Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92
Testo del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 4 luglio 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 15), recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Assunzione di 1.000 unita' del Corpo di Polizia penitenziaria

1. Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:
a) 500 unita' per l'anno 2025;
b) 500 unita' per l'anno 2026.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ((ed euro)) 51.144.263 annui a decorrere ((dall'anno 2036)), si provvede:
a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ((ed euro 27.373.303)) annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;
b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035 ((ed euro)) 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in
servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque
anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici
mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori
requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f);
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili.».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 2

Assunzione ((di dirigenti)) penitenziari

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di venti unita' di dirigente penitenziario.
2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche ((da espletare con le medesime modalita' previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020)), e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente ((contingente fino a un massimo di venti unita')) di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, ((di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020)), anche in deroga al ((piano dei fabbisogni di personale vigente)) alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.
5. Agli oneri di cui al comma 4 ((si provvede, quanto a euro)) 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ((e, quanto)) ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112:
«Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola superiore
della magistratura). - 1. - 2. (Omissis).
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di
previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con
uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti
ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005,
n. 150.».
 
Art. 2 bis
((Aumento della dotazione organica del personale dirigenziale
penitenziario

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di 1 unita' di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.))


Riferimenti normativi

- Per l'articolo 16, comma 3, del citato decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante: «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», e'
pubblicato nella G.U. 29 giugno 2015, n. 148.
 
Art. 2 ter

((Indennita' di specificita' organizzativa penitenziaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificita' ed assoluta peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilita' organizzative gestionali, e' corrisposta un'indennita' annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilita':
a) area dei funzionari: euro 200 mensili;
b) area degli assistenti: euro 150 mensili;
c) area degli operatori: euro 100 mensili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.))

 
Art. 2 quater
((Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
operante presso gli istituti penitenziari

1. I medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 283, lettera a), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
«Art. 2. - (Omissis)
283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita'
e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272, disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) - e) (Omissis).
(Omissis).»
 
Art. 2 quinquies
((Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN
ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari
1. Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del SSN possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, ai soli fini del reclutamento di personale da destinare all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.
2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, e' considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attivita', anche non continuative, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito ai sensi del presente comma e' certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.))

 
Art. 3
Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di
vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria
1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicita' dell'azione amministrativa, e' autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unita' di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali ((del Ministero della giustizia)) 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia
penitenziaria

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tra quattro e dodici mesi»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e' stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione ((suppletivo della durata di due mesi))»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,
della L. 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
di durata compresa tra quattro e dodici mesi, diviso in due
cicli. La durata del corso e' stabilita, nei limiti
anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e'
stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti
assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali
per minorenni, prima del raggiungimento della sede
assegnata, frequenta un corso di specializzazione
suppletivo della durata di mesi due.
2. Al termine del primo ciclo del corso di durata non
inferiore a tre mesi, gli allievi che abbiano ottenuto
giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove
pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di
polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e
vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il
quale sono sottoposti a selezione attitudinale per
l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano
qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono
nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli
esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere per non
piu' di una volta il secondo ciclo. Al termine di
quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se
l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la
durata del corso, non possono essere impiegati in servizi
di istituto, tranne i servizi funzionali all'attivita' di
formazione.».
 
