Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 31 luglio 2024 |
Integrazione al decreto ministeriale 19 gennaio 2023 concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA 1 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2023 con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo»; Esaminata la domanda, presentata dal Consorzio di tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa chiedere l'integrazione «all'articolo 1 della denominazione base e delle quattro sottozone provinciali della DOC Abruzzo, tipologia Malvasia, di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2023», «poiche' a causa di un errata comunicazione relativa alle diverse varieta' di Malvasia coltivate nella Regione Abruzzo, per la tipologia Malvasia e' stato previsto l'utilizzo delle sole Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga, mentre non e' stato previsto l'utilizzo della Malvasia istriana (codice 138), regolarmente inserita tra i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo ed utilizzata da anni da alcune aziende per la produzione della tipologia Malvasia»; Visto, sulla sopra citata domanda, il parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo con nota del 16 novembre 2023 n. 464913/23 con la quale e' stato altresi' trasmessa la pubblicazione della citata richiesta sul B.U.R.A. n. 43 del 25 ottobre 2023; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 24 giugno 2024, riguardo alla citata domanda del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo circa l'inserimento, per la produzione della tipologia monovarietale «Malvasia», del vitigno Malvasia Istriana, insieme alle gia' presenti Malvasia Bianca Lunga e Malvasia di Candia, poiche' la varieta' e' stata utilizzata per diversi anni nel precedente disciplinare della DOP Abruzzo da alcune aziende per la produzione della tipologia monovarietale «Malvasia» chiedendo, nel contempo, la possibilita' di includere anche le produzioni derivanti dalla vendemmia 2023; Atteso che nella pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Abruzzo», di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea numero C/220 del 22 giugno 2023, nel relativo Documento unico, alla Sezione «7. Varieta' di uve da vino», risulta indicata anche la varieta' da vite «Malvasia Istriana B.» che e' stata erroneamente omessa a quanto indicato agli articoli 1 del disciplinare di produzione allegato al sopra citato decreto di modifica ordinaria del 19 gennaio 2023; Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'allineamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Abruzzo» con il Documento unico pubblicato nella sopra citata Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/220 del 22 giugno 2023; Considerato che sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie che non modificano il Documento unico, contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Abruzzo»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie che non modificano il Documento unico del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione dalla Commissione europea; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Abruzzo», cosi' come modificato da ultimo con il decreto ministeriale 19 gennaio 2023 richiamato in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie che non modificano il Documento unico» che figurano all'allegato A. 2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Abruzzo», cosi' come aggiornato con la modifica di cui al comma 1, e riportato all'allegato B. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le «modifiche ordinarie che non modificano il Documento unico» di cui all'articolo 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia». 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie che non modificano il Documento unico» di cui all'articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025. Inoltre, le stesse modifiche, riferite alla tipologia Malvasia, sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Abruzzo» provenienti dalla campagna 2023/2024 che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato. 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta dei vini «Abruzzo» di cui all'articolo 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2024
Il dirigente: Gasparri |
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