Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 giugno 2024, n. 89
Testo del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il 31 dicembre 2024.».
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((, quantificato)) sulla base della valutazione documentale e contabile affidata ((a una primaria)) societa' di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della societa' ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonche' all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
((2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «da concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro il 31 dicembre 2024».))
((2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la societa' Autobrennero Spa e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualita' successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa'. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto gia' versato dalla societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.))
((2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, gia' versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita' successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima societa'.))
((2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonche' al deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.))
((2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilita', anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la societa' concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilita' e la titolarita' della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. All'articolo 47, comma
11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure
professionali addette alla circolazione ferroviaria".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000
euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie
per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo
regolatorio quinquennale presentano le proposte di
aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in
conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti
di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate
dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 30
marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli
aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali
relative alle concessioni di cui al primo periodo sono
incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente
all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2023.Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai
predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di
aggiornamento dei piani economico-finanziari.
3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa'
concessionarie per le quali interviene la scadenza del
periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano
le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari
predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni
emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 31
luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 2, commi 1-bis e 2-ter, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n.
267, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di
promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita'
delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle
concessioni relative alla tratta autostradale di cui
all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle
disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis,
anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro il 31
dicembre 2024. In caso di avvio della procedura di
affidamento della concessione secondo le modalita' di cui
al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la
societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto
dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n.
148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma
corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3
in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a
titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima
societa' in forza della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1°
agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 e'
effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento e'
condizione per la conclusione della procedura di
affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo.
In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre
2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle
conseguenti procedure per l'affidamento della concessione.
In caso di affidamento della concessione a un operatore
economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza
della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino
inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
del presente comma, il concessionario subentrante provvede
a versare l'importo differenziale direttamente alla
societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme
dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo
della concessione.
(Omissis)
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione
dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di
cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle
more della definizione del procedimento di revisione della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo
35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della
societa' ANAS Spa dei progetti elaborati dalla societa'
Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento
viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato
avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile quantificato sulla base della valutazione
documentale e contabile affidata a una primaria societa' di
revisione abilitata al rilascio della certificazione di
bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della
societa' ANAS S.p.A. Per le finalita' di cui al primo
periodo, la societa' ANAS S.p.a. provvede ad acquisire
preventivamente il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta, in relazione alle
eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti
progetti.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per esigenze indifferibili.),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172:
«Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - (Omissis)
2. La societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di
pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata
entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il
15 dicembre di ciascuno degli anni successivi. Le risorse
versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria
italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai
sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n.
449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica.):
«Art. 55. (Disposizioni varie). - (Omissis)
13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
in base al proprio piano finanziario ed economico, una
quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato
al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie
nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona nonche' delle
iniziative relative all'interporto di Trento,
all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di
concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura
tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello
Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai
proventi del 1997.
(Omissis).»
 
Allegato I

(articolo 3, comma 1)
«Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di
settore»

1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;
2) commissario straordinario per la realizzazione di interventi per finalita' portuali e ambientali nel Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano», ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58;
7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonche' la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;
9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n.
1158

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 8:
1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ((la Regione siciliana e la regione Calabria))»;
1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
2) al comma 8-bis, le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» ((sono sostituite dalle seguenti)): «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;
3) al comma 8-quater, secondo periodo:
3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;
3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;
4) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies ((rilasciata da uno)) o piu' soggetti ((forniti)) di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» e' sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;
((b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:))
((«3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la societa' Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonche' in materia di conformita' catastale oggettiva. La societa' Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorita' espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.))
((3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennita' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario e' inoltre riconosciuta un'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa e' ridotta a 10.000 euro.))
((3-quater. Agli usufruttuari delle unita' immobiliari di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennita' di ricollocazione abitativa.))
((3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, e' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' economiche, alle imprese di cui al primo periodo e' inoltre corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorita' espropriante provvede al pagamento dell'indennita' di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.))
((3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della societa' Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024»));
c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:
1) le parole: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' del ((gruppo Ferrovie dello Stato)) italiane»;
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attivita' di direzione ((dei)) lavori dell'opera»;
3) le parole: «cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unita'».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia
ed il continente):
«Art. 1. - Alla realizzazione di un collegamento
stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici
fra la Sicilia e il continente - opera di preminente
interesse nazionale - si provvede mediante affidamento
dello studio, della progettazione e della costruzione,
nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una
societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano le
societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana
e la Regione Calabria, nonche', in misura non inferiore al
51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze,
che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale
ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo,
vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle
attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto
previsto all'articolo 3-bis 2.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri
per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione
civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per il tesoro, per le
partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito
il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i
consigli di amministrazione delle societa' R.F.I. S.p.a. e
ANAS S.p.a. e previo parere del Consiglio di Stato, la
convenzione che disciplina la concessione 4.»
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo
2023, n. 35 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023
n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Rapporto di concessione). - 1. Dalla data
di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di
Messina S.p.a., di seguito denominata: «societa'
concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, riacquista efficacia la
concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la
realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la
Sicilia e la Calabria, di seguito denominato: «opera»,
comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative
opere a terra.
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali
della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una
o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le
modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini
della nomina degli organi sociali.
3. Al fine di determinare la composizione
dell'azionariato della societa' concessionaria, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a
sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni
atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della
societa' allo stesso riservato, di importo pari alle
risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo
4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di
sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui
al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione
giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di
adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di cui al presente comma sono
esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da
tasse.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per
l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e
il rafforzamento patrimoniale della societa'
concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o
strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento
patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci
in conto aumento di capitale. Per i successivi esercizi
finanziari, gli aumenti di capitali possono essere
sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa
previste per legge.
5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, le parole "le societa' Rete ferroviaria
italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente
alla quota di partecipazione," sono sostituite dalle
seguenti: "il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato".
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi
sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, la societa' concessionaria adegua
il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente
decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione
del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6,
della legge n. 1158 del 1971, come sostituito dall'articolo
1 del presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito
dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la
societa' concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1,
primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo
di programma per la definizione dei rispettivi impegni di
natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio
dell'attivita' della societa' concessionaria e al
completamento delle procedure di progettazione e di
realizzazione dell'opera.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a
sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu'
atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I
predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Regione Siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra
l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo
quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione
per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti
dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali
proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della
concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione
dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e'
approvato anche per fasi costruttive;
c) il nuovo piano economico-finanziario della
concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento,
anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul
mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e
contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di
pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile,
stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno
studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a
promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la
Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita'
economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati
dalla societa' concessionaria, riscosso dalla societa'
R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la
sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e
trasferito alla societa' concessionaria al netto della
quota del medesimo canone destinata alla copertura dei
costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla
data di entrata in vigore del presente decreto per le
prestazioni rese in funzione della realizzazione
dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio
della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera e le singole
voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli
eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per
la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del
quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento
progettuale di cui all'articolo 3, comma 210.
8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al
comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo delle
risorse disponibili a legislazione vigente per la
realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite
dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel
corso del 2023, e' rideterminato, escludendo gli oneri
finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali
apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti
nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli
oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo
alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono
previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del
progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei
contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonche' dei commi
8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31
dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il
contraente generale, in conformita' all'articolo 72,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi
contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei
limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del
presente articolo, e' riconosciuto l'adeguamento dei prezzi
ai corrispettivi del contraente generale per le attivita'
diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili
necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza e'
subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui
all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale
aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da
costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in
conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della
citata direttiva 2014/24/UE.17.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data
della deliberazione di approvazione del progetto definitivo
ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei
prezzi spettante al contraente generale in caso di
stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4,
comma 3, e' pari all'indice di conservazione
dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e
8-quinquies del presente articolo.11
8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di
conservazione dell'equilibrio contrattuale e' calcolato
come media delle variazioni percentuali del valore dei
primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle
societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022,
secondo l'ordine di priorita' determinato dall'importo a
base di gara. Ai fini della determinazione della variazione
percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al
primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:
a) il valore ottenuto applicando alle quantita'
previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati
sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;
b) il valore ottenuto applicando alle quantita'
previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati
sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.
8-quinquies. All'indice di conservazione
dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si
applica una decurtazione pari alla media delle percentuali
di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle
gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma
8-quater.
8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il
contraente generale in caso di stipulazione degli atti
aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato
ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e
fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e'
sottoposto, prima della stipula del relativo atto
aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione
dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater
e 8-quinquies rilasciata da uno o piu' soggetti forniti di
adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 3, commi 7 e 8, del citato
decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Riavvio delle attivita' di programmazione e
progettazione dell'opera). - (Omissis)
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie
acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5
anche alla luce delle risultanze della valutazione di
impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
per l'approvazione i seguenti atti e documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni
acquisite nella conferenza di servizi e ritenute
assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito
del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al
comma 2;
d) il piano economico-finanziario di cui
all'articolo 2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale
copertura finanziaria dei costi di realizzazione
dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto
approvato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 45, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 45 (L). (Disposizioni generali). - (Omissis)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non
corrisponde la somma entro il termine concordato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:
«Art. 24 (L-R). (Esecuzione del decreto di
esproprio). - 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha
luogo per iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo
beneficiario, con il verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere
compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia
mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione
sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel
caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i
titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso
anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale,
il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi
ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'.
(L)
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di
esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione
in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di
esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai
sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L).»
- Si riporta l'articolo 4, comma 8, citato del
decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Disposizioni finali). - (Omissis)
8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del
personale delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per
l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di
cui al presente decreto e per l'attivita' di direzione dei
lavori dell'opera fino a un contingente massimo di
centocinquanta unita' di personale. Nelle more della nomina
degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi
dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 491, della medesima legge L. 29/12/2022, n. 197, Art.
1 - Comma 491. e' autorizzato a sottoscrivere con i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma
protocolli di intesa per l'individuazione delle unita' di
personale e la definizione delle modalita' del distacco. Il
trattamento economico fondamentale e accessorio del
personale di cui al presente comma e' a carico della
societa' concessionaria. La societa' concessionaria, con
oneri a proprio carico, puo' altresi' stipulare accordi con
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui
all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo.
(Omissis).»
 
Art. 3

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche' ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtu' di specifiche disposizioni di legge.
2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 e' predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneita' del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;
b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessita' progettuale, difficolta' esecutiva o attuativa, complessita' delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi ((raggiunti nonche')) del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalita' di cui al presente articolo, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonche' le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu' commissari straordinari, che e' disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali gia' affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtu' di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale ((delle societa' RFI)) S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi ne' ((rimborsi di spese)) a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della societa' di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del ((commissario)) straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere gia' oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei ((commissari)), si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. ((Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attivita' svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma.))
6. Al fine di coordinare l'attivita' dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonche' di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.
7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalita' di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio ((puo' stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonche' delle risorse)) umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «puo' predisporre» sono inserite le seguenti: «e approvare» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresi' al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attivita' per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attivita' di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis,
e 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4. (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 10 luglio 2023, n. 101 (Attuazione della
direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle
misure per promuovere la realizzazione della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T):
«Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto si applica alle procedure di rilascio
delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la
realizzazione di:
a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete
centrale della rete transeuropea dei trasporti come
individuate nell'allegato 1 al presente decreto che indica
i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti
che ricadono nel territorio nazionale tra quelli
individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva
(UE) n. 2021/1187;
b) altri progetti sui corridoi della rete centrale,
individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera
i 300.000.000 di euro.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 27-bis del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia,
emergenza idrica, politiche sociali e industriali.)
convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022
n. 142:
«Art. 27-bis. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
progettuale dello scalo di «Alessandria Smistamento»). - 1.
Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci
nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalita' nei
medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la
progettazione del nuovo centro merci di «Alessandria
Smistamento», di cui all'articolo 1, comma 1026, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, gia' affidata ai sensi
dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, puo' predisporre, nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente e finalizzate al
predetto centro merci, un master plan che interessa tutta
l'area di «Alessandria Smistamento», volto ad individuare
le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo
pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di
risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale,
miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.»
- Si riporta l'articolo 193 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
«Art. 193. (Procedura di affidamento). - 1. Gli
operatori economici possono presentare agli enti concedenti
proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di
fattibilita', una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli
investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le
proposte di cui al primo periodo salva la necessita', nella
successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi,
di associarsi o consorziarsi con operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli
stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli
investitori istituzionali, in sede di gara, possono
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale
avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri
soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresi'
impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le
prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese
in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione
che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il
suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta.
2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni
dalla presentazione della proposta, la fattibilita' della
medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare
al progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la
sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche
richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di
soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per
recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta
e' respinta. L'ente concedente conclude la procedura di
valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul
proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai
soggetti interessati. Il progetto di fattibilita', una
volta approvato, e' inserito tra gli strumenti di
programmazione dell'ente concedente.
3. Il progetto di fattibilita' approvato e' posto a
base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il
criterio di aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra
qualita' e prezzo.
4. La configurazione giuridica del soggetto
proponente puo' essere modificata e integrata sino alla
data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel
bando l'ente concedente dispone che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione.
5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso
dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta
contenente il piano economico-finanziario asseverato, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione e le varianti migliorative al progetto di
fattibilita' posto a base di gara, secondo gli indicatori
previsti nel bando.
6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui
all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la
garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
7. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute
nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario
il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione i successivi livelli
progettuali elaborati dall'aggiudicatario.
8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo'
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese per la predisposizione della proposta, comprensive
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo
complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il
promotore esercita la prelazione, l'originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del
promotore, dell'importo delle spese documentate ed
effettivamente sostenute per la predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.
9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o
servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di
aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al
progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione
tecnologica.
10. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e
di promozione dello sviluppo economico dagli stessi
perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
11. L'ente concedente puo' sollecitare i privati a
farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti
inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato
pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le
modalita' disciplinate nel presente Titolo.»
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' tecnica e amministrativa dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, ((della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonche'
della Fondazione Teatri di Piacenza))


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attivita' prodromiche all'operativita' dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, istituita ((dall'articolo)) 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente ((della suddetta Autorita')), in fase di prima applicazione, e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((a stipulare)) un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo ((n.)) 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.
((1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorita' puo' avviare procedure straordinarie di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. ((All'attuazione)) dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 13 ottobre 2020, n. 126.
4. Al fine di rafforzarne l'operativita' istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, e' disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente ((comma si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
((4-bis. Al fine di rafforzare l'operativita' istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuita' con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, e' concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 95 del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 95. (Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di
Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito
«Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di
bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con
criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel
perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di
cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del
comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e
competenze relative alla salvaguardia della citta' di
Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5
marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate
compatibilmente con i principi e i criteri relativi al
buono stato ecologico delle acque di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In
particolare l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli
interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre
1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di
intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di
cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49, del progetto generale per il recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione
delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il
programma unico integrato e il programma di gestione e
manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute
nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione
del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino -
redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione
degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in
amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite
societa' da essa controllate o mediante affidamenti
all'esito di procedure di gara espletate secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
c) provvede al coordinamento degli interventi di
salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attivita' di competenza e di immobili di
particolare interesse storico, artistico, architettonico e
monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo
svolgimento di servizi professionali e di assistenza
tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso
le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui
rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante
convenzioni finanziate con le risorse disponibili a
legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del
MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e
supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare
con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio
marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo
svolgimento delle relative funzioni amministrative,
contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche
mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento
amministrativo delle attivita' di repressione di reati
relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5
marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato
di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede, in relazione alle attivita' di propria
competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla
verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai
limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita'
amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni
relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
produttive, agli enti assistenziali e alle aziende
turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate
previa approvazione dei progetti da parte del comune di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e
dei canali di competenza statale nonche' la riscossione
delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del
Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre
amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia
e della laguna, di coordinamento e controllo
tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al
concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa
dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della
navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione
di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di
navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle
zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e
dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e
canali interni al centro storico di Venezia e della
Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena
a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per
dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare,
nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed
altri materiali per qualsiasi uso;313
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo
scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi
canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo
meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo
della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative
attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi
anche del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei
trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti
in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita'
della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli
impianti di depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo
le attivita' di ricerca applicata, di informazione e
didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici di cui
all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti
l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle
universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale
dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e
ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti dalla presente disposizione o
dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto
tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e
riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di
Venezia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
per l'intera durata dell'incarico. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al
Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e posto a carico del bilancio
dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di
livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre
anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede
di prima applicazione, i componenti del Comitato di
gestione sono individuati dalle Amministrazioni di
appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente
dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente,
lo statuto, il regolamento di amministrazione, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che
impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla
preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai
componenti del Comitato di gestione non spetta alcun
emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative
allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono
trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per l'approvazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere
negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le
deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita'
si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto,
di un Comitato consultivo composto da sette componenti,
nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita',
su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del
Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta
regionale del Veneto e del Segretario generale
dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di specifiche e comprovate
competenze e esperienza anche in materia idraulica e di
morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non
spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da
un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di
prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti
il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della
citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto disciplina le competenze degli organi di direzione
dell'Autorita', reca i principi generali in ordine
all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita',
istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo
interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni
interne adottate secondo le modalita' previste dallo
statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita'
stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un
contingente di personale di 100 unita', di cui due unita'
di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello
non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In particolare, il regolamento di
amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite
massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel
ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione con contestuale riduzione della
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di
provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate
esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al
comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11,
l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di
livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti
unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti
disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione
di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al presente comma si
svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in
materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi
opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e
previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le
tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita'
dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su
proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi
dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita'
dell'Autorita' e della definizione della procedura di
liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in
deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo
ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate,
fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto
Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di
evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la
facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il
contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo
periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,
costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed
immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi
compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo
avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma
2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in
euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l..
Con il decreto di nomina viene determinato il compenso
spettante al Commissario liquidatore sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la
decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del
Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore
assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi
anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo,
entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario
liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una
relazione illustrativa recante la descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla
vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di
ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed
alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in
esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere
alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo
alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna
del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle
sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei
necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri
ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio
Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e
operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori
relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del
Commissario liquidatore sono concluse entro il termine
massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario
liquidatore provvede a costituire, a valere sulle
disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a
garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al
termine della liquidazione mediante versamento sul conto
corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal
Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi,
sono versate a cura del depositario all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del
MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del
Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,
ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di
Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro
delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di
Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e
Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente
dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura,
altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il
piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia
e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la
loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di
apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti
organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite
modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce,
nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, procede alla verifica
di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello
Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme
perenti, per contratti di finanziamento stipulati con
istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema
MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31
marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica, su proposta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione
delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta
delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione,
anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il
completamento e la messa in esercizio del modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica
sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
previste dal codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo
1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella
«lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela
dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro
atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni
paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto
ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita'
avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti
dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di
stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti
dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e non ancora in
esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico adottato di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori
atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci
ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche'
stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti
delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un
indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o
degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai
sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le
parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o
elettrico o combinazione degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola:
«liquido»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il
trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e'
effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da
emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.».
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo
dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di
cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali
allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono
disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la
valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui
al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione
si esprime entro il termine di trenta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma
27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di cui uno designato dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di
presidente, uno dal provveditore interregionale per le
opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno
dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle
ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il
personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli
delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente
della Commissione ha una durata di quattro anni,
rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, dal
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun emolumento,
compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.»
- Si riporta l'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art.
19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - (Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
- Per l'articolo 7, comma 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta l'articolo 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1 Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 632, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43:
(Omissis).
632. Nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo.
(Omissis).»
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per il completamento di interventi
infrastrutturali

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, e' autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di ((euro per ciascuno)) degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono ((versati nella)) contabilita' speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ((e, quanto)) a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura ((si provvede mediante)) versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, puo' avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalita', scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della societa' Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualita' di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.))
((2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».))
((2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese.))
3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla «Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto-(PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022», e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformita' ((alle procedure)) di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, e' autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita' in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono ((versati nella)) contabilita' speciale di cui al primo periodo.
((3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «di ulteriori due anni», ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: «3 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2026» e le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2026».))
4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
((4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.))
((4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacita' tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attivita' professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente puo' chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facolta' assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.))
((4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, e' concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la societa' partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione «Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala» di Milano, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))
((4-sexies. Al comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di interesse collettivo» sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».))
((4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento «regione Liguria - Begato» nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 475, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
(Omissis).
475. In relazione alle attivita' di cui al comma 474,
il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore
del quale e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale, assume direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1-septies del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n. 176,
S.O. n. 25:
«Art. 1-septies. (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con
riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
per cento complessivo se riferite a piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui
al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura
e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del
procedimento accerta con proprio provvedimento il credito
della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla
copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del
presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini
dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione consistono unicamente nelle
analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno
di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.»
- Si riporta l'articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004):
«Art. 4. (Finanziamento agli investimenti). -
(Omissis)
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 519, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
(Omissis).
519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento
idrico della citta' metropolitana di Roma e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto
di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso
al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla
centrale di Salisano.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 290-bis, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«Omissis.
290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari
straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di
un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti
anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo
5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare nel
limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I
compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di
cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei
commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel
limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o
consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 7. (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;61
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di
cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del
medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di
responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha
stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 5. (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (Omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014).
«Omissis.
489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26:
«Art.14. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - (Omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(Omissis).»
«Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - (Omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 9, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e
definizione di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis)
9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e'
mantenuta in esercizio alle condizioni previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli
interventi ricompresi nel contratto istituzionale di
sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia
e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
(Omissis).»
- Per l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 7-bis, comma 4, del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti
per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei
trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia
di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis. (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e infrastrutture autostradali). - (Omissis)
4. Al fine di consentire la realizzazione degli
interventi infrastrutturali di cui alle delibere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 26 del 25 giugno 2020 , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24
ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento
per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la
proroga, fino al 3 agosto 2026, del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18
novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195
alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche'
la proroga, fino al 10 dicembre 2026, del termine previsto
per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai
conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies,
ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 891, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31dicembre 2018, S.O. n. 62:
«(Omissis)
891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e
la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da
ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta'
metropolitane e delle province territorialmente competenti
e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza
quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che
classifichi i progetti presentati secondo criteri di
priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al
traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti
attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui al presente comma entro l'anno
successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante
presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze
del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
(Omissis).»
- Per l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 18. (Aspettativa). - 1. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un
periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una
sola volta, anche per avviare attivita' professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa
dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, previo esame della documentazione prodotta
dall'interessato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 3-ter, comma 1, del
decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 3-ter. (Misure per favorire il reclutamento di
giovani nella pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali
esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia,
possono assumere, con contratto di lavoro a tempo
determinato di apprendistato di durata massima di trentasei
mesi, giovani laureati individuati su base territoriale
mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento
(www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei
punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato,
compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli
esami, la valutazione degli eventuali titoli di
specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze
professionali documentate, conferenti con la tipologia dei
posti messi a concorso, nonche' una prova orale in cui e'
valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo
35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. A parita' di punteggio
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 4, comma 6-quater, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis)
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' sia a
scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla
pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale
utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al
fine di consentire l'intervento di adeguamento
dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero
e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima
infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 437, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«Omissis.
437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio
abitativo con particolare riferimento alle periferie e di
favorire lo scambio tra le varie realta' regionali, e'
promosso il Programma innovativo nazionale per la qualita'
dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il
Programma e' finalizzato a riqualificare e incrementare il
patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a
rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare
l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la
rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche'
a migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita
dei cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e
densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i
principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea,
secondo il modello urbano della citta' intelligente,
inclusiva e sostenibile (Smart City).
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - (Omissis)
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
(Omissis).»
 
Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido ((di massa di cui)) alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso e' scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtu' dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalita' dei relativi programmi.
2. ((La societa')) Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2
ottobre 2003, S.O. n. 181, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre
2003, S.O. n. 181:
«Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni). - (Omissis)
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello
Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque
in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 2, comma 3, della legge 22
dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987):
«(Omissis)
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11
della legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' integrata per il
quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva
assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla
concessione di contributi in misura pari agli oneri per
capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui
garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di
concessione e in gestione commissariale governativa possono
contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di
5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei
tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I
contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati
da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi
piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita'
per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e
relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la
somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.
(Omissis).»
- La legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
- Si riporta l'articolo 1, comma 289, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n. 212:
«(Omissis)
289. Al fine di concorrere ad assicurare la
stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune
dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai
decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e
n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle
Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28
luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e'
assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio
2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle
minori entrate conseguite derivanti dalla situazione
emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il
comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri
comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.
Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti
ed obblighi giuridici in corso nonche' delle disponibilita'
finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di
cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla
«Tramvia su gomma» nel Comune dell'Aquila, e destina le
predette residue disponibilita' allo stesso Comune per il
finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni di mobilita' urbana.
(Omissis).»
 
Art. 6 bis
((Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale
rotabile))


((1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:))
((«2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni».))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 40-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40-bis. (Norme in materia di condizioni per la
circolazione del materiale rotabile). - (Omissis)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti
ferroviarie nazionali e regionali non e' consentita la
circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto
adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di
circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i
rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1,
della legge 9 agosto 2017, n. 128.
2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2
sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, siano in servizio da
almeno venticinque anni.»
 
