Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 agosto 2024 |
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»; Vista la classificazione del Testo Unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»; Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV; Tenuto conto della nota pervenuta in data 5 giugno 2023, da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: H4-CBD e 4'-cloro descloroalprazolam, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel mese di aprile 2023; Considerato che la sostanza H4-CBD e' un cannabinoide semisintetico, riconducibile per struttura chimica al tetraidrocannabinolo; Considerato che la sostanza 4'-cloro descloroalprazolam, appartiene alla famiglia delle benzodiazepine, che trovano generale collocazione nella tabella IV; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 5 giugno 2023 e del 28 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza H4-CBD e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: 4'-cloro descloroalprazolam; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 10 ottobre 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza H4-CBD e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: 4'-cloro descloroalprazolam; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: H4-CBD (denominazione comune); 2-(2-isopropil-5-metilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo (denominazione chimica); 2-(5-metil-2-propan-2-ilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo (altra denominazione); 2-[5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]-5-pentil-1,3-benzenediolo (altra denominazione); H4-CBD (altra denominazione); H4CBD (altra denominazione); HCBD (altra denominazione); THD (altra denominazione); cicloesilCBD (altra denominazione). 2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 4'-cloro descloroalprazolam (denominazione comune); 6-(4-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiaze pina (denominazione chimica); 4'-cloro-descloroalprazolam (altra denominazione); 4'Cl-descloroalprazolam (altra denominazione). Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2024
Il Ministro: Schillaci |
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