Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 giugno 2024
Integrazione del decreto 8 novembre 2023, recante i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Istituzione del Ministero della salute e attribuzioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, con cui sono disciplinate le modalita' per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con il quale e' istituita, tra l'altro, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, che all'art. 48 ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183» che disciplina tra l'altro l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, avente ad oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che determina i livelli essenziali di assistenza;
Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29, di «Istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione» e l'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che autorizza la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per le finalita' di cui alla summenzionata legge n. 29 del 2019, nonche' il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto 2021, come integrato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2023, che disciplina le modalita' di riparto e l'utilizzo delle summenzionate risorse;
Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Tento e di Bolzano del 17 aprile 2019 sul documento, recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale» (rep. atti n. 59/CSR);
Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, concernente il patto per la salute per gli anni 2019-2021 (rep. atti n. 209/CSR);
Visto il programma «PN Equita' nella Salute 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per le Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna in Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8051 del 4 novembre 2022 con l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e socio-sanitari e renderne piu' equo l'accesso, intervenendo nel contrastare la poverta' sanitaria, prendersi cura della salute mentale, mettere il genere al centro della cura e nella promozione della maggiore copertura degli screening oncologici;
Visto l'art. 4, comma 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale stabilisce che «il Patto per la salute 2019-2021 e' prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria»;
Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 agosto 2020, concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025 (rep. atti n. 127/CSR) e le successive modifiche apportate (rep. atti n. 228/CSR del 17 dicembre 2020 e rep. atti n. 51/CSR del 5 maggio 2021);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026 nel quale sono finanziate le due componenti in materia di salute: «reti di prossimita', strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» e «innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 7 luglio 2021, recante «Modalita' di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce»;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, «Riparto del fondo per il potenziamento dei test di next-generation sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 4 aprile 2023, «Potenziamento dei test di next-generation sequencing per la profilazione genomica del colangiocarcinoma»;
Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il «Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 - 2027», (rep. atti n. 16/CSR) del 26 gennaio 2023, nella quale e' «ritenuto necessario consolidare il contrasto alle malattie oncologiche secondo un approccio integrato tra prevenzione e assistenza sul territorio, coinvolgendo tutte le aree di competenza del Servizio sanitario, al fine di assicurare uniformita' ed equita' di accesso ai cittadini»;
Preso atto che nella medesima intesa e' stabilito che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire il documento con propri provvedimenti e a darne attuazione nei rispettivi ambiti territoriali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e ferma restando l'autonomia nell'adottare le soluzioni organizzative piu' idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione, attivando un processo di monitoraggio della sua implementazione nel rispetto di quanto stabilito dai LEA e nella previsione di un finanziamento aggiuntivo centrale per l'attivazione di linee strategiche non ancora previste»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato e integrato dall'art. 8 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ed in particolare l'art. 4, ove si prevede, ai commi 9-bis e 9-ter, rispettivamente che «e' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON" con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027» e che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operativita' delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonche' ad attivita' di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonche' alle condizioni di erogabilita' delle somme ivi previste.»;
Visto il medesimo comma 9-ter, del summenzionato art. 4, nel quale e' disposto che «alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;
Viste le modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha disposto un'ulteriore integrazione dell'art. 4, comma 9-bis prevedendo che «dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: "secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"; nonche' "dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operativita' delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo e' prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed e' altresi' previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, e' istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. atti n. 59/CSR)»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;
Considerato che le sopracitate risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, sono state iscritte nel capitolo di bilancio 2309 piano gestionale 1, denominato «Fondo per l'implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027» afferente al centro di responsabilita' del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie e istituito per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;
Considerato che in attuazione degli articoli 9-bis e 9-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' stato adottato il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2023, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalita' di riparto del «Fondo per l'implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027» nonche' le modalita' di monitoraggio delle azioni poste in essere;
Visto l'art. 2, comma 9 del summenzionato decreto ove si dispone che «con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le integrazioni da apportare al presente decreto, in adeguamento a quanto introdotto dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
Ritenuto necessario individuare il meccanismo premiale ai sensi del citato art. 4, comma 9-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto altresi' necessario istituire presso la ex Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, il coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento, recante «Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale», di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. atti n. 59/CSR);
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 30 maggio 2024 (rep. atti n. 87/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Con il presente decreto, fermi restando i criteri e le modalita' di riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON», pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, di cui all'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, gia' individuati con il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2023, e' definito il meccanismo premiale, a valere sull'annualita' 2027 del menzionato fondo.
2. Con il presente decreto e' altresi' istituito, presso la ex Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento, recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale», di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. atti n. 59/CSR).
 
Art. 2

Meccanismo premiale

1. Il 25% delle risorse, riferite all'anno 2027, di cui al precedente art. 1, gia' ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo la tabella 1, allegata al decreto del Ministro della salute 8 novembre 2023, costituisce la quota premiale ai sensi del citato art. 4, comma 9-bis come modificato dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.
2. Nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, comma 2 del menzionato decreto ministeriale 8 novembre 2023, sono definite le modalita' di realizzazione delle linee strategiche prioritarie, non gia' finanziate da altre risorse, individuate dalle regioni e dalle Province autonome con propria delibera di giunta, i relativi obiettivi specifici per ciascuna annualita' di cui al comma 3, nonche' i risultati attesi; al fine del riconoscimento della quota premiale devono essere definiti i risultati attesi, con specifico riferimento alla piena operativita' delle reti oncologiche.
3. L'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, del presenta articolo, per le annualita' 2024, 2025, 2026, 2027 certificato mediante le relazioni di attivita' di cui all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2023, costituisce condizione necessaria all'erogazione della quota premiale di cui trattasi.
4. Le eventuali quote premiali non trasferite e rimaste nella disponibilita' del Ministero della salute, ai sensi della vigente normativa contabile, sono ripartite in modo proporzionale tra le regioni e le province autonome che abbiano raggiunto l'obiettivo di cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 3

Coordinamento generale delle reti oncologiche

1. Presso la ex Direzione generale della programmazione sanitaria e' istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche (CRO), in attuazione di quanto previsto dal documento, recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale», di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. atti n. 59/CSR).
2. Il Coordinamento delle reti oncologiche, di cui al comma 1 e' composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno della ex Direzione generale della programmazione sanitaria, con funzioni di coordinatore, e uno della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
c) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita' (ISS);
d) un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
e) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome individuati dalla Commissione salute;
f) un rappresentante individuato dalle associazioni dei pazienti e dei cittadini.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla ex Direzione generale della programmazione sanitaria.
4. Il Coordinamento generale delle reti oncologiche riveste un ruolo strategico di armonizzazione e riorganizzazione dell'assistenza oncologica, con funzioni di indirizzo nei confronti dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione istituito presso AGENAS.
5. Il Coordinamento generale delle reti oncologiche opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2024

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2106