Art. 7
Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica
nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario al fine di completare le attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresi', i compiti e le attivita' del commissario straordinario, compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonche' il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.
2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali gia' nella titolarita' del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonche' nella titolarita' della contabilita' speciale gia' intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.
3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresi', attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' le facolta' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e attivita', il commissario straordinario ha la facolta' di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario e' corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario straordinario e' autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della societa' Sogesid S.p.A., nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attivita' di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario e', altresi', autorizzato ((ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unita', appartenente)) alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, ((collocato)) in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale e' autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente ((prestate)).
6. L'approvazione dei progetti per le finalita' di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ((e di urgenza)) e indifferibilita' dei relativi lavori.
7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facolta' di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree, anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonche' gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita' per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresi', il soggetto pubblico al quale e' trasferita la proprieta' delle aree. Il trasferimento della proprieta' avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attivita' e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.
8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attivita' continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.
9. Al fine di consentire le attivita' e i compiti di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 7.015.000 ((per ciascuno degli anni)) 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2011, n. 164, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164:
«Art. 15. (Liquidazione degli enti dissestati e
misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge 29
marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44:
«Art. 12. (Misure urgenti per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). - 1. Al
fine di assicurare il completamento degli interventi
urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora
in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di
Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla individuazione delle
misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative
risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla
conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza,
compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del
percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna
dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle
attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il 30 giugno
2024, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro
dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 30
giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo
37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il
Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e
diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti
responsabili per lo svolgimento degli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro
competenza ed all'eventuale esercizio del potere
sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno
dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di
mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e
determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone
Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello
stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata
l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di
messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti
derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il
Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente
alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN
stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso
la discarica di Molinetto, previo aggiornamento
dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei
volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili
nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui
alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche'
degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione
di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi;
di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie
tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e'
corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non
superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento
di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze
di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata
risulti assente o non dotato di idoneo potere di
rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a
deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali
necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del
Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente
sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di
dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si
pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
2. Per l'espletamento del proprio incarico il
Prefetto di Genova puo' individuare, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto
attuatore, cui sono affidati specifici settori di
intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo
Prefetto.
3. Per le attivita' di cui al presente articolo il
Prefetto di Genova e' autorizzato, altresi', ad avvalersi,
mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a.,
nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle
aree di intervento, utilizzando le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
delle risorse effettivamente disponibili per le attivita'
di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad
avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale
appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal
fine in posizione di comando o di distacco secondo i
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed
il trattamento economico dell'amministrazione di
appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni
effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il
Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle
strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a
liberi professionisti.
5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione
del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai
fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate
al Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla
realizzazione degli interventi individuati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere
eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione
commissariale ai sensi della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal presente
articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita'
della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria
statale. Al fine di garantire il proseguimento delle
attivita' di messa in sicurezza in atto, per il limitato
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e l'emanazione del provvedimento per
l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al
primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le
disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per
le finalita' di cui al presente comma gli atti adottati
sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere
efficacia fino al 30 giugno 2024.
5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di
bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree
del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al
trattamento delle acque di falda, e' autorizzata, per
l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5
milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il
Prefetto di Genova e' autorizzato, ove lo ritenga
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a
derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni
normative statali e della Regione Liguria:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
articoli 3 e 19;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli
37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93,
95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106,
commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli
9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74,
79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158,
161, 174;
d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il
comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e
sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5
alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50,
51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269,
270, 271, 272, 278 e 281;
e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;
f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9,
10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
articolo 30;
h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e
154;
l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articolo 42;
m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli
23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;
n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 25;
o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8
e 9;
p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;
r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;
s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33,
articolo 4;
t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli
4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;
u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo
8;
v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;
z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2
e 4;
aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli
3, 5 e 12.»
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3554 del 5 dicembre 2006 reca «Disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare la grave situazione di
emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito
nel comune di Cogoleto.».
- Il decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo
2012, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 14 maggio 2012.
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135:
«Art. 13. (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1
provvede in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso
di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva
esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
presidente della regione o della provincia, al sindaco
della citta' o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione
delle opere per le quali sussistano cause ostative alla
regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla
copertura, mediante concorso per esami, di venticinque
posti con qualifica di dirigente, di cui cinque
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di
cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.»
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 luglio 2016, n. 166.
 
Art. 8
Comitato per lo sviluppo della cattura ((e dello stoccaggio))
geologico di CO2

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - (Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS") - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita' di autorita' competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, ((il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS", di seguito denominato "Comitato")), avente i compiti seguenti:
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonche' ogni attivita' utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonche' ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, ((compresi)) il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto ((che ha designato il membro decaduto)) provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' e incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il Comitato inizia a operare ((con la nomina di tutti i suoi)) membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato puo' essere rinnovato una sola volta.
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, e' istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito ((denominata)) "Segreteria tecnica". La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due ((tra il personale)) in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
b) due sono designati dall'ISPRA;
c) uno e' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca tra professori universitari esperti in materia ((sismica));
d) uno e' designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
e) uno e' designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) uno e' designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
g) uno e' designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attivita'.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del ((comma 7 dell'articolo)) 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»;
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»;
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «((dell'articolo))».
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attivita' e' fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162
(Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche'
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 2011, n.231.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 9. (Comitato centrale per la sicurezza tecnica
della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo
svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione
delle misure previste dal PNRR, e' istituito presso il
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato
centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai
cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica
riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da
idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale
liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i
sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le
soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti
compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per
l'adozione dei pareri di conformita' dei progetti di
fattibilita' alle norme e agli indirizzi di sicurezza
tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei
sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi,
ricerche, progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione
di atti di normazione tecnica nella specifica materia,
anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti,
enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da
rappresentanti del Ministero dell'interno, da
rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della
ricerca, Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al
Comitato possono essere invitati a partecipare anche
rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle
associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente
ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e'
assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del
contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso
le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.
105.
6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato
non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»
- Si riporta l'articolo 23, comma 7, del citato decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47:
«Art. 23. (Messa all'asta delle quote). - (Omissis)
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5,
nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di
euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da
societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47:
«Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti
di esecuzione e atti delegati per il supporto nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di
Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato
ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti
all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC.
I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto
esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di
elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
settori interessati dal presente decreto e non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto
alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale
comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica
di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato
provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina
di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni
e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed e'
regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti
che adottano ogni decisione con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive
partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono
considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo
del Comitato.
6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini
della stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della
Direzione generale competente per materia la Segreteria
tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale,
inoltre, delle proprie societa' in house, del GSE e
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale
di cui al comma 8, nonche' di Unioncamere per
l'implementazione informatica del Portale di cui al comma
8, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i
piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente,
dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di
cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso
la Direzione generale competente per materia, una
Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un
coordinatore nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque
membri, uno e' designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal
GSE, uno dalla societa' in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti
in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore,
scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel
settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal
Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai
fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina
di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono
definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie
telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici
erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni
coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle
convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo
46 comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato
svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che
quelle derivanti dal sistema CORSIA.
10. Il Comitato puo' proporre al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte
a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita'
svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la
rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed
operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti
di scambio di informazioni al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di
un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le
attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo
di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti
e linee di indirizzo nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo
sostenibile del Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di
funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di
cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono
definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di
cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»
- Si riporta l'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), e
27, comma 1 e 2-bis, del citato decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, come modificati dalla presente legge:
«Art. 21 (Vigilanza e controllo). - (Omissis)
2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:
a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per
l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il
supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria
tecnica di cui al comma 5 dell'articolo 4;
b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di
monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto
tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di
cui al comma 5 dell'articolo 4;
(Omissis).»
«Art. 27. (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli oneri
relativi alle attivita' di cui agli articoli: 6, comma 1;
7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8;
14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi
2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al
costo effettivo del servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sentita la
Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative
modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con
gli stessi criteri e modalita', almeno ogni due anni.
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attivita'
svolte ai sensi dall'articolo 6, comma 1, nonche' dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il
rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo
stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai
sensi del presente decreto, sono posti a carico degli
operatori interessati dalle attivita' medesime mediante il
versamento di un contributo di importo pari all'uno per
mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di
cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si sia gia' conclusa l'istruttoria.
(Omissis).».
 
Art. 9
Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova
Erzelli

1. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Universita' degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, ((della legge 30 dicembre 2023, n. 213)), limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera Erzelli);
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte ((nello stato)) di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

Riferimenti normativi

- L'allegato V della legge 30 dicembre 2023 n. 213
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2023, S.O. n. 40.
- Si riporta l'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«Omissis
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
(Omissis).»
 
Art. 10
Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese
italiane

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ((ecologici nonche')) produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ((nel limite del)) 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita ((con la deliberazione)) di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite ((con la deliberazione)) di cui al comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita ((con la deliberazione)) di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite ((con la deliberazione)) di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui ((all'articolo 1 del)) decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, ((la Cassa)) depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, ((n. 326)). I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni ((della Cassa)) depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari ((all'80 per cento)) in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni ((della Cassa depositi e prestiti Spa)) anche nell'eventualita' di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al ((comma 5, la Cassa)) depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, ((la Cassa)) depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne da' comunicazione, ((mediante)) apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione ((per l'attuazione)) del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico e' composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi ((del presente articolo)), relativo all'esercizio precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e ((delle finanze e')) istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, ((si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.)) Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa ((depositi e prestiti)).
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati ((l'orientamento strategico e le priorita' di investimento)) delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui ((all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,)) n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalita' e degli obiettivi del Piano Mattei ((di cui all'articolo 1 del)) decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.
12. Entro trenta giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa')) Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251(Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24
maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 72, comma 1, lettera d), del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 72. (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato «Fondo per la promozione
integrata», con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
(Omissis)
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
(Omissis).»
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del
13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 15 dicembre 2023, serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«(Omissis)
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante disposizioni
urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del
Continente africano:
«Art. 1. (Piano Mattei). - 1. Al fine di rafforzare
la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente
africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, e' adottato il Piano strategico Italia-Africa:
Piano Mattei, di seguito denominato «Piano Mattei»,
documento programmatico-strategico volto a promuovere lo
sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si
esprimono con le modalita' e nelle forme stabilite dai
regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del
parere e' di trenta giorni dalla richiesta, decorso il
quale il Piano e' approvato anche in assenza del parere.
2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e
priorita' di azione, con particolare riferimento ai
seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione
delle esportazioni e degli investimenti, istruzione,
formazione superiore e formazione professionale, ricerca e
innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare,
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse
naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela
dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici,
ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche
digitali, partenariato nel settore aerospaziale,
valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche
nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia
circolare e del riciclo, sostegno all'imprenditoria e in
particolare a quella giovanile e femminile, promozione
dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto
dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi
migratori legali.
3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali
riferite a specifiche aree del Continente africano, anche
differenziate a seconda dei settori di azione.
4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e puo'
essere aggiornato anche prima della scadenza.
5. Le amministrazioni statali conformano le attivita'
di programmazione, di valutazione di impatto e di
attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza
al Piano Mattei con le modalita' previste dagli ordinamenti
di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla
normativa vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
«Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni). - (Omissis)
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), o al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla
tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai
quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della
sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);18 35
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita', gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente,
efficientamento energetico e promozione dello sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e
comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 7-quinquies, comma 7, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, recante misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:
«Art. 7-quinquies. (Fondi). - (Omissis)
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire sul fondo per gli interventi previsti
dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni successivi, per essere destinate
agli interventi previsti a legislazione vigente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49 e commi
488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«(Omissis)
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
(Omissis).
488. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo,
denominato «Fondo italiano per il clima», con dotazione
pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Il Fondo e' destinato al finanziamento di interventi a
favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela
ambientale dei quali l'Italia e' parte. Gli interventi del
Fondo sono realizzati, in conformita' alle finalita' e ai
principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore
di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo
individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo
possono essere realizzati, conformemente ai predetti
accordi internazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' per
l'utilizzo delle risorse del Fondo.
488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488
sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un
atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa
depositi e prestiti S.p.A., in qualita' di gestore del
Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai
sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.
489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo puo'
intervenire, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea, attraverso:
a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante
fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri
organismi o schemi di investimento, anche in forma
subordinata se l'iniziativa e' promossa o partecipata da
istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e
multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
b) la concessione di finanziamenti in modalita'
diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche
in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni
finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali,
istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di
sviluppo;
c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio,
su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse
istituzioni finanziarie europee, multilaterali e
sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi autorizzati
all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di
sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni
finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da
istituti nazionali di promozione.
490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489,
lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo
istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con
parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono
i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte
del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi. Le
obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie
rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono
assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di
ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza
del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera
limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di
eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. Con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sono definiti criteri,
modalita' e condizioni della garanzia di ultima istanza,
ivi incluse le modalita' di escussione idonee a garantire
la tempestivita' di realizzo della garanzia in conformita'
ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento,
da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del
medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi
del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato
avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima
istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel
limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022, e' destinata alla erogazione di contributi a fondo
perduto nonche' agli oneri e alle spese di gestione del
Fondo, di cui al comma 493.
492. II Fondo italiano per il clima puo' intervenire
anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie
europee, istituzioni finanziarie multilaterali e
sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti
nazionali di promozione.
493. Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla
Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita
convenzione da stipulare con il Ministero della transizione
ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo
in coerenza con il piano di attivita' di cui al comma 496 e
gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del
Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria
centrale.
494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone
l'operativita' e potenziandone la capacita' d'impatto, la
Cassa depositi e prestiti Spa puo' intervenire sia
nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione
abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e
delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi
multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della
gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con
interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi
l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il
rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di
singole iniziative.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 932, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«(Omissis)
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo
2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
(Omissis).»
 
Art. 11
Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del
procedimento penale

1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sara' deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine e' ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».
2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e ((i termini)) per presentare memorie di replica a tre giorni.»;
b) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;
c) il comma 1-quinquies e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 610 e 611 del codice di
procedura penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 610. (Atti preliminari). - 1. Il presidente
della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita
sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la
decisione in camera di consiglio. La cancelleria da'
comunicazione del deposito degli atti e della data
dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al
contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1
dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente
della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione
provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni
secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore
generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio,
assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni
proposte sono di speciale importanza o quando occorre
dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole
sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle
sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la
data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o
in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi
alla speditezza della decisione.
4.
5. Almeno trenta giorni prima della data
dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore
generale e ai difensori, indicando che il ricorso sara'
deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle
parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei
procedimenti da trattare con le forme previste
dall'articolo 127 il termine e' ridotto ad almeno venti
giorni prima dell'udienza.
5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1,
lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b),
c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo
581, e d), la corte dichiara senza formalita' di procedura
l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo la corte
dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti e
contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo
599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis.»
«Art. 611. (Procedimento). - 1. La corte provvede sui
ricorsi in camera di consiglio. Se non e' diversamente
stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127,
la corte giudica sui motivi, sulle richieste del
procuratore generale e sulle memorie senza la
partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore
generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono
presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni
prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con
le forme previste dall'articolo 127 i termini per
presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci
giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre
giorni;
1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi
contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi
dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori
possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli
stessi possono chiedere la trattazione in camera di
consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la
trattazione con l'osservanza delle forme previste
dall'articolo 127;
b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate
all'esito di udienza in camera di consiglio senza la
partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis,
salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto
la specie o la misura della pena, anche con riferimento al
giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di
pene sostitutive, della sospensione della pena o della non
menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale.
1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono
irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal
procuratore generale o dal difensore abilitato a norma
dell'articolo 613 entro il termine perentorio di
venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di
quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti
da trattare con le forme previste dall'articolo 127.
Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la
corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione
del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria
da' avviso del provvedimento al procuratore generale e ai
difensori, indicando se il ricorso sara' trattato in
udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme
previste dall'articolo 127.
1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la
corte puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in
udienza pubblica o in camera di consiglio con la
partecipazione del procuratore generale e dei difensori per
la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame,
dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di
fissazione dell'udienza.
1-quinquies. (Abrogato).
1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione
giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio
per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in
camera di consiglio con la partecipazione delle parti,
indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione
alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.
2.».
 
Art. 12

Misure urgenti in materia di sport

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 31 del citato decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31. (Abolizione del vincolo sportivo e premio
di formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta'
contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo
sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il
predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2025 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini
di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il
vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
sportive associate, anche paralimpiche, prevedono con
proprio regolamento che, in caso di primo contratto di
lavoro sportivo:
a) le societa' sportive professionistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono conto della durata e del contenuto formativo
del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche
presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita'
dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di
formazione, ovvero tra le societa' sportive
professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione;
b) le societa' sportive dilettantistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono adeguatamente conto della durata e del
contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive
dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione.
3. La misura del premio di cui al presente articolo
e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita'
e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale
del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
sportiva con la quale concludono il primo contratto di
lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le
Discipline sportive associate approvano i regolamenti di
cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di
mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con
proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina
sportiva associata che, decorso il predetto termine, non
abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende
abolito il 1° luglio 2025 per i tesseramenti che
costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di
precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al
comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.»
 
Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.