Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2024 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DELIBERA 31 luglio 2024 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (Doc. XXII, n. 23). |
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Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione ha il compito di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: lo spopolamento, l'invecchiamento medio della popolazione, la longevita' e i conseguenti effetti economici e sociali, la composizione dei nuclei familiari, il contesto abitativo, lavorativo e culturale, la mobilita' residenziale della popolazione, il mercato del lavoro, il tasso di occupazione e disoccupazione, le prospettive del welfare e della produttivita' economica, l'impatto dei cambiamenti demografici sui bilanci pubblici, i flussi migratori, la distribuzione dei servizi sociali e sanitari, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le competenze e la formazione delle diverse fasce generazionali e nelle diverse aree del Paese. 3. La Commissione, alla fine dei propri lavori, riferisce alla Camera circa i risultati della propria attivita' e puo' formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione vigente, anche redigendo un documento di sintesi sulla situazione demografica del Paese e sui processi di cambiamento che lo interessano. |
| Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione. 3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati. |
| Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. La Commissione, limitatamente alle finalita' dell'inchiesta di cui all'art. 1, ha facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. 4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto. 5. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. |
| Art. 4
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 4 e 6. |
| Art. 5
Organizzazione dei lavori
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o piu' comitati. 4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. 5. La Commissione puo' richiedere e avvalersi di dati, analisi e documenti prodotti da esperti della materia, da universita', da enti di ricerca, dall'Istituto nazionale di statistica e da organismi nazionali e internazionali che si occupano di questioni attinenti alle sfide demografiche. 6. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 7. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Roma, 31 luglio 2024
Il Presidente: Fontana |
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