Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 8 agosto 2024 |
Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in particolare l'allegato IX che riporta l'elenco delle materie prime double counting; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'allegato VIII che recepisce nell'ordinamento italiano i contenuti del citato allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001; Visto l'art. 50, recante «Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria» del predetto decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che, al comma 1, dispone che «l'allegato VIII, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' modificato per il recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto del Ministro della transizione ecologica e che i restanti allegati sono aggiornati con le modalita' ordinarie di cui all'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che istituisce il Ministero della transizione ecologica con compiti in materia di energia, comprese le "agro-energie"»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022 recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018»; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2022 recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023, n. 107, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 ottobre 2023, n. 343, che, in attuazione dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'art. 6-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha aggiornato le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»; Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas, prevedendo che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 14 settembre 2025 e che gli stessi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni; Considerato che la direttiva delegata (UE) 2024/1405 modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, introducendo, nella parte A, le materie prime riportate alle lettere r), s), t), u) e v) e nella parte B le materie prime riportate alle lettere c), d), e) e f);
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in recepimento delle direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas, l'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. |
| Allegato
Allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Materie prime double counting
Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'art. 39, commi 1 e 2, e' considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a). a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori; b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) Rifiuto organico come definito all'art. 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato; e) Paglia; f) Concime animale e fanghi di depurazione; g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti; h) Pece di tallolio; i) Glicerina grezza; j) Bagasse; k) Vinacce e fecce di vino; l) Gusci; m) Pule; n) Tutoli ripuliti dei grani di mais; o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio; p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare; q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura; r) Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica; s) Metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno; t) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere e' limitata a un raccolto, purche' il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione; u) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione; v) Cianobatteri.». Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'art. 39, comma 1, e' limitato ai sensi del comma 3 lettera b) e puo' essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a). a) Olio da cucina usato; b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' del regolamento (CE) n. 1069/2009; c) Colture danneggiate che non sono idonee all'uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione; d) Acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione; e) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione; f) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere e' limitata a un raccolto, purche' il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione. |
| Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin |
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