Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 2024
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale diretto al sostegno dello Strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - BMVI, di cui al regolamento (UE) n. 1148/2021, annualita' 2023. (Decreto n. 9/2024).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visto il comma 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1060/2021, relativo all'Assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacita' dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonche' per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilita' e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;
Visto il regolamento (UE) 1077/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;
Visto il regolamento (UE) 1148/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - Border Management and Visa Instrument (BMVI), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2027;
Visto l'art. 3 del citato regolamento (UE) il quale specifica che l'obiettivo strategico dello Strumento e' quello di garantire una gestione europea integrata delle frontiere, salvaguardando la sicurezza all'interno dello spazio Schengen oltre a tutelare la libera circolazione delle persone attraverso la politica comune in materia di visti e nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione;
Visto, altresi', l'art. 11, paragrafo 1 del citato regolamento (UE) n. 1148/2021, il quale stabilisce che il prefinanziamento per lo Strumento e' versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno con percentuali previste per le annualita' 2021-2026 che variano dal 3 al 5 per cento mentre il paragrafo 2 specifica che, se un programma di uno Stato membro e' adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.
Vista la dcisione della Commissione europea C(2022) 6203 final del 25 agosto 2022, che approva il programma nazionale dell'Italia e che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti BMVI per il periodo 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno, censito sul Sistema finanziario Igrue con codice: 2021IT65BVPR001;
Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 9039 final del 13 dicembre 2023, che modifica la predetta decisione 6203 del 25 agosto 2022, il cui piano finanziario rimodulato prevede un importo complessivo pari ad euro 671.515.324,60 di cui euro 350.679.050,97 di risorse comunitarie ed euro 320.836.273,63 di risorse nazionali;
Vista la nota n. 0016893 del 12 aprile 2024 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento del suddetto Programma nazionale, che per l'anno 2023 ammonta ad euro 97.026.163,97 di cui euro 5.492.047,02 destinati all'Assistenza tecnica;
Vista la successiva nota del Ministero dell'interno n. 0025132 del 24 maggio 2024, che rettifica l'importo da assegnare al Programma nazionale BMVI precedentemente comunicato con la nota n. 0016893 del 12 aprile 2024 richiedendo, per l'annualita' 2023, l'importo di euro 67.183.386,63 di cui euro 3.802.833,21 destinati all'Assistenza tecnica;
Considerato che il predetto programma 2021-2027 prevede spese ammissibili per un totale di euro 671.515.324,60 ed e' cofinanziato dai fondi comunitari per un importo pari ad euro 350.679.050,97 mentre la restante parte, pari ad euro 320.836.273,63, rappresenta l'importo del cofinanziamento nazionale comprensivo della quota nazionale afferente all'Assistenza tecnica;
Considerato che sommando all'importo della quota nazionale, pari ad euro 300.986.516,03,(come risulta dalla tabella del programma a pagina 30) le spese dell'Assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 19.849.757,60, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1060/2021, ammonta complessivamente ad euro 320.836.273,63 (come evidenziato nell'Allegato 5 della citata nota 0025132 del Ministero dell'interno);
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 giugno 2024, tenutasi in modalita' videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'anno 2023, del Programma nazionale diretto al sostegno dello Strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - BMVI 2021-2027, di cui al regolamento (UE) n. 1148/2021, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza- Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, e' pari ad euro 67.183.386,63.
2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo di euro 67.183.386,63 nella contabilita' speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero.
3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari enazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale gia' erogata.
5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2024

L'ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 965