Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2024 (vai al sommario)
LEGGE 8 agosto 2024, n. 119
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonche' di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Proroga di termini

1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, e' prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2, della legge 15 luglio 2022,
recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia
di spettacolo.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2022, n. 180, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 2 (Deleghe al Governo per il riordino delle
disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in
favore dei lavoratori del settore nonche' per il
riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino
delle disposizioni legislative vigenti e di quelle
regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma
3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione
delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la
revisione e il riassetto della vigente disciplina nei
settori del teatro, della musica, della danza, degli
spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei
carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante
la redazione di un unico testo normativo denominato "codice
dello spettacolo", al fine di conferire al settore un
assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di
semplificazione delle procedure amministrative e
ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il
riequilibrio di genere e a migliorare la qualita'
artistico-culturale delle attivita', incentivandone la
produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte
della collettivita', con particolare riguardo
all'educazione permanente, in conformita' alla
raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C
189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1
della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita
la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera
b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo
il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati altresi' secondo il
seguente principio e criterio direttivo: revisione dei
requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente
e del direttore artistico attraverso nuove procedure che
prevedano in particolare:
a) l'assenza di conflitto di interessi con le
funzioni svolte all'interno della fondazione dal
sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da tutti
i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
b) l'adozione di bandi pubblici, anche
internazionali, che consentano la consultazione pubblica
del curriculum dei partecipanti.
3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della
musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui
questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti
legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il
riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in
modo prevalente per la promozione e diffusione di
produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali,
dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di
contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e
del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente
dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e
dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera,
quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della
retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di
assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di
garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed
economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente
o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita'
preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione
artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo
compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi
compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti
ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di
un equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla
qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle
caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di
retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello
spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo per il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita'
strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori
discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di
accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del
carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito
all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei
sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative
effettive nell'anno solare precedente a quello di
corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle
prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo
dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su
base giornaliera e del numero massimo di giornate
indennizzabili e oggetto di tutela economica e
previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni,
indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire
percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico
dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di
solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono
retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola
quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto
massimale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6
si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione e dal
riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Il testo dell'articolo 27, comma 1, della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 agosto 2022, n. 188, e' il seguente:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari
alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi
di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita'
degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti
dell'attivita' di controllo in termini di efficacia,
efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
Omissis.»
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio