Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 27 giugno 2024 |
Modalita' di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85. |
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IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto «Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra PP.AA.»; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis»; Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l'art. 28 «Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'»; che attribuisce un contributo in favore degli enti del terzo settore e degli altri enti previsti al comma 1, per ogni persona con disabilita' di eta' inferiore ai trentacinque anni, assunta nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto del datore di lavoro; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito dalla legge 24 febbraio 2024, n. 18 ed in particolare l'art. 18, comma 4-ter, che nel novellare il citato art. 28, ha disposto che il contributo in questione sia riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° agosto 2020, e nel contempo ha introdotto il comma 4-quater, che estende al 30 settembre 2024, il termine ultimo per la stipula degli stessi e il comma 4-quinquies che dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell'anzidetto art. 28, il contributo e' ammesso nel limite massimo di 7 milioni di euro, stanziati in apposito Fondo istituito inizialmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Tenuto conto che il comma 2 del citato art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024, la definizione delle modalita' di ammissione, quantificazione e di erogazione del contributo nonche' le modalita' e i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo; Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del citato art. 28, per le operazioni relative alla gestione del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 28 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e che gli eventuali oneri finanziari derivanti da queste ultime sono a carico delle risorse del medesimo Fondo; Ritenuto che l'utilizzo dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; Ritenuto di avvalersi delle applicazioni/modalita' informatiche gia' in uso da parte di INPS, tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui al presente decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e il triennio 2024 - 2026; Dato atto che l'ammontare disponibile, come da decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, n. 285140, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, e' di 6.315.825,00 euro; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto, con nota 17 aprile 2024, prot. 17429;
Decretano:
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto sono definite le modalita' di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, di cui al Fondo istituito dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, di seguito «Fondo», finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilita' e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attivita' statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al medesimo art. 28, comma 1. Sono, altresi', disciplinate le modalita' e i termini di presentazione delle domande, nonche' le procedure di controllo relative al contributo di cui al presente comma. |
| Art. 2
Richiedenti e misura del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto dagli enti del terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, che in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilita', di eta' inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. 2. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. 3. Il contributo e' cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilita'. 4. Il contributo e' erogato nella misura pari a dodicimila euro una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo e' erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, e' erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonche' la quota mensile per il mese di assunzione. Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla legge, il contributo e' riconosciuto nel rispetto del criterio di cui all'art. 5, comma 3. |
| Art. 3
Requisiti per l'accesso al contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831, nonche' le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, e' riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. |
| Art. 4
Procedura
1. Per beneficiare del contributo di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (d'ora innanzi, INPS) www.inps.it a cui sara' attribuito un codice identificativo. Le domande pervenute oltre il menzionato termine non saranno prese in considerazione. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue: a) i dati identificativi dell'ente richiedente il contributo; b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 del soggetto richiedente di cui alla lettera a); c) le generalita', i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente; d) il numero delle persone con disabilita' assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro; e) le dichiarazioni di cui all'art. 3 e, in particolare, la dichiarazione di regolarita' contributiva e l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; f) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti «de minimis»; g) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente; h) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica. 3. La presentazione dell'istanza e' certificata e comprovata da apposita ricevuta contenente anche il codice identificativo dell'istante di cui al comma 1. |
| Art. 5
Erogazione del contributo
1. INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l'elenco dei destinatari del contributo. Il contributo complessivo di cui all'art. 2, comma 4, e' erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo. 2. Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilita' assunti, indicati nelle istanze pervenute e ritenute ammissibili ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come incrementate dall'art. 18, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decurtato dell'importo occorrente per gli oneri connessi alla stipula di apposita convenzione per le operazioni relative all'erogazione del contributo e alla gestione del Fondo, stimati nel limite massimo di duecentomila euro. 3. Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa di cui all'art. 7, comma 1. 4. L'erogazione del contributo e' effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza di cui all'art. 4. |
| Art. 6
Convenzione con INPS per l'erogazione del contributo, per le procedure di controllo e la gestione del Fondo
1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con INPS con cui sono disciplinate le ulteriori modalita' per l'istruttoria delle istanze pervenute, l'erogazione del contributo, nonche' lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo. |
| Art. 7
Oneri finanziari
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nel limite massimo di 6.315.825,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. 2. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione di cui all'art. 6 pari nel limite massimo di euro 200.000,00 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 1. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2024
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2222 |
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