Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2024 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 9 luglio 2024
Parere ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 163/2006 sulla proposta di revisione del Piano economico finanziario (PEF) del contratto di concessione, realizzazione e gestione del nuovo Ospedale della Sibaritide. (Delibera n. 37/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 9 luglio 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1, comma 1, lettera e), demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo modificato e integrato dall'art. 19, comma 1, lettera a), punti 2) e 3) del decreto-legge 12 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare il comma 8, secondo cui «La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu' favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano economico finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata puo' essere stabilita fino a cinquanta anni» e il comma 8-bis della medesima disposizione secondo cui «ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi»;
Visto l'art. 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare l'art. 216, comma 1, secondo cui il medesimo decreto si applica «alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78», e, in particolare, gli articoli 224 e seguenti che dettano disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni, facendo salva la disciplina previgente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;
Vista l'informativa che il Segretario del CIPESS, previa istruttoria del NARS, ha reso al CIPESS nella seduta del 29 febbraio 2024, in merito alle procedure di riequilibrio delle concessioni di lavori pubblici ai sensi dell'articoli 143, commi 8 e 8-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, tenuto conto degli esiti della seduta deliberativa del NARS del 14 dicembre 2023;
Vista la nota 21 marzo 2024, n. 214271, con la quale la Regione Calabria ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica, di seguito DIPE, una richiesta di parere in merito al riequilibrio del Piano economico finanziario, di seguito PEF, del contratto di costruzione e gestione dell'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Vista la nota del coordinatore del NARS n. 3636 del 10 aprile 2024 con la quale e' stata chiesta documentazione integrativa e con la quale e' stato precisato che il parere richiesto sarebbe stato oggetto di verifica da parte del CIPESS, sentito il NARS, ai sensi della normativa pro tempore vigente;
Vista la nota n. 271864 del 17 aprile 2024 e successivi invii di allegati, con la quale la Regione Calabria ha fornito riscontro alla richiesta del NARS inviando documentazione integrativa;
Visto il parere del NARS n. R5 del 10 giugno, con le valutazioni, prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni sulla proposta di aggiornamento in esame;
Vista la nota del Presidente della giunta regionale della Regione Calabria, prot. 418814 del 25 giugno 2024 che richiede l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS dell'argomento;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che: sotto il profilo tecnico-procedurale:
1. la competenza del CIPESS e' prevista dall'art. 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla base dell'interpretazione di cui all'informativa al CIPESS del 29 febbraio 2024;
2. le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 devono ritenersi applicabili alla procedura oggetto del presente parere, in virtu' delle norme transitorie previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dal decreto legislativo n. 36 del 2023;
3. l'ambito di applicazione delle procedure di riequilibrio, regolato dal decreto legislativo n. 163 del 2006, da attuarsi mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, afferisce alle revisioni resesi necessarie a causa di:
3.1. variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti o alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione oggetto della concessione;
3.2. norme legislative e regolamentari che definiscono nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del PEF;
3.3. variazioni non imputabili al concessionario, che determinino una modifica dell'equilibrio del PEF;
4. con il contratto oggetto della procedura in esame il concedente ha affidato al concessionario la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, la realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonche' dei servizi commerciali compatibili con l'attivita' sanitaria;
5. i casi di revisione sono disciplinati dall'art. 11.1 del suddetto contratto di concessione e la procedura di revisione e' regolata dall'art. 11.2 del medesimo contratto;
6. il concessionario ha individuato le seguenti leve di riequilibrio:
6.1. contributo pubblico;
6.2. corrispettivo di disponibilita' per le opere;
6.3. corrispettivo di disponibilita' per le apparecchiature biomediche;
6.4. corrispettivo per i servizi No Core;
7. il concessionario ha richiesto la revisione del PEF relativo al contratto di concessione per il venire meno delle condizioni di equilibrio originarie, per fatti a lui non imputabili, e non rientranti nel rischio trasferito, con due note, prot. n. 12108 del 12 gennaio 2023 e prot. n. 26592 del 20 gennaio 2023 e ha fondato le sue richieste sui seguenti «fattori di disequilibrio»:
7.1. il mutato contesto macroeconomico generatosi a seguito dell'emergenza COVID 2019, aggravato dal conflitto Russo-Ucraino, che ha determinato difficolta' di reperimento delle materie prime, aumento dei prezzi dell'energia, anomalo andamento dei prezzi dei materiali da costruzione, con impatto sull'equilibrio del contratto di concessione sottoscritto dalla Regione Calabria, dall'ASP di Cosenza e dal concessionario «Ospedale della Sibaritide ScpA», da inquadrare quale «causa di forza maggiore». In particolare, i costi di costruzione sono aumentati da 93,15 milioni di euro a 251,39 milioni di euro, con un incremento del 170% circa. Con riferimento invece ai costi di gestione, l'incremento registrato per effetto delle dinamiche inflattive e del nuovo perimetro dei servizi si attesta al 53% circa, con un importo annuo passato da 6,93 milioni di euro a 10,64 milioni di euro;
7.2. lo slittamento dell'inizio dei lavori per fatti non imputabili al concessionario;
7.3. la necessita' di apportare variazioni distributive ai reparti di terapia intensiva, terapia sub-intensiva e pronto soccorso, nonche' a quelli funzionalmente connessi, per effetto dell'adozione dei nuovi standard di riorganizzazione ospedaliera, dettati dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
7.4. la necessita' di adeguare il progetto alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari in materia di costruzioni edilizie (norme sugli impianti, sulla sicurezza, sull'accessibilita') e rimodulare le soluzioni tecniche e gli impianti al fine di recepire gli indirizzi introdotti dal decreto legislativo n. 48 del 2020, in materia di efficientamento energetico, in base al quale dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi edifici pubblici devono essere obbligatoriamente a energia quasi zero (NZEB);
7.5. l'avverarsi di cambiamenti a livello normativo/fiscale che hanno impattato sulle dinamiche del PEF;
8. a seguito di negoziato tra le parti, la proposta di riequilibrio sottoposta a parere prevede un aumento del costo dell'investimento al netto di IVA da circa 93,15 milioni di euro a circa 251,39 milioni di euro;
9. il DIPE ha richiesto alla Regione Calabria chiarimenti e documentazione integrativa con nota prot. 3636 del 10 aprile 2024, acquisita al prot. n. 261697 del 12 aprile 2024 della Regione Calabria;
10. con nota n. 271864 del 17 aprile 2024 (e successivi invii di allegati, acquisiti al prot. DIPE n. 3847, n. 3848, n. 3849, n. 3850 del 17 aprile 2024) la Regione Calabria ha inviato ulteriore documentazione. Inoltre, relativamente alla copertura finanziaria delle variazioni intervenute, sia in fase progettuale sia in fase di realizzazione dei lavori, la regione ha rappresentato che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo non sono stati richiesti o riconosciuti maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la realizzazione dell'opera e che il maggiore onere connesso all'approvazione della perizia di variante per la quantificazione economica delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 la copertura e' stata rinvenuta tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento. La regione ha inoltre confermato che non sono stati ancora stipulati tra il concedente ed il concessionario atti di aggiornamento all'originario PEF di contratto;
11. il NARS, con parere del 10 giugno 2024, n. R5, reso con riguardo ai soli profili di revisione della Concessione rientranti nel perimetro dell'art. 143, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per cui esulano dal parere medesimo i contenuti transattivi dell'atto aggiuntivo, che restano di esclusiva pertinenza dell'amministrazione, ha formulato alcune osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni concernenti la revisione del PEF, di cui si riportano le principali di seguito: rispetto ai presupposti del riequilibrio della concessione il NARS
suggerisce al CIPESS:
11.1. di prescrivere all'amministrazione di accertare, in via preliminare alla specifica quantificazione dell'entita' degli effetti degli eventi destabilizzanti, se gli effetti della pandemia COVID-19 e della guerra Russo-Ucraina avrebbero avuto impatti sull'equilibrio del PEF (ovvero avrebbero avuto un impatto minore) ove le opere fossero state realizzate nei tempi contrattuali; in caso di positiva verifica dell'incidenza dei ritardi sara' determinante accertare se essi siano da attribuire, almeno in parte, a responsabilita' del concessionario; con riguardo allo schema di atto aggiuntivo trasmesso
dall'amministrazione, limitatamente alle clausole afferenti al
riequilibrio del PEF (e senza quindi entrare nel merito degli
accordi negoziali esulanti da tale perimetro) il NARS suggerisce al
CIPESS:
11.2. di raccomandare l'introduzione, all'art. 3 del termine di durata complessiva del contratto, assicurando la conseguente riconduzione a coerenza di atto aggiuntivo e PEF in ordine ai tempi delle diverse fasi della concessione;
11.3. di raccomandare l'introduzione di uno o piu' articoli specificamente dedicati alla perizia di variante e alle obbligazioni da essa derivanti, nel caso in cui la variante di cui ai decreti dirigenziali n. 3641 del 15 marzo 2024 e n. 4431 del 29 marzo 2024 richiamati nello schema di atto aggiuntivo non sia stata altrimenti contrattualizzata; con riguardo alla revisione del PEF, il NARS suggerisce al CIPESS:
11.4. di prescrivere all'amministrazione di esplicitare, all'art. 4.2 dello schema di atto aggiuntivo, gli importi del contributo pubblico gia' corrisposti in corso d'opera al concessionario, al fine di escludere gli stessi dall'importo complessivo da corrispondere al concessionario, a titolo di prezzo, ai sensi dell'art. 143, comma 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006; sotto l'aspetto economico-finanziario:
1. a seguito di negoziato tra le parti la proposta di riequilibrio sottoposta a parere prevede un aumento (tutte le cifre sono al netto dell'IVA):
1.1. del costo dell'investimento da circa 93,15 milioni di euro a circa 251,39 milioni di euro;
1.2. del totale annuo dei canoni di disponibilita' e per servizi da circa 9,89 milioni di euro (valore 2011) a circa 21,09 milioni (a valore 2023) di cui:
1.2.1. il canone di disponibilita', applicabile per l'intera durata della gestione, pari a circa 1,94 milioni di euro all'anno al netto delle dinamiche inflattive secondo le previsioni del PEF di gara, e' stato incrementato a circa 8,82 milioni di euro all'anno nel PEF di riequilibrio;
1.2.2. il corrispettivo integrativo per le attrezzature, erogato per 8 anni, e' stato adeguato all'inflazione registrata, passando da circa 1,33 milioni di euro a circa 1,65 milioni di euro;
1.2.3. il canone servizi e' stato adeguato alle dinamiche inflattive, e' aumentato da circa 6,62 milioni di euro a circa 10,62 milioni di euro all'anno, importo comprensivo di circa 148 mila euro legati all'erogazione del servizio di gestione e manutenzione del sistema Real Time Locator System (RTLS);
1.3. del contributo pubblico da 80.717.834,23 euro a 202.987.309,50 euro;
1.4. il PEF vigente (sottoposto alla attuale fase di revisione) indica una durata complessiva della concessione di venticinque anni, di cui ventidue anni di sola gestione, mentre la proposta di PEF di riequilibrio del 2024 e la relazione fornita dalla Regione Calabria indicano venticinque anni di sola gestione;
1.5. il riequilibrio comporta un aumento del totale dei corrispettivi (corrispettivi di disponibilita', integrativi e per servizi), nell'intera durata della concessione, di circa 423 milioni di euro, che passano complessivamente da circa 264,276 milioni di euro del PEF vigente a circa 687,673 milioni di euro del PEF di riequilibrio (cifra che non include i ricavi commerciali del concessionario che non sono a carico della parte pubblica). Tale incremento deriva dall'effetto congiunto degli aumenti di prezzo, della variazione del perimetro dei servizi e della maggiore durata della fase di gestione della concessione (venticinque anni), considerata nel PEF di riequilibrio rispetto al PEF vigente (ventidue anni); il riepilogo tabellare evidenzia l'aumento dei canoni nel PEF di riequilibrio rispetto al PEF vigente, riportati sia per valori annuali che per l'intera durata della concessione, in aggiunta all'aumento del contributo pubblico di circa 122 milioni di euro. Valori annui in euro

===================================================================== | | PEF vigente | PEF di riequilibrio | +=========================+===================+=====================+ |Corrispettivo di | | | |disponibilita' | 1.941.870,00 | 8.820.384,08 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Corrispettivo integrativo| | | |per la disponibilita' | | | |delle apparecchiature | | | |biomediche | 1.330.000,00 | 1.651.806,26 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Corrispettivo per i | | | |servizi economiali | 2.903.304,24 | | +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Corrispettivo per i | | | |servizi tecnici e | | | |manutentivi e per il | | | |servizio di pulizia | 3.714.640,80 | | +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Totale corrispettivi | | | |servizi no core | 6.617.945,04 | 10.616.004,81 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Totale complessivo | | | |corrispettivi annui | 9.889.815,00 | 21.088.195,15 | +-------------------------+-------------------+---------------------+
Valori per l'intera durata della concessione in euro

===================================================================== | | PEF vigente | PEF di riequilibrio | +=======================+=====================+=====================+ |Corrispettivo di | | | |disponibilita' intera | | | |concessione | 57.111.000,00 | 305.206.992,00 | +-----------------------+---------------------+---------------------+ |Corrispettivo | | | |integrativo per | | | |disponibilita' | | | |apparecchiature | | | |biomediche intera | | | |concessione | 12.530.000,00 | 15.241.737,00 | +-----------------------+---------------------+---------------------+ |Totale corrispettivi | | | |servizi intera | | | |concessione | 194.635.000,00 | 367.224.727,00 | +-----------------------+---------------------+---------------------+ |Totale complessivo | | | |corrispettivi intera | | | |concessione | 264.276.000,00 | 687.673.456,00 | +-----------------------+---------------------+---------------------+

2. nella proposta di riequilibrio, il contributo pubblico risulta pari a 202.987.309,50 euro (di cui 192.561.783,39 euro quale contributo pubblico su lavori e spese tecniche e 10.425.526,11 euro quale contributo pubblico su attrezzature);
3. nell'atto aggiuntivo (art. 4.2) e' previsto che il contributo, per la quota destinata alle opere, sara' corrisposto in corso d'opera in base all'avanzamento delle attivita' nella misura pari all'85% del valore delle spese tecniche e delle opere realizzate (precedentemente previste al 90%). La quota destinata alle apparecchiature biomediche sara' corrisposta in funzione dell'installazione delle stesse nella misura massima dell'85% del valore delle stesse (precedentemente previste al 90%).
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Presidente della giunta regionale della Regione Calabria;
Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimita';
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato e' presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente di questo stesso Comitato»;
Considerato il dibattito svolto in seduta;

Esprime parere

1. sulla proposta di riequilibrio del Piano economico finanziario (PEF) del contratto di concessione, costruzione e gestione dell'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide, a seguito di verifica, con le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. R5, del 10 giugno 2024, con riguardo ai soli profili di revisione della concessione rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 143, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che il Comitato fa proprio, che si intende integralmente richiamato e del quale si riportano le conclusioni: Rispetto ai presupposti del riequilibrio della concessione:
1.1. si prescrive di accertare, in via preliminare alla specifica quantificazione dell'entita' degli effetti degli eventi destabilizzanti, se gli effetti della pandemia COVID-19 e della guerra Russo-Ucraina avrebbero avuto impatti sull'equilibrio del PEF (ovvero avrebbero avuto un impatto minore) ove le opere fossero state realizzate nei tempi contrattuali; in caso di positiva verifica dell'incidenza dei ritardi sara' determinante accertare se essi siano da attribuire, almeno in parte, a responsabilita' del concessionario;
