Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2024 (vai al sommario)
LEGGE 9 agosto 2024, n. 114
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 322-bis:
1) al primo comma, alinea, le parole:
«, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse;
2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse;
b) l'articolo 323 e' abrogato;
c) all'articolo 323-bis:
1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»;
2) al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»;
d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» e' inserita la seguente: «346-bis,»;
e) l'articolo 346-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 322-bis, 323-bis e 323-ter
del codice penale come modificati dalla presente legge:
"Art. 322-bis (Peculato, indebita destinazione di
denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla
corruzione di membri delle Corti internazionali o degli
organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari
internazionali o di organizzazioni internazionali e di
funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri).
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da
317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee
o del regime applicabile agli agenti delle Comunita'
europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi."
"Art. 323-bis (Circostanze attenuanti)
Se i atti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322,
322-bis e 346-bis sono di particolare tenuita', le pene
sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per
chi si sia efficacemente adoperato per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione
degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle
somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da
un terzo a due terzi."
"Art. 323-ter (Causa di non punibilita')
Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti
previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di
induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e
354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono
svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque,
entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia
volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per
assicurare la prova del reato e per individuare gli altri
responsabili.
La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla
messa a disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita
o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di
valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi
utili e concreti per individuarne il beneficiario
effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilita' non si applica quando la
denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla
commissione del reato denunciato. La causa di non
punibilita' non si applica in favore dell'agente sotto
copertura che ha agito in violazione delle disposizioni
dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.".
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al codice
di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-ter. L'autorita' giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate»;
b) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»;
c) all'articolo 116, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»;
d) all'articolo 268:
1) al comma 2-bis, dopo le parole:
«degli interlocutori,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»;
2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»;
e) all'articolo 291:
1) al comma 1-ter, dopo le parole:
«conversazioni intercettate» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione»;
2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio e' comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purche' sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non e' stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.
1-septies. L'invito contiene:
a) le generalita' o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonche' l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
d) l'avviso della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere; del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari; della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresi' l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonche' della facolta' di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.
1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', secondo le modalita' di cui all'articolo 141-bis»;
f) all'articolo 292:
1) al comma 2-ter, dopo le parole: «articolo 327-bis» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio»;
2) al comma 2-quater, dopo le parole: «brani essenziali» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonche' quando l'interrogatorio e' nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo»;
g) all'articolo 294:
1) al comma 1, dopo le parole: «ha proceduto» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure»;
2) al comma 4-bis, dopo la parola: «disposta» sono inserite le seguenti: «dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies,»;
h) all'articolo 299, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies»;
i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: «alle indagini» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater»;
l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva»;
m) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere»;
n) all'articolo 369:
1) al comma 1, la parola: «Solo» e' sostituita dalle seguenti: «A tutela del diritto di difesa,», le parole: «con indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione» e le parole: «con invito» sono sostituite dalle seguenti: «l'invito»;
2) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, puo' essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalita' ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.
1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2»;
o) all'articolo 581, il comma 1-ter e' abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio»;
p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 103, 114, 116, 268, 291,
292, 294, 299, 309, 313, 328, 369, 581 e 593 del codice di
procedura penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1.
Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali
del reato o per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una
perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il
consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il
presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni
forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza,
intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che
l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
che si tratti di corpo del reato.
6-ter. L'autorita' giudiziaria o gli organi ausiliari
delegati interrompono immediatamente le operazioni di
intercettazione quando risulta che la conversazione o la
comunicazione rientra tra quelle vietate.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui
al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni
sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo'
essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale
delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il
dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.».
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche
solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza
indicata dall'art. 292.
2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche
parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e'
riprodotto dal giudice nella motivazione di un
provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per
il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico
ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado
di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli
atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il
giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della liberta' personale ripresa mentre la
stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi
ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto
di atti non coperti dal segreto.»
«Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1.
Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque
vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie
spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Non
puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni
di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'art. 114,
comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un
soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo
che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i
risultati delle intercettazioni in altro procedimento
specificamente indicato.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il
giudice che procede al momento della presentazione della
domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il
presidente del collegio o il giudice che ha emesso il
provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di
pubblicazione stabilito dall'art. 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti,
presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti redatti
in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di
attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una
copia.»
«Art. 268 (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le
comunicazioni intercettate sono registrate e delle
operazioni e' redatto verbale.
2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente,
soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate
rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della
persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante
ai fini delle indagini non e' trascritto neppure
sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei
verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei
quali e' apposta l'espressa dicitura: «La conversazione
omessa non e' utile alle indagini».
2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila
affinche' i verbali siano redatti in conformita' a quanto
previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate
espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle
che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita
privata degli interlocutori nonche' quelle che consentono
di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che
risultino rilevanti ai fini delle indagini.
2-ter.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente
per mezzo degli impianti installati nella procura della
Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
urgenza, il pubblico ministero puo' disporre, con
provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le
operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,
riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di
persone idonee di cui all'art. 348, comma 4.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero per la conservazione
nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1. Entro cinque
giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1,
insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per
il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il
giudice non riconosca necessaria una proroga 7.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio
per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti
e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata
l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie
particolari di dati personali o soggetti diversi dalle
parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il
pubblico ministero e i difensori hanno diritto di
partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno
ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di
formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi
dell'art. 431, dispone la trascrizione integrale delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il
consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle
trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni
contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso
delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le
disposizioni di cui al primo periodo.
8. I difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su idoneo supporto. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo
supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.»
«Art. 291 (Procedimento applicativo). - 1. Le misure
sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la
richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'art. 268,
comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni
rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui
all'art. 269, nonche' tutti gli elementi a favore
dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive
gia' depositate.
1-bis.
1-ter. Quando e' necessario, nella richiesta sono
riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni
e conversazioni intercettate, in ogni caso senza indicare i
dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che
cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione.
1-quater. Fermo il disposto dell'art. 289, comma 2,
secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice
procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini preliminari con le modalita' indicate agli
articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze
cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b),
oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1,
lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati
all'art. 407, comma 2, lettera a), o all'art. 362, comma
1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o
con altri mezzi di violenza personale.
1-quinquies. Nel caso di cui all'art. 328, comma
1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del
collegio o uno dei componenti da lui delegato.
1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio e' comunicato al pubblico ministero e
notificato alla persona sottoposta alle indagini
preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima
di quello fissato per la comparizione, salvo che, per
ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il
termine, purche' sia lasciato il tempo necessario per
comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del
pubblico ministero quando la persona sottoposta alle
indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo
impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle
indagini preliminari non e' stata rintracciata e il giudice
ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai
luoghi di cui all'art. 159, comma 1.
1-septies. L'invito contiene:
a) le generalita' o altre indicazioni personali che
valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione,
nonche' l'autorita' davanti alla quale la persona deve
presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di
data e luogo di commissione del reato;
d) l'avviso della facolta' di nominare un difensore
di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di
ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto
all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del
diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere; del
diritto di informare le autorita' consolari e di dare
avviso ai familiari; della facolta' di accedere ai
programmi di giustizia riparativa.
1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene
altresi' l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice
della richiesta di applicazione della misura cautelare e
degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonche' della
facolta' di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli
atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni
e delle conversazioni intercettate, con diritto alla
trasposizione delle relative registrazioni su supporto
idoneo alla riproduzione dei dati.
1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater
deve essere documentato integralmente, a pena di
inutilizzabilita', secondo le modalita' di cui all'art.
141-bis.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e
sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze
cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura
richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell'art. 27.
2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico
ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all'art. 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata.»
«Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla
richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con
ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare
contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga
a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con
l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con
l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto
conto anche del tempo trascorso dalla commissione del
reato;
c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei
motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli
elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di
cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure 4;
d) la fissazione della data di scadenza della misura,
in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo
dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in
cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la
valutazione degli elementi a carico e a favore
dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche' all'art.
327-bis e, nel caso di cui all'art. 291, comma 1-quater,
una specifica valutazione degli elementi esposti dalla
persona sottoposta alle indagini nel corso
dell'interrogatorio.
2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione delle
esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e
conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani
essenziali, in ogni caso senza indicare i dati personali
dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia
indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi
rilevanti.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il
provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la
misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.
3-bis. L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta
dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma
1-quater, nonche' quando l'interrogatorio e' nullo per
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e
1-octies del medesimo articolo.»
«Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
proceduto ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, oppure
nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del
fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare in carcere
immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso
in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il
giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in
stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art.
293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi
del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del
caso, a dare o a completare la comunicazione o
l'informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da'
atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se
permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze
cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299,
alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita'
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto. Il giudice puo'
autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il
difensore che ne facciano richiesta a partecipare a
distanza all'interrogatorio.
4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta dal
collegio di cui all'art. 328, comma 1-quinquies, dalla
Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede
il presidente del collegio o uno dei componenti da lui
delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non
ritenga di procedere personalmente e non sia possibile
provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede
il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
precedere l'interrogatorio del giudice.
6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si
procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se
cio' non e' possibile a causa della contingente
indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di
personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
E' fatta salva l'applicazione dell'art. 133-ter, comma 3,
terzo periodo, nei casi in cui e' autorizzata la
partecipazione a distanza all'interrogatorio.».
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1.
Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste
dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando
le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura
applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del
fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno
gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi
alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad
oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono
essere immediatamente comunicati, a cura della polizia
giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona
offesa e, ove nominato, al suo difensore.
2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art.
4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione,
l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca
delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis,
282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con
altra misura meno grave sono comunicati, a cura della
cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di
pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione,
ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui
all'art. 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle
misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o
la loro sostituzione con altra misura meno grave sono
comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni
espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002,
n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da
sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona
offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la
revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito
della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in
sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente
ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore
e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121.
Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice
provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare o quando e'
richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio
ovvero quando procede all'udienza preliminare o al
giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla
revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il
giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la
revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere
puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta
alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione e'
basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia'
valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio
dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'art. 276, quando le
esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica
congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In
questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare
l'applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la
decisione al collegio di cui all'art. 328, comma
1-quinquies.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se
l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura
con altra meno grave ovvero la sua applicazione con
modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico
ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente
notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di
inammissibilita', presso il difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o
eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando
non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il
giudice dispone, anche di ufficio e senza formalita',
accertamenti sulle condizioni di salute o su altre
condizioni o qualita' personali dell'imputato. Gli
accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque entro
quindici giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta
al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere e' basata
sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma
4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate
dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro
modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza,
e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi
dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del
parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo
compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti
e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'
sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'art. 286-bis, comma 3.»
«Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato
puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del
pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla
data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165.
Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il
termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di
non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la
richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la
misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano i giorni per i quali e' stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame e' presentata nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dall'art. 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il
giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno,
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma
dell'art. 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla
persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 291,
comma 1-quater.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di comparire
personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
facolta' di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del
riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione 6.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127.
L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
ha richiesto l'applicazione della misura; esso e'
notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria, con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto
l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai
sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o,
quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di
partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi'
disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi
consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il
tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale
puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in
senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da
quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni
diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente
dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza
da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono
prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini prescritti,
l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i
casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o
la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo,
comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da
quello della decisione.».
«Art. 313 (Procedimento). - 1. Il giudice provvede
con ordinanza a norma dell'art. 292, previo accertamento
sulla pericolosita' sociale dell'imputato. Ove non sia
stato possibile procedere all'interrogatorio della persona
sottoposta alle indagini prima della pronuncia del
provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294. Il
giudice per le indagini preliminari procede nella
composizione collegiale di cui all'art. 328, comma
1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di
sicurezza detentiva.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 299 comma 1, ai fini
dell'art. 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede
a nuovi accertamenti sulla pericolosita' sociale
dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista
dall'art. 312 e' equiparata alla custodia cautelare. Si
applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta
detenzione.».
«Art. 328 (Giudice per le indagini preliminari). - 1.
Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
ministero, delle parti private e della persona offesa dal
reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le
funzioni di giudice per le indagini preliminari sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un
magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel
cui ambito ha sede il giudice competente.
1-ter.
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le
funzioni di giudice per le indagini preliminari e le
funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un
magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel
cui ambito ha sede il giudice competente.
1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari
decide in composizione collegiale l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere.».
«Art. 369 (Informazione di garanzia). - 1. A tutela
del diritto di difesa, quando deve compiere un atto al
quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico
ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e
alla persona offesa una informazione di garanzia contenente
la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione delle
norme di legge che si assumono violate della data e del
luogo del fatto e l'invito a esercitare la facolta' di
nominare un difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresi' la
persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del
diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335, comma 3.
1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona
sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-quater. La notificazione, in deroga al disposto
dell'art. 148, comma 6, secondo periodo, puo' essere
eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di
situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle
modalita' ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto
dell'art. 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve
essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza
del destinatario.
1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica
l'articolo 114, comma 2.
2.».
«Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1.
L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono
indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e
il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica,
a pena di inammissibilita':
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si
riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza,
l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta.
1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di
specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non
sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi
critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto
espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai
capi e punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione.
1-ter. (abrogato).
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e'
proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del
difensore di ufficio e' depositato, a pena
d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare,
rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la
dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai
fini della notificazione del decreto di citazione a
giudizio.»
«Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto
previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e
680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di
condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro
le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del
reato o escludono la sussistenza di una circostanza
aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero non puo' appellare contro le
sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art.
550, commi 1 e 2. L'imputato puo' appellare contro le
sentenze di proscioglimento emesse al termine del
dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di
assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche'
l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di
condanna per le quali e' stata applicata la sola pena
dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilita', nonche' le sentenze di proscioglimento relative a
reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena
alternativa.».
 
Art. 3

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale

1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 89-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). - 1.
Nell'archivio digitale istituito dall'art. 269, comma 1,
del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del
Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli
atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui
afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da
assicurare la segretezza della documentazione relativa alle
intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a
quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione
ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali
come definiti dalla legge o dal regolamento in materia o,
comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle
parti. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con
particolare riguardo alle modalita' di accesso, le
prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto
su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto
stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi
ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi
compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati
all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se
necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in
apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in
esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti
specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le
registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio
e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti
quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454
del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono
indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in
copia.».
 
Art. 4

Modifiche all'ordinamento giudiziario

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 3-bis, dopo le parole: «capi degli uffici» sono aggiunte le seguenti: «, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale»;
2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: «dei magistrati» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari»;
b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'udienza preliminare» sono aggiunte le seguenti: «e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis».

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 7-bis e 7-ter del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1
in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di
cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i
consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia
del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un
altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione
degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non
determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti
adottati.
1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di
documenti organizzativi generali, concernenti
l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli
obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla
base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel
quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai
dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente
della Corte di cassazione, sentiti il dirigente
dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di
cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'art. 11 dellalegge 24 marzo 1958,
n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio,
sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del
Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti,
rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute
esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei
programmi delle attivita' annuali di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi
per la gestione dei procedimenti previsti dall'art. 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici
giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal
dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando
vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando
le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati
ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle
degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono
elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con
delibera del Consiglio superiore della magistratura, e
trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle
dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento
dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei
magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle
singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di
affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia
compatibile con il carico esigibile di cui all'art. 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi
indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto
organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori
amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo
dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione
dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di
riferimento per l'informatica e, per la Corte di
cassazione, anche del direttore del centro elettronico di
elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto
alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base
di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio
superiore della magistratura, e contengono soltanto i
rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al
contenuto delle proposte e alle scelte organizzative
adottate.
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati
se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime
in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di
invio per via telematica del parere del consiglio
giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate
osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il
parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo
e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore
delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni.
I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte
di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici
giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni
antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il
relativo parere entro i successivi novanta giorni.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
dell'udienza preliminare non possono esercitare tali
funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore
della magistratura ai sensi dell'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi
abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono
stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato,
limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento
dell'attivita' medesima.
2-quater.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti
esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto e presso la corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via
esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il
tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti
sezioni o collegi specializzati in materia di misure di
prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e'
garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto
all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore
della magistratura e comunque non inferiore a tre
componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati
componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra'
essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara'
stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di
appello assicura che il collegio o la sezione sia
prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di
criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
integrazione delle competenze.
3.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici, assegnati al singolo
ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella
infradistrettuale.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere
nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla
base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici
giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati, con particolare riferimento alla competenza
collegiale del giudice per la indagini preliminari;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche
a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto
giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il
magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non
opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a
sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dai commi da 1-bis a 2.5.»
«Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari
e la sostituzione dei giudici impediti). - 1.
L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai
singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente,
dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o
dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e
predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio
superiore della magistratura ed approvati contestualmente
alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel
determinare i criteri per l'assegnazione degli affari
penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio
superiore della magistratura stabilisce la concentrazione,
ove possibile, in capo allo stesso giudice dei
provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la
designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
funzioni di giudice dell'udienza preliminare e prevede, in
ogni caso, la costituzione di un collegio per i
provvedimenti di applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle
infradistrettuali di cui all'art. 7-bis, comma 3-bis.
Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della
sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione
o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo
provvedimento motivato viene comunicata al presidente della
sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
altresi' i criteri per la sostituzione del giudice
astenuto, ricusato o impedito.
2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la
distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca
obiettivi di funzionalita' e di efficienza dell'ufficio e
assicuri costantemente l'equita' tra tutti i magistrati
dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.
3.».
 
Art. 5

Aumento del ruolo organico
del personale di magistratura ordinaria

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria e' aumentato di duecentocinquanta unita', da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unita' di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Note all'art. 5:
- La legge 5 marzo 1991 n. 71, recante: «Dirigenza
delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali», e' pubblicata nella G.U. 9 marzo 1991, n.
58.
 
Art. 6

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9
della legge 10 aprile 1951, n. 287

1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'eta' non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 9 e 25 della legge 10
aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise):
«Art. 9 (Requisiti dei giudici popolari delle Corti
di assise). - I giudici popolari per le Corti di assise
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65
anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo
grado, di qualsiasi tipo.».
«Art. 25 (Giudici popolari della sessione). - 1.
Quindici giorni prima della conclusione della sessione
della Corte di assise o della Corte di assise di appello,
il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in
cui si svolgera' la sessione, con l'assistenza
dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero,
estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di
schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e
comunque non superiore a cinquanta.
2. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo
verbale sottoscritto dal presidente e dell'ausiliario.
3. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la
presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i
giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno
successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici
popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di
agenti della forza pubblica.
4. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici
popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente
impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare
servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici
popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
5. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta
pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono
dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo
giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede
alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se
possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e
provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi.».
 
Art. 7

Modifica al codice
dell'ordinamento militare

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 1051 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1051 (Impedimenti, sospensione ed esclusione).
- 1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare
che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di
Stato.
2. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale
militare:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto
non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo'
derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
non inferiore a 60 giorni.
2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato
in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso
al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'art.
950, non e' inserito nell'aliquota di avanzamento o
valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio
permanente.
3. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono
di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio
sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i
motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione
d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di
avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione
per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si
trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la
valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore
generale del personale militare ne dispone la
cancellazione.
5. Al militare e' data comunicazione della sospensione
della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o
dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di
servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 1050,
ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei
commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause
impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le
stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a
valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del
servizio permanente che e' stato condannato con sentenza
definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto
non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai
doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del
prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e'
escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla
possibilita' di transito da un ruolo a un altro.».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 9

Decorrenza dell'efficacia
di alcune disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio