Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 luglio 2024
FEAMPA 2021/2027 - Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente all'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Vista il decreto ministeriale n. 0667224 del 30 dicembre 2022 con cui l'Autorita' di gestione del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 e' stata individuata a livello nazionale nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, approvata con decreto ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024 registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280;
Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, approvata con decreto prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024 per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2017, n. 16741, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare l'art. 7, paragrafo 1, lettera j);
Visto il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attivita' di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/195 che stabilisce, per il 2023, le possibilita' di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilita' di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;
Vista la raccomandazione CGPM/43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/8 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/4 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/5 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gamberi rossi giganti e gamberi rossi e blu nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/6 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso gigante e di gambero blu e rosso nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/7 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della pesca con reti a strascico mirata al gambero rosso gigante e al gambero blu e rosso nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27), che abroga la raccomandazione CGPM/42/2018/3;
Visto il decreto direttoriale n. 216460 del 15 maggio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
Visto il decreto direttoriale n. 216496 del 15 maggio aprile 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);
Visto il decreto direttoriale n. 216522 del 15 maggio aprile 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);
Visto il decreto direttoriale n. 216531 del 15 maggio aprile 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);
Visto il decreto direttoriale n. 216463 del 15 maggio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
Visto il decreto direttoriale n. 216493 del 15 maggio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stresso di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);
Visto il decreto direttoriale n. 216541 del 15 maggio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);
Visto il decreto direttoriale n. 216558 del 15 maggio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);
Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2023 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacita' e le possibilita' di pesca in ottemperanza art. 22 regolamento (CE) n. 1380/2013;
Visto il decreto direttoriale n. 296799 del 3 luglio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» «reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)», «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e «reti a circuizione senza chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale del Mar Tirreno GSA 8-9-10-11;
Visto il decreto direttoriale n. 296801 del 3 luglio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM» «reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)», «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e «reti a circuizione senza chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale dello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15-16);
Visto il decreto direttoriale n. 296803 del 3 luglio 2024 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «rete da traino pelagiche a coppia (PTM)» e «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» nell'ambito giurisdizionale del Mare Adriatico (GSA 17-18);
Visto il decreto direttoriale n. 296804 del 3 luglio 2024 «Elenco delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» «reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)», «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e «reti a circuizione senza chiusura (LA)», nell'ambito giurisdizionale del Mar Ionio (GSA 19, 20, 21);
Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo al Piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
Visto in particolare l'art. 20 «Arresto definitivo delle attivita' di pesca» del regolamento (UE) 2021/1139;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilita' delle domande di sostegno;
Visto il Programma operativo nazionale FEAMPA 2021/2027 CCI 2021IT14MFPR001 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, unitamente alla «Relazione di una metodologia di calcolo per l'attuazione dell'art. 20 del regolamento (UE) 2021/1139»;
Considerato che nel citato Programma nazionale sono stati assegnati alla Priorita' 1 «Promuovere la pesca sostenibile nonche' il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche», obiettivo specifico 1.3 «Promuovere l'adeguamento della capacita' di pesca alle possibilita' di pesca in caso di arresto definitivo delle attivita' di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attivita' di pesca» codice 4, in particolare per la misura di cui all'art. 20 «Arresto definitivo dell'attivita' di pesca» del regolamento (UE) n. 2021/1139, complessivamente euro 74.000.000,00;
Visto il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023 con il quale e' stata designata Autorita' di gestione del programma operativo nazionale FEAMPA Italia 2021-2027 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 2 febbraio 2022;
Visto l'atto di repertorio prot. 7621 del 14 novembre 2022 della conferenza delle regioni e delle province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le regioni e le province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;
Visto l'Accordo multiregionale tra l'Autorita' di gestione e gli organismi intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027» approvato con decreto ministeriale n. 0221703 del 2023;
Considerato che l'attuazione dell'intervento di cui alla Priorita' 1, Obiettivo specifico 1.3, codice 5 di cui all'art. 20 del regolamento 2021/1139 arresto definitivo dell'attivita' di pesca, ai sensi di quanto previsto nella tabella 2 del predetto Accordo multiregionale e' di competenza dell'Autorita' di gestione;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 20 del suddetto regolamento (UE) n. 2021/1139 individuando le risorse ed i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che procederanno all'arresto definitivo dell'attivita' di pesca;
Considerato che l'aiuto in favore delle imprese di pesca, e' determinato in funzione della stazza del peschereccio e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;
Visti i criteri di selezione e di ammissibilita' delle operazioni del PO FEAMPA 2021/2027 relativi alla misura cod. 113105 arresto definitivo dell'attivita' di pesca - art. 20 del regolamento (UE) n. 2021/1139 approvati dal Comitato di sorveglianza tramite procedura di consultazione per iscritto conclusasi in data 10 maggio 2023 con nota n. 243640;
Vista la «Relazione di una metodologia di calcolo per l'attuazione dell'art. 20 - arresto definitivo dell'attivita' di pesca - del regolamento (UE) 2021/1139» approvata unitamente al PN-FEAMPA 21-27 CCI 2021IT14MFPR001 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022;
Visto il decreto direttoriale n. 0378943 del 19 luglio 2023 che approva l'organigramma FEAMPA 2021/2027;
Visto il decreto direttoriale n. 385093 del 21 luglio 2023 con il quale e' approvato il documento «SIGECO-Sistema di gestione e controllo» relativo al Programma nazionale FEAMPA 2021/2027 per assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria;
Vista la Scheda di Azione 1 - «Investimenti per adeguare la capacita' della pesca alle possibilita' di pesca» contenente l'intervento 05 «Arresto definitivo dell'attivita' di pesca» dell'OS 1.3 della Priorita' 1 approvata dal Tavolo istituzionale del FEAMPA 2021/2027 con procedura scritta conclusasi con nota n. 399789 del 28 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto attiene all'attuazione dell'«Arresto definitivo delle attivita' di pesca», di cui all'art. 20 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 luglio 2021 - che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 - mediante la demolizione di navi appartenenti alla flotta da pesca mediterranea, come individuata nel Piano di azione - allegato A della relazione annuale anno 2023 di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa.
2. Il presente decreto non afferisce alle unita' navali oggetto di accordi internazionali e alle unita' navali autorizzate alla pesca della specie thunnus thynnus con gli attrezzi da pesca a circuizione.
3. L'indennizzo per l'arresto definitivo delle attivita' di pesca e' destinato ai proprietari di navi da pesca che sono registrate come pescherecci in attivita' e che hanno svolto attivita' di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno e sono autorizzate all'esercizio della pesca marittima con uno degli attrezzi di seguito indicati:
strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti) per tutte le GSA per il sistema sfogliare/rapidi solo GSA 17;
volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 16, 17 e 18;
circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) solo per le GSA 16, 17 e 18;
palangari (palangaro fisso e palangaro derivante) nella GSA 10 nel segmento 18<=LFT<24 e nella GSA 18 e 19 nei segmenti 12<=LFT<18 e 18<=LFT<24;
PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nei segmenti 00<=LFT<06 e 06<=LFT<12.
4. All'attuazione dell'Azione oggetto del presente decreto concorrono le indicazioni del Programma nazionale e della scheda di misura.
5. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione come individuati nel Piano di azione allegato A della relazione annuale anno 2023 di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le risorse di cui alla Priorita' 1 «Promuovere la pesca sostenibile nonche' il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche», obiettivo specifico 1.3 «Promuovere l'adeguamento della capacita' di pesca alle possibilita' di pesca in caso di arresto definitivo delle attivita' di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attivita' di pesca» codice 5, in particolare per la misura di cui all'art. 20 «Arresto definitivo dell'attivita' di pesca» del regolamento (UE) n. 2021/1139, complessivamente fino ad euro 74.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili da concedere con le modalita' previste al successivo art. 4.
6. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il raggiungimento di quanto indicato nella relazione annuale anno 2023 di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nelle tabelle «Allegato G» del presente decreto individuati per GSA (cosi' come elencate all'allegato I), classi di lunghezze e sistema di pesca.
 
