Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 giugno 2024
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualita' 2023 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027, di cui al regolamento UE n. 1147/2021. (Decreto n. 13/2024)


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 430/1997 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visto il comma 244, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visto il comma 245, dell'art. 1, della predetta legge, circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1060/2021, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacita' dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonche' per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilita' e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;
Visto l'art. 63 del regolamento (UE) n. 1060/2021 a norma del quale «le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029»;
Visto che il Programma nazionale 2021-2027 prevede una profonda integrazione tra il FAMI e gli altri Fondi europei per la coesione sociale con linee di attivita' dedicate all'integrazione dei migranti il cui obiettivo strategico e' contribuire ad una gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento ed allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e di immigrazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1147/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2027;
Visto, in particolare, l'art. 14 che per le annualita' comprese tra il 2021 ed il 2026 stabilisce le relative percentuali di calcolo per l'erogazione dei prefinanziamenti;
Considerato che il FAMI e' uno strumento finanziario istituito con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8754 final del 25 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del predetto Fondo asilo migrazione e integrazione - FAMI per il periodo 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, censito sul sistema finanziario I.G.R.U.E. con codice: 2021IT65AMPR001;
Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 9276 final del 20 dicembre 2023, che modifica la predetta decisione 8754 final del 2022, il cui piano finanziario rimodulato fissa, per il Fondo asilo migrazione e integrazione - FAMI per il periodo 2021-2027, un importo pari ad euro 518.559.353,00 di risorse comunitarie;
Considerato che il Programma FAMI 2021-2027 prevede, a seguito della citata modifica, spese ammissibili per un totale di euro 1.037.118.706,00 ed e' cofinanziato al 50 per cento dai fondi comunitari per un importo pari ad euro 518.559.353,00 ed il restante 50 per cento, che rappresenta la quota nazionale, risulta essere di pari importo;
Vista la nota n. 0003601 del 17 aprile 2024 del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, con la quale richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento del suddetto programma nazionale, che per l'anno 2023 ammonta ad euro 98.224.537,00;
Considerato che il citato importo della quota nazionale, pari ad euro 518.559.353,00, previsto nella predetta decisione di approvazione del Programma FAMI, si discosta dall'importo fissato nel Piano finanziario che risulta pari ad euro 468.606.936,80 in quanto il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari - SFC non consente l'inserimento della quota nazionale relativa alle spese relative alla solidarieta' - reinsediamento e ammissione umanitaria per un importo pari ad euro 20.600.000,00 oltre alle spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 29.352.416,20;
Considerato che sommando all'importo della quota nazionale pari ad euro 468.606.936,80 le predette spese specificate alle pagine 38 e 43 del programma nazionale, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1060/2021, il totale nazionale 2021-2027 del Programma FAMI ammonta complessivamente ad euro 518.559.353,00;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 giugno 2024, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione, annualita' 2023, del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, e' pari ad euro 98.224.537,00.
2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 98.224.537,00 nell'apposita contabilita' speciale n. 05949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero, amministrazione titolare dell'intervento.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale gia' erogata.
5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2024

L'Ispettore generale Capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 973