Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 aprile 2024
Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e ferma restando l'inammissibilita' alle agevolazioni dei progetti riferiti agli ambiti di attivita' esclusi di cui all'art. 2 del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio» del 24 novembre 2023, COM(2023) 765 final, approvata dal Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista le circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative all'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti di cui alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, le circolari nn. 21, 25, 32, 33 del 2021, nn. 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 del 2022, nn. 1, 10, 11, 16, 19, 27, 32, 33, 35 del 2023 e n. 2 del 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
Tenuto conto che anche a seguito della riprogrammazione PNRR, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' amministrazione titolare nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»;
Vista la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» che prevede, con una dotazione pari a 2.350.000.000,00 euro, «il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»:
il target M2C1-6, da conseguire entro il 30 giugno 2024: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno al 63,5% delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;
il target M2C1-6 bis, da conseguire entro il 31 dicembre 2024: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno al 100% delle ulteriori risorse finanziarie supplementari assegnate all'investimento»;
il target M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno 1.383.000 kW di capacita' di generazione di energia solare installata»;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere b e c), (153), dal (169) al (177);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'Allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese;
Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 «General Block Exemption Regulation» (GBER);
Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento UE 2023/1315 del 30 giugno 2023, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2026;
Visto il regolamento UE 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al clima, come da allegato VI del regolamento UE 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);
Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, recante «Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"»;
Visto il decreto ministeriale integrativo del 14 luglio 2022, recante «Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"»;
Visto l'avviso pubblico del 23 agosto 2022 e i suoi allegati, recanti le modalita' di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. 211444 recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare», autorizzato dalla Commissione europea con COM C(2023) 4039 del 19 giugno 2023;
Visto l'avviso del 21 luglio 2023, n. 386481 recante le modalita' di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»;
Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate dal decreto ministeriale n. 211444 alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A), e' stata registrata una eccedenza di risorse rispetto alle domande pervenute;
Vista la convenzione stipulata con il soggetto attuatore, gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto persegue le medesime finalita' di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, che si intende integralmente richiamato.
2. In particolare, il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura «Parco Agrisolare», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 5 del presente articolo.
3. L'investimento persegue l'obiettivo climatico-ambientale di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152, lettera e) degli orientamenti.
4. Salvo per i casi di cui all'Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e' quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.
5. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attivita' dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalita' nell'ambito dell'attivita' agrituristica. Unitamente a tale attivita', possono essere eseguiti uno o piu' dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
6. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell'avviso del 21 luglio 2023.
7. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) alle attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
 
Allegato A
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi
immateriali nelle aziende agricole connessi alla
produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresi' finanziati interventi complementari, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'articolo 2 del presente Decreto.
Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).
L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lett. e) degli Orientamenti).
===================================================================== | | INTENSITA' | | SPESE AMMISSIBILI | DELL'AGEVOLAZIONE| +================================================+==================+ |1. Costruzione o miglioramento di beni immobili | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino | | |ad un massimo del loro valore di mercato. | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |3. Acquisizione o sviluppo di programmi | | |informatici e acquisizione di brevetti, licenze,| | |diritti d'autore e marchi commerciali. | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |4. Costi generali, collegati alle spese di cui | | |ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, | | |ingegneri e consulenti, onorari per consulenze | | |sulla sostenibilita' ambientale ed economica, | | |compresi gli studi di fattibilita'. | 80% | +------------------------------------------------+------------------+

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione
di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresi' finanziati interventi collaterali, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'articolo 2 del presente Decreto.
Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 169 a 177 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).
L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lett. e) degli Orientamenti).
===================================================================== | | INTENSITA' | | SPESE AMMISSIBILI | DELL'AGEVOLAZIONE| +================================================+==================+ |1. Costruzione o miglioramento di beni immobili | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino | | |ad un massimo del loro valore di mercato. | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |3. Acquisizione o sviluppo di programmi | | |informatici e acquisizione di brevetti, licenze,| | |diritti d'autore e marchi commerciali. | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |4. Costi generali, collegati alle spese di cui | | |ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, | | |ingegneri e consulenti, onorari per consulenze | | |sulla sostenibilita' ambientale ed economica, | | |compresi gli studi di fattibilita'. | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |5. Acquisizione o sviluppo di programmi | | |informatici e acquisizione di brevetti, licenze,| | |diritti d'autore e marchicommerciali. | 80% | +------------------------------------------------+------------------+

L'intensita' dell'agevolazione riconosciuta per i progetti ammessi a finanziamento e' individuata, nei limiti massimi delle intensita' di cui al presente Decreto e nel rispetto delle previsioni del medesimo, con i successivi Provvedimenti sulla base della potenza degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione
di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attivita' principale).
Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresi' finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.
===================================================================== |I costi ammissibili sono i costi degli | | |investimenti supplementari necessari per | | |promuovere la produzione di energia da fonti | | |rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda | | |in relazione alla specifica situazione | | |dell'edificio su cui pone i pannelli solari, | | |anche i costi degli investimenti supplementari | | |necessari a conseguire il livello piu' elevato | | |di efficienza energetica, come disciplinati nel | INTENSITA' | |Decreto e nell'Avviso di partecipazione. |DELL'AGEVOLAZIONE| +=================================================+=================+ |Tali costi sono determinati come segue: | | |- impianti su scala ridotta per i quali non e' | | |individuabile un investimento meno rispettoso | | |dell'ambiente in quanto non esistono impianti | | |di dimensioni analoghe: i costi di investimento | | |totali per conseguire un livello piu' | | |elevato di tutela dell'ambiente costituiscono | | |i costi ammissibili; | | |- il costo dell'investimento per l'efficienza | | |energetica e' individuabile come investimento | | |distinto all'interno del costo complessivo | | |dell'investimento: il costo ammissibile | | |corrisponde al costo per l'efficienza energetica.| | |Non sono ammissibili i costi non direttamente | | |connessi al conseguimento di un livello piu' | 30 % dei costi | |elevato di tutela dell'ambiente. | ammissibili | +-------------------------------------------------+-----------------+

L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:
- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato

Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione
agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo
ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione
ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto
dei relativi divieti applicabili.

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi impianti (attivita' principale).
Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione gia' adottate, anche se non ancora in vigore.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello piu' elevato di efficienza energetica.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello piu' elevato di tutela dell'ambiente.
Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attivita' dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresi' finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.
===================================================================== |I costi ammissibili sono i costi degli | | |investimenti supplementari necessari per | | |promuovere la produzione di energia da fonti | | |rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in | | |relazione alla specifica situazione dell'edificio| | |su cui pone i pannelli solari, anche i costi | | |degli investimenti supplementari necessari a | | |conseguire il livello piu' elevato di efficienza | | |energetica, come disciplinati nel decreto e | INTENSITA' | |nell'Avviso di partecipazione. |DELL'AGEVOLAZIONE| +=================================================+=================+ |Tali costi sono determinati come segue: | | |- impianti su scala ridotta per i quali non e' | | |individuabile un investimento meno rispettoso | | |dell'ambiente in quanto non esistono impianti di | | |dimensioni analoghe: i costi di investimento | | |totali per conseguire un livello piu' elevato di | | |tutela dell'ambiente costituiscono i costi | | |ammissibili; | | |- il costo dell'investimento per l'efficienza | | |energetica e' individuabile come investimento | | |distinto all'interno del costo complessivo | | |dell'investimento: il costo ammissibile | | |corrisponde al costo per l'efficienza energetica.| | |Si applicano i divieti di cui agli articoli 38 e | 30 % dei costi | |41 del regolamento (UE) n. 651/2014. | ammissibili | +-------------------------------------------------+-----------------+

L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:
- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.
 
Art. 2

Risorse

1. Tenuto conto della riprogrammazione PNRR di cui in premessa, per gli anni dal 2024 al 2026, le ulteriori risorse finanziarie supplementari assegnate all'investimento «Parco Agrisolare» ammontano a euro 850.000.000,000 a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.
2. I commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023 sono sostituiti dai seguenti
«1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 2.350 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., a seguito del decreto del 21 dicembre 2022, decreto del 30 marzo 2023, decreto del 20 luglio 2023, decreto del 18 ottobre 2023 a valere sull'avviso del 23 agosto 2022, risultano risorse residue pari ad euro 1.911.866.149,534.
2. Anche tenuto conto dei decreti di assegnazioni emanati e dell'ammontare di domande presentate, le risorse residue di cui al comma precedente sono complessivamente destinate alla realizzazione di interventi come di seguito descritti e nelle forme di cui all'Allegato A:
(i) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per una quota pari a euro 1.327.590.868,48;
(ii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 2A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 300 milioni di euro, destinati al finanziamento dei progetti presentati a valere sulla Tabella 2A dell'avviso del 21 luglio 2023, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024;
(iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 59.275.281,05 di euro;
(iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 225 milioni di euro; di cui 75 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024.
Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate di cui al decreto del 18 dicembre 2023, al decreto del 1° febbraio 2024 e successivi decreti, che si rendano di nuovo disponibili per effetto di rinunce e/o revoche e/o eventuali economie derivanti dalla realizzazione dei progetti ammessi saranno destinate alle imprese di cui al punto (i). Le risorse di cui al punto (i), fermo restando quando previsto dal successivo comma 3-bis, potranno subire una riduzione per eventuali atti adottati in via di autotutela o per effetto di altri procedimenti amministrativi adottati sulla base di eventuali procedimenti giurisdizionali al fine di incrementare le risorse assegnate con i predetti decreti.
Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto (i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora l'impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti (i) e (iv), le medesime non sono ammissibili a finanziamento.
3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Tali risorse potranno altresi' essere incrementate di eventuali ulteriori somme residue di cui al presente decreto.
3-bis. Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021, e conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto, una quota delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera (i) pari ad euro 250.000.000,00 e' destinata al finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla base di apposito avviso da emanarsi da parte del Ministero e nel rispetto delle previsioni di cui al presente decreto. Qualora tali risorse non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane presentati a valere sulla Tabella 1A dell'avviso del 21 luglio 2023.»
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.
 
Art. 3

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, si procedera' all'assegnazione delle risorse aggiuntive ai progetti presentati a valere sull'avviso del 21 luglio 2023 e per la sola quota di risorse di cui all'art. 2, comma 3-bis sara' emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.
 
Art. 4

Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it) ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In particolare, e' garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attivita'.
2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1036