Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 31 luglio 2024
Rettifica ed integrazione della determina n. 56/2024 del 29 gennaio 2024, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Clopidogrel Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 380/2024).


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui e' stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA n. 56/2024 del 29 gennaio 2024, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilita' e prezzo» del medicinale «Clopidogrel Aurobindo» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2024;
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1

Rettifica e integrazione della determina AIFA n. 56/2024
del 29 gennaio 2024

E' rettificata e integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 56/2024 del 29 gennaio 2024, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilita' e prezzo» del medicinale CLOPIDOGREL AUROBINDO (clopidogrel), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 60 dell'11 marzo 2023.
Laddove e' scritto:
all'art 2 (Classificazione ai fini della fornitura)
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clopidogrel Aurobindo» (clopidogrel) e' la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).
Aggiungere:
In pazienti con attacco ischemico transitorio (TIA) a rischio da moderato ad alto o ictus ischemico minore (IS) «Clopidogrel Aurobindo» e' indicato nei: pazienti adulti con TIA a rischio da moderato ad alto (punteggio ABCD21 ≥4) o IS minore (NIHSS2 ≤3) entro ventiquattro ore dall'evento TIA o IS.
 
Art. 2

Disposizioni finali

La presente determina sara' pubblicata, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
Roma, 31 luglio 2024

Il Presidente: Nistico'