Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84
Testo del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 147 del 25 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 115 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Obiettivi generali e principi

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) 2024/1252 del)) Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.
2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessita' di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un
quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e
sostenibile di materie prime critiche e che modifica i
regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724
e (UE) 2019/1020, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 3 maggio
2024.
 
Art. 2

Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici

1. Quando e' presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa((, dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita,)) e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.
2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE e' adottata sentita la Regione interessata.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualita' di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con
il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa
programmazione e con compiti volti a rafforzare
l'approvvigionamento di materie prime critiche e
strategiche, ferme restando le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile.
2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di
materia concernente la politica industriale, il Ministro
delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto
dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica,
delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. Alle riunioni del
Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro
delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il
Programma nazionale di esplorazione delle materie prime
critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di
valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi
del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto
strategico relativo alla estrazione, trasformazione o
riciclo delle materie prime critiche strategiche da
attuarsi sul territorio nazionale.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione
ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di
coordinare le politiche e le misure di incentivazione
nazionali ed europee in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del
consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita'
ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica e sostenibile;
f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia
di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e
dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, il
relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure e indica
altresi' le relative fonti di finanziamento gia' previste
dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di
Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di
Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e'
approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni
dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei
termini di cui al secondo e al terzo periodo.
4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da
parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle
misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge
28 dicembre 2015, n. 221.
5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione
di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato
tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente
articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia
alle Camere e al Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei
sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei
sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di
contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
ecologica».
6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle
priorita' indicate anche in sede europea e adotta le
iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del
CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma
2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di
istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai
componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del
made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del
CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
10. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo'
delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via
esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorita'
delegata».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare
funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa
delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
della presente legge e in materia di cybersicurezza, ad
eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e'
costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle
modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo
restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento
avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, non e' richiesto il parere del
Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di
cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.»
- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 3
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio
dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche
strategiche

1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e' istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche e' presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facolta' di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,)) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu' di)) sei mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonche' sulla domanda di variazione ((dei programmi dei lavori)) o del piano di coltivazione, previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e ((il trattamento)) dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza ((della miniera sono)) considerate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, ((il vincolo)) preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversita', sulla sicurezza della navigazione e sulle attivita' umane insistenti sui fondali medesimi.
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attivita' estrattive, ai sensi ((del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e)) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresi' fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

Riferimenti normativi

- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 382, recante «Disciplina dei procedimenti di
conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di
coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale
e di interesse locale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'):
«Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del
progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto,
dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e
delle cave», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 1959, n. 87, S.O.
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, reca
«Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
(Omissis).»
- Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, reca «Norme
di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194.
 
Art. 4
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio
di materie prime critiche strategiche

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, e' istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche e' presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facolta' di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,)) del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, ((la cui durata massima non supera)) i dieci mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti gia' autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico e' ((compresa)), oltre all'attivita' di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unita' ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
((7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi di un contingente di venti unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonche' la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))


Riferimenti normativi

- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art.
19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - (Omissis)
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).»
 
Art. 5
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio
delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la
trasformazione di materie prime critiche strategiche

1. L'Unita' di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione e' presentata al ((punto unico di contatto)), che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'autorizzazione unica e' rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attivita' da intraprendere. L'autorizzazione e' rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 e' ridotto a otto mesi.
4. Il termine massimo di cui al comma 2 non e' prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione ((competente)) provvede alle attivita' previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91:
«Art. 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti). - 1. Nei procedimenti aventi ad oggetto
investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore
superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute
occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero delle imprese e del made in Italy, in
sostituzione dell'amministrazione proponente, previa
assegnazione di un termine per provvedere non superiore a
trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario,
ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi
decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi
preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n.
241 del 1990, nonche' l'adozione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241
del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su
istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica
amministrazione interessati. Ove eserciti il potere
sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy
resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio
discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e
comportamenti, che restano imputati all'amministrazione
sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con
risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei
confronti dei terzi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 del
presente articolo nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 25 e' istituita, presso il Ministero delle
imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unita'
di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui
sono assegnati due dirigenti di livello non generale.
L'Unita' di missione e' coordinata dal dirigente di livello
generale gia' individuato quale coordinatore della
segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2.
L'Unita' di missione e' composta dal personale di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n.
197.
1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis
svolge la propria attivita' anche con il supporto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri
lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a
causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti
a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento
esteri di interesse strategico nazionale). - (Omissis)
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
(Omissis).»
 
Art. 6

Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono ((indicati)), in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento ((disponibili nonche')) gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:
a) puo' chiedere informazioni alle autorita' nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e puo' promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorita';
b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;
c) monitora i risultati delle prove ((di vulnerabilita' e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1,)) delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilita' e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) ((e del monitoraggio)) del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilita' di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, ((o all'aumento)) significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilita' del prezzo di mercato.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attivita' riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ((ossia)) l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.
5. Il Comitato tecnico e' composto da due rappresentanti ((per ciascuno)) del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresi', parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, ((e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse)). Il Comitato tecnico, a bienni alterni, e' presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo.
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi ((di spese)) o altri emolumenti comunque denominati.
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unita' di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un contingente massimo di dieci unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma ((sono autorizzate)) una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 ((e una spesa di euro)) 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Riferimenti normativi

- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 27
dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la
valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy). - 1. Al
fine di sostenere la crescita, il sostegno, il
rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche
nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica
industriale ed economica nazionale, anche in riferimento
alle attivita' di estrazione, trasformazione,
approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime
critiche per l'accelerazione dei processi di transizione
energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli
di economia circolare, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
"Fondo nazionale del made in Italy", con la dotazione
iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300
milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato con
risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per importo
non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente,
alle disponibilita' complessive dello stesso, con
riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a
livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con
le risorse del Fondo. Il Fondo e' autorizzato a investire
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, nel capitale di societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo.
3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1,
le condizioni, i criteri e le relative tipologie di
intervento nonche' le modalita' di apporto delle risorse da
parte degli investitori privati, di individuazione del
veicolo di investimento delle risorse del fondo e del
soggetto gestore, nonche' la remunerazione di quest'ultimo,
sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e
del made in Italy. Il decreto puo' inoltre disciplinare le
modalita' di gestione contabile delle risorse del Fondo e
l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti
dagli investimenti effettuati.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700
milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in
conto residui nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con riferimento
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
6. Per il pagamento delle commissioni spettanti ai
gestori individuati ai sensi del decreto di cui al comma 3
per le attivita' svolte e' autorizzata la spesa di
2.500.000 euro complessivi annui a decorrere dall'anno
2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
 
Art. 7
Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime
critiche

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche e' esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non e' richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed e' effettuata con le seguenti modalita':
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
d) prelievo di campioni in ((gallerie o aree minerarie)) preesistenti;
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni);
(( h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili.))
2. Il permesso di ricerca e' comunicato al ((punto unico di contatto)) di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attivita' di ricerca non puo' essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. ((Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attivita' estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.)) Nel caso di accertate irregolarita' e ((inosservanze)) relative alla modalita' di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy ((l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1)).
3. Gli oneri connessi alle attivita' di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro ((dell'ambiente)) e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) che stabilisce anche le modalita' di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Gli enti territorialmente competenti in materia di attivita' estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente
trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda
del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio
preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la
completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora
necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti
e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni
richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici
giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della
documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei
chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del
comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo
studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale,
con modalita' tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a
quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorita'
competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta
pubblicazione sul sito internet della relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le
proprie osservazioni all'autorita' competente in merito
allo studio preliminare ambientale e alla documentazione
allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di
cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso,
dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti
sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti
normative europee, nazionali o regionali, verifica se il
progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla
complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni,
il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in
tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente
per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la
proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
provvedimento. La presente comunicazione e', altresi',
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita'
competente. Nel medesimo termine l'autorita' competente
puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente
finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al
procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per
la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica
i motivi principali alla base della mancata richiesta di
tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove
richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza,
specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui
al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla
richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
entro il termine di trenta giorni con determinazione
positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione
o proposta di modifica.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il
progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di
VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati
nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e
nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente
nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
acquisito, qualora la competente Commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni
svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i
pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'
competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale e sono
accessibili a chiunque.»
 
