Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2024
Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale:
il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto individua "i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorita' al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni";
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'art. 3 della medesima legge;
Vista, altresi', la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede l'attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i «piccoli comuni» che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale e' stato predisposto il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare:
l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;
l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura di selezione dei progetti e' effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo due fasi, di cui la prima rivolta all'accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, pena l'esclusione dalla procedura di selezione, e la seconda rivolta alla selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022, che, considerata l'affinita' delle finalita' sottese al «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con quelle del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la competenza della elaborazione dei bandi pubblici che fissano i termini di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»;
Visto, altresi', il decreto del Capo Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 48368069 del 19 settembre 2023, con il quale e' stato individuato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott. Francesco De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso il Dipartimento Casa Italia;
Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» (nel prosieguo anche «bando»), pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire la massima pubblicita', e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023) e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale ha previsto che con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri fosse nominata un'apposita commissione per la valutazione dell'ammissibilita' dei progetti;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 49371107 del 16 novembre 2023, con il quale e' stata nominata la Commissione per la valutazione dell'ammissibilita' dei progetti presentati (di seguito Commissione), tenuta altresi', in conformita' a quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4, alla verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022 e del rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione stabiliti dal bando, nonche' all'applicazione del soccorso istruttorio e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;
Visto, da ultimo, il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15 novembre 2023 con il quale e' stata nominata una Segreteria tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, a supporto della Commissione, per l'accertamento della completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda, in attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022;
Atteso che la commissione, con il supporto della Segreteria tecnica, ha concluso la valutazione delle n. 2638 domande pervenute, predisponendo la graduatoria, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indi trasmesso dal responsabile del procedimento, su mandato della Commissione, al Capo del Dipartimento Casa Italia in data 25 luglio 2024 per il seguito di competenza;
Preso atto che i progetti non ammessi alla procedura e del pari ricompresi nell'allegato 1 sono n. 1459;
Considerato che la graduatoria dei progetti finanziabili conserva efficacia per tre anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che da essa sara' possibile attingere anche successivamente per ulteriori finanziamenti, ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie;
Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria di cui all'allegato 1;

Decreta:

Art. 1

Approvazione della graduatoria

1. E' approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 contenente:
a) n. 1179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi 4 e 5, del bando e individuati in base al nome dell'ente proponente e al CUP, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti di capienza e il piu' efficiente impiego delle risorse disponibili;
b) n. 1459 progetti non ammessi alla procedura ed elencati in ordine alfabetico in base al nome dell'ente proponente.
2. La documentazione prodotta a corredo dei progetti di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, all'atto della presentazione delle domande di inserimento nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» disciplinato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, e' trasmessa al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, per i seguiti di competenza.
3. Dei motivi di esclusione dei progetti di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo, e' data indicazione in apposito elenco pubblicato nella sezione dedicata al «Bando piccoli comuni» del sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia (www.casaitalia.governo.it), a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Ministero dell'interno, all'esito degli ulteriori controlli ritenuti necessari, procedera' alla ripartizione delle risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti proponenti, nei limiti di capienza delle risorse disponibili di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Termini e modalita' di impugnazione

1. Avverso il presente decreto e' ammesso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ricorso in via giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regione per il Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alternativamente e' ammesso, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, corredato dall'allegato 1, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dello stesso verra' data ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia e nella apposita sezione tematica della pagina «Amministrazione Trasparente» del sito del Governo.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 2 agosto 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Mantovano