Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 5 agosto 2024
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 - Programma dettagliato degli interventi. Intervento n. 245 «Interventi di regolazione della viabilita' in Area Vaticana». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento della fornitura in opera dei dissuasori mobili servoassistiti. (Ordinanza n. 28).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Citta' di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;
al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]»;
al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423.[...]»;
al comma 429, stabilisce che: «La societa' "Giubileo 2025" cura le attivita' di progettazione e di affidamento nonche' la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la societa' puo' avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma capitale, dell'agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonche' dei concessionari di servizi pubblici. La predetta societa' puo' altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa' direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.»;
al comma 430, dispone che: «La societa' "Giubileo 2025" puo' affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di Roma capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma capitale;
Visti:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto programma anche gli interventi gia' approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024 recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024 recante l'integrazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza;
il decreto del Presidente del Consiglio 11 giugno 2024 recante l'approvazione della proposta di aggiornamento e rimodulazione del programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
Visti:
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd decreto semplificazioni);
il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto semplificazioni bis);
la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1:
al comma 488, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e autorizza «la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. [...]»;
Visti, altresi':
la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;
il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e successive modificazioni ed integrazioni, che:
all'art. 1, comma 1, stabilisce che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita' e il migliore rapporto possibile tra qualita' e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita', trasparenza e concorrenza»; all'art. 49 prevede il principio di rotazione degli affidamenti, con riferimento alle sole procedure afferenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
all'art. 70, comma 2, prevede che le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nei soli casi previsti dall'art. 76 del medesimo decreto;
all'art. 76, comma 2, lettera c), stabilisce che le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti»;
all'art. 76, comma 7, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individui «gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei», scegliendo «l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'art. 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione»;
Considerato che l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, dispone che il Commissario straordinario:
«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;
b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]
e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;
f) fornisce alla societa' [ndr Societa' Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalita' e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021»;
Considerato, altresi', che:
tra i molteplici interventi da pianificare ed organizzare rientrano quelli afferenti all'accoglienza dei pellegrini e turisti che si recheranno sul territorio della Regione Lazio e, in particolare, nella Citta' di Roma in occasione dell'Anno Santo, che vedra' l'avvio il 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa, come previsto dalla Bolla Papale «Spes non confundit» emessa il 9 maggio 2024; nel programma dettagliato degli interventi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, e' stato inserito il «Programma accoglienza» nell'ambito del quale sono stati progettati e finanziati una serie di interventi finalizzati a migliorare le infrastrutture e le dotazioni strumentali per garantire una migliore accoglienza dei pellegrini durante il 2025;
fra detti interventi, e' incluso, al numero 245, quello recante «Interventi di regolazione della viabilita' in Area Vaticana», che consiste nella fornitura e posa in opera di dissuasori mobili servoassistiti, ossia dispositivi meccanici che regolano il passaggio dei veicoli sulle strade dove sono installati;
l'intervento in questione vede la societa' Roma servizi per la mobilita' quale soggetto attuatore, e' qualificato come intervento «essenziale ed indifferibile» e per la sua realizzazione e' stato attribuito un finanziamento di euro 1.500.000,00;
l'installazione di tali dispositivi e' finalizzata esclusivamente a garantire un livello superiore di sicurezza della circolazione veicolare nelle aree dove essi divengono operativi, al fine di evitare rischi di potenziali dovuti ad un utilizzo improprio dei veicoli che possa mettere a rischio la sicurezza dei pedoni;
gli organi preposti alla sicurezza della citta', ancor piu' in previsione dell'anno giubilare, hanno ritenuto essenziale aumentare le dotazioni di sicurezza delle strade situate a ridosso dell'Area Vaticana, che sono e saranno interessate da un costante e rilevante flusso pedonale, pur continuando a svolgere una funzione di viabilita' locale, particolarmente importante perche' punto di passaggio obbligato per raggiungere o defluire dalle aree interne dello stato della Citta' del Vaticano;
gli uffici del soggetto attuatore stanno redigendo il progetto di fornitura in opera dei dissuasori in questione, con una preventiva attivita' di verifica della situazione in situ relativamente alla presenza di preesistenze archeologiche e di sottoservizi al fine di superare tutte le possibili e potenziali interferenze, predisponendosi all'acquisizione formale dei pareri e delle necessarie autorizzazioni;
a tal fine, presso gli uffici della struttura commissariale, si sono tenute diverse riunioni, con la partecipazione di rappresentanti degli organi preposti alla sicurezza, del soggetto attuatore e di altri enti e istituzioni coinvolti nel progetto, nelle quali sono stati individuati i punti della viabilita' adiacente l'Area Vaticana nei quali procedere all'installazione dei dispositivi in questione;
Atteso che:
l'intervento si sostanzia, dunque, nella progettazione e nella fornitura e posa in opera dei sistemi di dissuasori servoassistiti in cinque diverse postazioni sulle strade situate a ridosso dell'Area Vaticana, provvedendo, inoltre, ad una attivita' di scavo sia per consentire l'installazione dei dispositivi stessi, sia per garantire il necessario approvvigionamento dell'energia elettrica e per consentire la gestione dei sistemi in loco;
con nota prot. n. 303685 del 31 luglio 2024 acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero RM4216, il prefetto di Roma ha confermato l'esigenza di rafforzare le misure di difesa passiva dell'area adiacente alla Citta' del Vaticano, richiedendo al Commissario straordinario di procedere con ogni urgenza possibile alla collocazione dei dissuasori, nei punti gia' individuati nelle riunioni tecniche svoltesi in precedenza;
Dato atto che:
la su richiamata legge n. 213/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e, a seguito di questa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, hanno definito il quadro complessivo delle risorse finanziarie da destinare al «Programma accoglienza», includendovi, come gia' rappresentato, l'intervento in oggetto, con un cronoprogramma procedurale e finanziario che ne prevede la conclusione entro il IV trimestre del 2024;
in relazione a quanto sopra, con nota prot. 64718 del 26 luglio 2024, acquisita al protocollo dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario al numero RM4133 in data 28 luglio 2024, Roma Servizi per la mobilita' ha rappresentato che i tempi pur minimi e accelerati stimati per l'attivita' di perfezionamento dell'iter approvativo e di verifica degli elaborati progettuali, di espletamento della prescritta procedura aperta in via ordinaria, per l'approvvigionamento/installazione delle forniture e il relativo collaudo non sarebbero compatibili con le tempistiche stringenti che prevedono la conclusione dell'intervento entro la data prevista per l'avvio del Giubileo 2025;
in ragione della necessita' di concludere l'intervento nei tempi stabiliti nel provvedimento di cui sopra, il soggetto attuatore, nella medesima nota protocollo numero 34718 del 26 luglio 2024, ha evidenziato come, per garantire la congruita' dei tempi stabiliti per la conclusione dell'intervento, occorra introdurre elementi di semplificazione e facilitazione della procedura amministrativa di scelta del contraente e di affidamento della fornitura dei dispositivi in questione;
la semplificazione della procedura deve tuttavia consentire di individuare un operatore economico specializzato cui assegnare la fornitura dei dispositivi necessari, che possa garantire requisiti di qualificazione tecnica in relazione alla capacita' di produzione dei dispositivi stessi e che abbia svolto esperienze operative comparabili in contesti altrettanto delicati e per le medesime finalita' connesse alla sicurezza;
la societa' Roma Servizi per la mobilita', valutata la sussistenza delle ragioni di urgenza ed imprevedibilita', al fine di scongiurare criticita' nella realizzazione di un intervento particolarmente complesso e finalizzato ad innalzare le dotazioni di sicurezza a protezione dell'Area Vaticana e dei flussi pedonali che si concentreranno in quel quadrante nel periodo giubilare, ha, pertanto, richiesto al Commissario straordinario l'adozione, ai sensi dell'art. 1, comma 425 della legge n. 234/2021, di un'ordinanza che disponga, per il caso di specie, la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata con un unico operatore senza pubblicazione del bando, e cio' in deroga al comma 7 dell'art. 76 e all'art. 49 del codice dei contratti, nel rispetto dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE;
Atteso, altresi', che:
il comma 427-bis dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, per quel che e' qui di interesse, espressamente prevede, in riferimento agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo 2025, tra i quali rientra l'intervento in oggetto, «il ricorso alla procedura negoziata nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423.[...]»;
ai sensi della su richiamata normativa l'estrema urgenza sussiste laddove vi sia il rischio che venga compromesso il rispetto del «cronoprogramma procedurale» delineato dai decreti attuativi, e qui, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;
sussistono sia le circostanze di urgenza sia i requisiti di imprevedibilita' e non imputabilita' previste dall'art. 76, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni per il ricorso alla procedura negoziata in quanto il potenziale ritardo sulle tempistiche dettate dal cronoprogramma procedurale risulta non prevedibile e non imputabile ne' alla gestione commissariale ne' al soggetto attuatore in quanto correlato:
alla definizione dell'intervento, all'attribuzione delle relative dotazioni finanziarie e alla tempistica della sua realizzazione a pochi mesi dall'avvio dell'anno giubilare;
alle criticita', superiori alle attese, riscontrate ad esito degli approfondimenti/sopralluoghi tecnici avviati dalla societa' Roma Servizi per la mobilita', sulle aree interessate dall'intervento;
alla tempistica connessa alla produzione dei dispositivi oggetto della fornitura, che richiedono tempi non compatibili con il cronoprogramma stabilito per la conclusione dell'intervento, qualora gli ordinativi non fossero approntati con immediatezza;
Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».
Ritenuto pertanto, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della piu' volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto codice, per assicurare la realizzazione, nei tempi dovuti, dell'intervento n. 245 incluso nel programma dettagliato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di scongiurare l'insorgere di criticita' che potrebbero procrastinarne la realizzazione, con le conseguenti ricadute negative sulle misure di sicurezza in via di approntamento per garantire un regolare e sereno svolgimento dell'anno giubilare;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata:

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. che per le procedure di affidamento della fornitura e posa in opera dei sistemi di dissuasori mobili servoassistiti, oggetto dell'intervento n. 245 recante «Interventi di regolazione della viabilita' in Area Vaticana», come descritto in premessa, incluso nel programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, fermo restando l'aderenza e il rispetto dei principi di risultato e trasparenza sanciti dal nuovo codice dei contratti, si faccia ricorso alla procedura negoziata con un unico operatore senza pubblicazione di bando, in deroga all'art. 76, comma 7, e all'art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE;
3. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 5 agosto 2024

Il Commissario straordinario
di Governo per il Giubileo
della Chiesa cattolica 2025
Gualtieri