Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 5 agosto 2024 |
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'articolo 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare l'art. 48 recante «Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 57 secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione; Ritenuto opportuno procedere alla definizione dei criteri ambientali minimi relativi all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali cosi' come previsto dal succitato Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; Considerato che l'attivita' istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, cosi' come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato 1 Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI Sommario 1 PREMESSA 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE 1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni 1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA 1.3.3 Indicazioni per il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) 1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori 1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova 1.3.6 Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da costruzione 2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 2.1.1 Relazione CAM 2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto 2.1.3 Specifiche del progetto 2.2 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 2.2.1 Sostenibilita' ambientale dell'opera 2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione 2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso 2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni 2.2.5 Piano di manutenzione dell'opera 2.2.6 Disassemblaggio e fine vita 2.2.7 Rapporto sullo stato dell'ambiente 2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero 2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione 2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso 2.3.4 Prodotti in acciaio 2.3.5 Prodotti di legno o a base legno 2.3.6 Murature in pietrame e miste 2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare 2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico 2.3.9 Tubazioni in materiale plastico 2.3.10 Barriere antirumore 2.4 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE 2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere 2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo 2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno 2.4.4 Rinterri e riempimenti 2.5 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 2.5.1 Competenza tecnica del progettista 2.5.2 Competenza tecnica del direttore dei lavori 2.5.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) 2.5.4 Mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere 3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI 3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI 3.1.1 Relazione CAM 3.1.2 Modalita' di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso 3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso 3.1.4 Personale di cantiere 3.1.5 Macchine operatrici 3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori 3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita' con i veicoli di destinazione 3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili 3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata 3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti 3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI 3.2.1 Sistemi di gestione ambientale 3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA 3.2.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) 3.2.4 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione 3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo 3.2.6 Temperatura di posa in opera 3.2.7 Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo 3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni 3.2.9 Vita utile della pavimentazione 3.2.10 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori 3.2.10.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) 3.2.10.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata 3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) 3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 3.2.12 Etichettature ambientali
1 PREMESSA Questo documento e' stato predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy. Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (di cui all'art. 2 "Definizione e classificazione delle strade" del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, "Nuovo Codice della strada" e di opere di pertinenza stradale, quali le piazze, i marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse) come definiti al paragrafo successivo "1.1 Ambito di applicazione dei CAM" e disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice). 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell'allegato I.1 del Codice. Alcuni dei CPV (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per i lavori e le opere sono il CPV 45000000 "Lavori di costruzione", in particolare il 45233000-9 "Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade", ed il 71322000-1 "Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile". Per quanto riguarda le aree verdi di pertinenza stradale (aree lungo strade e piste ciclabili e aree verdi di pertinenza dei parcheggi) si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2020, "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione". Qualora uno o piu' criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce la motivazione della non applicabilita' o l'applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilita' dello stesso. Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora risultino piu' restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, beni paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d'impatto ambientale ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali ecc. L'applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o piu' dei criteri ambientali contenuti in questo documento, tenendo conto del generale obbligo, previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di questo documento, puo' essere stabilita dalla stazione appaltante, ad esempio nel documento di indirizzo alla progettazione, DIP di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7 del Codice o dal progettista, per i seguenti motivi: - prodotto da costruzione non previsto dal progetto; - particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o piu' specifiche tecniche; Il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce dettagliata motivazione della non applicabilita' o l'applicazione parziale di uno o piu' criteri ambientali contenuti in questo documento. 1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell'economia circolare, in sintonia con i piu' recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la comunicazione COM (2020) 98 "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva". I criteri definiti in questo documento sono redatti con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' in un'ottica di economia circolare. Essi sono funzionali all'applicazione dei principi per la redazione del Progetto di fattibilita' tecnico-economica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 6 dell'Allegato I.7 del Codice e forniscono il riferimento per la verifica dei contributi significativi ad almeno uno o piu' dei sei obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera, da includere nella Relazione di sostenibilita' dell'opera di cui all'articolo 11 dell'Allegato I.7 del Codice. L'Unione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA nelle politiche per la sostenibilita', gia' con la Comunicazione "Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale", COM (2003) 302, specificando come questo costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) dotandosi di esperti di analisi LCA ai fini della corretta valutazione della documentazione presentata. Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e l'evoluzione in atto della normativa bancaria in materia di affidamento di linee di credito emanata dall'EBA (European Banking Authority) richiedono una particolare attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali, societa' di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilita'. Inoltre, la recente approvazione del testo della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), che introduce l'obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilita' ESRS cogenti, richiedono alle organizzazioni di considerare anche il livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di fornitura. L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre piu' allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi, di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare. In questo scenario, l'International Standardisation Organisation (ISO) ha approvato le seguenti norme di riferimento per le asserzioni etiche relative a prodotti, servizi, processi e organizzazioni: UNI ISO/TS 17033 "Asserzioni etiche e informazioni di supporto - Principi e requisiti" e UNI CEI EN ISO/IEC 17029 "Valutazione della conformita' - Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica" (comprese le asserzioni etiche). In Italia l'UNI, in convenzione con Accredia, ha sviluppato e pubblicato il seguente documento pre-normativo: UNI/PdR 102 "Asserzioni etiche di responsabilita' per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020". In linea con i contenuti dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell'obiettivo della "carbon neutrality" da raggiungere entro il 2050, l'Unione Europea ha definito una strategia normativa specifica che ha l'obiettivo di riorientare i flussi di capitali verso investimenti effettivamente sostenibili. In questo contesto, il Regolamento UE 2020/852 ha istituito un sistema di classificazione o "tassonomia" delle attivita' sostenibili che definisce precisi criteri per determinare se un'attivita' economica possa considerarsi ecosostenibile. Le attivita' economiche per essere considerate ecosostenibili devono rispettare i criteri di vaglio tecnico specificati negli atti delegati del Regolamento 2020/852, nello specifico i Regolamenti delegati 2021/2139 e 2021/2178. Nello specifico il regolamento delegato 2021/2139 fissa i criteri di vaglio tecnico per determinare quando una determinata attivita' economica possa essere considerata 'ecosostenibile' in quanto contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici. Tra le attivita' economiche della Tassonomia, relative alle infrastrutture stradali, vi sono anche attivita' manifatturiere quali la produzione di cemento, di ferro e acciaio. Tali attivita' sono definite come attivita' di transizione, cioe' quelle per le quali non esistono al momento alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma che possono sostenere la transizione verso un'economia climaticamente neutra, se rispondenti ai criteri di vaglio tecnico fondamentali ai fini della decarbonizzazione di queste produzioni. I criteri di vaglio tecnico relativi alla decarbonizzazione del cemento, acciaio ecc. possono essere utilizzati come riferimenti per criteri premianti relativi ai materiali prodotti da attivita' di transizione, se previsti dal progetto posto a base di gara (si veda criterio "3.2.3 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione"). Per quanto finora espresso, i CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione e' stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformita' ai suddetti "SDGs". Tra i goal direttamente coinvolti dal tema in oggetto al presente documento vi sono: -Il Goal 9 - "Imprese, Innovazione e Infrastrutture", che mira a costruire infrastrutture resilienti e a promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Tra i target del Goal 9 si evidenziano in particolare i seguenti: 9.1 Sviluppare infrastrutture di qualita', affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilita' di accesso equo per tutti; 9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacita'. -Il Goal 11 - "citta' e comunita' sostenibili", che ha l'obiettivo di rendere le citta' e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, tratta le infrastrutture stradali e le opere di pertinenza nei seguenti target: 11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi e' in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilita' e agli anziani; 11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacita' di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi; 11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamita', compresi i disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilita'; -Il Goal 12 - "consumo e produzione responsabili", contiene diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di consumo: 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali; 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorita' nazionali. 1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE 1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni E' necessario che la stazione appaltante preveda, a cura della stessa o tramite affidamento a professionisti esterni, l'inserimento dei criteri contenuti in questo documento fin dal primo livello di progettazione come previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici, in modo tale che il progetto sia sempre conforme ai CAM, anche ai fini della definizione dell'importo dei lavori. In questa fase preliminare di progettazione, la valutazione di alternative progettuali, prevista dall'art. 41 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguarda anche i requisiti ambientali e non solo gli aspetti tecnici della progettazione. Ove possibile, la valutazione delle alternative progettuali, ossia le alternative che possono riguardare l'intero progetto o parti significative o critiche del progetto, e' fatta utilizzando metodologie di ottimizzazione, tipo LCA e LCC, al fine di massimizzare la sostenibilita' degli interventi progettati. Queste metodologie possono essere inserite negli atti di gara come criteri premianti. Nel successivo livello di progettazione esecutiva, il progettista approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le soluzioni tecniche piu' appropriate al fine di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di autorizzazioni e di delibere nell'ambito della concertazione (Conferenze di Servizi ecc.), in modo tale che l'opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformita'. Al fine di individuare l'opera che si andra' a realizzare, la stazione appaltante dovrebbe fare un'attenta analisi delle proprie esigenze, effettuando, ove non gia' disponibile, un censimento ed una pianificazione del sistema stradale, valutando la reale necessita' di realizzare nuove strade, a fronte della possibilita' di adeguamento delle strade esistenti e della possibilita' di migliorarne la sicurezza, attraverso la realizzazione di opere complementari quali la segnaletica, i rallentatori, i dissuasori oppure attraverso una diversa regolamentazione del traffico e il controllo dei limiti di velocita'. La decisione se adeguare oppure riqualificare strade esistenti o, invece, realizzarne di nuove tiene conto delle effettive condizioni di utilizzo e dei relativi costi, a fronte dei risparmi conseguibili con i diversi interventi e dei relativi impatti ambientali, lungo l'intero ciclo di vita delle opere. Cio' significa che il progetto della