Art. 4 bis

((Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario e' individuato tra soggetti esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario puo' essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonche' delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresi' l'elenco degli interventi programmati e in corso, gia' integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attivita' da porre in essere, nonche' le modalita' di trasferimento sulla contabilita' speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:
a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;
d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerita' degli interventi medesimi.
4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorita' competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.
6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o piu' ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.
8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Il compenso del commissario straordinario e' determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.
10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualita' all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.
12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonche' le modalita' di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 17-ter del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la
cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26:
«Art. 17-ter (Disposizioni per la realizzazione urgente
di istituti penitenziari). - 1. Il Commissario
straordinario per l'emergenza conseguente al
sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul
territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente
della regione territorialmente competente e sentiti i
sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle
aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni
urbanistiche, nonche' agli articoli 7 ed 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione
comporta dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle opere e costituisce
decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma
1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,
costituisce variante degli stessi e produce l'effetto
dell'imposizione del vincolo preordinato alla
espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni
altro avente diritto o interessato da essa previste, il
Commissario delegato da' notizia della avvenuta
localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su
due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di
localizzazione decorre dal momento della pubblicazione
all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale
di immissione in possesso costituisce provvedimento di
provvisoria occupazione a favore del Commissario
straordinario o di espropriazione, se espressamente
indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico,
anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione
e' determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi
dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle
destinazioni urbanistiche antecedenti la data del
provvedimento di cui al comma 1.
4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il
verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente
ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative
previste dalla normativa vigente.
5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del
provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione
in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo'
essere disposta dal Commissario straordinario, in via di
somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente
motivando la contingibilita' ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo
43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e'
adottato, ove ritenuto necessario, con successivo
provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del
patrimonio indisponibile dello Stato.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del
Dipartimento della protezione civile per le attivita' di
progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e
vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali
attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui
all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
7. In deroga all'articolo 118 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' consentito il subappalto delle
lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per
cento.
8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli
interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo
2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 2009.».
- Si riporta l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 13):
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136", e' pubblicato nella
G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. - 2. (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. - 5-bis. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).».
- Per l'articolo 16, comma 3, del citato decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56:
«Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR). - 1. Al fine di
garantire una piu' efficiente e coordinata utilizzazione
delle risorse europee e del bilancio dello Stato e
consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi
previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e' incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno
2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni
di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli
investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a
valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e' autorizzata
la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno
2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765
milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro
per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e
di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza
semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla
realizzazione degli interventi e degli investimenti del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente
articolo, nonche' sulle iniziative intraprese ai fini del
reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a
carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli
investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al
primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da' conto,
altresi', degli investimenti e degli interventi in
relazione ai quali siano state assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante
e' raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui
al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali
l'impegno di spesa e' assunto ai sensi dell'ultimo periodo
del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione
giuridicamente vincolante e' raggiunta con il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle
risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora
l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi,
ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri
casi. Per le finalita' di cui al presente comma, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e successivamente con cadenza semestrale,
le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei
predetti interventi identificati dal relativo codice unico
di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di
assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo
complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC,
nonche' l'indicazione del relativo stato procedurale di
attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa
l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti,
nonche' dei pagamenti effettuati. In caso di mancata
trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le
informazioni sono tratte dai sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dalla data di presentazione delle informative di cui
al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative
medesime, sono individuati gli eventuali interventi
relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del
mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sono contestualmente rese indisponibili le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo si
tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in
essere alla data di adozione delle relative informative e
dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e
degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il
decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale
definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita' o del loro stato di avanzamento.
Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le
relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a
concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e
i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle
autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del
comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al
presente comma, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere
nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Su
gli schemi dei decreti di cui al presente comma e'
acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il
definanziamento di interventi cui sono destinate risorse
assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai
sensi delle predette disposizioni. E', in ogni caso,
esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi
recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera
f), numero 2, e lettera m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di
definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo
34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009,
le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro
trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma
3. Nel caso in cui le risorse di cui al primo periodo
risultino gia' trasferite alle amministrazioni interessate
aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro
trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al
comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli
investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a
valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma
1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno
2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni
di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno
2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni
di euro per l'anno 2029, e' destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024,
all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei
cittadini";
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo
dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecitta'";
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027,
285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro
per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in
settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520
milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per
l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027,
all'intervento "Piani urbani integrati - progetti
generali";
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95
milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per
l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029,
all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunita'";
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e
20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento
"Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di
euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno
2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito
indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70
milioni di euro per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150
milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di
euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno
2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135
milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro
per l'anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70
milioni di euro per l'anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20
milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200
milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30
milioni di euro per l'anno 2027.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e'
incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro
33.539.000 per l'anno 2028.
7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie
e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte",
unita' di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di
euro per l'anno 2026.7
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari
a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di
euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno
2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539
milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per
l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943
milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro
per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028,
675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di
euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024,
1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni
di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle
seguenti misure:
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di
euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di
euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro
per l'anno 2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro
per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3
milioni di euro per l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di
euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;
8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di
euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di
euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di
euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di
euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di
euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di
euro per l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di
euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e
120 milioni di euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di
euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025
e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di
euro per l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di
euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di
euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di
euro per l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di
euro per l'anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91;
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello
stato di previsione del Ministero della salute, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101;
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e
a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026,
656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme
indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio
2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono
essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione
della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della
pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui
saldi di finanza pubblica;
g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per
l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno
2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per
l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669
euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno
2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno
2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669
euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305
euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e
17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per
l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 3.714.560 euro per
l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro
per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro
per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro
per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro
per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro
per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024,
2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di
euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a
73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte
in conto residui, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e
precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a
250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre
2023, n. 213;
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse disponibili nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito della missione 29 "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni
e rimborsi di imposte", unita' di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione,
in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro
23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni
2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con
riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro
15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026
ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni
2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 6.
9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le
parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le
seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilita' del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1,
sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici
necessari a ricondurre la situazione di inquinamento
dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, e per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse
del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni
di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla
quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della
medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo
territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178,
alinea, della legge n. 178 del 2020.
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi
del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi
6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e
degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il
rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della
validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo
per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, il termine finale e' quello previsto dai
cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente
comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a
qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere
pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono
vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono
assegnate fino al suo collaudo.
12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, il comma 7-bis e' abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del
programma denominato «Verso un ospedale sicuro e
sostenibile», gia' finanziati a carico del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad
esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del
finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67. Per il fine di cui al primo periodo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' incrementata, per l'anno
2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante
utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare
la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 "Case
della Comunita'" e 1.3 "Ospedali di Comunita'", di cui alla
Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento
1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", di cui alla
Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi gia'
posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei
materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per
l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26,
comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti
accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro
destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti
inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) gia'
sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia
suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del
quadro generale delle distinte fonti di finanziamento
destinate agli investimenti interessati dal presente comma,
e' trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con
decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS,
previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione
degli Investimenti e previa intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono
trasferite alla regione interessata, su richiesta del
Ministero della salute, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo
Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti.
La regione presenta al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
con periodicita' semestrale, il rendiconto delle risorse
finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di
finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR,
giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale
dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilita'
speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza
pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per essere
utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo,
destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR,
come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8
dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria
Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma
1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi
conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea
per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. - 6. (Omissis).
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. - 9. (Omissis).».
 