Art. 8
Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti
minerari

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ((previa intesa in sede di)) Conferenza unificata, sono definite l'entita' della aliquota di cui al comma 1, le modalita' di calcolo della stessa, le modalita' di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, e le modalita' di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunita' e dei territori locali, nonche' le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni gia' rilasciate ((alla data)) di entrata in vigore del presente decreto, ne' ai rinnovi di dette concessioni ove ((previsti)) dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 5, del
decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni). -
(Omissis)
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle
concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente
interessate, le quali provvedono altresi' alla loro
determinazione entro i limiti fissati ai sensi
dell'articolo 33, lettera c).
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre
2023, n. 206, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni
sono di competenza del ministro dei trasporti e della
navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro
ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero,
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 1,
lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 104 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono
mantenute allo Stato le funzioni relative:
(Omissis)
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
(Omissis).»
 
Art. 9

Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi

1. Considerata la significativa quantita' di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal ((regolamento (UE) 2024/1252)) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, ((comprese)) quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, puo' attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, ((le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e d-bis)» ));
b) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attivita' minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore ((della presente disposizione));
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attivita' estrattive di cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non e' piu' vigente il titolo minerario, puo' essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici". Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilita' economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati gia' oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano e' valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorita' competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonche' le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificita' delle lavorazioni di recupero previste.
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, ((comprese)) le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».

Riferimenti normativi

- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE):
«Art. 20 (Inventario delle strutture di deposito dei
rifiuti di estrazione chiuse). - 1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente
elaborate a livello comunitario e avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici, di seguito APAT, le modalita' per la
realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito
dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture
abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative
sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono
rappresentare una grave minaccia per la salute umana o
l'ambiente.
2. Ciascuna autorita' competente di cui all'articolo
3, comma 1, lettera gg), compila, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, l'inventario delle
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse o
abbandonate che insistono nel territorio di competenza e
comunica tali informazioni, secondo le modalita' da
stabilirsi con il decreto di cui al comma 1, all'APAT, che
provvede all'acquisizione ed all'accorpamento delle stesse
in un unico inventario nazionale. L'inventario nazionale e'
realizzato entro il 1° maggio 2012 ed e' aggiornato ogni
anno.
3. L'inventario nazionale di cui al comma 2 e' reso
accessibile al pubblico mediante la pubblicazione sul sito
internet dell'APAT.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere nel Regno):
«Art. 24. - Il concessionario puo' disporre delle
sostanze minerali che sono associate a quelle formanti
oggetto della concessione.»
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE), come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione
come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis),
all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera r).6
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina
settoriale in vigore:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da
operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di
trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli
usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori
usati;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in
offshore delle risorse minerali;
c) l'inserimento di acque e il reinserimento di
acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2,
3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto
legislativo n. 152 del 2006", nei limiti autorizzati da
tale articolo;
d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata
derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di
estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse
minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai
rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano
gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e
16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una
struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.
4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi
di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma
6, 14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non
pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di
risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti
diversi dal gesso e dall'anidride, purche' ritenga
soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4. 4
5. L'autorita' competente puo', sulla base di una
valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui
agli articoli 11, comma 6, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6,
o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi,
a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di
categoria A.
6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.»
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) rifiuto: la definizione di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del
2006;
b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui
all'articolo 184, comma 5, del decreto legislativo n. 152
del 2006;
c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono
alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica
significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non
bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o
chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto
con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute
umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei
percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non
danneggiare la qualita' delle acque superficiali e
sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati
inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i
criteri stabiliti nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti
di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in
una o piu' delle tipologie elencate in una apposita lista
approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata;
d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle
attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione, di
trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo
sfruttamento delle cave;
d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di
estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad
attivita' minerarie chiuse o abbandonate precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato
piu' superficiale del terreno durante le attivita' di
estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito
all'articolo 186, decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) risorsa minerale o minerale: un deposito
naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o
inorganiche, quali combustibili energetici, minerali
metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia,
esclusa l'acqua;
f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime
recuperate da un deposito di origine antropica, composto da
rifiuti di estrazione di precedenti attivita' estrattive di
cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici:
deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti
estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di
materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e
quelli derivanti dalla lavorazione;
g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e
le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o
sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali,
compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento
del materiale estratto;
h) offshore: la zona del mare e del fondo marino
che si estende dalla linea di bassa marea delle maree
ordinarie o medie verso l'esterno;
i) trattamento: il processo o la combinazione di
processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici
svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento
delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la
modifica delle dimensioni, la classificazione, la
separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di
rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono
esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici
(diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le
operazioni metallurgiche;
l) sterili: il materiale solido o i fanghi che
rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione
(ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura,
flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare
i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;
m) cumulo: una struttura attrezzata per il deposito
dei rifiuti di estrazione solidi in superficie;
n) diga: una struttura attrezzata, progettata per
contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione
all'interno di un bacino di decantazione;
o) bacino di decantazione: una struttura naturale o
attrezzata per lo smaltimento di rifiuti di estrazione
fini, in genere gli sterili, nonche' quantitativi variabili
di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle
risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio
dell'acqua di processo;
p) cianuro dissociabile con un acido debole: il
cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido
debole ad un pH determinato;
q) percolato: qualsiasi liquido che filtra
attraverso i rifiuti di estrazione depositati e che viene
emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione o vi e' contenuto, compreso il drenaggio
inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente
se non viene trattato adeguatamente;
r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione:
qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di
rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in
soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una
diga o un'altra struttura destinata a contenere,
racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere
altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i
cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e
volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dove vengono
risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del
minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In
particolare, ricadono nella definizione:
1) le strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di
estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di
gestione dei rifiuti di estrazione;
2) le strutture per i rifiuti di estrazione
pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di
accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a
sei mesi;
3) le strutture per i rifiuti di estrazione non
inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di
deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;
4) le strutture per la terra non inquinata, i
rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla
prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle
operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio
della torba nonche' i rifiuti di estrazione inerti, dopo un
periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione
superiore a tre anni;
s) incidente rilevante: un evento avvenuto nel sito
nel corso di un'operazione concernente la gestione dei
rifiuti di estrazione in uno stabilimento contemplato dal
presente decreto che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente
all'interno o all'esterno del sito;
t) sostanza pericolosa: una sostanza, una miscela o
un preparato pericoloso ai sensi della legge 29 maggio
1974, n. 256, o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.
65, e successive modificazioni;
u) migliori tecniche disponibili: le tecniche
definite all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
v) corpo idrico recettore: le acque costiere, le
acque sotterranee, le acque di superficie, le acque di
transizione, come definite nella parte terza del decreto n.
152 del 2006;
z) ripristino: il trattamento del terreno che abbia
subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti
di estrazione, al fine di ripristinare uno stato
soddisfacente del terreno, in particolare riguardo alla
qualita' del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche,
agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al
paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;
aa) prospezione o ricerca: la ricerca di depositi
minerali di valore economico, compreso il prelievo di
campioni, il campionamento di massa, le perforazioni e lo
scavo di fosse, esclusi i lavori necessari allo sviluppo di
tali depositi e le attivita' direttamente connesse con
un'operazione estrattiva esistente;
bb) pubblico: una o piu' persone fisiche o
giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi
nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi
costituiti da tali persone;
cc) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti dei processi decisionali in materia
ambientale di cui agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse
da far valere in tali processi; ai fini della presente
definizione, si considerano titolari di tali interessi le
organizzazioni non governative che promuovono la tutela
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dalle
norme vigenti;
dd) operatore: il titolare di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e
successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto
legislativo n. 624 del 1996", o la diversa persona fisica o
giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di
estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di
estrazione e le fasi operative e quelle successive alla
chiusura;
ee) detentore dei rifiuti: chi produce i rifiuti di
estrazione o la persona fisica o giuridica che ne e' in
possesso;
ff) persona competente: il direttore responsabile
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come modificato
dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 624 del 1996, o
altra persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche
e della necessaria esperienza incaricata dal direttore
responsabile;
gg) autorita' competente: l'autorita' definita dal
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonche' dalle singole leggi
regionali sulle attivita' estrattive;
hh) sito: l'area del cantiere o dei cantieri
estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto
autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di
miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui
all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927,
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n.
624 del 1996;
ii) modifiche sostanziali: modifiche strutturali o
operative, comprese le variazioni del tipo di rifiuto
depositato, di una struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione che, secondo l'autorita' competente, potrebbero
avere effetti negativi significativi per la salute umana o
per l'ambiente.»
 