strada e' preceduto da un'analisi costi benefici, compresi quelli ambientali e sociali, connessi alla realizzazione dell'opera rispetto a eventuali soluzioni alternative (ad es. potenziamento infrastrutture esistenti) oltre a dover mirare a ridurne l'impatto ambientale sia nella fase di realizzazione sia durante l'esercizio dell'opera, con particolare riguardo a produzione e gestione dei rifiuti, consumo di energia, emissione di rumore, emissione di polveri, vibrazioni, contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, utilizzo delle risorse naturali, incremento delle acque di ruscellamento sul suolo e nei reticoli di scolo, emissioni in atmosfera, acidificazione dei suoli ed eutrofizzazione. Definita l'opera piu' adatta a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, si puo' procedere con l'elaborazione, internamente o esternamente all'amministrazione, degli elaborati progettuali che devono comprendere le tecniche di costruzione e di lavorazione dei materiali di cui ai presenti CAM tali da ridurre gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare, il progetto dell'intervento prevede il ricorso a materiali naturali vergini come scelta residuale, giustificata da caratteristiche specifiche dell'opera, riservata a quelle applicazioni per le quali sia dimostrata l'impossibilita' tecnica di utilizzare materiali derivanti da operazioni di recupero o riciclo e sottoprodotti. Le scelte progettuali, inoltre, dovrebbero essere fatte anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, quindi anche in previsione di un intensificarsi della forza e della frequenza degli eventi atmosferici critici. La progettazione considera la presenza di "insulae" ambientali o reti ecologiche attraverso un adeguato censimento dell'esistente e un dimensionamento degli interventi da realizzare che tenga conto della compatibilita' tra le specie, limiti l'erosione del suolo, favorisca le successive operazioni di manutenzione. Tali opere non devono entrare in contrasto con interventi simili gia' previsti o realizzati, ad esempio corridoi faunistici e vegetazionali. I corridoi ecologici debbono essere adeguati, per numero e dimensioni, alle esigenze del territorio e, nei casi in cui la viabilita' esistente ne abbia interrotto la continuita', devono essere previsti interventi di ripristino. La stazione appaltante si assicura che la progettazione degli interventi sia affidata a progettisti o gruppi di progettazione competenti ed esperti, con il necessario livello di competenza multidisciplinare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto della normativa, possono affidare ad uno stesso operatore economico sia il servizio di progettazione che la direzione lavori, per garantire maggiore conformita' ai criteri ambientali contenuti in questo documento, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. In relazione alla complessita' dell'intervento e' altresi' opportuno che tale operatore economico indichi i tecnici interni o esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile, oltre a quelle, imprescindibili, dell'ingegneria stradale. La verifica di tali competenze puo' essere dimostrata attraverso l'esame dei curriculum vitae riguardante la formazione specialistica e l'esperienza professionale maturata. Al fine di consentire le migliori scelte progettuali, volte alla massimizzazione della sostenibilita' ambientale degli interventi tali, ad esempio, da allungare il ciclo di vita e ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (manutenzioni mirate al raggiungimento di caratteristiche pari a quelle di opere nuove), la stazione appaltante acquisisce i dati e le informazioni utili per l'intervento, tra i quali: a. nel caso di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale o di un intervento di ampliamento, a seconda dell'entita' dell'intervento: - dati sulla situazione geologica, idraulica dei corpi idrici, climatica (con particolare riguardo alla piovosita'); - rilevazioni del traffico giornaliero medio TGM (la durabilita' dell'opera e' strettamente collegata al numero di assi equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita); - stima del traffico potenziale dell'opera in progetto; - identificazione della natura e dello stato dei materiali e dei prodotti impiegati nell'infrastruttura per un loro eventuale reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal quale), come usato servibile; - informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti prodotti; - collocazione sul territorio degli impianti e delle cave per la fornitura dei materiali da costruzione (naturali, o costituiti da materia recuperata, riciclata o da sottoprodotti) oltre che gli impianti di deposito o trattamento dei rifiuti e di preparazione al riutilizzo o per la rigenerazione dei componenti costruttivi. b. nel caso di manutenzione di una infrastruttura stradale esistente: - rilevazioni del traffico giornaliero medio TGM (la durabilita' dell'opera e' strettamente collegata al numero di assi equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita); - stima del traffico potenziale dell'opera in progetto; - classificazione dei dissesti esistenti (tipologia, frequenza ed estensione); per tale aspetto puo' essere fatto riferimento a parametri quali PCI (pavement condition index), PSI present serviceability index, PR, ecc. - individuazione di criticita' esterne all'opera che nel tempo possono interferire negativamente sull'opera stessa (frane, erosioni); - identificazione della natura e dello stato dei materiali e dei prodotti impiegati nell'infrastruttura per un loro eventuale reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal quale) come usato servibile; - informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti prodotti; - collocazione sul territorio degli impianti per la fornitura dei materiali da costruzione (naturali o costituiti da materia recuperata, riciclata o da sottoprodotti) oltre agli impianti di deposito o trattamento dei rifiuti e di preparazione al riutilizzo o per la rigenerazione dei componenti costruttivi; - dati provenienti da sistemi di rilevamento e monitoraggio di veicoli privati connessi. - stratigrafia della pavimentazione esistente, interferenze quali cavidotti, attraversamenti, reti impiantistiche ecc. e loro posizione plano altimetrica ed ogni altra informazione utile dello stato di fatto. Detti dati e informazioni sono propedeutici allo sviluppo della progettazione, pertanto la Stazione Appaltante, ove in difetto, puo' richiederne la determinazione ai progettisti nell'ambito delle procedure di affidamento e degli incarichi di progettazione, riconoscendo loro il corrispondente compenso ad integrazione di quanto gia' definito per i servizi di progettazione. Peraltro, la Stazione Appaltante, qualora in difetto di tali dati ed informazioni afferenti alla specifica tipologia sia di opere sia di prestazioni (progettazione, direzione lavori), puo' anche ricorrere a procedure di affidamento a terzi (anche non progettisti) per la determinazione dei medesimi dati ed informazioni. Detti dati e le informazioni, devono essere caratterizzati da un grado di dettaglio compatibile e adeguato rispetto alla tipologia di prestazioni, ad esempio per la progettazione, oggetto di incarichi o di procedure di affidamento, nonche' al corrispondente livello di sviluppo, come per esempio la fattibilita' tecnica ed economica o il progetto esecutivo. 1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA Tenuto conto dei principi di sostenibilita' economica e ambientale e degli elaborati di progetto richiamati dal D. Lgs. 36/2023, gli studi LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita - Life Cycle Assessment) di cui alla Relazione di Sostenibilita' dell'opera del progetto di fattibilita' tecnico-economica, PFTE, (art 9 commi c e d, All. I7 d.lgs. 36/2023) dovranno essere condotti secondo le norme UNI EN 15643, UNI EN 17472 e UNI EN 15804, secondo il livello pertinente per l'applicazione. Lo studio LCA, che qui si vuole utilizzare per applicare i presenti criteri premiale alla sola fase di aggiudicazione lavori o all'eventuale appalto integrato, avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE approvato, laddove non diversamente prescritto, puo' essere eseguito anche adottando una metodologia semplificata limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita, comunque assolvendo i contenuti minimi richiesti dalla Relazione di Sostenibilita' prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riferiti ai soli consumi di energia, materia ed emissioni di CO₂. Dovrebbero, dunque, essere considerati almeno i moduli e le fasi evidenziate nella Tabella 1 (a meno di diversa specifica del progettista nella relazione PFTE), come da UNI EN 17472, dalla quale sono esclusi a priori i moduli relativi a benefici e carichi oltre il confine di sistema (Fasi D), recanti informazioni oltre il ciclo di vita della costruzione. Sono altresi' esclusi, per la finalita' di applicazione dei criteri CAM, gli studi, pure previsti dalla UNI EN 17472, relativi alla valutazione delle prestazioni economiche (LCC) e sociali dell'opera, limitandosi cosi' l'applicazione della richiamata norma alla sola valutazione della prestazione ambientale. Tabella 1- Moduli e fasi da includere nello studio LCA semplificato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Come evidenziato in Tabella 1, andranno considerati almeno i moduli relativi alla fase di Produzione e costruzione (tutti, da A1 ad A5). Riguardo al modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti dovuti alla demolizione delle preesistenze, a meno che tali lavori non siano oggetto di separato appalto. Devono, inoltre, essere considerati tutti i moduli della fase di fine vita (da C1 a C4) e, nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga di un suo PMS (Pavement Management System di livello di rete) per il mantenimento in efficienza della rete stradale di competenza, si dovrebbe valutare l'opportunita' di inserire gli impatti connessi alle attivita' di manutenzione (Modulo B2) prevedibili durante nella vita di servizio dell'infrastruttura. Nello studio LCA di progetto, il contributo ambientale delle diverse fasi deve essere dichiarato separatamente, per maggiore trasparenza. Gli scenari di analisi, coerenti con i requisiti specificati nella UNI EN 17472, andranno, pertanto, riferiti alle fasi prima specificate, evidenziate in Tab. 1 (eventualmente integrate dai moduli ulteriormente specificati dal progettista). Lo studio LCA di progetto, al netto delle ulteriori opere puntuali o impiantistiche per le quali si rimanda alle metodologie pertinenti, dovrebbe basarsi sulla definizione di equivalenti funzionali (rif. UNI EN 17472) principalmente focalizzati sul corpo stradale e sulle pavimentazioni stradali, o che contengano almeno i componenti di seguito specificati: • nel caso di nuove costruzioni o per gli interventi di riqualificazione: ◦ Sottofondi stradali, inclusi lavori di movimento di terra ◦ Strati di fondazione ◦ Strati di base, collegamento e usura o pavimentazione in calcestruzzo • nel caso di interventi di manutenzione o riabilitazione: ◦ Strati di base, collegamento e usura o pavimentazione in calcestruzzo Il periodo di riferimento dello studio (Reference Study Period, RSP) va posto pari alla durata di vita utile dell'infrastruttura (Reference Service Life, RSL), o quella dichiarata in progetto, in relazione alla importanza dell'opera. In coerenza con la metodologia adottata dal progettista, la relazione LCA di PFTE deve includere l'esplicitazione di almeno tre indicatori a scelta, tra gli indicatori primari di impatto ambientale (di cui alla Tabella 3 della EN15804:2019) o tra i parametri descrittori dell'uso di risorse energetiche primarie (di cui alla Tabella 6 della EN15804:2019), di cui almeno uno deve essere il potenziale di riscaldamento globale (GWP-Total, Global Warming Potential Total). La scelta dei tre indicatori utilizzati andra' giustificata alla luce della loro rilevanza per il progetto specifico. La relazione LCA dovra' essere allegata al progetto in forma completa, incluse banche dati impiegate, l'analisi e la valutazione della qualita' dei dati impiegati nello studio, conformi alle UNI EN 15941, e la specifica dei software. Ove possibile, devono essere preferiti dati primari. Qualora per la redazione dello studio siano state impiegate EPD, comunque in corso di validita', queste dovranno essere allegate alla relazione LCA. La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili. In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla Direzione dei Lavori il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilita' dei prodotti qualora l'operatore intenda proporre e utilizzare prodotti diversi da quelli indicati in contratto. La equivalenza della prestazione di sostenibilita' (fatto salvo il rispetto di tutte le altre caratteristiche meccaniche e funzionali richieste e della "service life" dell'opera) potra' essere verificata: • sulla base delle EPD del prodotto in contratto e del prodotto proposto dall'operatore economico, ove entrambe siano disponibili. La verifica dovra' essere condotta sulla base dei tre indicatori primari indicati nello studio LCA allegato al contratto dei lavori, secondo criteri di tolleranza adottati dalla Direzione Lavori. La conformita' e' sempre garantita qualora il prodotto proposto dall'operatore economico, presenti, per i tre indicatori, valori inferiori rispetto al prodotto di progetto. • Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione di un prodotto che dal PFTE risulti privo di EPD, con un altro per il quale sia invece disponibile una EPD al momento della realizzazione dell'opera, ai fini della valutazione della prestazione di sostenibilita' si assume che sia garantito un miglioramento dalla sola presenza della EPD. • Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione di un prodotto che dal PFTE risulti privo di EPD, con un altro, anch'esso privo di EPD, si assume che la valutazione della prestazione di sostenibilita' rimanga invariata. 1.3.3 Indicazioni per il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) Questo documento contiene criteri ambientali che, in base a quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, costituiscono: A. criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante, nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni, oppure l'operatore economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione e lavori, utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilita' tecnico-economica; B. clausole contrattuali obbligatorie che l'aggiudicatario dei lavori applica alla gestione del cantiere; C. criteri progettuali e clausole contrattuali, obbligatori, nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori. Inoltre, tiene in considerazione i criteri premianti del presente documento, secondo quanto previsto dallo stesso art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per affidamento dei lavori e affidamento congiunto di progettazione e lavori. Nel DIP di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante fa riferimento a tali criteri per fornire al progettista le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, con particolare riguardo alle tematiche di cui alle lettere l, n, q, v dello stesso comma. In attuazione di quanto previsto alla lettera v) relativamente alla promozione di forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, si da' indicazione alle Stazioni appaltanti di assegnare un punteggio premiante per la conformita' al criterio "3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra". Sempre con riferimento alle forniture di prodotti da costruzione di cui alla lettera v), nel DIP, la stazione appaltante chiarisce ai progettisti che, fin dal progetto di fattibilita' tecnico economica, devono tenere conto dei prezzi dei prodotti da costruzione conformi ai requisiti di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e predisporre di conseguenza i computi con riferimento ai prezzari regionali aggiornati, al prezzario DEI, ai prezzari delle camere di commercio oppure alle analisi dei nuovi prezzi. Devono inoltre tenere conto degli eventuali costi derivanti dall'applicazione dei criteri di gestione ambientale del cantiere di cui al capitolo "2.5 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e delle clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali". Nella relazione CAM, il progettista da' evidenza anche delle modalita' di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento e da' evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Cio' puo' avvenire, ad esempio per un prodotto da costruzione non previsto dal progetto, per cui il relativo criterio non e' applicabile, oppure per particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o piu' specifiche tecniche. In tali casi, nella Relazione CAM, e' fornita una dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il progettista indica, gia' a partire dal progetto di fattibilita' tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformita' alle specifiche tecniche contenute nel presente documento e indica, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovra' presentare alla direzione lavori. 1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori La stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione e la direzione lavori degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare, abilitati all'esercizio delle professioni, ai sensi di legge. Cio' anche per garantire maggiore conformita' ai criteri ambientali contenuti in questo documento, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici In particolare la lettera g) del comma 2 prevede che il direttore dei lavori accerti che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; la lettera l) prevede che disponga tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. In relazione alla complessita' dell'intervento e' altresi' opportuno che l'operatore economico indichi i tecnici interni o esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile, relativi anche, ad esempio, a protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale. La verifica di tali competenze puo' essere dimostrata attraverso l'esame della formazione specialistica e dell'esperienza professionale maturata indicata nei curriculum vitae. 1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova Per agevolare l'attivita' di verifica di conformita' ai criteri ambientali, per ognuno di essi e' riportata una "verifica", che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformita'. La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione dell'opera, il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, collegando l'inadempimento a sanzioni o alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice. La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto: a) verifica della possibile assegnazione di punteggi tecnici sulla base dei criteri premianti di cui al capitolo "2.6 Criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione"; b) verifica della conformita' del progetto alle specifiche tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere", "2.5 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e alle clausole contrattuali, di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali", che devono essere inserite nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Questa verifica viene effettuata in conformita' all'articolo 42 nonche' all'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base della documentazione e delle informazioni contenute alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche di cui ai citati capitoli. Le stesse verifiche devono essere effettuate anche nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori, con riferimento ai capitoli "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali e "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali; c) cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici., verifica, da parte della Direzione Lavori, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, della conformita' dei lavori eseguiti alle specifiche tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.3 Specifiche tecniche progettuali per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", "2.5 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere", della conformita' dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e della corretta esecuzione delle clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali", sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica". La Direzione Lavori verifica, inoltre, la corretta esecuzione dei lavori eseguiti in applicazione dei criteri premianti, se utilizzati, nei casi di affidamento dei lavori di cui al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali". Bisogna osservare che nei documenti progettuali e di gara: - Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche (ISO, UNI, ecc) presente in questo documento, presuppone che nei documenti progettuali e di gara la stazione appaltante faccia il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite o che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara. - Ai sensi dell'art. 87 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativo allegato II.8 , riguardo a "Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita", laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della conformita'", con questa dicitura si intende un organismo che effettua attivita' di valutazione della conformita', comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato da un ente di accreditamento firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA (quindi conformi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) o IAF MLA. Si precisa che le certificazioni richieste per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti dei capitoli successivi, devono essere rilasciate da Organismi di valutazione della conformita' specificatamente accreditati per il rilascio delle stesse, a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformita' che effettuano attivita' di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti certificati o rapporti di prova, ci si riferisce ad elaborati rilasciati da laboratori ufficiali ed autorizzati ai sensi dell'ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 o laboratori accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. L'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano e' Accredia. Nel caso sia prevista la possibilita' di dimostrare la conformita' presentando certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori ufficiali, autorizzati o accreditati, e' opportuno richiedere che i certificati o i rapporti siano accompagnati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio. Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilita' di dimostrare la conformita' presentando una certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di Accredia o analogo ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza. Nel caso sia prevista la possibilita' di dimostrare la conformita' presentando un marchio o etichetta ambientale, l'offerente ne allega il certificato. La dimostrazione della conformita' ai criteri ambientali puo' avvenire anche tramite presentazione di etichettature citate all'interno della sezione verifica o da altre etichette equivalenti, per esempio altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o altri mezzi di prova, quale la documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i prodotti soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica richiesta o i requisiti specifici indicati nel capitolato speciale di appalto. Le etichette equivalenti sono etichette che rispondono ai requisiti fissati dall'Allegato II.5, parte II.B, del Codice dei contratti pubblici. In tal caso l'operatore deve dimostrare che il prodotto dotato di etichetta equivalente assolve alle prestazioni ambientali dell'etichetta richiesta in sede di gara. Il direttore dei lavori, prima dell'accettazione del prodotto in cantiere, verifica l'equivalenza delle etichette presentate a quelle richiamate nel presente documento. In questi ultimi due casi, etichette equivalenti e mezzi di prova idonei, la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'infrastruttura stradale secondo uno dei protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita' ai criteri puo' essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi, il progettista allega, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di sostenibilita' adottato, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformita' ad ogni criterio applicato. Alcuni esempi di tali protocolli sono: - Envision; - BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) infrastructure. 1.3.6 Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da costruzione Al fine di accelerare, in fase di esecuzione dei lavori, l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione conformi ai criteri contenuti nel capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante, puo' informare gli operatori economici, anche utilizzando gli avvisi di pre-informazione di cui all'art.81 del Codice dei Contratti pubblici, di quali sono i prodotti da costruzione che verranno utilizzati nell'appalto e le loro caratteristiche, facendo riferimento al medesimo capitolo e invitando gli operatori ad effettuare una verifica della propria catena di approvvigionamento dei prodotti. Tale verifica consiste nel richiedere ai produttori o fornitori se sono in grado di fornire, in fase di esecuzione dei lavori, prodotti con le etichettature, certificazioni e altra documentazione richieste nelle verifiche dei criteri del capitolo prima citato. 2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2.1.1 Relazione CAM Il progettista aggiudicatario elabora una Relazione CAM, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera o) dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevista per il progetto esecutivo e dovra' essere redatta in forma preliminare fin dal progetto di fattibilita' tecnico economica. Tale relazione, per ogni criterio ambientale di cui al capitolo "2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformita' ai criteri, indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformita' ai criteri e indica le tipologie di mezzi di prova di cui al paragrafo "1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" che l'esecutore dei lavori dovra' presentare alla direzione lavori. Nella relazione CAM, il progettista aggiudicatario da' evidenza delle modalita' di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento e dei motivi di carattere tecnico o normativo che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi, come indicato nel paragrafo "1.1-Ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni". Il progettista aggiudicatario, nella Relazione CAM, propone e indica i piu' opportuni criteri premianti per l'affidamento dei lavori di cui al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali", fornendo le motivazioni tecniche e ambientali che hanno portato alla scelta, anche sulla base degli obiettivi ambientali indicati dalla stazione appaltante nel documento di indirizzo alla progettazione, DIP. 2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto Nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo, il progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", che l'appaltatore dei lavori dovra' fornire alla direzione lavori. In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Di conseguenza, la percentuale minima richiesta puo' essere raggiunta con l'apporto delle tre frazioni citate, ove non diversamente prescritto nello specifico criterio, ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti. Si rammenta che il sottoprodotto, cosi' come definito all'art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' derivare da scarti e sfridi di lavorazione ad uso interno allo stesso processo produttivo che li ha generati, o da scarti e sfridi di lavorazione generati da altri processi produttivi oppure da processi di simbiosi industriale. Gli aggregati naturali ottenuti dalla lavorazione di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto secondo il DPR 120/2017 sono compresi nella categoria di materiale qualificato come sottoprodotto. Il Progettista dovra' esplicitare nella Relazione CAM la gerarchia di valutazione delle singole categorie di materiale (riciclato - recuperato - sottoprodotto), tenuto conto del contesto in cui e' inserita l'opera. Per quanto riguarda le certificazioni del valore percentuale richiesto, il progettista aggiudicatario deve chiarire che tale requisito e' dimostrato tramite una delle opzioni di seguito elencate: 1. Una dichiarazione ambientale di Prodotto (DAP o, in inglese, Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, verificata da parte di un organismo di verifica e validazione accreditato in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065 per lo specifico schema, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD© e che riporti la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, nel paragrafo "informazione ambientale aggiuntiva" della dichiarazione. In tale paragrafo e' dichiarato che il valore percentuale e' determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilita' dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, equivalente a quello di uno degli altri schemi di certificazione di cui ai punti successivi di questo paragrafo. I mezzi di prova del contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, dei materiali componenti il prodotto, sono quelli ammessi dagli schemi di cui ai punti successivi di questo paragrafo. Il valore percentuale, il metodo di calcolo e i mezzi di prova, sono oggetto di verifica da parte dell'organismo di verifica e validazione.; 2. certificazione di prodotto "REMADE®" o "ReMade in Italy®"; 3. certificazione di prodotto per il rilascio del marchio "Plastica seconda vita"; 4. per i prodotti in PVC e' possibile fare ricorso, oltre alle certificazioni di cui ai punti precedenti, anche al marchio VinylPlus Product Label; 5. 5. una certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa emessa da un organismo di valutazione della conformita' accreditato da un ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA per lo specifico schema, quale, ad esempio la CP DOC 262; 6. una certificazione di prodotto, rilasciata, da un organismo di valutazione della conformita', in conformita' alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Si evidenzia che tale prassi non e' applicabile ai materiali plastici; 7. Una certificazione Made green in Italy (MGI) verificata da parte di un organismo di verifica o validazione accreditato in conformita' alla norma ISO 17029 e ISO 14065 per lo specifico schema, che nella DIAP riporti, quale informazione ambientale aggiuntiva, la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto. Per i prodotti di legno o a base legno, fare riferimento al criterio "2.3.5 Prodotti di legno o a base legno". Nel capitolato speciale d'appalto, il progettista aggiudicatario chiarisce, inoltre, che: - Il certificato di prodotto deve riportare il numero identificativo, il nome del prodotto certificato, la data di scadenza, i valori percentuali delle singole frazioni presenti nel prodotto. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti e' fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno. - Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attivita' di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi; Sono fatte salve le certificazioni di prodotto rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza delle stesse; Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformita', in data antecedente al 4 dicembre 2022 e fino alla scadenza della convalida stessa. Se nell'autodichiarazione non e' esplicitata la scadenza, la validita' e' di un anno a partire dalla data di emissione, ai fini della verifica dei criteri contenuti nel presente documento. 2.1.3 Specifiche del progetto Il progettista aggiudicatario integra nel progetto, fin dal primo livello di progettazione come previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici, ove pertinenti con la tipologia di intervento specifico, le specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere". Nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali". 2.2 SPECIFICHE TECNICHE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI Indicazioni alla stazione appaltante I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri. Tale relazione e' integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri. 2.2.1 Sostenibilita' ambientale dell'opera Criterio Il progetto di nuova costruzione di strade, di adeguamento e ampliamento e di manutenzione straordinaria delle strade esistenti, prevede sistemi atti a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali e di falda e del suolo dovuto al traffico. Tali sistemi possono includere: • fasce verdi destinate a mitigare gli impatti indotti dal traffico veicolare e a protezione delle eventuali aree agricole limitrofe all'infrastruttura (cfr. ad esempio: ISPRA - Mitigazioni a verde con tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica nel settore delle strade - Manuali e Linee Guida 65.4/2010), compatibilmente con il contesto e in riferimento alla specifica localizzazione dell'intervento, ai vincoli e alle preesistenze nel territorio. La realizzazione delle fasce verdi dovra' essere conforme alle specifiche tecniche del decreto ministeriale 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione" e ss.mm.ii; • canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti e dell'infrastruttura stressa), prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a futuri ampliamenti delle reti. • drenaggi delle acque di dilavamento (materiali permeabili o sistemi di drenaggio quali trincee o canali filtranti, stagni o zona umide) prevedendo gli opportuni sistemi di depurazione delle acque ed evitando il sovraccarico della rete scolante e fognaria. Inoltre, per i progetti di nuove strade urbane di tipo F e F-bis e' previsto l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 20, misurata tra 30 e 90 giorni dall'apertura al traffico,conformemente alla norma tecnica ASTM E1980-11(2019) Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces. Per le aree di sosta o stazionamento, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, piazze e di percorsi pedonali e' previsto, invece, l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 29. Per le pavimentazioni stradali in galleria e' richiesta una valutazione tecnico-ambientale sull'opportunita' di utilizzo di materiali che abbiano un coefficiente medio di luminanza, definito nella norma UNI 11248 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche non inferiore a 0,1. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e presenta in allegato la valutazione tecnico-ambientale prevista. 2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione Indicazioni alla stazione appaltante Gli interventi di manutenzione possono essere di risanamento profondo quando coinvolgono lo strato di base o di fondazione, di risanamento superficiale, ossia rifacimento di binder e usura o della solo usura o di riparazioni superficiali di emergenza. Se l'intervento e' realizzato in regime di emergenza la stazione appaltante deve provvedere, entro sei mesi dall'intervento, alla predisposizione di un progetto di manutenzione programmata sulla base delle specifiche tecniche contenute nel presente documento. Criterio Il progetto di pavimentazioni di nuove strade ed il progetto di risanamento profondo di pavimentazioni esistenti deve avere come obiettivo una vita utile di venti anni, cioe' la pavimentazione deve essere in grado di sopportare il passaggio del numero di assi standard previsti per i primi venti anni di esercizio ad esclusione dello strato di usura, in quanto esso e' fisiologicamente soggetto a decadimento funzionale in tempi piu' brevi. In caso di risanamento superficiale, ossia di rifacimento di binder e usura o della solo usura, il progettista verifica che gli strati sottostanti, di base e fondazione, abbiano una adeguata portanza in relazione al carico di traffico in modo che l'intervento garantisca una durata teorica di almeno cinque anni. Tale criterio non si applica alle riparazioni superficiali di emergenza finalizzate al ripristino immediato dell'aderenza e della regolarita' superficiali ai fini della sicurezza della circolazione. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM" illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e riporta il metodo di calcolo adottato e tutti i parametri di progetto utilizzati che costituiranno la base per le eventuali migliorie relativamente alla vita utile. 2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso Indicazioni alla stazione appaltante Tale criterio non si applica alle pavimentazioni chiare, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con elevato tenore di polimeri e alle miscele con leganti bituminosi epossidici. Criterio Per le strade urbane e per le tratte di strade extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati, delimitati cosi' come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada", il progetto prevede una temperatura massima di posa delle miscele bituminose di 120°C (tecnologia dei conglomerati tiepidi). Nei seguenti casi, invece, la temperatura massima di posa e' di 140°C: a) strati della pavimentazione per i quali siano richiesti particolari prestazioni acustiche sulla base del criterio obbligatorio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e del criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni"; b) strati della pavimentazione per i quali e' previsto l'utilizzo di conglomerati bituminosi preparati con bitumi modificati oppure di conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici. Oltre i 1000 metri dai centri abitati e' consentita una temperatura di posa massima di 150°C per conglomerati bituminosi con bitume normale, e di 165°C per conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati ad alta viscosita', di cui alla lettera b). Il capitolato speciale d'appalto descrive le caratteristiche dei materiali da utilizzare, le specifiche tecniche per la corretta posa dei conglomerati bituminosi in conformita' al presente criterio e riferimenti dettagliati alle modalita' e alla frequenza dei controlli rispetto alla temperatura di posa in fase di esecuzione. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni Indicazioni alla stazione appaltante Il presente criterio si applica alle miscele per strati di usura di tipo chiuso, come definito dalla norma UNI EN 13108, installate sia su strade della rete primaria (categoria A - B - D del Codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada, aggiornato alla legge n°197 del 29 dicembre 22), che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall'attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) previsti dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti Attuativi. La velocita' di prova viene indicata dalla stazione appaltante secondo criteri di rappresentativita' della misura e dovrebbe essere pari, ove possibile, al limite massimo consentito per la strada indagata o alternativamente a velocita' inferiore per ragioni tecniche o necessarie a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti. La stazione appaltante puo' chiedere la conformita' a tale criterio anche per le strade di categoria C1 e tiene in considerazione il corrispondente criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni". La stazione appaltante puo' chiedere la conformita' a tale criterio anche per le miscele di tipo poroso o semi poroso o di utilizzare il corrispondente criterio premiante "3.2.8-Emissione acustica delle pavimentazioni. Criterio Il progetto prevede che, nel caso di realizzazione di nuove strade, manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il rumore da rotolamento immesso nell'ambiente circostante, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese l'aderenza. A tal fine, la miscela deve garantire, fatte salve le prestazioni meccaniche e funzionali dello strato di usura necessarie per la sicurezza, un livello di emissione acustica LCPX , rilevabile con il metodo Close Proximity (CPX) secondo la norma UNI EN ISO 11819-2, inferiore ai valori limite espressi nella seguente tabella: Valori per le miscele per strati di usura di tipo chiuso
===================================================================== |Velocita' in| | | | | | | | | | km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | +============+======+======+======+=====+=====+=====+=======+=======+ |LCPX+ 0 | | | | | | | | | |limite in | | | | | | | | | |dB(A) | 88,0 | 91,0 | 93,5 |96,0 |97,5 |99,0 | 101,5 | 103,5 | +------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+ Il valore LCPX + 0 si riferisce al tempo zero di apertura al traffico. Le prove devono mettere in evidenza che i risultati sperimentali rispettino il livello dichiarato in progetto di LCPX + 0 dB(A). Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. In particolare, il capitolato speciale d'appalto contiene le indicazioni per effettuare le prove suindicate che vanno effettuate dopo la realizzazione dell'opera in una sessione di misura eseguita conformemente al criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni" ed effettuata non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall'apertura al traffico del tratto di pavimentazione interessato dalla verifica. 2.2.5 Piano di manutenzione dell'opera Criterio Il progetto esecutivo include un piano di manutenzione dell'opera che indichi il livello di degrado delle caratteristiche strutturali e funzionali della pavimentazione a cui vengono attivate le opere manutentive preventive degli strati superficiali che siano alternative al rifacimento, ad esempio sigillature, trattamenti superficiali, preferibilmente a freddo compatibilmente con le esigenze di durabilita', ecc., in modo da ridurre l'esigenza di interventi d'urgenza e, di conseguenza, limitare l'utilizzo di materie prime non rinnovabili necessarie per l'intervento (aggregati e bitume) e ridurre i disagi conseguenti alla chiusura del tratto stradale da manutenere. Il rifacimento dell'intera infrastruttura o di sue parti deve essere previsto nel caso di severe difettosita' identificate come tali secondo le modalita' e le verifiche previste nel piano stesso o a fine vita utile. Verifica Il progettista redige un piano dei controlli periodici sulla pavimentazione ed un piano di manutenzione generale dell'opera. Il piano dei controlli periodici, visivi e strumentali, dovra' comprendere i requisiti strutturali e funzionali della pavimentazione comprese le prestazioni acustiche di cui al criterio obbligatorio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e al criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni ed i requisiti correlati ai parametri di durabilita', ad esempio la presenza di degradi o dissesti. Il progettista prevede l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante tutti i materiali impiegati nell'opera in modo da ottimizzarne la gestione, gli interventi di manutenzione e il progetto di demolizione. 2.2.6 Disassemblaggio e fine vita Criterio Il progetto di nuova costruzione di strade o rifacimento della pavimentazione, prevede che almeno l'80% peso/peso dei componenti e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi destinato a recupero, riciclo o riutilizzo. Verifica La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. In particolare il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887-"Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance", o della UNI/PdR 75:2020 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o piu' componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, con allegate le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate, dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti impiegati nella costruzione, e' sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a recupero o riciclo. A tale scopo, gli elaborati progettuali dovranno essere corredati dell'audit di pre-demolizione, in base al quale dovra' essere predisposto il piano di gestione dei rifiuti di cantiere (PGRC), sottoscritti entrambi dal progettista e dal RUP della stazione appaltante in fase di validazione degli elaborati d'appalto. 2.2.7 Rapporto sullo stato dell'ambiente Indicazioni alla stazione appaltante Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di cui all'art. 6 comma 5 (procedure VIA) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il criterio non si applica. Criterio Al progetto di nuova costruzione di infrastrutture e' allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento. Il Rapporto sullo stato dell'ambiente e' redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti ambientali qui richiamate, in conformita' con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Verifica Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (componente suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di intervento. 