IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 recante l'atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 ed in particolare il comma 1 dell'art. 7; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435, recante il regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 marzo 2004, recante l'istituzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento della disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; Visti i decreti del Ministro della giustizia 23 novembre 2016 e 21 dicembre 2018, recanti l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, nonche' i criteri e le modalita' di accesso presso il medesimo Ufficio; Considerata l'opportunita' di dotare l'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza della bandiera di Istituto; Su proposta del Ministro della giustizia;
Decreta:
Art. 1
E' concessa la bandiera di istituto all'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza del Corpo di polizia penitenziaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2024
MATTARELLA
Nordio, Ministro della giustizia |