Allegato A

DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PESCA - FONDO FEAMPA 2021/2027

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE PER L'ARRESTO DEFINITIVO DELLE ATTIVITA' DI PESCA DI CUI ALL'ART.20 DEL REG.(UE) N°2021/1139

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Criteri di selezione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Tabella per la determinazione dell'indennizzo

===================================================================== |Categoria di nave per| | | stazza (GT) | Premio di base in Euro | +=====================+=============================================+ |1≤GT≤5 |(12.650 * GT) + 5.800 | +---------------------+---------------------------------------------+ |5<GT≤10 |(11.775 * GT) + 10.175 | +---------------------+---------------------------------------------+ |10<GT≤25 |(5.750 * GT) + 71.300 | +---------------------+---------------------------------------------+ |25<GT≤100 |(4.830 * GT) + 94.300 | +---------------------+---------------------------------------------+ |100<GT≤300 |(3.105 * GT) + 266.800 | +---------------------+---------------------------------------------+ |300<GT≤500 |(2.530 * GT) + 439.300 | +---------------------+---------------------------------------------+ |GT>500 e oltre |(1.380 * GT) + 1.014.300 | +---------------------+---------------------------------------------+


 
Allegato G

PIANO DI DEMOLIZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato H

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato I



===================================================================== | GSA | COMPARTIMENTI | +=========================================+=========================+ | |Genova | | +-------------------------+ | |Imperia | | +-------------------------+ | |La Spezia | | +-------------------------+ | |Savona | | +-------------------------+ |GSA 9 Mar Ligure, Mar Tirreno |Livorno | |Settentrionale e Centrale +-------------------------+ | |Marina di Carrara | | +-------------------------+ | |Portoferraio | | +-------------------------+ | |Viareggio | | +-------------------------+ | |Civitavecchia | | +-------------------------+ | |Gaeta | | +-------------------------+ | |Roma | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |Castellammare di Stabia | | +-------------------------+ | |Napoli | | +-------------------------+ | |Salerno | | +-------------------------+ | |Torre del Greco | | +-------------------------+ | |Gioia Tauro | | +-------------------------+ |GSA 10 Mar Tirreno Centrale/Meridionale |Vibo Valentia | | +-------------------------+ | |Reggio Calabria | | +-------------------------+ | |Milazzo | | +-------------------------+ | |Palermo | | +-------------------------+ | |Trapani solo San Vito Lo | | |Capo e Castellammare del | | |Golfo | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |Cagliari | | +-------------------------+ | |La Maddalena | | +-------------------------+ |GSA 11 Sardegna |Olbia | | +-------------------------+ | |Oristano | | +-------------------------+ | |Porto Torres | +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | | |Monfalcone | | +-------------------------+ | |Trieste | | +-------------------------+ | |Chioggia | | +-------------------------+ | |Venezia | | +-------------------------+ | |Ravenna | | +-------------------------+ |GSA 17 Mar Adriatico |Rimini | |Centro/Settentrionale +-------------------------+ | |Ancona | | +-------------------------+ | |Pesaro | | +-------------------------+ | |San Benedetto del Tronto | | +-------------------------+ | |Ortona | | +-------------------------+ | |Pescara | | +-------------------------+ | |Termoli | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |Bari | | +-------------------------+ | |Brindisi | | +-------------------------+ | |Manfredonia | | +-------------------------+ | |Molfetta | | +-------------------------+ |GSA 18 Mar Adriatico Meridionale |Barletta | | +-------------------------+ | |Otranto | | +-------------------------+ | |San Cataldo | | +-------------------------+ | |Castro | | +-------------------------+ | |Tricase | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |Gallipoli | | +-------------------------+ | |Leuca | | +-------------------------+ | |Torre Cesarea | | +-------------------------+ | |Torre San Giovanni | | +-------------------------+ | |Taranto | | +-------------------------+ |GSA 19 Mar Ionio |Crotone | | +-------------------------+ | |Corigliano Calabro | | +-------------------------+ | |Augusta | | +-------------------------+ | |Catania | | +-------------------------+ | |Messina | | +-------------------------+ | |Siracusa solo Siracusa | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |Gela | | +-------------------------+ | |Mazara del Vallo | | +-------------------------+ | |Porto Empedocle | | +-------------------------+ | |Pozzallo | | +-------------------------+ | |Portopalo di Capo Passero| | +-------------------------+ | |Scoglitti | | +-------------------------+ | |Avola | |GSA 16 Sicilia Stretto +-------------------------+ | |Trapani | | +-------------------------+ | |Marsala | | +-------------------------+ | |Pantelleria | | +-------------------------+ | |Favignana | | +-------------------------+ | |Marettimo | | +-------------------------+ | |Levanzo | +-----------------------------------------+-------------------------+


 
Art. 2

Requisiti di ammissibilita'

Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, devono essere soddisfatti, a pena d'inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
il beneficiario non rientra nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del regolamento (UE) 2021/1139 da valutare ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo. La gravita' dell'infrazione e' determinata ai sensi di quanto previsto dall'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 e dal decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge del 4 giugno 2010, n. 96;
il beneficiario non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del regolamento (UE) 2018/1046;
la nave da pesca e' iscritta nel registro comunitario nonche' in uno dei compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non e' effettivamente equilibrato rispetto alle possibilita' di pesca di cui dispone tale segmento;
la nave da pesca deve aver svolto attivita' di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, deve essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca professionale marittima in corso di validita' nonche' essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca quanto meno con uno degli attrezzi da pesca richiamati dal summenzionato Piano di azione e indicati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
la nave da pesca deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di presentazione della domanda;
la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, ha un'eta' pari o superiore a quindici anni calcolati tenendo conto della data di entrata in servizio secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) 2930/1986;
la nave da pesca, alla data di presentazione della domanda, deve essere iscritta e/o operativa nella GSA per la quale si presenta la domanda da tre anni;
la nave da pesca, se proveniente da Paesi esteri, deve essere iscritta nei RR.NN.MM.GG. o nelle matricole italiane da quindici anni;
la nave da pesca e' iscritta negli elenchi delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali e/o gamberi di profondita' e/o piccoli pelagici di cui ai decreti direttoriali citati in premessa. Tale requisito non si applica alle navi da pesca che aderiscono al piano di disarmo previsto per il sistema palangari e piccola pesca (polivalenti passivi).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e l'amministrazione in nessun caso dara' corso a istanze pervenute successivamente ai termini previsti per formulazione delle stesse, qualunque sia il motivo che ne ha determinato la tardiva presentazione.
 
Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda

1. Il/i proprietario/i dell'unita' da pesca per la quale si richiede l'indennizzo per l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca, presenta/no apposita istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, redatta sulla base del modello «Allegato A» del presente decreto, esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verra' attivata sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e redatta sulla base delle modalita' indicate nella piattaforma stessa. Con circolare del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, verra' comunicata la data di apertura e di chiusura della piattaforma online.
2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita' complete del caratista ovvero di tutti i caratisti, se piu' di uno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono e fax, indirizzo di posta elettronica certificata e generalita' complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi dell'unita' da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca, numero UE, valore dei GT, valore dei kW e anno di entrata in servizio;
c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;
d) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i dichiara/no di non rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del regolamento (UE) 2021/1139 (ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni nei dodici mesi precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione ... (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);
e) dichiarazione: il/i sottoscritto/i dichiara/no di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del regolamento (UE) 2018/1046;
f) espressa indicazione della GSA e del sistema per il quale si presenta la domanda tenendo conto del piano di demolizione di cui all'allegato G del presente decreto;
g) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti»;
h) copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
3. In riferimento a quanto previsto dalla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo, si specifica che le domande che perverranno senza la sottoscrizione di uno o piu' dei caratisti saranno dichiarate inammissibili.
4. Nell'ipotesi di decesso di uno o piu' caratisti in data antecedente alla formulazione della domanda e non vi sia stata ancora accettazione da parte dei chiamati all'eredita' si rinvia alle norme del Codice civile ovvero a quelle applicabili.
 
Art. 4

Modalita' di istruttoria della domanda
e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione e/o di operativita' del peschereccio di cui si chiede la demolizione, accedendo al Sistema informatico dell'autorita' di gestione, espleta la fase istruttoria del procedimento scaturito dalle domande presentate e ritenute ricevibili dall'Autorita' di gestione. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria predispone la certificazione di cui all'«Allegato B» comprensiva dell'estratto del registro NN.MM.GG o delle matricole aggiornato.
2. Al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 136 del regolamento (UE) n. 2018/1046, l'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio effettua le seguenti verifiche:
estrazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarita' contributiva);
richiesta della certificazione antimafia qualora l'importo dell'eventuale indennizzo risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023, la cui copia dovra' essere unita all'«Allegato B»;
richiesta alla competente Camera di commercio industria e artigianato del certificato di iscrizione attestante lo stato non fallimentare ovvero il nulla osta del competente Tribunale con la attestazione di stato non fallimentare, la cui copia dovra' essere unita all'«Allegato B»;
richiesta del casellario giudiziale ai sensi del decreto legislativo n. 122/2018 la cui copia dovra' essere unita all'«Allegato B».
In ipotesi di superamento delle verifiche, si specifica che l'indennizzo verra' erogato esclusivamente ad avvenuta demolizione del peschereccio e all'esito dell'acquisizione della regolare informativa prefettizia antimafia.
3. In ipotesi di esito negativo della fase istruttoria, l'Autorita' marittima, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di chiusura della stessa, comunica tale circostanza al Ministero, il quale, a sua volta, notifichera' all'istante il provvedimento di diniego dell'istanza nonche' le modalita' per impugnare lo stesso.
4. Al fine di verificare il requisito relativo all'attivita' di pesca, l'Ufficio marittimo si avvale della procedura in SIPA «Attivita' di pesca natante» presente all'interno della nuova gestione giornale di bordo elettronico e cartaceo - gestione giornale di bordo - monitoraggio.
5. Il Ministero, acquisita la documentazione e gli atti della fase istruttoria di cui al comma 1, previa verifica della disponibilita' finanziaria, redige una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 5. Tale graduatoria sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero stesso. Tale graduatoria e' articolata in sub graduatorie con riferimento alla GSA di iscrizione, alle classi di lunghezza e ai sistemi di pesca, cosi' come individuate nel Piano di demolizione (allegato G).
6. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione, seguendo l'ordine delle sub graduatorie, provvedendo in caso di posizioni di parita' in graduatoria delle ultime posizioni a determinare la preferenza considerando la vetusta' dei pescherecci, dando priorita' ai pescherecci che hanno maggiore eta'. Qualora l'eta' dei pescherecci risulti analoga si procede attraverso la procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riduzione della capacita' di pesca individuati nelle tabelle di cui all'«Allegato G» del presente decreto e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono utilizzate per finanziarie le istanze ammesse, ma non finanziabili in ciascuna sub graduatoria. A tal fine sono predisposte sei graduatorie (una per ogni sistema) nelle quali vengono inserite tutte le istanze ammesse, ma non finanziate nelle precedenti sub graduatorie. Per finanziare ciascuna delle suddette graduatorie le risorse residue sono distribuite in percentuale considerando la dotazione richiesta totale di ogni graduatoria.
7. Al richiedente e' fatto obbligo di restituire l'originale titolo abilitativo alla pesca all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno della notifica del decreto di concessione dell'indennizzo.
8. Alla mancata restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca, entro il termine perentorio suindicato, consegue, senza che a cio' sia necessario notificare preventivamente la comunicazione di avvio del procedimento, l'archiviazione della domanda.
9. L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il suddetto titolo abilitativo, unitamente all'«Allegato C», completo di tutta la documentazione prevista dal presente decreto.
10. La restituzione al Ministero del titolo abilitativo alla pesca, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, e' atto unilaterale, irrevocabile e irretrattabile e alla stessa consegue, salvo quanto previsto dal successivo comma 11, il definitivo annullamento dello stesso.
11. Qualora il richiedente manifesti formalmente la volonta' di rinunciare all'istanza e all'indennizzo, il titolo abilitativo sara' riconsegnato esclusivamente nell'ipotesi in cui - senza alcuna deroga - il beneficiario vi provveda, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di restituzione della licenza all'Ufficio marittimo. Spirato tale termine il titolo verra' definitivamente annullato.
12. Entro il termine di sei mesi dalla data di restituzione del detto titolo abilitativo, il richiedente deve procedere alla demolizione del peschereccio. La mancata demolizione entro il detto termine di sei mesi, salvo casi di forza maggiore, che l'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio dovra' caso per caso verificare e attestare, determina la perdita del diritto all'indennizzo. In tale ipotesi e' sempre esclusa la possibilita' di restituzione al richiedente del titolo abilitativo alla pesca o il rinnovo del titolo.
13. L'Autorita' marittima, in riferimento all'ipotesi prevista dal paragrafo 12 del presente articolo, puo' concedere una sola proroga di massimo sessanta giorni.
14. L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.
15. Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze di pesca (ALP) e dal Registro comunitario della flotta peschereccia.
 
Art. 5

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggior numero di giorni (Ng) di pesca in mare nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda oltre quelli minimi previsti per l'accesso al premio;
b) maggior potenza istallata a bordo del peschereccio espressa in numero di kW;
c) maggior stazza del peschereccio espressa in Grosse Tonnage GT;
d) eta' del peschereccio calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986);
secondo la tabella di cui all'«Allegato E» del presente decreto.
 
Art. 6

Calcolo dell'indennizzo

1. L'indennizzo, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'«Allegato F» del presente decreto;
2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.
3. La perdita del peschereccio, avvenuta per cause accidentali accertate e attestate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di concessione dell'indennizzo e l'arresto definitivo effettivo tramite demolizione, e' equiparata alla demolizione.
L'importo dell'indennizzo spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia assicuratrice.
 
Art. 7

Modalita' di erogazione del premio

1. L'indennizzo di arresto definitivo e' liquidato secondo le seguenti modalita':
a) 50% a titolo di anticipo su richiesta dell'istante, successivamente alla riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a demolire il peschereccio nel termine stabilito dall'art. 4, comma 7, previa presentazione alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - giusta quanto previsto dalle lettere b) e c) della legge del 10 giugno 1982, n. 348 - di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'integrale importo oggetto di richiesta di anticipazione, prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e abilitate a rilasciare garanzie a favore di Enti pubblici ovvero di una fidejussione bancaria, adottando l'allegato schema di polizza di cui all'«Allegato H»;
b) saldo, ad avvenuta demolizione del peschereccio.
2. L'indennizzo di arresto definitivo e' liquidato previa demolizione del peschereccio comprovata dall'acquisizione, da parte del Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione, redatta secondo l'«Allegato D», completa di tutta la documentazione prevista e previo controllo di 1° livello, verifica Equitalia e verifica del mantenimento dei requisiti previsti ai paragrafi 1 e 3, dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 20121/1139 effettuati dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
3. La polizza fidejussoria di cui alla lettera a) del presente articolo verra' escussa:
a) nell'ipotesi di inosservanza dei termini previsti dai commi 12 e 13 dell'art. 4 del presente decreto;
b) nell'ipotesi in cui, verificatasi la condizione prevista dal comma 12 dell'art. 4 del presente decreto, l'istante non restituisca, in tutto ovvero in parte, l'importo ricevuto a titolo di anticipo;
c) in tutti le ipotesi in cui il comportamento dell'istante rendesse necessario procedere in tal senso ai fini della tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione nonche' in tutte le ipotesi previste dalla normativa applicabile.
 
Art. 8

Cumulabilita' degli aiuti pubblici

1. L'entita' dell'indennizzo, determinata con le modalita' di cui all'art. 6 e' diminuita:
a) dell'importo riscosso per le misure finanziate, ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del regolamento (UE) n. 2021/1139 relativo al Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura (FEAMPA) con vincoli temporalmente vigenti sul natante alla data di emissione del provvedimento di concessione del premio di arresto definitivo. Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 - Stabilita' delle operazioni - l'importo sara' recuperato pro rata temporis, vale a dire in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
 
Art. 9

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
 
Art. 10

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario e' tenuto a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3, dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 20121/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo intercorso dalla data di presentazione della domanda e fino all'avvenuta demolizione dell'unita' e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/1139 il beneficiario dell'indennizzo di arresto definitivo non puo' registrare un nuovo peschereccio, ove cio' sia consentito dalla normativa di riferimento, entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tale sostegno.
 
Art. 11

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 2021/1139 e dall'art. 103 del regolamento (UE) 2021/1060 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1139.
2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che e' quantificata tenendo conto della natura, della gravita', della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario, ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) n. 2021/1139.
Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nonche' affisso all'albo delle Capitanerie di porto.
Roma, 17 luglio 2024

Il direttore generale: Abate

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1216