((Art. 9 bis
Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici incentivati

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Par-lamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita' di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.»;
b) all'articolo 24-bis, comma 1:
1) al quarto periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative».
2. Le attivita' derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso gia' attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi di cui
all'art. 1.
- Si riportano i testi degli articoli 10 e 24-bis del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 10 (I sistemi collettivi). - 1. I produttori
che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema
individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i
raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i
recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non
puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un
consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del
principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma
consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il
ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di
coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma
scritta a pena di nullita'.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima
dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione in
caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al
Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova
costituzione conformano la loro attivita' ai criteri
direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro
statuto allo statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai
commi 6, 7 e 8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi
collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo,
quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
societa' di revisione indipendente, al fine di verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione
trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni
dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni
alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e'
condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro
nazionale.
8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more
dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di
nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi
inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui
all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi
novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei
successivi 180 giorni verificare la conformita' dello
statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attivita'
avviate e, in caso di difformita', formulano motivate
osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei
successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini
dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento
nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro
nazionale e la cessazione dell'attivita'.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate e di una copia
del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun
sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei
dati raccolti ai sensi del presente comma. 9
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro
sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto
ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
il monitoraggio interno all'azienda.
10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita'
di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che
gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di
riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno
un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante
dalla somma delle percentuali in ogni singolo
raggruppamento, ovvero una quota almeno pari all'1 per
cento degli impianti incentivati installati in potenza
rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai
sensi dell'articolo 24-bis, comma 1.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione si adeguano
alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31
dicembre dell'anno solare successivo a quello
dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma
10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza
e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente
periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di
mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato
di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.»
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori
per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati posti in essere prima della entrata in vigore
del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da
AEE di fotovoltaico, incentivate e installate
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni
di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In
alternativa, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base
agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in
esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e' gia'
stato avviato il processo di trattenimento delle quote a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili
possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema
collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche'
inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di
adesione e' fissato al 31 dicembre 2024. La documentazione
di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei
numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati
nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di
matricola registrati nella propria banca di dati con quello
presentato dal soggetto responsabile e comunicato al
sistema collettivo prescelto. In caso di non completa
corrispondenza dei citati numeri di matricola non si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo
per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli
interventi di manutenzione che comportano la sostituzione
dei moduli fotovoltaici. I soggetti responsabili degli
impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio
2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa
gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo
della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione
dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE
definisce le modalita' operative entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili
degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre
con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali
variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento
delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico
incentivate. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE
prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due
finestre temporali annuali di durata pari a sessanta
giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli
impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di
partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per
l'invio della documentazione di adesione ai sistemi
collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative.
Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli
impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE
provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia
finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli
fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in
cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la
garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono
restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo
dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici sostituiti o dismessi. Il GSE svolge
un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai
consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di
pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione
ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi
collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.
1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust,
pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al
comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,
nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi
riconosciuti, puo' essere interamente versata nel periodo
massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla
corresponsione delle eventuali annualita' non versate
provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle
tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al
medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le
modalita' e le tempistiche definite nell'ambito delle
istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma
3.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di
fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi
per la corretta gestione e smaltimento, depositando il
relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere
le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel
disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico
incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai
benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico,
installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da
produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle
spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia
trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite
massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai
soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.»
 