2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero Indicazioni alla stazione appaltante Ai fini dell'applicazione di questo criterio valgono le seguenti definizioni. Fresato: materiale della pavimentazione stradale rimosso mediante fresatura a freddo. Conglomerato bituminoso di recupero (RA): conglomerato bituminoso proveniente dalla demolizione della pavimentazione mediante fresatura a freddo (c.d. fresato), oppure con altre macchine di cantiere, ottenuto in sito, lavorato, adatto e pronto per essere utilizzato come materiale costituente per conglomerato bituminoso. Granulato di conglomerato bituminoso: conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o piu' operazioni di recupero di cui all'articolo 184 -ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del D.M. 28 marzo, n. 69, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tale criterio e' fatto riferimento al volume del materiale perche' e' ritenuto che il progettista trovi piu' semplice applicare il criterio, rispetto al criterio "2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione", elaborato in riferimento ai prodotti da costruzione per i quali le caratteristiche sono stabilite rispetto al peso. Criterio Per gli interventi di risanamento profondo che includono lo strato di fondazione, il progettista adotta soluzioni tecniche tali da consentire l'utilizzo di almeno il 70% in volume di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco. Per gli interventi di risanamento profondo che non includono lo strato di fondazione, valgono le prescrizioni di cui al criterio "2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione". L'obiettivo del 70% di materia riciclata puo' essere perseguito con la stabilizzazione dello strato di fondazione e con il riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero nella produzione dei conglomerati bituminosi a caldo, nella realizzazione di strati di base a freddo e di strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato. Nelle tecniche di riciclaggio a freddo, ossia base a freddo e strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato, che prevedono la miscelazione in sito mediante macchine stabilizzatrici, puo' essere impiegato direttamente il fresato proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente. Qualora sia prevista la miscelazione mediante impianti mobili o impianti fissi deve essere impiegato granulato di conglomerato bituminoso eventualmente integrato con aggregati naturali o di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. Negli interventi di manutenzione di tipo superficiale, ossia che includono binder e tappeto di usura, si rimanda al criterio "2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione" per le percentuali di reimpiego del materiale previste per ciascuno strato. Il granulato di conglomerato bituminoso riutilizzato puo' non essere necessariamente il conglomerato bituminoso di recupero proveniente dalla demolizione della pavimentazione oggetto dell'intervento, ma puo' provenire anche da altri siti di stoccaggio, purche' conforme alle prescrizioni delle norme vigenti in materia ambientale. Nella costruzione di nuove strade, il progetto prevede l'impiego di almeno il 20% di granulato di conglomerato bituminoso, riferito al volume complessivo degli strati della pavimentazione. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto". 2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione Criterio Il progetto di nuova costruzione di strade prevede l'impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, secondo le percentuali minime di seguito indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento. Corpo stradale +--------------------------------------------------------+----------+ |Bonifica del piano di posa del rilevato | ≥70% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Corpo del rilevato | ≥70% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Sottofondo | ≥70% | +--------------------------------------------------------+----------+ Strati di fondazione o base in pavimentazioni flessibili e semirigide +--------------------------------------------------------+----------+ |Fondazione in misto granulare non legato | ≥50% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Fondazione in misto granulare legato (con legante | | |idraulico o legante idrocarburico) | ≥50% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Misto cementato | ≥50% | +--------------------------------------------------------+----------+ Strati in conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili e semirigide ===================================================================== | Conglomerati con bitumi normali | +========================================================+==========+ |Base o Base/binder | ≥35% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Collegamento o Binder | ≥30% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Usure chiuse | ≥15% | +--------------------------------------------------------+----------+
===================================================================== | Conglomerati con bitumi modificati con polimeri oppure | | conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici | +========================================================+==========+ |Base o Base/binder | ≥25% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Collegamento o Binder | ≥20% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Usure chiuse e drenanti | ≥10% | +--------------------------------------------------------+----------+
Le percentuali minime indicate nelle seguenti tabelle si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Nei conglomerati bituminosi a caldo, con bitumi normali e con bitumi modificati, l'utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso in quantita' superiore alle percentuali minime indicate nelle tabelle, a prescindere dall'impiego di altre tipologie di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, non deve incidere negativamente sugli aspetti prestazionali e su quelli funzionali della pavimentazione. Per il raggiungimento di prestazioni non inferiori a quelle di progetto possono essere utilizzati impianti di produzione adeguati o tecnologie innovative, additivi, leganti bituminosi appositamente formulati e qualsiasi altro prodotto in grado di compensare l'eventuale riduzione della prestazione provocata dall'impiego di una maggiore quantita' di granulato. Il progetto prevede che l'impresa presenti, unitamente allo studio della miscela, una relazione che descrive i materiali e le tecnologie proposte. Tale relazione deve illustrare le specifiche tecnologie produttive ed esecutive e i materiali che si intendono impiegare e deve essere corredata da documentazione tecnico-scientifica, studi di laboratorio e applicazioni in vera grandezza atti a dimostrare che il maggior quantitativo di granulato di conglomerato bituminoso non incide negativamente sulla vita utile della pavimentazione, cioe' che la miscela proposta deve avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di gara e deve rispettare tutti i requisiti prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche. Pavimentazioni rigide (In calcestruzzo o resina) +--------------------------------------------------------+----------+ |Fondazione in misto granulare | ≥50% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Misto cementato | ≥50% | +--------------------------------------------------------+----------+ |Lastra in calcestruzzo | ≥5% | +--------------------------------------------------------+----------+
Per pavimentazioni ad elementi, ossia una pavimentazione nella quale la sovrastruttura e' formata, nella sua parte piu' superficiale, da elementi separati e giustapposti, quali cubetti, blocchi, basoli, lastre, masselli di calcestruzzo, ecc., eventualmente sigillati in opera nei giunti, almeno il 5% per realizzare lo strato pedonale, carrabile o ciclabile della pavimentazione. Per le piste ciclabili, il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, deve essere di almeno il 70%, quando l'intervento e' inclusivo sia del corpo stradale che della pavimentazione. Nei conglomerati bituminosi a freddo destinati alla manutenzione stradale di emergenza, per esempio per la chiusura di buche, e' previsto l'impiego di almeno il 50% di granulato di conglomerato bituminoso. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati Criterio I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materia recuperata riciclata, o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale e' calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua, intesa come acqua efficace e acqua di assorbimento. Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita' che rimane effettivamente nel prodotto finale. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso Criterio I prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.3.4 Prodotti in acciaio Criterio Per gli usi strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Per gli usi non strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. I prodotti finiti consegnati in cantiere, ad esempio armature o carpenterie, possono essere costituiti da una o piu' tipologie di acciaio ossia uno o piu' materiali base d'origine. In questi casi ognuno dei materiali base d'origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti. In questi casi, il fabbricante del prodotto finito consegnato in cantiere puo' allegare la specifica documentazione di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", relativamente al prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, che il prodotto finito e' stato fabbricato a partire da uno o piu' materiali base d'origine conformi alle percentuali minime prescritte in questo criterio. Per quanto riguarda i prodotti strutturali, la lista dei materiali base d'origine con relativa documentazione e' corrispondente alla lista di rintracciabilita' di cui alle norme tecniche delle costruzioni per gli acciai strutturali. 2.3.5 Prodotti di legno o a base legno Criterio Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c). Verifica Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c). Verifica La relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e indica quali sono i componenti che concorrono al raggiungimento delle percentuali indicate. Inoltre: a) Per la prova di origine sostenibile o responsabile, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformita' che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC); b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformita' che attesti che la componente legnosa sia costituita da almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito puo' essere verificato anche con altri mezzi di prova di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", ove applicabili ai prodotti di legno o a base legno. Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione, con apposito codice di certificazione dell'offerente, in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia un soggetto diverso dal fabbricante del prodotto finito, ossia che l'offerente sia, ad esempio, una impresa di costruzioni oppure un distributore/rivenditore, non certificato per la catena di custodia (CoC), come prova della certificazione del prodotto offerto devono essere presentati i seguenti documenti del fabbricante: copia dei certificati in corso di validita' e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto. 2.3.6 Murature in pietrame e miste Criterio Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti). Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e indica la documentazione attestante la provenienza del prodotto. 2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare Criterio Nel caso il progetto preveda la realizzazione di sistemi di drenaggio lineare in aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, mediante l'adozione di soluzioni che prevedono l'utilizzo di prodotti prefabbricati o realizzati in situ, questi sono conformi alla norma UNI EN 1433. I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione". Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e include, oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, anche la documentazione tecnica del fabbricante per quanto riguarda i requisiti di cui alla norma UNI EN 1433. 2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico Criterio Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura, sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.3.9 Tubazioni in materiale plastico Criterio Le tubazioni in materiale plastico sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto. Il presente criterio non e' applicabile alle condutture, tubazioni e canalizzazioni elettriche rientranti nella Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.3.10 Barriere antirumore Criterio Le barriere antirumore sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, secondo quanto previsto nei criteri n. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 per i rispettivi materiali utilizzati nella loro realizzazione. Per quanto riguarda altri materiali di utilizzo corrente nella realizzazione di barriere antirumore, valgono i seguenti limiti percentuali in peso di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti: Alluminio: 70% PVC: 40% Lana di vetro: 60% Lana di roccia: 15% Fibre di poliestere o altri materiali sintetici: 50% Per quanto riguarda i materiali isolanti costituiti da lane minerali, queste sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP); Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.2.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 2.4 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE Indicazioni alla stazione appaltante I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sono costituiti da criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio. Tale relazione e' integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri. 2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere Criterio Le attivita' di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni: - individuazione delle possibili criticita' legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione. - definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste; - rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovra' fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); - protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non e' ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc. Nel caso che sia tecnicamente impossibile salvaguardare alcuni esemplari, e' garantito il ripristino a termine lavori con equivalenza tra stato ante e post operam; - e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita' delle preesistenze arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico; - definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.); - in coerenza con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e con gli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico , anche tenendo conto della valutazione del rumore nell'ambito della documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono definite le misure idonee per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu' critiche e nelle aree di lavorazione piu' rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita' ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; - definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli aggregati, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; - definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere delle aree di lavorazione e delle piste utilizzate dai mezzi di trasporto; - definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita' nei suoi diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato. - definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali; - definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana; - misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo; - misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc., individuando le aree da adibire a deposito temporaneo e gli spazi opportunamente attrezzati con idonei cassonetti o contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata ecc. - Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale del cantiere. 2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo Criterio Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione delle opere viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, conformemente a quanto disposto dall'art.181 co.4 lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. In caso di manutenzione profonda, il progetto della demolizione deve seguire le indicazioni relative alla fase progettuale della UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare". Il progetto riporta la quota parte di rifiuti che potra' essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. A tal fine puo' essere fatto riferimento ai seguenti documenti: "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" del 2016; UNI/PdR 75. Tale stima include le seguenti: a. valutazione delle caratteristiche dell'opera; b. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione; c. stima delle quantita' di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale; d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione; Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a: a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi; b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili. Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti: - rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri; - rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero; - le frazioni miste di rifiuti inerti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non e' possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati. In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi, materiali, componenti, impiegati nell'opera), e' sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per una stima delle frazioni che ragionevolmente potranno essere destinate a riciclo dovrebbero essere impiegati dati specifici sugli scenari di recupero e riciclo plausibili, quali quelli riportate nelle EPD conformi alla EN15804 o nelle PCR di settore. Il progettista deve elencare in relazione quali sono le fonti da cui ha derivato, per ogni materiale, le percentuali impiegate nel calcolo della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. 2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno Criterio Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformita' al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, nelle more della sua adozione, al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e l'accantonamento (1) del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde. Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che e' necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un'analisi pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovra' essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece e' utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione sull'accantonamento del primo strato di terreno, e' allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformita' al criterio. 2.4.4 Rinterri e riempimenti Criterio Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio "2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno", proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1. Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), e' utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e, per gli aggregati grossi, con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104:2016. Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, e' utilizzato almeno il 50% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242. Verifica La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione". Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, e' presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela. 2.5 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE Indicazioni alla stazione appaltante Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi. 2.5.1 Competenza tecnica del progettista Indicazioni alla stazione appaltante Tale criterio si riferisce alle competenze tecniche dell'operatore economico, nelle forme previste dalla legislazione vigente, aggiudicatario della progettazione. Tali competenze devono essere relative agli aspetti di sostenibilita' dell'opera afferenti ai diversi criteri contenuti in questo documento. L'elenco delle competenze presenti nel criterio costituisce quindi un riferimento sulle competenze che la stazione appaltante puo' valutare al fine di assegnare un punteggio tecnico, valutandone un certo numero o anche tutte, in relazione alla complessita' dell'opera da realizzare ed agli obiettivi del progetto. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che abbia competenze sui seguenti temi: • andamento plano-altimetrico del tracciato stradale; • sicurezza delle infrastrutture stradali e relativi sistemi e dispositivi; • progetto strutturale e funzionale delle pavimentazioni stradali; • gestione (Pavement Management Systems) e tecniche di manutenzione delle pavimentazioni stradali; • materiali naturali, artificiali e di riciclo, per il corpo stradale e per la pavimentazione; • tecniche di utilizzo dei materiali riciclati, in particolare del conglomerato bituminoso di recupero; idraulica della piattaforma stradale e sistemi di smaltimento; • sistemi di gestione ambientale; • protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale applicabile alle infrastrutture stradali (esempio: Envision); • acustica ambientale, come previsto dalla Legge 447-1995 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico); • tecniche e tecnologie di cui ai criteri ambientali minimi del presente documento; • progettazione paesaggistica • aspetti naturalistici, paesaggistici, geologici, geotecnici, urbanistici. • aspetti strutturali (se previsti). Verifica L'operatore economico allega i Curriculum Vitae (CV) del professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la responsabilita' dei diversi ambiti della progettazione. Per opere stradali il cui quadro economico risulta maggiore o uguale a 50 milioni di euro, e' facolta' della Stazione Appaltante richiedere, oltre i gia' citati CV, eventuali certificazioni a comprova delle competenze di cui al criterio, in corso di validita' al momento della partecipazione alla gara, ossia figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili. Nei certificati deve essere specificato che sono state verificate le competenze del professionista nella progettazione con riferimento ai criteri progettuali di cui al presente documento e secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi. 2.5.2 Competenza tecnica del direttore dei lavori Indicazioni alla stazione appaltante Quando, nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 114 del codice, la direzione lavori e' affidata all'esterno e l'affidamento e' disgiunto dai servizi di progettazione, puo' essere utilizzato questo criterio che si riferisce alle competenze tecniche del direttore dei lavori o di altro professionista che faccia parte dell'ufficio di direzione lavori. Tali competenze devono essere relative a tutti gli aspetti di sostenibilita', includendo quindi sia gli aspetti energetici che tutti gli altri aspetti afferenti ai diversi criteri contenuti in questo documento. Criterio E' attribuito un punteggio premiante, analogo a quello previsto al criterio "2.5.1 Competenza tecnica del progettista", all'operatore economico aggiudicatario del servizio di Direzione Lavori che abbia competenze sui temi ivi descritti. Verifica L'operatore economico allega i Curriculum Vitae (CV) del professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la responsabilita' della Direzione Lavori. Per opere stradali il cui quadro economico risulta maggiore o uguale a 50 milioni di euro, e' facolta' della Stazione Appaltante richiedere, oltre i gia' citati CV, eventuali certificazioni a comprova delle competenze di cui al criterio, in corso di validita'. Nei certificati deve essere specificato che sono state verificate le competenze del professionista nella direzione lavori con riferimento a uno o piu' dei criteri progettuali di cui al presente documento, secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi. 2.5.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) Indicazioni alla stazione appaltante Questo criterio e' basato su un tipo di certificazione che e' applicabile ad organizzazioni e non a liberi professionisti, raggruppamenti, o altre forme associative non stabili. Questo perche' le ATI (Associazioni Temporanee di professionisti) sono accordi temporanei che si stipulano per poter partecipare a una gara e diventano operativi solo se l'ATI si aggiudica la gara. La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare. Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare correttamente un suo rating ESG sono: a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA) b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta periodicamente i rischi. c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialita', definizione delle politiche di sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilita' e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico di cui all'art. 66 comma 1, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che abbia ottenuto un'attestazione di conformita' a seguito della valutazione del livello di esposizione ai rischi attuali e potenziali che possono causare impatti aversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (Governance, sociale, sicurezza, ambientale e "business ethics"). Verifica Attestazione di conformita' dell'operatore economico, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita' di un programma finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA (quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme"). . 2.5.4 Mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a redigere un piano per mitigare la congestione del traffico, da attuare durante le attivita' di costruzione e manutenzione con un grado di dettaglio conforme al livello di progettazione, che include almeno: a) un cronoprogramma delle attivita' di costruzione ovvero manutenzione previste che evidenzi gli intervalli temporali che potrebbero generare congestione; b) individuazione delle fasi che possono comportare l'utilizzo solo parziale delle corsie, l'installazione di sensi unici alternati, l'occupazione di sedi stradali diverse da quelle di marcia; c) individuazione dei percorsi alternativi per il traffico deviato durante tali attivita', ove necessario. Verifica L'offerente descrive nell'offerta tecnica di gara le proposte migliorative inerenti alla mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere. 3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI 3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI Indicazioni alla stazione appaltante Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono obbligatorie per l'appaltatore dei lavori e devono essere riportate dal progettista nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo. 3.1.1 Relazione CAM L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al presente capitolo, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformita' ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformita' ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori. 3.1.2 Modalita' di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso Criterio L'appaltatore si rifornisce in impianti per la produzione di conglomerato bituminoso idonei alla lavorazione del conglomerato bituminoso di recupero. L'impianto di produzione del conglomerato bituminoso deve essere attrezzato per una corretta gestione delle materie prime e per la riduzione degli impatti ambientali. In particolare, gli impianti devono essere attrezzati con linee e dispositivi atti all'introduzione del granulato, adeguati alla percentuale di recupero prevista in progetto. Gli impianti prevedono, inoltre: a) lo stoccaggio delle sabbie immediatamente destinate alla miscelazione e del conglomerato bituminoso di recupero sotto una tettoia o in un capannone ventilato, consentendo cosi' di ridurre i consumi energetici necessari per eliminare l'umidita' contenuta nel materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene; b) l'impiego di gas metano, o gas metano liquido o biometano o idrogeno o alla produzione di energia da pannelli fotovoltaici per alimentazione dei macchinari o per l'illuminazione; c) la gestione dei fumi e delle polveri; d) la gestione delle emissioni odorigene. Verifica L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a rifornirsi in impianti con le caratteristiche indicate. L'appaltatore puo' rifornirsi da impianti che non possiedono tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d), quando nel territorio circostante al cantiere non sono presenti, a distanza di trasporto inferiore a novanta minuti, almeno due impianti conformi. Tale circostanza e' riportata nella relazione CAM. In corso di esecuzione del contratto, la Direzione lavori verifichera' la rispondenza al criterio attraverso visite ispettive presso gli impianti di produzione. La documentazione, consistente in esiti delle verifiche ispettive ovvero in certificati, dovra' essere parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso Criterio La massima temperatura di miscelazione all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso con bitume tal quale e' inferiore di 20°C rispetto a quella massima imposta dalle normative della serie UNI EN 13108 in base al grado del bitume utilizzato. Nel caso di uso di conglomerato bituminoso con bitumi duri secondo la norma UNI EN 13305, o bitumi modificati secondo la norma UNI EN 14023 o conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici e, in generale, ad alta viscosita', la temperatura di miscelazione deve essere inferiore o uguale a 175°C. La temperatura effettiva di miscelazione e' scelta sulla base delle temperature esterne, delle caratteristiche dei materiali componenti e loro modalita' di stoccaggio, della distanza del cantiere dall'impianto, in modo da avere la corretta temperatura di posa come specificato al criterio "2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso". Verifica L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare, alla Direzione lavori, i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna. In corso di esecuzione del contratto, la Direzione lavori verifichera' la rispondenza al criterio, che puo' essere ulteriormente verificato attraverso misurazioni dirette presso il sito di produzione, effettuate da parte della Direzione lavori, anche per mezzo di un laboratorio, incaricato dalla Stazione Appaltante. 3.1.4 Personale di cantiere Criterio Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) e' adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, piu' in generale, su tutte le misure di sostenibilita' ambientale del cantiere indicate al capitolo "2.4 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del presente documento. Verifica L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel criterio. Entro congruo termine dalla data di stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta al direttore dei lavori idonea documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum, diplomi, attestati di partecipazione ad attivita' formative inerenti i temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 3.1.5 Macchine operatrici I motori termici delle macchine operatrici sono di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2025, e di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040. Verifica L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione o i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante. 3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori Indicazioni alla stazione appaltante I codici c.p.v. relativi a tale criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi. 3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita' con i veicoli di destinazione Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente puo' essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento, per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati: - Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore); - Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); - Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformita' alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili o minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti e' costituita da prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE). Verifica L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata, compatibili con le indicazioni del costruttore del veicolo come riportate nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo". Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei veicoli e macchinari e i rispettivi manuali d'uso e manutenzione. La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili Criterio I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita' ecologica europeo Ecolabel (UE) oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali. a) Biodegradabilita' I requisiti di biodegradabilita' dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. Il lubrificante puo' contenere una o piu' sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilita' e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilita' e bioaccumulo cosi' come riportato in tabella 1. Tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilita' ed al potenziale di bioaccumulo
===================================================================== | | OLI | GRASSI | +===========================================+===========+===========+ |Rapidamente biodegradabile in condizioni | | | |aerobiche | >90% | >80% | +-------------------------------------------+-----------+-----------+ |Intrinsecamente biodegradabile in | | | |condizioni aerobiche | ≤10% | ≤20% | +-------------------------------------------+-----------+-----------+ |Non biodegradabile e non bioaccumulabile | ≤5% | ≤15% | +-------------------------------------------+-----------+-----------+ |Non biodegradabile e bioaccumulabile | ≤0,1% | ≤0,1% | +-------------------------------------------+-----------+-----------+ b) Bioaccumulo Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: - ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å),oppure - ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) <3 o > 7, oppure - ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure - e' un polimero la cui frazione con massa molecolare <1000 g/mol e' inferiore all'1%. - Verifica L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali ritenute equivalenti, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformita' al criterio sulla biodegradabilita' e sul potenziale di bioaccumulo e' dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC-LUbricant Substance Classification List della Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilita' e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale); In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o piu' dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformita' al criterio di biodegradabilita' e potenziale di bioaccumulo. Tabella 2: Test di biodegradabilita' ===================================================================== | | SOGLIE | TEST | +===============+==================+================================+ | |≥ 70% (prove |. OECD 301 A / capitolo C.4-A | | |basate sul |dell'allegato del Reg. (EC) | | |carbonio organico |N.440/2008 | | |disciolto) |. OECD 301 E / capitolo C.4-B | | | |dell'allegato del Reg. (EC) | | | |N.440/2008 | | | |. OECD 306 (Shake Flask method) | | +------------------+--------------------------------+ | |≥ 60% (prove |. OECD 301 B / capitolo C.4 -C | | |basate su |dell'allegato del Reg. (EC) | | |impoverimento di |N.440/2008 | | |O₂ / formazione di|. OECD 301 C / capitolo C.4 -F | | |CO₂) |dell'allegato del Reg. (EC) | | | |N.440/2008 | |Rapidamente | |. OECD 301 D / capitolo C.4 -E | |biodegradabile | |dell'allegato del Reg. (EC) | |(aerobiche) | |N.440/2008 | | | |. OECD 301 F / capitolo C.4 -D | | | |dell'allegato del Reg. (EC) | | | |N.440/2008 | | | |. OECD 306 (Closed Bottle | | | |method)/capitolo C.42 del | | | |Reg. (EC) N.440/2008 | | | |. OECD 310/capitolo C.29 del | | | |Reg. (EC) N.440/2008 | +---------------+------------------+--------------------------------+ |Intrinsecamente|> 70% |. OECD 302 B / capitolo C.9 | |biodegradabile | |dell'allegato del Reg. (EC) | |(aerobiche) | |N.440/2008 | | | |. OECD 302 C | | +------------------+--------------------------------+ | |20% < X < 60% |. OECD 301 B / capitolo C.4-C | | |(prove basate su |dell'allegato del Reg. (EC) | | |impoverimento di |N.440/2008 | | |O₂/ formazione |. OECD 301 C / capitolo C.4-F | | |CO₂) |dell'allegato del Reg. (EC) | | | |N.440/2008 | | | |. OECD 301 D / capitolo C.4-E | | | |dell'allegato del Reg. (EC) | | | |N.440/2008 | | | |. OECD 301 F / capitolo C.4-D | | | |dell'allegato del Reg. (EC) | | | |N.440/2008 | | | |.OECD 306 (Closed Bottle method)| | | |/capitolo C.42 del Reg. (EC) | | | |N.440/2008 | | | |. OECD 310/capitolo C.29 | | | |del Reg. (EC) N.440/2008 | +---------------+------------------+--------------------------------+ |BOD5/COD |≥0,5 |. capitolo C.5 dell'allegato del| | | |Reg. (EC) N.440/2008 | | | |. capitolo C.6 dell'allegato del| | | |Reg. (EC) N.440/2008 | +---------------+------------------+--------------------------------+ Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali e' necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli. Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo ===================================================================== | | Soglie | Test | +==========================+===============+========================+ |log KOW (misurato) |Logkow<3 |. OECD 107 / Part A.8 | | |Logkow>7 |Reg. (EC) No 440/2008 | | | |. OECD 123 / Part A.23 | | | |Reg. (EC) No 440/2008 | +--------------------------+---------------+------------------------+ |log KOW (calcolato). Nel |Logkow<3 |. CLOGP | |caso di una sostanza |Logkow>7 |. LOGKOW | |organica che non sia un | |. KOWWIN | |tensioattivo e per la | |. SPARC | |quale non sono disponibili| | | |valori sperimentali, e' | | | |possibile utilizzare un | | | |metodo di calcolo. Sono | | | |consentiti i metodi di | | | |calcolo qui riportati. | | | +--------------------------+---------------+------------------------+ |BCF (Fattore di |≤100 l/kg |. OECD 305 / Part C.13 | |bioconcentrazione) | |Reg. (EC) No 440/2008 | +--------------------------+---------------+------------------------+ I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate potenzialmente bioaccumulabili. I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformita' ai CAM relativamente alla biodegradabilita' e, ove necessario, al potenziale bioaccumulo. La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata Criterio I grassi e gli oli lubrificanti a base rigenerata, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4: Tabella 4 ===================================================================== | |Soglia minima base| | Nomenclatura combinata-NC | rigenerata % | +================================================+==================+ |NC 27101981 (oli per motore) | 40% | +------------------------------------------------+------------------+ |NC 27101983 (oli idraulici) | 80% | +------------------------------------------------+------------------+ |NC 27101987 (oli cambio) | 30% | +------------------------------------------------+------------------+ |NC 27101999 (altri) | 30% | +------------------------------------------------+------------------+ Verifica L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base rigenerata come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato olio rigenerato quale, ad esempio, REMADE® o "ReMade in Italy®". 3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti Criterio L'imballaggio primario in plastica degli oli lubrificanti e' costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 50% in peso. Verifica L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, l'aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono ritenuti conformi al criterio. La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante. Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto". 3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI Indicazioni alla stazione appaltante Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi. Per quanto riguarda le prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il criterio premiante e' riferito esclusivamente ai prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo. 3.2.1 Sistemi di gestione ambientale Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacita' di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001. Verifica Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validita' o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente, che comprenda anche le attivita' di cantiere. 3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA Indicazioni alla stazione appaltante Criterio applicabile solo per lavori a misura, per i quali il PFTE sia stato redatto, verificato e approvato, comprensivo della Relazione di sostenibilita'. Il presente criterio premiante prevede che la stazione appaltante indichi, negli atti di gara, quali sono le parti del progetto a base di gara per le quali e' possibile presentare proposte migliorative, rendendo disponibile il rapporto LCA redatto in fase di PTFE, insieme al modello digitale importabile nei principali software di modellazione LCA avendo reso noto il software impiegato, come pure la banca dati utilizzata in progetto, al fine di garantire le operazioni di confronto tra le offerte. E', ad ogni modo, preferibile che le SA richiedano l'adozione del medesimo software utilizzato dal progettista, eventualmente mettendo a disposizione degli OE licenza dello stesso, per le sole finalita' di calcolo e presentazione dell'offerta. Nel caso di adozione di questo criterio, la Stazione Appaltante dovra' prevedere l'affiancamento di professionalita' adeguate sia in fase di preparazione dei documenti di gara, per definire i requisiti tecnici che gli OE devono rispettare per assicurare confrontabilita' tra le offerte proposte, sia nella commissione di gara, per le fasi di verifica e valutazione delle offerte pervenute. I documenti di gara dovranno quindi fornire indicazioni con riferimento a: . metodo e dati di inventario; . confronto sulla base dell'equivalente funzionale; . definizione del ciclo di vita dell'infrastruttura viaria e dei suoi confini; . elementi stradali che rientrano nell'ambito dei criteri; . indicatori delle categorie del ciclo di vita da utilizzare a fini della valutazione. Dovra', inoltre, essere allegata ai documenti di gara, l'intera Relazione LCA di progetto. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali dell'LCA che fanno parte della documentazione di gara, con contenuti minimi in coerenza con le indicazioni contenute nel par. "1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA". Lo studio LCA deve dimostrare che la soluzione migliorativa, determina una riduzione rispetto alla soluzione di progetto, in almeno tre delle categorie di impatto, in accordo alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA". Il punteggio e' assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto, secondo range definiti dalla SA. Verifica L'offerente allega una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte e l'aggiornamento dello studio LCA (allegati alla documentazione di gara), a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Lo studio LCA dovra' tenere conto delle specifiche di cui al paragrafo "1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA". La relazione LCA aggiornata dall'operatore deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025. 3.2.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) Indicazioni alla stazione appaltante Questo criterio e' basato su un tipo di valutazione della conformita' applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare. Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare un suo rating ESG, sono: a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA) b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta periodicamente i rischi c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialita', definizione delle politiche di sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilita' e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, impresa di costruzioni, che abbia ottenuto una attestazione di conformita' a seguito della valutazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali che possono causare impatti avversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics") all'organizzazione e ai suoi stakeholders. Un punteggio premiante addizionale puo' essere riconosciuto alle imprese di costruzione che forniscono un'evidenza di aver inserito nelle politiche e criteri di approvvigionamento un criterio preferenziale per fornitori di beni e servizi in possesso del medesimo requisito. Verifica Attestazione di conformita' dell'operatore economico, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita' di un programma finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme". 3.2.4 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione Indicazioni alla stazione appaltante Il presente criterio premiante ha lo scopo, stante le scelte fatte a monte nel progetto posto a base di gara, di stimolare, nell'ambito delle specifiche categorie indicate, il mercato di quei prodotti da costruzione riconosciuti dalla Tassonomia europea come aventi minore impatto ambientale, prevedendo un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di alcuni prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante e' quantificato rispetto al livello di miglioramento previsto, secondo parametri decisi dalla stazione appaltante. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sostituisce, totalmente o parzialmente uno o piu' prodotti da costruzione di seguito, tra quelli previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara: 1. Cemento; 2. Ferro e acciaio; 3. Materie plastiche in forma primaria; con i medesimi prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative riferite ai criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia di cui Regolamento delegato (UE) 2021/2139, Allegato I, paragrafi 3.7, 3.9, 3-17. Verifica L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi. 3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo Indicazioni alla stazione appaltante Il presente criterio premiante si puo' opportunamente applicare nei casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantita' di materiale riciclato, rispetto alla media della categoria, prevedendo un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante e' quantificato dalla stazione appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto. E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sostituisce i diversi tipi di calcestruzzo previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara, con calcestruzzi aventi le stesse prestazioni tecniche ma con contenuto di aggregati recuperati, riciclati o qualificati come sottoprodotti oltre i valori minimi previsti dal progetto, relativamente ai criteri "2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati" e "2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso". Il punteggio premiante sara' crescente al crescere delle percentuali utilizzate. Verifica La Relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 3.2.6 Temperatura di posa in opera Indicazioni alla stazione appaltante Il presente criterio premiante puo' essere previsto nell'ambito dell'attribuzione del punteggio tecnico sia per appalti di nuove costruzioni sia per interventi di manutenzione su strade esistenti, siano essi di tipo superficiale o profondo ed e' subordinato alla dimostrazione, da parte dell'offerente, di prestazioni non inferiori a quelle previste nei documenti di gara. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede, in ambito extra-urbano, la posa in opera di conglomerati bituminosi confezionati con bitumi tal quali o modificati con tecnologia dei conglomerati tiepidi e, in ogni caso, temperature di posa che non superino i 140°C. Verifica L'offerente presenta una relazione che descrive i materiali e le tecnologie proposte unitamente a uno studio della miscela corredato da schede tecniche dell'impianto e dei macchinari utilizzati. Dovra' altresi' presentare una relazione specialistica che contenga un confronto tra la soluzione a base di gara e la proposta di miglioria sulla base delle caratteristiche prestazionali richieste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle norme tecniche di appalto. La relazione deve illustrare le specifiche tecnologie produttive ed esecutive e i materiali che si intende impiegare e deve essere corredata da studi e documentazione tecnico-scientifica atta a dimostrare che le temperature di miscelazione e posa in opera non incidono negativamente sul funzionamento strutturale e funzionale dell'opera, nonche' sulla durata in termini di vita utile. La pavimentazione proposta deve avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di gara e deve rispettare tutti i requisiti prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche. 3.2.7 Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede l'impiego di autocarri dotati di cassoni coibentati per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del conglomerato bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa. Verifica Il Direttore dei lavori verifica la corretta esecuzione del criterio 3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni Indicazioni alla stazione appaltante Il presente criterio e' correlato alla corrispondente specifica tecnica e ai valori in dB(A) di cui al criterio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e quindi si puo' applicare alle miscele per strati di usura di tipo chiuso o alle miscele ad elevato tenore di vuoti, come definite dalla norma UNI EN 13108-7, installate sia su strade della rete primaria (categoria A - B - D del Codice della strada - d.lgs 285/92 aggiornato alla Legge n°197 del 29-12-22), che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall'attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) previsti dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti Attuativi. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede una pavimentazione a basso impatto acustico con prestazioni superiori a quanto previsto dal progetto, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese la drenabilita' e l'aderenza. Il punteggio premiante assegnato e' proporzionale al numero di decibel, in dB(A), relativo al miglioramento delle prestazioni acustiche, previste in conformita' al criterio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni", dichiarate dall'offerente. Per le strade con limite di velocita' di 50 km/h il miglioramento offerto viene determinato sul livello di emissione rilevabile con il metodo Close Proximity (CPX) alla velocita' di 50 km/h. Per le strade con limite di velocita' di 70 km/h il miglioramento offerto viene determinato come media dei livelli di emissione rilevabili con il metodo Close Proximity (CPX) alle velocita' di 50 km/h e di 70 km/h. Per le strade con limite di velocita' di 90 o piu' km/h il miglioramento offerto viene determinato come media dei livelli di emissione rilevabili con il metodo Close Proximity (CPX) alle velocita' di 50 km/h, 70 km/h e 90 km/h. Verifica L'offerente dimostra la conformita' delle prestazioni acustiche dichiarate dell'opera realizzata presentando una relazione con la quale illustra come intende ottenere prestazioni superiori a quelle di progetto. Successivamente, in fase di esecuzione presenta, alla Direzione lavori, una relazione di collaudo, contenenti i risultati sperimentali ottenuti in sessioni di misura effettuate sul tratto di pavimentazione interessato dalla verifica non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall'apertura al traffico. Le prove devono mettere in evidenza che i risultati sperimentali rispettino il livello dichiarato in progetto di LCPX + 0 dB(A). La variazione spaziale della sezione stradale di prova deve dimostrare che la deviazione standard calcolata attorno alla media non superi l'incertezza associata al risultato di misura moltiplicata per 1,645. Il protocollo di misura adottato dalla stazione appaltante deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 11819-2 o alla sua versione semplificata riportata di seguito: Tra i diversi metodi, e' consigliato che venga adottato il protocollo di misura semplificato e che specifichi i dettagli con cui effettuare il confronto tra risultati di misura e valori limite, per minimizzare la possibilita' di incorrere in contenziosi. Di seguito si riporta un protocollo di misura semplificato ritenuto idoneo ai fini delle prove in oggetto: I dati di prova devono essere raccolti su tratti stradali di lunghezza pari almeno a 200 m, suddivisi in sezioni di lunghezza pari a 20 m con una tolleranza massima di 1 m. Nel caso di interventi di realizzazione di nuove strade o riqualificazioni di strade esistenti che interessino tratti di lunghezza maggiore di 200 m, i dati di prova devono essere raccolti su tratti stradali di lunghezza pari almeno al 50% della lunghezza complessiva e non inferiori di 200 m. Nel caso di interventi di lunghezza complessiva superiore ai 2000 m i dati di prova devono essere relativi ad una lunghezza non inferiore a 1000 m complessivi, suddivisi in tratte da almeno 200 m equamente distribuite lungo l'intervento realizzato. I dati di prova devono essere raccolti almeno sulla corsia di marcia, in corrispondenza di almeno un'ormaia di ognuna delle corsie oggetto della prova, utilizzando il solo pneumatico P1 previsto dalla ISO/TS 11819-3:2017. I dati di prova devono essere corretti, secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11819-2 e ISO/TS 11819-3, per tenere conto della velocita', della temperatura dell'aria e della durezza dello pneumatico al momento della misura, in modo che i risultati siano riferiti alle condizioni di velocita' massima consentita sulla sezione stradale, di 20°C di temperatura dell'aria e di 66 ShoreA di durezza dello pneumatico. Il risultato della prova e' il livello di emissione LCPX, calcolato come valor medio dei livelli ottenuti su tutte le sezioni di 20 m su cui sono stati raccolti i dati di prova e riferito alla velocita' individuata nel criterio "2.3.4 Emissione acustica delle pavimentazioni". Deve essere effettuata un'analisi dell'incertezza, derivante dai protocolli di misura e di analisi dati, conformemente alla ISO/IEC Guide 98-3:2008 e deve essere calcolata l'incertezza associata al livello di emissione LCPX con fattore di copertura al 95% per una distribuzione normale monolaterale (k= 1.645). Si escludono dai calcoli la prima e l'ultima sezione di 20 m di ciascun tratto su cui sono stati raccolti i dati di prova. Il livello di emissione LCPX e la relativa incertezza associata cosi' calcolati devono essere arrotondati alla prima cifra decimale. Le prove devono mettere in evidenza che: applicando il criterio di accettazione allargata e rifiuto stretto ai sensi della UNI/TS 11326-2, il livello di emissione LCPX di ogni corsia rilevata, compresa la relativa incertezza associata, non oltrepassi i valori limite; la deviazione standard del campione di sezione stradali da 20 m, arrotondata alla prima cifra decimale, non sia superiore all'incertezza associata livello di emissione LCPX. La documentazione di verifica dovra' fare parte della documentazione di collaudo o di regolare esecuzione. 3.2.9 Vita utile della pavimentazione Indicazioni alla stazione appaltante Il presente criterio premiante si applica nei casi in cui la documentazione di gara consenta la presentazione di migliorie finalizzate all'incremento della vita utile della pavimentazione. La stazione appaltante assicura, per tutti i concorrenti, il medesimo metodo e criterio di calcolo in modo da poter applicare il punteggio sulla base di un metro di giudizio univoco e trasparente. Ai fini dell'applicazione del criterio, la stazione appaltante identifica, nella documentazione di gara, il metodo di calcolo che i concorrenti dovranno utilizzare e che dovra' possibilmente coincidere con il metodo del progetto a base di gara. Criterio E' attribuito un punteggio premiante all'offerente la cui proposta assicuri un incremento della durata della pavimentazione in termini di anni di vita o di passaggi di assi standard rispetto alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara. Gli input e i parametri usati nel calcolo, nonche' il modello previsionale, afferenti alla miglioria adottata, sono opportunamente giustificati con evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ, mentre, per quelli afferenti ai materiali e agli elementi del corpo stradale che rimangono invariati, si usano i medesimi parametri del progetto a base di gara. Verifica La Relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Le stazioni appaltanti verificano che le soluzioni proposte garantiscano le prestazioni dichiarate sulla base di evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ non elaborati dallo stesso offerente o da soggetti ad esso riconducibili, privilegiando il monitoraggio di casi studio in vera grandezza significativi per i lavori oggetto dell'appalto. 3.2.10 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, c.p.v. 24951100-6 lubrificanti, c.p.v. 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, c.p.v. 09211600- 7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi. 3.2.10.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) Criterio E' attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, e' costituita da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel (UE). Verifica L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio comunitario di qualita' ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette equivalenti. 3.2.10.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata Criterio Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate tabella 4 del criterio "3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata". Il punteggio e' assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato. Verifica L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base rigenerata come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale REMADE® o ReMade in Italy®. 3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) Criterio E' assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali di plastica riciclata pari almeno al 75% in peso. Verifica L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento del punteggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio. 3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra Indicazioni alla stazione appaltante Il presente criterio premiante si applica ai prodotti da costruzione prodotti in impianti situati in Paesi che adottano un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nello specifico si tratta dei Paesi europei che ricadono nell'ambito di applicazione del sistema ETS (Emission Trading System) e dei Paesi extra-EU con sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, i quali sono indicati nell'Allegato III del Regolamento 2023/956. In quest'ultimo caso, la certificazione della provenienza dei materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o modalita' previste dal Paese stesso. Tale eccezione e' stata pertanto indicata nella modalita' di verifica del criterio. Criterio E' attribuito un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, all'operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all'ETS (es. Svizzera), secondo le percentuali di seguito indicate: a. 100% per prodotti in acciaio: b. 100% per la calce; c. 100% per il cartongesso; d. 90% per il clinker utilizzato per la produzione di cemento e di materiali a base cementizia. Per ogni punto percentuale in piu' rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto. e. 90% per i prodotti ceramici prodotti. Per ogni punto in piu' rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto. f. 90% per il vetro piano per edilizia. Per ogni punto in piu' rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto. Verifica L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformita', quale un organismo verificatore accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per l'attivita' di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Nel caso dei Paesi con sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, indicati nell'Allegato III del Regolamento 2023/956, la certificazione della provenienza dei materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o modalita' previste dal Paese stesso. 3.2.12 Etichettature ambientali Indicazioni alla stazione appaltante Anche se l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione avverra' nella fase di esecuzione dei lavori, la stazione appaltante puo' prevedere questo criterio premiante che impegna l'operatore economico a reperire prodotti con le caratteristiche qui richieste, fin dalla fase di gara. Il punteggio premiante e' quantificato dalla stazione appaltante in considerazione del numero di prodotti rispondenti ai requisiti qui descritti. Inoltre, si da' indicazione di assegnare un punteggio maggiore per l'uso di prodotti certificati, rispetto a prodotti fabbricati in siti produttivi registrati EMAS. Criterio E' attribuito un punteggio premiante nei seguenti casi: |
| 1. Il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualita' ecologica Ecolabel UE; 2. Il prodotto da costruzione abbia ottenuto l'adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione; 3. Il sito produttivo dei prodotti da costruzione previsti nel progetto, sia registrato in base al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme). Questo criterio e' applicabile anche ai prodotti da costruzione, previsti dal progetto, non citati nel capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione". Verifica Per il produttore, il numero di registrazione Emas, con data rilascio e scadenza. Per i prodotti da costruzione, il Marchio Ecolabel UE oppure l'attestato di verifica nell'ambito dello schema "Made Green in Italy" (MGI) per le classi A o B.
(1) Qui si intende un accantonamento provvisorio nell'attesa di fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Gia' nel progetto (nel capitolato in particolare) si prevede che lo scotico debba essere riutilizzato (p.es per la realizzazione di scarpate e aree verdi). L'accantonamento provvisorio dipende dal fatto che nell'organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin |
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