Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 20 giugno 2024 |
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione del 25 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche; Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE) 2024/232 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III del decreto legislativo n. 27 del 2014;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' aggiunto il seguente punto:
+---------+---------------------------------+-------------------+ | |Cadmio e piombo nei profili in | | | |plastica contenenti miscele | | | |prodotte a partire da rifiuti di | | | |cloruro di polivinile (in | | | |appresso «PVC rigido | | | |recuperato»), utilizzati per | | | |finestre e porte elettriche ed | | | |elettroniche, la cui | | | |concentrazione nel materiale in | | | |PVC rigido recuperato non supera | | | |lo 0,1% in peso per il cadmio e | | | |l'1,5% in peso per il piombo. A | | | |decorrere dal 28 maggio 2026 il | | | |PVC rigido recuperato da finestre| | | |e porte elettriche ed | | | |elettroniche e' utilizzato | | | |esclusivamente per la produzione | | | |di nuovi articoli delle categorie| | | |specificate all'allegato XVII, | | | |voce 63, punto 18, lettere da a) | | | |a d), del regolamento (CE) n. | | | |1907/2006. I fornitori di | | | |articoli in PVC contenenti PVC | | | |rigido recuperato con una | | | |concentrazione di piombo pari o | | | |superiore allo 0,1% in peso del | | | |materiale in PVC provvedono, | | | |prima di immettere tali articoli | | | |sul mercato, affinche' essi | | | |rechino in modo visibile, | | | |leggibile e indelebile la | | | |marcatura: «Contiene ≥ 0,1% di | | | |piombo». La marcatura e' apposta | | | |sull'imballaggio dell'articolo se| | | |non e' possibile apporla | | | |sull'articolo per le | | | |caratteristiche di quest'ultimo. | | | |I fornitori di articoli in PVC | | | |contenenti PVC rigido recuperato | | | |presentano all'autorita' di | | | |vigilanza di cui all'art. 19 del | | | |presente decreto, su sua | | | |richiesta, prove documentali a | | | |sostegno delle dichiarazioni | | | |attestanti che il PVC presente in| | | |tali articoli e' stato oggetto di| | | |recupero. A sostegno di tali | | | |dichiarazioni, per gli articoli | | | |in PVC prodotti nell'Unione | | | |possono essere utilizzati | | | |certificati rilasciati da sistemi| | | |attestanti la tracciabilita' e il| | | |contenuto di recupero, come | | | |quelli elaborati conformemente | | | |alla norma EN 15343:2007 o a | | | |norme riconosciute equivalenti. | | | |Le dichiarazioni secondo le quali| | | |il PVC presente negli articoli | | | |importati e' stato oggetto di | | | |recupero devono essere | | | |accompagnate da un certificato | | | |rilasciato da un organismo terzo | | | |indipendente che fornisca |Si applica alla | | |un'attestazione equivalente della|categoria 11 e | | |tracciabilita' e del contenuto |scade il 28 maggio | | «46 |riciclato. |2028.». | +---------+---------------------------------+-------------------+ |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2024. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' comunicato alla Commissione europea. Roma, 20 giugno 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3135 |
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