1.2. si raccomanda all'amministrazione la valutazione della risoluzione della discrasia presente nella documentazione trasmessa, che, per un verso, esclude l'incidenza sul PEF delle varianti confluite nel progetto esecutivo e, per altro verso, le annovera tra i fattori di disequilibrio;
1.3. si raccomanda all'amministrazione di distinguere:
1.3.1. da un lato, le modifiche progettuali richieste dalla stessa amministrazione al concessionario le quali, se incidenti sull'equilibrio del PEF, danno ingresso alla procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 143, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
1.3.2. dall'altro lato, le varianti progettuali determinate da sopravvenienze normative, rispetto alle quali, prima di dare accesso alla revisione del contratto di concessione, dovra' accertarsi se e in che misura il ritardo nella progettazione e nella realizzazione dei lavori imputabile al concessionario abbia contribuito a determinare l'impatto delle sopravvenienze, considerando peraltro, al contempo, i benefici - in capo a concedente e concessionario - conseguenti all'avere la disponibilita' di un'opera piu' performante, piu' efficiente e corrispondente a standard piu' evoluti;
1.4. si raccomanda all'amministrazione, prima di dare accesso alla revisione del PEF a causa di sopravvenienze a livello normativo-fiscale, di accertare se e in che misura il ritardo nella progettazione e nella realizzazione dei lavori imputabile al concessionario abbia contribuito a determinare l'impatto di tali sopravvenienze sul PEF.
Con riguardo allo schema di atto aggiuntivo trasmesso dall'amministrazione, limitatamente alle clausole afferenti al riequilibrio del PEF (e senza quindi entrare nel merito degli accordi negoziali esulanti da tale perimetro):
1.5. si raccomanda di introdurre, all'art. 3, il termine di durata complessiva del contratto, assicurando la conseguente riconduzione a coerenza di atto aggiuntivo e PEF in ordine ai tempi delle diverse fasi della concessione;
1.6. si raccomanda di introdurre uno o piu' articoli specificamente dedicati alla perizia di variante e alle obbligazioni da essa derivanti, nel caso in cui la variante di cui ai decreti dirigenziali n. 3641 del 15 marzo 2024 e n. 4431 del 29 marzo 2024 richiamati nello schema di atto aggiuntivo non sia stata altrimenti contrattualizzata.
Con riguardo alla revisione del PEF:
1.7. si rimette all'amministrazione la definizione dell'importo del quadro economico delle opere da considerarsi ai fini della revisione del PEF alla luce del complessivo iter amministrativo e della sopra indicata risoluzione della discrasia presente nella documentazione trasmessa;
1.8. si raccomanda all'amministrazione l'acquisizione di un elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi che renda trasparente e ripercorribile il procedimento adottato per il calcolo dell'importo di spesa previsto per i servizi di ingegneria e architettura sottesi alla progettazione e all'esecuzione delle opere di cui alla concessione in oggetto;
1.9. si raccomanda all'amministrazione l'acquisizione, ove non gia' disponibili, delle analisi di dettaglio dei costi dei servizi che renda trasparente e ripercorribile il procedimento adottato per il calcolo delle variazioni del perimetro dei servizi; tali variazioni e' opportuno che siano esplicitamente disciplinate dall'articolato contrattuale di cui al redigendo atto aggiuntivo per la revisione del PEF in esame;
1.10. si prescrive all'amministrazione di esplicitare, all'art. 4.2 dello schema di atto aggiuntivo, gli importi del contributo pubblico gia' corrisposti in corso d'opera al concessionario, al fine di escludere gli stessi dall'importo complessivo da corrispondere al concessionario, a titolo di prezzo, ai sensi dell'art. 143, comma 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
1.11. si raccomanda all'amministrazione l'esecuzione di opportune verifiche in merito alla stima del WACC considerato nell'ambito del PEF di riequilibrio.
2. Gli aumenti del contributo pubblico relativi alla realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio statale.
3. Si raccomanda, inoltre, che venga garantita la coerenza interna degli atti modificati nell'adottare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla deliberazione del Comitato.
4. La Regione Calabria provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli