Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 luglio 2024
Integrazione e modifica delle disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui al decreto 10 gennaio 2022.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico») e, in particolare, gli articoli 3 e 5, come modificati da ultimo dall'art. 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Visto il quarto periodo del citato art. 5, comma 5, del Testo unico, che prevede che «con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti»;
Visto il comma 1, lettera b, del predetto art. 3 del Testo unico, che consente al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e del finanze di disporre l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine, nonche' la lettera b-bis del medesimo comma, che prevede la possibilita' di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2015, n. 51961 recante «Individuazione dei depositi governativi costituiti presso la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003», che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5, del Testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), che costituiscono depositi governativi;
Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2000, n. 143 recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato»;
Visto il decreto del direttore del Dipartimento del tesoro 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (ora denominata «Euronext Securities Milan») il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, n. 103382, recante «Attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del Testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati» (di seguito «decreto Collateral»);
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 recante «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2022, n. 1416 recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria» (di seguito «decreto gestione della liquidita'»);
Ravvisata l'esigenza di modificare il suddetto decreto per rendere l'operativita' in pronti contro termine in linea con le attuali esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' integrare le modalita' di monitoraggio delle controparti ammissibili alle negoziazioni bilaterali e gli impegni per il mantenimento dei requisiti;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10
gennaio 2022, n. 1416

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2022, n. 1416 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4:
1) al comma 4 dopo le parole «ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «o non rispettino l'impegno di cui al comma 4-bis.»
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Le controparti di cui al comma 2, iscritte nell'Elenco, si impegnano a inviare su base almeno trimestrale al Ministero i dati richiesti nella domanda di candidatura pubblicata sul sito internet del Debito pubblico, di cui al comma 3, che consentono la verifica dei criteri di affidabilita' e struttura di cui al comma 2.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a) che assumono la forma tecnica di operazioni pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati, possono essere eseguite con le controparti iscritte nell'Elenco. In tal caso, verranno preventivamente stipulati, con dette controparti, appositi accordi quadro e/o convenzioni in uso sul mercato.»
b) all'art. 6, al comma 2 dopo le parole «operazioni di impiego» sono inserite le seguenti: «, nonche' le operazioni di pronti contro termine come oggetto di trasferimento o come garanzia,».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.
2. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 17 luglio 2024

Il Ministro: Giorgetti