Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 luglio 2024
Modifica e integrazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2024 e di approvazione dei Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole (Fondo AgriCat).


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, cosi' come modificato da ultimo con decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2024 al n. 583, con il quale e' stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2024;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Considerato che, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati in merito alla determinazione della soglia di danno di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del 22 marzo 2024, n. 138401 e' emerso che per talune produzioni l'attuale criterio risulta non in linea con quanto stabilito nelle campagne precedenti e potrebbe comportare difficolta' nell'accesso al risarcimento da parte degli agricoltori che assicurano tali produzioni;
Tenuto conto che, ai fini della corretta applicazione del calcolo della soglia di danno, risulta necessario procedere anche all'integrazione dei codici prodotto H66 «Vivai di piante ornamentali in vaso - altre» e H70 «Vivai di piante ornamentali in pieno campo - altre» di talune produzioni vivaistiche di cui all'allegato 1 al PGRA 2024, oltre che alla specifica del codice H30 «Vivai di piante ornamentali sotto serra»;
Considerato, altresi', che, nell'ambito dell'allegato 1 al PGRA 2024, i codici M07 e C27, relativi rispettivamente al prodotto carciofo e carciofo da industria, per mero errore materiale risultano assegnati ad una codifica da Piano di coltivazione non idonea, mentre non e' indicato il codice C45 «Fagioli freschi»;
Visto l'art. 6, comma 4 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 ai sensi del quale le polizze assicurative devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio (SGR) in ambito SIAN entro quarantacinque giorni dalle scadenze stabilite dall'art. 8, comma 1 del medesimo provvedimento in funzione del diverso ciclo colturale;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, n. 207565, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024 al n. 1016, con il quale sono stati prorogati al 1° luglio 2024 i termini per la presentazione della domanda unica per l'anno 2024;
Considerato che e' in corso di approvazione un ulteriore differimento dei termini per la presentazione della domanda unica per l'anno 2024 al 31 luglio 2024;
Tenuto conto dell'impatto del differimento dei temini per la presentazione della domanda unica sulla compilazione del Piano di coltivazione e, di conseguenza, sul rilascio in SGR del Piano di gestione individuale del rischio (PGIR) di cui all'art. 1, comma 3 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401;
Considerato che la presenza di un PGIR rilasciato a sistema rappresenta condizione essenziale per ultimare il processo di informatizzazione della relativa polizza assicurativa e che, pertanto, risulta necessario rinviare ad una successiva determinazione il termine per la trasmissione delle polizze che sara' individuato in funzione delle tempistiche definitive per la presentazione della domanda unica;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 10, comma 3 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed e' verificato tramite l'utilizzo di Standard value (SV) e che lo SV rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua;
Tenuto conto che per taluni prodotti residuali di cui all'allegato 1 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, non e' possibile procedere alla determinazione del relativo Standard value in conformita' alla metodologia di cui all'allegato 4 del medesimo provvedimento, anche a seguito di analisi supplementari di tipo agronomico volte ad individuare eventuali assimilazioni e che, pertanto, per tali prodotti e' necessario consentire agli agricoltori di giustificare la produzione media annua dichiarata nel fascicolo aziendale attraverso idonea documentazione;
Visto l'art. 21, comma 3 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 ai sensi del quale i valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCat sono approvati con successivo provvedimento;
Vista la comunicazione del 17 giugno 2024, assunta al protocollo n. 272097 del 18 giugno 2024, con la quale ISMEA ha trasmesso un elenco di valori indice per prodotto relativi all'annualita' 2024, calcolati in conformita' alla procedura di cui all'allegato 10 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, confermando l'applicazione, in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarieta', dei medesimi coefficienti di abbattimento previsti per la campagna 2023;
Visto l'art. 25 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, che prevede la possibilita' di apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel PGRA, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una integrazione dell'art. 3 del decreto del 22 marzo 2024 e ad una modifica e integrazione dell'allegato 1 al medesimo provvedimento ai fini della corretta applicazione del calcolo della soglia di danno e per la correzione dei refusi rilevati;
Ritenuto, altresi', opportuno rimandare ad un momento successivo il termine entro il quale le polizze assicurative devono essere trasmesse al sistema SGR, in funzione del termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda unica per l'anno 2024 che condiziona il rilascio dei PGIR;
Ritenuto, inoltre, necessario procedere ad una integrazione dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 10, comma 3 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 per consentire agli agricoltori, che assicurano prodotti per i quali non e' possibile determinare il relativo Standard value, di giustificare la produzione media annua dichiarata nel fascicolo aziendale attraverso idonea documentazione a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore piu' basso;
Ritenuto, infine, necessario approvare l'elenco di valori indice applicabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCat per la campagna 2024 confermando i coefficienti di abbattimento previsti per la campagna 2023 per i prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarieta';
Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, resa con nota n. 298702 del 4 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1

Integrazione art. 3 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401

1. All'art. 3 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6-bis. In deroga a quanto disposto al comma 6, l'obbligo di cui al comma 5 si applica:
a livello di "destinazione d'uso" in caso di "occupazione del suolo" come "olivo";
a livello di "qualita'" in caso di "occupazione del suolo" come "vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade e scarpate (come piante per siepi, rosai, altri arbusti ornamentali conifere ornamentali) compresi i relativi portainnesti e pianticelle"; in assenza della "qualita'", l'obbligo si applica all'ultimo livello individuato;
separatamente per le colture in vaso e in pieno campo in caso di "occupazione del suolo" come "vivai floricoli /ornamentali".»
 
Allegato 1

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ALLEGATO 1
AL DECRETO 22 MARZO 2024, n. 138401 (PGRA 2024)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

APPROVAZIONE DEI VALORI INDICE - CAMPAGNA 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifica e integrazione dell'allegato 1 al decreto del 22 marzo 2024,
n. 138401

1. All'allegato 1 del decreto del 22 marzo 2024, n. 138401, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate, rispettivamente, negli allegati 1.1 e 1.2 al presente decreto.
 
Art. 3

Modifica art. 6 del decreto 22 marzo 2024, n. 13840

1. All'art. 6, comma 4 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, le parole: «Le polizze devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro quarantacinque giorni dalle rispettive scadenze di cui all'art. 8, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le polizze devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale».
 
Art. 4
Modifica art. 7, comma 2 e art. 10, comma 3 del decreto 22 marzo
2024, n. 13840

1. All'art. 7, comma 2 e all'art. 10, comma 3 del decreto 22 marzo 2024, n. 13840, dopo le parole: «Lo Standard value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua.» sono aggiunte le seguenti: «Relativamente alle colture vegetali per le quali non e' possibile individuare un corrispondente Standard value di riferimento, la produzione media annua e' verificata sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore piu' alto e quello con il valore piu' basso».
 
Art. 5
Individuazione dei valori indice e dei rispettivi coefficienti di
abbattimento per gruppi di prodotti - anno 2024

1. I valori indice utilizzabili nell'anno 2024 per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole sono riportati nell'allegato 2.1 al presente decreto.
2. In caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarieta', vengono applicati i coefficienti di abbattimento indicati nell'allegato 2.2 al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1189