Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2024 (vai al sommario)
LEGGE 8 agosto 2024, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Nordio, Ministro della giustizia

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
151 del 29 giugno 2024.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 137.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 2024, N. 89

All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 2, lettera a), la parola: «quantificato» e' sostituita dalla seguente: «, quantificato» e le parole: «a primaria» sono sostituite dalle seguenti: «a una primaria»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre 2024".
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la societa' Autobrennero Spa e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualita' successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa'. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto gia' versato dalla societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, gia' versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita' successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima societa'.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonche' al deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilita', anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la societa' concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilita' e la titolarita' della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), dopo le parole: «e dei trasporti» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «le Regioni Sicilia e Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana e la regione Calabria»;
al numero 2), la parola: «sostituire» e' soppressa e le parole: «con le seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:»;
al numero 4), capoverso 8-sexies, le parole: «di uno» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da uno» e dopo la parola: «soggetti» e' inserita la seguente: «forniti»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la societa' Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonche' in materia di conformita' catastale oggettiva. La societa' Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorita' espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennita' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario e' inoltre riconosciuta un'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa e' ridotta a 10.000 euro.
3-quater. Agli usufruttuari delle unita' immobiliari di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennita' di ricollocazione abitativa.
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, e' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' economiche, alle imprese di cui al primo periodo e' inoltre corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorita' espropriante provvede al pagamento dell'indennita' di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della societa' Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024"»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «Gruppo ferrovie dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato»;
al numero 2), dopo le parole: «di direzione» e' inserita la seguente: «dei».
All'articolo 3:
al comma 2, lettera c), le parole: «raggiunti, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunti nonche'»;
al comma 3, dopo le parole: «al presente articolo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5:
al terzo periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' RFI» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
al quinto periodo, la parola: «Commissario» e' sostituita dalla seguente: «commissario» e la parola: «Commissari» e' sostituita dalla seguente: «commissari»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attivita' svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «puo' avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonche' delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «puo' stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonche' delle risorse»;
al comma 8, dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "puo' predisporre" sono inserite le seguenti: "e approvare" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresi' al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attivita' per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attivita' di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «con l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo», dopo le parole: «il Presidente» sono inserite le seguenti: «della suddetta Autorita'», le parole: «e a stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «a stipulare» e dopo le parole: «del predetto decreto legislativo» e' inserita la seguente: «n.»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione» e le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare l'operativita' istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuita' con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, e' concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;
alla rubrica, le parole: «e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonche' della Fondazione Teatri di Piacenza».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «euro ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «euro per ciascuno»;
al secondo periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;
al terzo periodo, le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto»;
al comma 2, le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, puo' avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalita', scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della societa' Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualita' di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «con le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure»;
al terzo periodo, le parole: «periodo, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «periodo si provvede»;
al quarto periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: "di ulteriori due anni", ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: "3 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 agosto 2026" e le parole: "10 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2026"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.
4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacita' tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attivita' professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente puo' chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facolta' assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.
4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, e' concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la societa' partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" di Milano, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
4-sexies. Al comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "di interesse collettivo" sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento "regione Liguria - Begato" nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 3» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di massa e di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di massa di cui»;
al comma 2, alla parola: «Cassa» sono premesse le seguenti: «La societa'».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile). - 1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni"».
All'articolo 7:
al comma 5:
al secondo periodo, le parole: «ad avvalersi fino a un massimo di cinque unita' di personale appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unita', appartenente» e dopo le parole: «e della Polizia di Stato,» e' inserita la seguente: «collocato»;
al terzo periodo, la parola: «reso» e' sostituita dalla seguente: «prestate»;
al comma 6, le parole: «e urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «e di urgenza»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «la destinazione d'uso delle aree» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualita'» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni»;
al secondo periodo, le parole: «del Fondo speciale in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 4:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS"»;
al comma 1, alinea, le parole: «il Comitato CCS, di seguito "Comitato"» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS", di seguito denominato "Comitato"»;
al comma 2, la parola: «compreso» e' sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «che lo ha designato» sono sostituite dalle seguenti: «che ha designato il membro decaduto»;
al comma 4, le parole: «con la nomina di ciascuno dei propri» sono sostituite dalle seguenti: «con la nomina di tutti i suoi»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «di seguito» e' inserita la seguente: «denominata»;
alla lettera a), dopo le parole: «di cui due» sono inserite le seguenti: «tra il personale»;
alla lettera c), le parole: «di sismica» sono sostituite dalla seguente: «sismica»;
al comma 8, le parole: «comma 7, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7 dell'articolo»;
alla lettera c):
al numero 1), la parola: «6,;» e' sostituita dalla seguente: «6,»;
al numero 2), le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;
al comma 2, le parole: «risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;
alla rubrica, le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e dello stoccaggio».
All'articolo 9:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «della legge 30 dicembre 2023 n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
alla lettera b), le parole: «sullo stato» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato» e dopo le parole: «comma 140» nonche' dopo le parole: «27 giugno 2017» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 10:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «ecologici, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «ecologici nonche'» e, al secondo periodo, le parole: «nella misura fino al» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del»;
al comma 2, dopo le parole: «della Commissione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, lettere a), numero 2), e b), alinea e numero 2), le parole: «con deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del», la parola: «Cassa» e' sostituita dalle seguenti: «la Cassa» e le parole: «n. 326,.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 326.»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «di Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa» e le parole: «al 80%» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento»;
al secondo periodo, le parole: «di Cassa depositi e prestiti s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa depositi e prestiti Spa»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «comma 1, Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, la Cassa»;
al secondo periodo, la parola: «Cassa» e' sostituita dalle seguenti: «la Cassa» e la parola: «sottoponendo» e' sostituita dalla seguente: «mediante»;
al terzo periodo, le parole: «da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo le parole: «della Struttura di missione» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «delle finanze, e'» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze e'»;
al secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario»;
al terzo periodo, le parole: «Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi e prestiti»;
al comma 11, primo periodo, le parole: «orientamento strategico e priorita' di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento strategico e le priorita' di investimento», le parole: «all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,» e le parole: «di cui all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 del»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa'».
All'articolo 11:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a dieci giorni e» sono inserite le seguenti: «i termini».
All'allegato I:
al numero 2), le parole: «per realizzazione interventi per finalita' portuali e ambientali Porto di Piombino» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione di interventi per finalita' portuali e ambientali nel Porto di Piombino» e le parole: «n. 43 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71»;
al numero 3), le parole: «del dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 4), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 6), dopo le parole: «Palermo-Catania» sono inserite le seguenti: «, ai sensi» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 7), dopo le parole: «comma 5-quater» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 8), dopo le parole: «n. 16» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 10), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 11), dopo le parole: «23 dicembre 2013» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 12) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
«12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto».