Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 giugno 2024
Criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il regolamento (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2000, n. 97, recante la individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attivita' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche ed integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, recante definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
Considerata la difficolta' per gli allevamenti ovi caprini a adeguarsi alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, con riferimento alle nuove procedure di identificazione individuale dei capi ovini e caprini macellati nell'anno 2023, le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, ai fini della loro ammissibilita' alle misure previste dal sostegno accoppiato a partire dal 1° gennaio 2023, come segnalato con nota prot. n. 24099 dell'11 aprile 2024 dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche Origin Italia;
Visti i dati delle macellazioni e certificazioni 2023, elaborate dai rispettivi organismi di controllo IFCQ ed Agroqualita' e dall'ente pagatore AGEA, per i quali il numero effettivo di capi IGP che risultano identificati per partita e' pari a 327.031, distribuiti fra le tre denominazioni (abbacchio romano IGP, agnello del Centro Italia IGP e agnello di Sardegna IGP); a fronte di tale dato ufficiale il danno stimato e' di circa 2 milioni di euro;
Ritenuto di dover intervenire al fine di evitare una rilevante lesione economica delle citate filiere produttive nonche' il rischio di scomparsa delle tre denominazioni e di concedere un sostegno economico quantificabile in euro 2 milioni;
Vista la disponibilita' di fondi sul capitolo 7098 pg 01, epr 2023, per poter sostenere i detentori e i proprietari di allevamenti ovini e caprini;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Masaf;
b) agricoltore in attivita': i soggetti definiti dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022;
c) registro nazionale aiuti: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni. Le attivita' del soggetto gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 
Art. 2

Ambito, modalita' di calcolo dell'aiuto e risorse disponibili

1. In considerazione delle difficolta' di adeguamento da parte degli allevamenti ovi caprini alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, e' concesso un aiuto secondo le disposizioni del presente decreto, in relazione ai capi ovi caprini macellati nell'anno 2023 le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Il sostegno e' concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilita' applicabili, agli agricoltori in attivita', detentori e/o proprietari di allevamenti, sotto forma di pagamento per capo di bestiame.
3. Gli importi unitari effettivi da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale e' richiesto il sostegno, sono determinati da Agea in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato.
4. Le risorse destinate all'aiuto per le finalita' previste dal presente decreto, ammontano a euro 2.000.000,00 e gravano sul capitolo 7098, pg 01, esercizio di provenienza 2023, «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per l'anno 2024.
 
Art. 3

Requisiti per la concessione degli aiuti

1. L'aiuto di cui all'art. 2 e' concesso ai soggetti detentori e/o proprietari di allevamenti attivi che:
a) siano soggetti che hanno richiesto il pagamento dei contributi della politica agricola comunitaria nell'ambito della campagna 2023 della domanda unica con riferimento agli aiuti accoppiati delle filiere zootecniche «premio per ovi-caprini macellati»;
b) non hanno beneficiato del sostegno accoppiato al reddito previsto dall'art. 25, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 680077 del 23 dicembre 2022;
c) abbiano detenuto nell'anno 2023, dalla nascita fino alla macellazione, agnelli/capi ovi caprini le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. L'aiuto e' concesso nei limiti per azienda nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
 
Art. 4

Presentazione della domanda di aiuto

1. Ciascun soggetto detentore e/o proprietario di allevamenti attivi, in possesso dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto e, per i quali abbiano provveduto, per l'anno 2023, a certificare le carni a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, presenta all'Organismo pagatore AGEA, secondo le modalita' definite dallo stesso Organismo pagatore, la domanda di aiuto.
2. Le modalita' per la presentazione della domanda di aiuto di cui al comma 1 sono definite da Agea entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. gli Organismi pagatori forniscono ad AGEA i dati rilevanti per le aziende che abbiano presentato la Domanda unica per la campagna 2023.
 
Art. 5

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dall'Organismo pagatore AGEA, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis», avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. AGEA richiede al MASAF l'intero stanziamento entro il 30 giugno 2024, sulla base dei dati della campagna Domanda unica 2023 relativi ai produttori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
2. L'Organismo pagatore AGEA, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 2, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario nei limiti del massimale del regime de minimis.
3. All'atto dell'erogazione dell'aiuto, l'Organismo pagatore AGEA, ai sensi dell'art. 6 decreto 31 maggio 2017, n. 115, registra le informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e comunica al beneficiario stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, l'Organismo pagatore AGEA provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
L'Organismo pagatore AGEA chiude definitivamente i procedimenti di erogazione dell'aiuto entro il 31 dicembre 2024.
5. L'Organismo pagatore AGEA trasmette al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, l'elenco dei beneficiari con l'indicazione del numero dei capi, per ciascun beneficiario finale e dell'importo concesso.
6. L'Organismo pagatore AGEA trasmette al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 una rendicontazione analitica degli importi erogati ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo e' chiuso. Tale rendicontazione e' corredata di un elenco analitico dei procedimenti non ancora chiusi, indicando, per ciascuno di essi, la specifica motivazione che ne impedisce la conclusione e quantificando gli importi che, a seguito dei controlli istruttori di tipo amministrativo e tecnico, risultino ammissibili, ma non ancora effettivamente erogati.
7. Le eventuali somme non erogate da AGEA entro il 31 gennaio 2025, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi di cui al comma precedente, dovranno essere restituite al Ministero e versate su apposito capitolo in conto entrate. Le predette somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per le posizioni relative ai procedimenti non ancora conclusi, l'Organismo pagatore AGEA aggiorna obbligatoriamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre 2025 l'elenco analitico di cui al precedente comma 6 con comunicazioni analoghe a quelle ivi previste e restituisce definitivamente gli importi non erogati entro il 31 gennaio 2026, ad eccezione di quelli per i quali si siano aperti contenziosi in sede giudiziale con i beneficiari.
8. L'Organismo pagatore AGEA invia una relazione annuale di aggiornamento sui contenziosi di cui al precedente comma 7 entro il 31 dicembre di ogni anno, sino a chiusura degli stessi ed all'eventuale pagamento diretto dei beneficiari nei confronti dei quali esso dovesse risultare definitivamente soccombente.
 
Art. 6

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in attuazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1053