Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2024 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 giugno 2024, n. 89 |
Testo del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il 31 dicembre 2024.». 2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((, quantificato)) sulla base della valutazione documentale e contabile affidata ((a una primaria)) societa' di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della societa' ANAS S.p.A»; b) al secondo periodo, le parole «, nonche' all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse. ((2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «da concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro il 31 dicembre 2024».)) ((2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la societa' Autobrennero Spa e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualita' successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa'. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto gia' versato dalla societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.)) ((2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, gia' versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita' successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima societa'.)) ((2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonche' al deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.)) ((2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilita', anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la societa' concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilita' e la titolarita' della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: «Art. 13. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - 1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria". 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari. 3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il 31 dicembre 2024. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 2, commi 1-bis e 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche). - (Omissis) 1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro il 31 dicembre 2024. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalita' di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima societa' in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento e' condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione. (Omissis) 2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della societa' ANAS Spa dei progetti elaborati dalla societa' Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a una primaria societa' di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della societa' ANAS S.p.A. Per le finalita' di cui al primo periodo, la societa' ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: «Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali). - (Omissis) 2. La societa' Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi. Le risorse versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.): «Art. 55. (Disposizioni varie). - (Omissis) 13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonche' delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. (Omissis).» |
| Allegato I
(articolo 3, comma 1) «Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore»
1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25; 2) commissario straordinario per la realizzazione di interventi per finalita' portuali e ambientali nel Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; 3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano», ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58; 7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonche' la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66; 9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; 10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; 12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. |
| Art. 2 Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 8: 1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ((la Regione siciliana e la regione Calabria))»; 1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»; 2) al comma 8-bis, le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» ((sono sostituite dalle seguenti)): «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»; 3) al comma 8-quater, secondo periodo: 3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»; 3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»; 4) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente: «8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies ((rilasciata da uno)) o piu' soggetti ((forniti)) di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» e' sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»; ((b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:)) ((«3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la societa' Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonche' in materia di conformita' catastale oggettiva. La societa' Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorita' espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.)) ((3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennita' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario e' inoltre riconosciuta un'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa e' ridotta a 10.000 euro.)) ((3-quater. Agli usufruttuari delle unita' immobiliari di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennita' di ricollocazione abitativa.)) ((3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, e' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' economiche, alle imprese di cui al primo periodo e' inoltre corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorita' espropriante provvede al pagamento dell'indennita' di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.)) ((3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della societa' Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024»)); c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo: 1) le parole: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' del ((gruppo Ferrovie dello Stato)) italiane»; 2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attivita' di direzione ((dei)) lavori dell'opera»; 3) le parole: «cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unita'».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente): «Art. 1. - Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano le societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis 2. La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE. Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione 4.» - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. (Rapporto di concessione). - 1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito denominata: «societa' concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito denominato: «opera», comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra. 2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge. 5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione," sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato". 6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la societa' concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della societa' concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera. 8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra l'altro: a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione; b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e' approvato anche per fasi costruttive; c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati: 1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e contributi a favore della concessionaria; 2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera; 3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa' concessionaria, riscosso dalla societa' R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla societa' concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.; 4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6; 5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 210. 8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, e' rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonche' dei commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, e' riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attivita' diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza e' subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE.17. 8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, e' pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo.11 8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale e' calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorita' determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra: a) il valore ottenuto applicando alle quantita' previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023; b) il valore ottenuto applicando alle quantita' previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021. 8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-quater. 8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies rilasciata da uno o piu' soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 3, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. (Riavvio delle attivita' di programmazione e progettazione dell'opera). - (Omissis) 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'approvazione i seguenti atti e documenti: a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2; d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8; e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento. 8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): «Art. 45 (L). (Disposizioni generali). - (Omissis) 3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327: «Art. 24 (L-R). (Esecuzione del decreto di esproprio). - 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L) 2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L) 3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L) 5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R) 6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R) 7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L).» - Si riporta l'articolo 4, comma 8, citato del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. (Disposizioni finali). - (Omissis) 8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del personale delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui al presente decreto e per l'attivita' di direzione dei lavori dell'opera fino a un contingente massimo di centocinquanta unita' di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della medesima legge L. 29/12/2022, n. 197, Art. 1 - Comma 491. e' autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo del presente comma protocolli di intesa per l'individuazione delle unita' di personale e la definizione delle modalita' del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a carico della societa' concessionaria. La societa' concessionaria, con oneri a proprio carico, puo' altresi' stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo. (Omissis).» |
| Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche' ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtu' di specifiche disposizioni di legge. 2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 e' predisposto nel rispetto dei seguenti criteri: a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneita' del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto; b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessita' progettuale, difficolta' esecutiva o attuativa, complessita' delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti; c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi ((raggiunti nonche')) del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. 3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalita' di cui al presente articolo, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1. 4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonche' le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu' commissari straordinari, che e' disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali gia' affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtu' di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale ((delle societa' RFI)) S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi ne' ((rimborsi di spese)) a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della societa' di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del ((commissario)) straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere gia' oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei ((commissari)), si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. ((Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attivita' svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma.)) 6. Al fine di coordinare l'attivita' dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonche' di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali. 7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalita' di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio ((puo' stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonche' delle risorse)) umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025. 8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «puo' predisporre» sono inserite le seguenti: «e approvare» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresi' al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attivita' per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attivita' di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 4, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: «Art. 4. (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi' per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorita' competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorita' competente. 2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti. 3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101 (Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T): «Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di: a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato 1 al presente decreto che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) n. 2021/1187; b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 27-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.) convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142: «Art. 27-bis. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di «Alessandria Smistamento»). - 1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalita' nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di «Alessandria Smistamento», di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gia' affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo' predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di «Alessandria Smistamento», volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.» - Si riporta l'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 193. (Procedura di affidamento). - 1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessita', nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresi' impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilita' della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta e' respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilita', una volta approvato, e' inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. 3. Il progetto di fattibilita' approvato e' posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita' e prezzo. 4. La configurazione giuridica del soggetto proponente puo' essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. 5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilita' posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. 6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 7. L'ente concedente: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario. 8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. 9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. 10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 11. L'ente concedente puo' sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalita' disciplinate nel presente Titolo.» |
| Art. 4 Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' tecnica e amministrativa dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, ((della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonche' della Fondazione Teatri di Piacenza))
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attivita' prodromiche all'operativita' dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, istituita ((dall'articolo)) 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente ((della suddetta Autorita')), in fase di prima applicazione, e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((a stipulare)) un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo ((n.)) 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. ((1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.)) 2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avviare procedure straordinarie di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 3. ((All'attuazione)) dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 13 ottobre 2020, n. 126. 4. Al fine di rafforzarne l'operativita' istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, e' disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente ((comma si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ((4-bis. Al fine di rafforzare l'operativita' istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuita' con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, e' concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 95 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 95. (Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito «Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati. 2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In particolare l'Autorita': a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante; b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite societa' da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita' tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attivita' di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare; d) svolge attivita' di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attivita' di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede, in relazione alle attivita' di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonche' la riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attivita' di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso;313 r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita' della laguna; t) verifica la conformita' al progetto degli impianti di depurazione realizzati. 3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti di ricerca pubblici e privati. 4. Sono organi dell'Autorita': a) il Presidente; b) il Comitato di gestione; c) il Comitato consultivo; d) il Collegio dei revisori dei conti. 5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. 7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza anche in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorita'. 9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalita' previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di personale di 100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'. 11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. 13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 14. Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non economici. 15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita' dell'Autorita' e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse. 16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo periodo. 19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. 20. Il Commissario liquidatore ha il compito: a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita' svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale. 21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimita' da parte della Corte dei conti. 22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso. 3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione. 4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato: a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio. 25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste. 26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»; b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». 27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio. 27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto. 27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni. 27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.» - Si riporta l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - (Omissis) 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (Omissis).» - Per l'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 5. - Si riporta l'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. 1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1 Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.» - Si riporta l'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43: (Omissis). 632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. (Omissis).» |
| Art. 5 Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali
1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, e' autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di ((euro per ciascuno)) degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono ((versati nella)) contabilita' speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ((e, quanto)) a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura ((si provvede mediante)) versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, puo' avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalita', scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della societa' Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualita' di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.)) ((2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».)) ((2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese.)) 3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla «Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto-(PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022», e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformita' ((alle procedure)) di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, e' autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono ((versati nella)) contabilita' speciale di cui al primo periodo. ((3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «di ulteriori due anni», ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: «3 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2026» e le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2026».)) 4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ((4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.)) ((4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacita' tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attivita' professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente puo' chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facolta' assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.)) ((4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, e' concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la societa' partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) ((4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione «Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala» di Milano, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.)) ((4-sexies. Al comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di interesse collettivo» sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».)) ((4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento «regione Liguria - Begato» nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 475, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: (Omissis). 475. In relazione alle attivita' di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n. 176, S.O. n. 25: «Art. 1-septies. (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni. 4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del presente articolo. 8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.» - Si riporta l'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «Art. 4. (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis) 176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 1, comma 519, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: (Omissis). 519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della citta' metropolitana di Roma e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026): «Omissis. 290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Omissis.» - Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 7. (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;61 d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.» - Si riporta l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: «Art. 5. (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni). - (Omissis) 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di eta' (Omissis).» - Si riporta l'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014). «Omissis. 489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: «Art.14. (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi). - (Omissis) 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. (Omissis).» «Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile). - (Omissis) 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla presente legge: «Art. 9. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - (Omissis) 9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. (Omissis).» - Per l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta l'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis. (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali). - (Omissis) 4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga, fino al 3 agosto 2026, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga, fino al 10 dicembre 2026, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.» - Si riporta l'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31dicembre 2018, S.O. n. 62: «(Omissis) 891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. (Omissis).» - Per l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta l'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro): «Art. 18. (Aspettativa). - 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attivita' professionali e imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: «Art. 3-ter. (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonche' una prova orale in cui e' valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parita' di punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis) 6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita' degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attivita' sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Omissis. 437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realta' regionali, e' promosso il Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma e' finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta' intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). (Omissis).» - Si riporta l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: «Art. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). - (Omissis) 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al terzo periodo: a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. (Omissis).» |
| Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido ((di massa di cui)) alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso e' scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtu' dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalita' dei relativi programmi. 2. ((La societa')) Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.
Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, S.O. n. 181, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, S.O. n. 181: «Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni). - (Omissis) 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati: a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): «(Omissis) 3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati. (Omissis).» - La legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. - Si riporta l'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n. 212: «(Omissis) 289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell'Aquila, e destina le predette residue disponibilita' allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilita' urbana. (Omissis).» |
| Art. 6 bis ((Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile))
((1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) ((«2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dalla presente legge: «Art. 40-bis. (Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile). - (Omissis) 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non e' consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128. 2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni.» |
| Art. 7 Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario al fine di completare le attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresi', i compiti e le attivita' del commissario straordinario, compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonche' il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. 2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali gia' nella titolarita' del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonche' nella titolarita' della contabilita' speciale gia' intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006. 3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresi', attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' le facolta' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019. 4. Per l'espletamento dei propri compiti e attivita', il commissario straordinario ha la facolta' di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario e' corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario straordinario e' autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della societa' Sogesid S.p.A., nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attivita' di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario e', altresi', autorizzato ((ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unita', appartenente)) alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, ((collocato)) in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale e' autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente ((prestate)). 6. L'approvazione dei progetti per le finalita' di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ((e di urgenza)) e indifferibilita' dei relativi lavori. 7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facolta' di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree, anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonche' gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita' per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresi', il soggetto pubblico al quale e' trasferita la proprieta' delle aree. Il trasferimento della proprieta' avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attivita' e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari. 8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attivita' continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019. 9. Al fine di consentire le attivita' e i compiti di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 7.015.000 ((per ciascuno degli anni)) 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 164, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164: «Art. 15. (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari). - (Omissis) 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44: «Art. 12. (Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). - 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza, compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il 30 giugno 2024, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 30 giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova puo' individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto. 3. Per le attivita' di cui al presente articolo il Prefetto di Genova e' autorizzato, altresi', ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attivita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti. 5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita' di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalita' di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 30 giugno 2024. 5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, e' autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova e' autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213; 2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174; d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281; e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1; f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30; h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45; i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154; l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42; m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102; n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9; p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9; q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30; r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10; s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4; t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24; u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8; v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25; z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4; aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.» - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 reca «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.». - Il decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. - Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012. - Si riporta l'articolo 13 del citato decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: «Art. 13. (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.» - La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166. |
| Art. 8 Comitato per lo sviluppo della cattura ((e dello stoccaggio)) geologico di CO2
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 - (Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS") - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita' di autorita' competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, ((il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS", di seguito denominato "Comitato")), avente i compiti seguenti: a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1; b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1; c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1; d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5; e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo; f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonche' ogni attivita' utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonche' ai fini delle relative verifiche di ottemperanza; g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2; h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2; i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4; l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2; m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33; o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente. 2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, ((compresi)) il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto ((che ha designato il membro decaduto)) provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' e incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. Il Comitato inizia a operare ((con la nomina di tutti i suoi)) membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato puo' essere rinnovato una sola volta. 5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, e' istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito ((denominata)) "Segreteria tecnica". La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri: a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due ((tra il personale)) in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG); b) due sono designati dall'ISPRA; c) uno e' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca tra professori universitari esperti in materia ((sismica)); d) uno e' designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS); e) uno e' designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) uno e' designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; g) uno e' designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attivita'. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del ((comma 7 dell'articolo)) 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»; b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»; c) all'articolo 27: 1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»; 2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «((dell'articolo))». 2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attivita' e' fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n.231. - Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 9. (Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, e' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico. 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformita' dei progetti di fattibilita' alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1; b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. 3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato. 4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» - Si riporta l'articolo 23, comma 7, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47: «Art. 23. (Messa all'asta delle quote). - (Omissis) 7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi; d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; f) favorire il sequestro (di CO2) mediante silvicoltura; g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni; l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente comma; o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001; p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici; q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali; r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47: «Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1. L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al comma 10. 3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta. 5. Il Comitato opera collegialmente ed e' regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato. 6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie societa' in house, del GSE e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, nonche' di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. 7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni. 7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno e' designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2. 9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA. 10. Il Comitato puo' proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto; b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita' svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto; e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo. 12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. 13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.» - Si riporta l'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), e 27, comma 1 e 2-bis, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificati dalla presente legge: «Art. 21 (Vigilanza e controllo). - (Omissis) 2. Gli organi di vigilanza e controllo sono: a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 5 dell'articolo 4; b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 5 dell'articolo 4; (Omissis).» «Art. 27. (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli oneri relativi alle attivita' di cui agli articoli: 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalita', almeno ogni due anni. 2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dall'articolo 6, comma 1, nonche' dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attivita' medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia gia' conclusa l'istruttoria. (Omissis).». |
| Art. 9 Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli
1. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate: a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Universita' degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, ((della legge 30 dicembre 2023, n. 213)), limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera Erzelli); b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte ((nello stato)) di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
Riferimenti normativi
- L'allegato V della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40. - Si riporta l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Omissis 140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. (Omissis).» |
| Art. 10 Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ((ecologici nonche')) produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ((nel limite del)) 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente: a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita ((con la deliberazione)) di cui al comma 2 e che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite ((con la deliberazione)) di cui al comma 2; b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita ((con la deliberazione)) di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite ((con la deliberazione)) di cui al comma 2. 4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento. 5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui ((all'articolo 1 del)) decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, ((la Cassa)) depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, ((n. 326)). I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. 6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni ((della Cassa)) depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari ((all'80 per cento)) in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni ((della Cassa depositi e prestiti Spa)) anche nell'eventualita' di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi. 7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al ((comma 5, la Cassa)) depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, ((la Cassa)) depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne da' comunicazione, ((mediante)) apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione ((per l'attuazione)) del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico e' composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi. 9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi ((del presente articolo)), relativo all'esercizio precedente. 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e ((delle finanze e')) istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, ((si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.)) Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa ((depositi e prestiti)). 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati ((l'orientamento strategico e le priorita' di investimento)) delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui ((all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,)) n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalita' e degli obiettivi del Piano Mattei ((di cui all'articolo 1 del)) decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7. 12. Entro trenta giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa')) Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394: «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 72, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 72. (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: (Omissis) d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni. (Omissis).» - Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15 dicembre 2023, serie L. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «(Omissis) 270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano: «Art. 1. (Piano Mattei). - 1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano e' approvato anche in assenza del parere. 2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorita' di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, partenariato nel settore aerospaziale, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali. 3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione. 4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato anche prima della scadenza. 5. Le amministrazioni statali conformano le attivita' di programmazione, di valutazione di impatto e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalita' previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.» - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: «Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni). - (Omissis) 7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e), o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);18 35 b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilita', gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario: «Art. 7-quinquies. (Fondi). - (Omissis) 7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49 e commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «(Omissis) 49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. (Omissis). 488. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima», con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo. 488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita' di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile. 489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo puo' intervenire, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso: a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa e' promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalita' diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione. 490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalita' e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalita' di escussione idonee a garantire la tempestivita' di realizzo della garanzia in conformita' ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493. 492. II Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione. 493. Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operativita' e potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «(Omissis) 932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo. (Omissis).» |
| Art. 11 Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale
1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sara' deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»; b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine e' ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.». 2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e ((i termini)) per presentare memorie di replica a tre giorni.»; b) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»; c) il comma 1-quinquies e' abrogato. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 610. (Atti preliminari). - 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della corte. 1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. 3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione. 4. 5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sara' deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine e' ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza. 5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalita' di procedura l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.» «Art. 611. (Procedimento). - 1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni; 1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127; b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria da' avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara' trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. 1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza. 1-quinquies. (Abrogato). 1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza. 2.». |
| Art. 12
Misure urgenti in materia di sport
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»; b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 31 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dalla presente legge: «Art. 31. (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate, anche paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. 3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.» |
| Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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