Art. 10

Programma nazionale di esplorazione

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (( (ISPRA) ))- Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma e' sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di ((obiettivi intermedi e finali)) il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalita' di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione e' oggetto di gara.
3. Il Programma ((comprende le seguenti attivita')):
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia puo' avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.
5. Le attivita' di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i piu' moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma e' pubblicato ((nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate)).
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, ((e' pubblicata nel sito internet dell'ISPRA)) entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni piu' dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, ((compresi)) i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche((,)) e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 17, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis)
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di
tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali
o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di
prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi'
stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia
dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero
nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree
marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia'
rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le
attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla
tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di
ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma
81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione
in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota
di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate,
in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione , rispettivamente, del Ministero dello
sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei
corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell'inquinamento marino.»
 
Art. 11
Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore
strategiche

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e a supporto dell'attivita' ivi prevista, e' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ((definiti)) la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonche' ((i tempi)) e ogni altra modalita' necessaria a garantire l'operativita' del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresi', dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di ((rottami metallici)), secondo le modalita' e ((i tempi indicati)) nel decreto di cui al secondo periodo.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilita' elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il decreto e' aggiornato annualmente.
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilita' con altre banche dati, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri ((si provvede mediante)) corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Riferimenti normativi

- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 12

Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici

1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti
per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei
trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia
di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili), convertito
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022:
«Art. 12-bis (Accelerazione dei giudizi
amministrativi in materia di PNRR). - 1. Al fine di
consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti,
anche sulla base di quanto rappresentato dalle
amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il
ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa
che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con
le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento
dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo
regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di
discussione del merito alla prima udienza successiva alla
scadenza del termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito
dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali
altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del
presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla
data di ricevimento dell'ordinanza da parte della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne
da' avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito
non si svolga entro i termini previsti dal presente comma,
la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia
diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da
parte della pubblica amministrazione.
2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di
fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva
espressamente sulla compatibilita' della misura e della
data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal
PNRR.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura
amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR.
4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal
presente articolo le amministrazioni centrali titolari
degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo
1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni
delle leggi speciali che prescrivono la notificazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica
l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo
si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e
120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.
7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "di cui al comma 1" sono
inserite le seguenti: "e nei giudizi che riguardano le
procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e
realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte
con le risorse previste dal PNRR e le relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, nonche' in
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR";
b) dopo le parole: "al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104." sono aggiunte le seguenti: "In sede di
pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della
coerenza della misura adottata con la realizzazione degli
obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR".
8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8
luglio 2022, la misura cautelare sia gia' stata concessa,
qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR,
l'udienza per la discussione del merito e' anticipata
d'ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale
ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute
nel presente articolo.»
 
Art. 13

Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy

1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attivita' di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «attivita' di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»;
b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilita' complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»;
c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-septies. La societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le funzioni ((di cui all'articolo)) 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operativita' immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operativita' delle societa' delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle societa' di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre
2023, n. 206, come modificato dalla presente legge, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti
pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai
predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere
apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo
medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali
immobiliari, con le procedure dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85. Tali apporti o trasferimenti devono
avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di
valorizzazione approvati con delibera dell'organo di
governo dell'ente, previo esperimento di procedure di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite
procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte
di valorizzazione anche soggetti privati secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4,
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo puo' essere
motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di
cui al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati
all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter
e 8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente
periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di
societa' interamente partecipate dai predetti enti, oggetto
di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti
soggetti alla societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare
pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
del valore e' corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si
applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto
legislativo, nonche' l'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi
effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le
agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la societa' Patrimonio dello
Stato s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministero dell'economia e
delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali e altri immobili
appartenenti al demanio dello Stato, utilizzati dagli
stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri
immobili di proprieta' dei medesimi enti di cui sia
completato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Gli
immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della
difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente
comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima
di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo
306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti
sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale
di cui all'articolo 297 dello stesso codice. Le azioni
della societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1
possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito
all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo
oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di
gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo
dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle
risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del
risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote
del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte
le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni
di cui al presente articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del
debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli
immobili di proprieta' delle regioni, degli enti locali e
degli enti pubblici, anche economici, strumentali di
ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero, a
fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il
30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad
esclusione di spese di natura ricorrente. Le risorse
monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle spese di investimento dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, in
aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel
medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la
procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, il Ministero
della difesa non puo' alienare la maggioranza delle
predette quote. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio,
sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con
le parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.
8-septies. La societa' di gestione del risparmio di
cui al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le
funzioni di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre
2023, n. 206. Tali fondi, nell'operativita' immobiliare,
possono investire, direttamente o indirettamente:
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o
derivanti da concessione, strumentali all'operativita'
delle societa' delle filiere strategiche previste dalla
citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle societa' di
cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai
predetti asset immobiliari strumentali.»
 
Art. 14
Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami
ferrosi e di altre materie prime critiche

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ((le parole: «I rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902)) della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale ((comune)) »;
(( (a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantita' di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2»));
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente e' composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non da' luogo ((all'erogazione di compensi, rimborsi di spese)), gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 117, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento
di materie prime critiche). - 1. Con decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che
deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla
necessita' di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche,
per le quali le operazioni di esportazione al di fuori
dell'Unione europea sono soggette alla procedura di
notifica di cui al comma 2. I rottami metallici compresi
nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura
combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,
anche non originari dell'Italia, costituiscono materie
prime critiche e la loro esportazione e' soggetta
all'obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la
quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250
tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di
rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate
nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500
tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di
ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare
entro i termini previsti dal comma 2, si da' atto del
superamento del limite in conseguenza delle precedenti
esportazioni. Con il medesimo procedimento di cui al primo
periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi
secondo e terzo, le quantita' di cui ai codici 7404, 7602 e
7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del
comma 2.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio
nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
europea le materie prime critiche individuate ai sensi del
comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1
hanno l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima
della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale una informativa completa
dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro
30.000 per ogni singola operazione.
3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e' istituito il Tavolo
permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami
ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di
valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili
con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo
permanente e' composto da rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, nonche' delle associazioni di categoria
di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere
invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi
competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste
all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la
partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al
comma 3-bis non da' luogo all'erogazione di compensi,
rimborsi di spese, gettoni di presenza o emolumenti
comunque denominati.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al fino al 31 dicembre 2026.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di
controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.»
 
((Art. 14 bis
Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie
prime

1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.
3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.
4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente puo' darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12.))


Riferimenti normativi

- Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE)
2024/1252, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 1-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
 
Art. 15

Misure di coordinamento

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il CITE ((, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate,)) approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del ((regolamento (UE) 2024/1252)) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136

1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»;
b) e' aggiunto ((, in fine,)) il seguente comma:
«1-bis. Alle societa' di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti
a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di
finanziamento di operazioni attinenti a societa' di rilievo
strategico). - 1. Ai fini della realizzazione di operazioni
attinenti a societa' di rilievo strategico, ivi comprese
l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni
azionarie definite con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8
del testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525
milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al
presente articolo si provvede mediante uno o piu'
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze delle risorse, in conto residui, di cui
all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
1-bis. Alle societa' di rilievo strategico che
operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.