Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2024 (vai al sommario)
DECRETO 9 agosto 2024
Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», entrato in vigore il 15 novembre 2023;
Visto in particolare, l'articolo 42, comma 1, secondo il quale «Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6»;
Visto l'articolo 43, comma 1, secondo il quale «1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro:
a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto»;
Considerate le numerose istanze pervenute al Ministero della giustizia in riferimento al termine di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, che scade il 15 agosto 2024;
Ritenuta l'opportunita', stante l'approssimarsi della scadenza del 15 agosto 2024 e la complessita' della procedura amministrativa di adeguamento ai requisiti previsti dalle norme sopra menzionate, di differire la scadenza del termine al 31 gennaio 2025;
Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

1. I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2024

Il Ministro della giustizia
Nordio Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso