Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 giugno 2024
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione del 25 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche;
Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE) 2024/232 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III del decreto legislativo n. 27 del 2014;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' aggiunto il seguente punto:

+---------+---------------------------------+-------------------+
| |Cadmio e piombo nei profili in | |
| |plastica contenenti miscele | |
| |prodotte a partire da rifiuti di | |
| |cloruro di polivinile (in | |
| |appresso «PVC rigido | |
| |recuperato»), utilizzati per | |
| |finestre e porte elettriche ed | |
| |elettroniche, la cui | |
| |concentrazione nel materiale in | |
| |PVC rigido recuperato non supera | |
| |lo 0,1% in peso per il cadmio e | |
| |l'1,5% in peso per il piombo. A | |
| |decorrere dal 28 maggio 2026 il | |
| |PVC rigido recuperato da finestre| |
| |e porte elettriche ed | |
| |elettroniche e' utilizzato | |
| |esclusivamente per la produzione | |
| |di nuovi articoli delle categorie| |
| |specificate all'allegato XVII, | |
| |voce 63, punto 18, lettere da a) | |
| |a d), del regolamento (CE) n. | |
| |1907/2006. I fornitori di | |
| |articoli in PVC contenenti PVC | |
| |rigido recuperato con una | |
| |concentrazione di piombo pari o | |
| |superiore allo 0,1% in peso del | |
| |materiale in PVC provvedono, | |
| |prima di immettere tali articoli | |
| |sul mercato, affinche' essi | |
| |rechino in modo visibile, | |
| |leggibile e indelebile la | |
| |marcatura: «Contiene ≥ 0,1% di | |
| |piombo». La marcatura e' apposta | |
| |sull'imballaggio dell'articolo se| |
| |non e' possibile apporla | |
| |sull'articolo per le | |
| |caratteristiche di quest'ultimo. | |
| |I fornitori di articoli in PVC | |
| |contenenti PVC rigido recuperato | |
| |presentano all'autorita' di | |
| |vigilanza di cui all'art. 19 del | |
| |presente decreto, su sua | |
| |richiesta, prove documentali a | |
| |sostegno delle dichiarazioni | |
| |attestanti che il PVC presente in| |
| |tali articoli e' stato oggetto di| |
| |recupero. A sostegno di tali | |
| |dichiarazioni, per gli articoli | |
| |in PVC prodotti nell'Unione | |
| |possono essere utilizzati | |
| |certificati rilasciati da sistemi| |
| |attestanti la tracciabilita' e il| |
| |contenuto di recupero, come | |
| |quelli elaborati conformemente | |
| |alla norma EN 15343:2007 o a | |
| |norme riconosciute equivalenti. | |
| |Le dichiarazioni secondo le quali| |
| |il PVC presente negli articoli | |
| |importati e' stato oggetto di | |
| |recupero devono essere | |
| |accompagnate da un certificato | |
| |rilasciato da un organismo terzo | |
| |indipendente che fornisca |Si applica alla |
| |un'attestazione equivalente della|categoria 11 e |
| |tracciabilita' e del contenuto |scade il 28 maggio |
|  «46 |riciclato. |2028.». |
+---------+---------------------------------+-------------------+

 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2024.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' comunicato alla Commissione europea.
Roma, 20 giugno 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3135