Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2024, n. 116
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 7;
Vista la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo V:
1) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole: «Capo I - Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario»;
2) all'articolo 112, comma 8, la parola: «titolo» e' sostituita dalla seguente: «capo»;
3) all'articolo 114, comma 2, la parola: «titolo» e' sostituita dalla seguente: «capo»;
4) dopo l'articolo 114, e' inserito il seguente capo:

«Capo II
Acquisto e gestione di crediti in sofferenza
e gestori di crediti in sofferenza

Art. 114.1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo, si definisce:
a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;
b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita' in relazione a crediti in sofferenza:
1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;
2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attivita' di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attivita' di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l'attivita' svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);
3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;
c) «gestori di crediti in sofferenza»: le societa' iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;
d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attivita' di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;
e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;
f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale e' situata la sua sede principale;
h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attivita' di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;
i) «Stato in cui e' stato concesso il credito»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza e' stato concesso.
2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza e' stato concesso.
3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII.
Art. 114.2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:
a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;
b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;
c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attivita' e' esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza e' una societa' veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza e' riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:
a) l'attivita' di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a);
b) attivita' connesse o strumentali.
2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attivita' di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attivita' di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.
3. L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all'acquirente di crediti in sofferenza.
4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.
5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:
a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;
b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalita', il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;
c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicita' almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore e' un consumatore. La Banca d'Italia puo' prevedere frequenze maggiori;
d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.
6. Il gestore di crediti in sofferenza puo' esternalizzare lo svolgimento di alcune attivita' di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilita' del gestore di crediti in sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attivita'.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5.
8. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente:
a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorita' dello Stato membro ospitante e alle autorita' dello Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse;
b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorita' dello Stato membro ospitante e alle autorita' dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114.4 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione). - 1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilita' di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente e' una banca.
2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorita' competente dello Stato ospitante, con periodicita' almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia puo' prevedere una frequenza maggiore.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformita' a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.
4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106.
5. La Banca d'Italia puo' estendere l'applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilita' di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalita' e contenuti dell'informativa.
Art. 114.5 (Albo dei gestori dei crediti in sofferenza). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.
2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. La Banca d'Italia iscrive, altresi', nell'albo i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.
Art. 114.6 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' di cui all'articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1);
c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonche' di quelle che disciplinano i diritti del creditore.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonche' delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attivita' intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attivita' non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione.
5. Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 possono esercitare l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114.7 (Detenzione di fondi). - 1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest'ultimo concordate;
b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessita' di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonche' di procedure concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e integralmente restituite all'acquirente di crediti in sofferenza, senza la necessita' di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.
2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l'importo ricevuto, la data di estinzione dell'obbligazione e i dati identificativi della stessa.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114.8 (Principi generali). - 1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:
a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.
Art. 114.9 (Operativita' transfrontaliera). - 1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui e' prestata l'attivita'.
2. I gestori di crediti dell'Unione europea possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l'esercizio di dette attivita' da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L'avvio dell'operativita' e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.
3. I gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a cio' autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che cio' non costituisca attivita' di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.
4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Art. 114.10 (Informativa ai debitori ceduti). - 1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, da' notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.
3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalita' della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. L'informativa e' effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, puo' identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto e' destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalita' e contenuti della comunicazione.
6. L'informativa di cui al presente articolo e' effettuata ferme restando le disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni soggette all'applicazione dello stesso, nonche' le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.
Art. 114.11 (Vigilanza). - 1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.
4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.
6. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.
7. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
8. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse, l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia richiede la collaborazione delle autorita' competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorita' competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalita' con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.
9. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorita' richiedono altresi' la collaborazione della Banca d'Italia, che puo' specificare, caso per caso, le modalita' con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorita' competente dello Stato di origine.
10. La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalita' da essa stabilite per le finalita' previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d'Italia, d'iniziativa, puo' effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attivita' di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all'autorita' competente dello Stato di origine.
11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita'. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.
12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell'autorita' dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d'Italia puo' adottare nei confronti dei gestori di crediti dell'Unione europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attivita' di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attivita' di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorita' dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.
13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo anche alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione). - 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell'applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d'Italia informa le autorita' competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse:
a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;
b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.
Art. 114.13 (Rinvio). - 1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 e' rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilita' e professionalita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalita', c), d) e f), 5 e 6.
3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).
4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.
5. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 114.14 (Reclami ed esposti). - 1. La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.
2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.»;
b) all'articolo 120-noviesdecies:
1) al comma 1, la parola: «118,» e' soppressa, e le parole: «e 120-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 120-quater e 125-septies»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore e' integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis.»;
c) all'articolo 125-bis:
1) al comma 2 le parole: «gli articoli 118,» sono soppresse;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore e' integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.»;
d) dopo l'articolo 125-novies, e' inserito il seguente:
«Art. 125-decies (Inadempimento del consumatore). - 1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonche' ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.»;
e) all'articolo 128:
1) al comma 1, le parole: «gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.»;
3) al comma 3, le parole: «ed e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «, e-bis) ed e-ter)»;
f) all'articolo 139, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»;
g) all'articolo 140, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»;
h) all'articolo 144:
1) al comma 1:
1.1.) alinea, dopo le parole: «funzioni aziendali essenziali o importanti,» sono inserite le seguenti: «dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali,»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti: «114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52»;
1.3) alla lettera c), dopo le parole: «125-bis, commi 1, 2, 3,» sono inserite le seguenti: «3-bis, 3-ter» e dopo le parole: «125-octies, commi 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «125-decies»;
1.4) dopo la lettera e-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8. Se la violazione e' commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.»;
3) al comma 8, le parole: «ed e-bis» sono sostituite dalle seguenti: «,e-bis ed e-ter»;
i) all'articolo 144-bis, comma 1, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle le seguenti: «lettere a) ed e-ter)»;
l) all'articolo 144-ter, comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) ed e-ter)».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2024, n. 46:
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti
di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e
2014/17/UE). - 1. Nell'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)
2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi
previste nonche' all'applicazione delle pertinenti norme
tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove
opportuno, degli orientamenti dell'Autorita' bancaria
europea;
b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e
integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza,
l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale,
modificando, in particolare, il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno
coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo
impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della
direttiva (UE) 2021/2167;
c) garantire la coerenza della disciplina nazionale
di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro
normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei
consumatori e dei debitori nonche' con le norme in materia
di protezione dei dati personali;
d) individuare una o piu' autorita', dotate di
indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le
attivita' di vigilanza nonche' le funzioni e i compiti
previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo
scambio di informazioni e il coordinamento con le autorita'
competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri
siti internet istituzionali dell'elenco dei gestori di
crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali,
primarie e secondarie, di recepimento della citata
direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri
di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima
direttiva; nel caso di individuazione di piu' autorita',
identificare l'autorita' competente come punto unico di
contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento
con le autorita' competenti degli Stati membri;
e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria, in particolare adottata
dall'autorita' o dalle autorita' individuate ai sensi della
lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le
finalita' specificamente previsti dalla direttiva (UE)
2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorita' bancaria
europea;
f) apportare alla disciplina vigente le modifiche
opportune per attribuire all'autorita' o alle autorita'
individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il
potere di applicare le sanzioni amministrative e i
provvedimenti correttivi previsti dall'art. 23 della
direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle
disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima
direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione
del presente articolo, nonche' per provvedere al
coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni
nazionali che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'autorita' competente o delle
autorita' competenti individuate ai sensi della citata
lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure
previsti da tali disposizioni;
g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui
alla lettera f) i seguenti limiti edittali:
1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5
milioni;
2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a
euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando
il fatturato e' disponibile e determinabile ed e' superiore
a euro 5 milioni;
h) prevedere che nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo e del personale dei gestori di crediti di cui
alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto
dall'art. 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per
estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di
recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonche' le
pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva
medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti
stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di
finanziamenti, per garantire il coordinamento delle
disposizioni settoriali vigenti nonche' l'adeguatezza,
l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale,
tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti
dell'Autorita' bancaria europea e prevedendo, se del caso,
il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorita' o
delle autorita' individuate ai sensi della lettera d) del
presente comma;
l) in conseguenza delle disposizioni nazionali
adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente
comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le
ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per
assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in
materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di
recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza,
l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la
stabilita' del settore finanziario nel suo complesso, in
particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in
parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e
dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167,
qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori,
nonche' attribuire alla Banca d'Italia il potere di
applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui
alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in
materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in
attuazione del presente articolo, le sanzioni
amministrative e i provvedimenti correttivi previsti
dall'art. 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167,
assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni
nazionali che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto
dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali
disposizioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di
crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 8 dicembre 2021, n. L 438.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 112, 114,
120-noviesdecies, 125-bis, 128, 139, 140, 144, 144-bis e
144-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, come modificato dal presente decreto:
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle
finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
I confidi di cui al presente articolo possono detenere
partecipazioni nei soggetti di cui all'art. 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di
cui all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art.
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente
dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo
possono concedere altre forme di finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le
societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del
29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia
forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente capo.»
«Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto
dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da
parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle
attivita' indicate nell'art. 106.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano
ai soggetti, individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia,
gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta.
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del
pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio
di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti
stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dalla presente legge, e dalle relative
disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di
cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni
periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto
nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.».
«Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). -
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo
si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2,
120-ter, 120-quater e 125-septies.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito
forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni
previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a
quanto previsto dall'art. 127-bis.
2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi
modifica delle condizioni contrattuali del contratto di
credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi
previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo
disponibili per il consumatore e i relativi termini. La
comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'art. 118 e la relativa
comunicazione al consumatore e' integrata con le
informazioni di cui al comma 2-bis.».
«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I
contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della
forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'art. 117,
commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118-bis, 119, comma 4,
e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti
da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il consenso del
consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi
modifica delle condizioni contrattuali del contratto di
credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi
previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo
disponibili per il consumatore e i relativi termini. La
comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'art. 118 e la relativa
comunicazione al consumatore e' integrata con le
informazioni di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del
credito forniscono gratuitamente ai consumatori le
informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 127-bis.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non
sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del Tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le
condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.».
«Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
elettronica, gli istituti di pagamento, gli intermediari
finanziari e i gestori di crediti in sofferenza. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi
6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis.
1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della
verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del
debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle
relative disposizioni attuative.
2.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1,
lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter), e 4. Comma
sostituito dall'art. 1, comma 45, lett. b), decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente, il
presente comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 1, comma
1, lett. c), n. 2), decreto legislativo 8 aprile 2020, n.
36.».
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, in societa' di
partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).
- 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 20, commi 2 e 2-bis, nonche' la
violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3,
dell'art. 25, comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se
la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto
richiamate dall'art. 110.1086 e dall'art. 114.13.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, commi 2 e
2-bis, anche in quanto richiamati dall'art. 110 fornisce
false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di
partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la
qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis. La
sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per
le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di
partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli
articoli 69.1 e 69.2.».
«Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni
in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario,
in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di
partecipazione finanziaria mista ed in intermediari
finanziari). - 1. L'omissione delle comunicazioni previste
dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21,
commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se
la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per
l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate
nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.1092 e
dall'art. 114.13.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel
comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con
l'arresto fino a tre anni.
2-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle
societa' o enti). - 1 Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari delle societa' di partecipazione
finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria
mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni aziendali , nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti,
dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche'
di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino
al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8,
69-qua-ter, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies,
69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma
5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6,
comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli
articoli 26 e 52, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e
52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies,
114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
147, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-octies, commi 2 e 3,
125-decies, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies,
126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies,
126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel,
126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma
2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2,
114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14,
comma 1, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorita' creditizie.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si
applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a
una societa' di partecipazione finanziaria mista che,
nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'art.
60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta
ai sensi dell'art. 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di
capogruppo ai sensi dell'art. 61, comma 1.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti
l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza al di
fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3,
comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in
caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7,
e 114.8. Se la violazione e' commessa da una persona
fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
114-undecies, in relazione all'art. 52, si applica la
sanzione prevista dal comma 1.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-quater e
126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei
dipendenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per le seguenti
condotte:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e
4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e
128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute
nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'art. 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure
inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.
128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un
unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1,
lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web
di confronto previsti dall'art. 126-terdecies, ovvero di
mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a
coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto
vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante
rilevi nel comportamento dell'agente in attivita'
finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b),
c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi
previsti dall'art. 120-decies o dall'art. 125-novies o la
violazione dell'art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo,
adotta immediate misure correttive e trasmette la
documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche
ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies,
all'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3,
3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti
dell'agente, del legale rappresentante della societa' di
agenzia in attivita' finanziaria o del legale
rappresentante della societa' di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell'agente in attivita'
finanziaria, del legale rappresentante della societa' di
agenzia in attivita' finanziaria o del legale
rappresentante della societa' di mediazione creditizia,
nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per
la violazione dell'art. 128-decies, comma 2, ovvero nei
casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo
previste dal medesimo art. 128-decies.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e), e-bis ed e-ter, e 4 si applicano quando le
infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri
definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di
carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle
condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di
rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
«Art. 144-bis (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'art. 144,
comma 1, lettera a) ed e-ter) quando esse siano connotate
da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca d'Italia
puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della
societa' o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine
di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da
adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 144, comma 1;
l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo
rispetto a quello previsto per la violazione originaria,
fermi restando i massimali stabiliti dall'art. 144.».
«Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto
previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate dall'art. 144, comma 1, lettere a) ed
e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di
euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli
53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d),
108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a),
114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies,
comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'art. 26 o dell'art. 53, commi 4, 4-ter, e
4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e
incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la
parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche'
del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'art. 144-bis da parte della societa' o dell'ente, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art.
144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del
presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, o presso fondi pensione.
4. Si applica l'art. 144, comma 9.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: «l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), come modificato dal presente
decreto:
«1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari, che,
ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
b) le societa' di gestione dei mercati
regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i
relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime
gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto
italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile
e le societa' di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106
del TUB.
l-bis) i gestori di crediti in sofferenza
autorizzati ai sensi dell'art. 114.6 del TUB.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il
bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime
intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del
presente decreto. Negli enti sottoposti a regime
intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
regime intermedio, nelle societa' che controllano enti
sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte
con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale
non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. La Banca d'Italia adotta le disposizioni di attuazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attivita' per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attivita' che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.
3. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta nel capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, al piu' tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1, i soggetti indicati al comma 2 presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre il termine previsto dal primo periodo. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere le attivita' che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6.
4. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall'articolo 114.13 del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di professionalita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. Non costituisce attivita' di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attivita' di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attivita' di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche' di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto.
6. A partire dalla data di adozione delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla disciplina attuativa dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attivita' di acquisto di crediti a titolo oneroso prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, si intende riferita all'acquisto di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Dalla medesima data, l'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto ii.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.
8. Ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 114.2, 114.3, 114.6 e 114.9
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e'
riportato nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 26 e 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche devono essere idonei allo svolgimento
dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono
possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza, soddisfare criteri di competenza e
correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace
espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e
prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti
gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica
da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di
adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli
esponenti delle banche, graduati secondo principi di
proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni
dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti
e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili
delle principali funzioni aziendali nelle banche di
maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle
banche valutano l'idoneita' dei propri componenti e
l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il
processo di analisi e motivando opportunamente l'esito
della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera
c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la
violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina
la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata
dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla
nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono
effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da
essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli
oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli
esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di
difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 115 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 115 (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi
o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza darne comunicazione al
Questore.
La comunicazione e' necessaria anche per l'esercizio
del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono
comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo
di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in
esso indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti
per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore.
A esse si applica il quarto comma del presente articolo e
la licenza del questore abilita allo svolgimento delle
attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate
le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del
presente articolo, l'onere di affissione di cui all'art.
120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o
comunicazione al committente della licenza e delle relative
prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni
consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;58
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'art. 1, paragrafo 2, lettere a) o
b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria
di una decisione dell'autorita' competente ai sensi
dell'art. 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese
di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il
proprio patrimonio;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr
aperto costituito in forma di societa' per azioni a
capitale variabile con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'art. 38;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che gestisce direttamente il proprio
patrimonio;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni a
capitale fisso con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'art. 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'art.
35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento,
le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in
gestione esterna;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in
gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)':
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi dell'art.
6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;7
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la
societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il
gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
e il gestore di FCM;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
in gestione esterna, le azioni e altri strumenti
partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la
persona fisica o giuridica di cui all'art. 3, paragrafo 1,
punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 3,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti
nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche,
le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento, anche quando operano con i collaboratori di
cui alla sezione E del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art.
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'art. 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 30
aprile 1999, n. 130 (disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti):
«Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I titoli di
cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i
titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il
prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni
di cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed
il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a
vantaggio dei portatori dei titoli, e' consentita alla
societa' cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la
societa' cessionaria puo' reinvestire in altre attivita'
finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti
ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento
dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi
e l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle
quali la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria;
i-bis) il soggetto di cui all'art. 7.1, comma 8.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni
di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non
professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad
investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono
essere sottoscritti anche da un unico investitore.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di
professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di
credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c),
possono essere svolti da banche o da intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri
soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel
comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo
previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita'
elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche'
possiedano i relativi requisiti.
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice
richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n.
53(Regolamento recante norme in materia di intermediari
finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge
30 aprile 1999, n. 130):
«Art. 2 (Attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma). - 1. Per attivita' di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la
concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di
garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma.
Tale attivita' comprende, tra l'altro, ogni tipo di
finanziamento erogato nella forma di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, cosi' come definito
dall'art. 121, t.u.b.;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di
credito documentaria, accettazione, girata, impegno a
concedere credito, nonche' ogni altra forma di rilascio di
garanzie e di impegni di firma.
2. Non costituisce attivita' di concessione di
finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla
legge:
a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore
aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi
previsti dalla normativa vigente;
b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da
parte di societa' titolari della licenza per l'attivita' di
recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'art. 115
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando
ricorrono le seguenti condizioni:
1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e
sono ceduti da:
i. banche o altri intermediari finanziari
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li
hanno classificati in sofferenza, ovvero
ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto
i), purche' si tratti di crediti vantati nei confronti di
debitori che versano in stato di insolvenza, anche non
accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti
organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di
garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla
societa' acquirente non superano l'ammontare complessivo
del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avviene
senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i
debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la
modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali
fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei
termini di pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia):
«Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1.
I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della
Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento
delle procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il
cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica all'esponente la possibilita' di adire i sistemi
previsti dal presente articolo.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio