Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 24 luglio 2024 |
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro di saggio «Agricola 2000» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE del servizio fitosanitario centrale
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista l'istanza presentata in data 7 marzo 2024 dal Centro di saggio «Agricola 2000», con sede operativa in via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (MI); Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024, al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024; Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; Visto il verbale n. 0316056 del 16 luglio 2024, relativo alla verifica di conformita' effettuata in data 9 luglio 2024 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0225256 del 21 maggio 2024; Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 7 marzo 2024, a fronte di apposita documentazione presentata; Considerato l'esito favorevole della verifica di conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Agricola 2000»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro «Agricola 2000», con sede operativa in Via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (MI), e' riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); d) fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); f) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punti 10.3-10.7); g) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1); h) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2); i) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3); j) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (allegato II, punto 6.6); k) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3); l) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1); m) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (allegato III, punto 8.2); n) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5); o) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6); p) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1 - 9.3). 2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': a) aree acquatiche; b) aree non agricole; c) colture arboree; d) colture erbacee; e) colture forestali; f) colture medicinali e aromatiche; g) colture ornamentali; h) colture orticole; i) colture tropicali; j) concia sementi; k) conservazione post-raccolta; l) diserbo; m) entomologia; n) microbiologia agraria; o) nematologia; p) patologia vegetale; q) zoologia agraria; r) produzione sementi; s) vertebrati dannosi; t) reflui civili e zootecnici; u) prove agronomiche (concimazioni); v) prove di confronto varietale. |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'art. 1 e' subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 2. Il Centro di saggio «Agricola 2000» e' tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 3
1. Il riconoscimento di idoneita', di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validita' a partire dalla data di ispezione, effettuata il 9 luglio 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026. 2. Il Centro di saggio «Agricola 2000» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sara' oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2024
Il direttore del servizio fitosanitario centrale Faraglia |
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