici adeguati

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono:
1. Conoscere varie tipologie di ausilio all'insegnamento;
2. Strumenti e tecniche per l'insegnamento pratico;
3. Definire i "materiali didattici";
4. Discutere i vantaggi, gli svantaggi e i suggerimenti per la gestione dei comuni ausili visivi e audiovisivi;
5. Preparare un aiuto visivo creativo utilizzando i materiali disponibili.
4.14.5 Progettare e sviluppare un piano delle lezioni

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono essere in grado di:
1. Definire l'obiettivo della lezione
2. Individuare i fattori da considerare per la pianificazione delle lezioni
3. Individuare i fattori da considerare per la progettazione di un programma di lezioni
4. Sviluppo di un nuovo programma di lezioni
4.14.6 Valutare l'insegnamento e l'apprendimento

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono essere in grado di:
1. Metodologie per la valutazione
2. Acquisire i dati per la valutazione
3. Individuazione di metodi appropriati per la valutazione
4. Identificare un sistema di qualita' quale mezzo di valutazione dell'insegnamento
5 Attestazione rilasciata ai membri della Commissione d'esame
Ai membri della Commissione formati secondo quanto indicato ai paragrafi da 4.14.1 a 4.14.6 e' rilasciato un attestato di formazione secondo il modello in allegato 2.
5.1 Corso per la formazione dei membri della Commissione d'esame formati da coloro che sono in possesso dell'attestazione di cui al punto 5

Coloro che sono in possesso dell'attestazione di cui al punto 5 sono abilitati a svolgere attivita' formative per i membri locali della Commissione sui principi di cui al complessivo punto 4. del presente documento. Agli stessi e' rilasciato un attestato di formazione secondo il modello in allegato 3.

 
Allegato 1

SINTESI DEL PROGRAMMA PARAGRAFI DA 4.14.1 A 4.14.6
===================================================================== | | 1.1 | Descrizione del corso e com- | | | | petenze da raggiungere | | +-----+------------------------------+ | | | Descrivere i requisiti del- | | | 1.2 | l'insegnamento basato sul | | 1. Competenze di base per | | raggiungimento della compe- | | l'insegnamento della STCW | | tenza | | +-----+------------------------------+ | | 1.3 | I principi dell'educazione | | | | degli adulti | +------------------------------+-----+------------------------------+ | | 2.1 | Il processo di apprendimento | | 2. Pianificare un efficace +-----+------------------------------+ | contesto di insegnamento | | L'apprendimento degli stu- | | | 2.2 | denti ed i fattori che lo | | | | influenzano | +------------------------------+-----+------------------------------+ | | 3.1 | Gli strumenti della forma- | | | | zione | | +-----+------------------------------+ | | 3.2 | Metodologie didattiche | | +-----+------------------------------+ | 3. Utilizzare efficacemente | 3.3 | Esercitazioni | | una gamma di metodi +-----+------------------------------+ | di insegnamento | 3.4 | Debriefing delle esercita- | | | | zioni | | +-----+------------------------------+ | | 3.5 | Gli obiettivi formativi e la | | | | scaletta degli argomenti | +------------------------------+-----+------------------------------+ | | | Descrizione delle varie ti- | | | 4.1 | pologie di ausilio all'inse- | | 4. Utilizzare materiali | | gnamento | | didattici adeguati +-----+------------------------------+ | | | Descrizione di appropriati | | | 4.2 | ausili per l'addestramento | | | | pratico | +------------------------------+-----+------------------------------+ | | 5.1 | Definire l'obiettivo della | | | | lezione | | 5. Sviluppo di un piano +-----+------------------------------+ | delle lezioni | | Individuare i fattori da | | | 5.2 | considerare per la pianifi- | | | | cazione delle lezioni | +------------------------------+-----+------------------------------+ | | | I fattori da considerare per | | | 6.1 | la progettazione di un pro- | | 6. Progettare un piano | | gramma di lezioni | | delle lezioni +-----+------------------------------+ | | 6.2 | Sviluppo di un nuovo pro- | | | | gramma di lezioni | +------------------------------+-----+------------------------------+ | | 7.1 | Metodologie per la valuta- | | | | zione | | +-----+------------------------------+ | | 7.2 | Acquisire i dati per la va- | | | | lutazione | | +-----+------------------------------+ | 7. Valutare l'insegnamento | 7.3 | Individuazione di metodi ap- | | e l'apprendimento | | propriati per la valutazione | | +-----+------------------------------+ | | | Identificare un sistema di | | | 7.4 | qualita' quale mezzo di va- | | | | lutazione dell'insegnamento | +------------------------------+-----+------------------------------+

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Campo di applicazione

Il presente decreto e le relative linee guida annesse si applicano ai componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC), ad esclusione del personale docente degli istituti tecnici ad indirizzo marittimo gia' qualificati allo scopo in relazione alla disciplina concernente il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
 
Art. 3

Norme transitorie

I componenti delle commissioni d'esame che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' stati nominati per almeno tre volte come componenti delle citate commissioni, al fine di ottenere l'attestazione di cui all'allegato 2, dovranno frequentare il seminario di cui al punto 2. a. delle annesse linee guida.
 
Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto, unitamente alle linee guida ed all'annesso che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Roma, 24 luglio 2024

Il direttore generale per il mare,
il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Scarchilli

Il Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Carlone

Il direttore generale
per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
Manca