Art. 5

((Interventi in materia di liberazione anticipata

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6»;
b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione»))
.
2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole ((«La concessione del beneficio e' comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio))sono comunicate».
3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata e' rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente puo' essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.
2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.
3. Il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima.
4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e' comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, pro-porre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ((al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:
a) che ((il procedimento)) per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle ((previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3)) del presente articolo;
b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, ((come modificato dal comma 3 del presente articolo));
c) ((che il direttore dell'istituto trasmetta)) gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ((come modificato dal comma 2 del presente articolo,)) in tutti i casi in cui e' richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 656 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato. L'ordine e' notificato al
difensore del condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza 3.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.
b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione 8. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis
del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c).
9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata
fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche'
disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione
domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a
settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai
sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di
reclusione, fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via
provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di
salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza
di cui al comma 6.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.
10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine
di esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente
indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da
espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e'
dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui
all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non
saranno riconosciute qualora durante il periodo di
esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato
all'opera di rieducazione.».
- Si riporta l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a
pena detentiva che ha dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento
di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace
reinserimento nella societa', una detrazione di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso
in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione, la mancata concessione o la revoca
del beneficio sono comunicate all'ufficio del pubblico
ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha
emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale
provvedimento e' stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel
corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del
beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che
occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei
permessi premio, della semiliberta' e della liberazione
condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma
1 si considera come scontata. La presente disposizione si
applica anche ai condannati all'ergastolo.».
- Si riporta l'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;29
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.- 4-ter. (Omissis).».
- Il decreto Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, recante: «Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'», e' pubblicato nella G.U. 22
agosto 2000, n. 195, S.O.
 
Art. 6
Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti
sottoposti al trattamento penitenziario
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:
a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;
b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'((articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,)) possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) n. 230 del 2000.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Si riportano gli articoli 37, 39 e 61 del citato
decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230:
«Art. 37 (Colloqui). - 1. I colloqui dei condannati,
degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado sono autorizzati dal
direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai
congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono
presentare il permesso rilasciato dall'autorita'
giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e,
inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' previste
dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri
oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad
altri. Il personale preposto al controllo sospende dal
colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o
molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi
divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni
caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui
possono avere luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei
colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo
comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si
applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di
colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il
colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci
anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti
stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In
considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e'
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o
l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le
esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A
ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli
opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del
permesso, si fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita'
lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, e'
favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi,
ove possibile.».
«Art. 39 (Corrispondenza telefonica). - 1. In ogni
istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le
occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche'
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla
settimana. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad
effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o
con le persone conviventi, in occasione del loro rientro
nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si
tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della
legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici
ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i
limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi
di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si
svolga con prole di eta' inferiore a dieci anni, nonche' in
caso di trasferimento del detenuto.
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla
corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalita'
di cui ai commi 2 e 3, dall'autorita' giudiziaria
procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal
magistrato di sorveglianza.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere
corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta
all'autorita' competente, indicando il numero telefonico
richiesto e le persone con cui deve corrispondere.
L'autorizzazione concessa e' efficace fino a che non ne
intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente deve anche indicare i motivi che consentono
l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo
fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sul
richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve
essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale
dell'istituto con le modalita' tecnologiche disponibili. La
durata massima di ciascuna conversazione telefonica e' di
dieci minuti.
7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il
visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai
sensi dell'articolo 18 della legge, puo' disporre che
conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a
mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la
registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate
su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati
nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica
prepagata.
9. La contabilizzazione della spesa avviene per
ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere
corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati,
all'interessato puo' essere data solo comunicazione del
nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempre
che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in
cui la chiamata provenga da congiunto o convivente
anch'esso detenuto, si da' corso alla conversazione,
purche' entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme
restando le disposizioni di cui al comma 7.».
«Art. 61 (Rapporti con la famiglia e progressione nel
trattamento). - 1. La predisposizione dei programmi di
intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli
internati con le loro famiglie e' concertata fra i
rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri
di servizio sociale.
2. Particolare attenzione e' dedicata ad affrontare la
crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal
nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un
valido rapporto con i figli, specie in eta' minore, e a
preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il
soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal
fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di
osservazione, il direttore dell'istituto puo':
a) concedere colloqui oltre quelli previsti
dall'articolo 37;
b) autorizzare la visita da parte delle persone
ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte
della giornata insieme a loro in appositi locali o
all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme
restando le modalita' previste dal secondo comma
dell'articolo 18 della legge.».
- Si riporta l'articolo 18, sesto comma, della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). -
(Omissis)
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
(Omissis).».
 
Art. 6 bis

((Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti

1. Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilita' ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalita':
a) costante monitoraggio dell'attivita' dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN;
b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;
c) supporto alle attivita' gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
d) supporto all'emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei principi di uniformita', appropriatezza e qualita', nonche' alla relativa valutazione;
e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;
f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei o internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata.
2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi del SIND e del SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualita' di titolare del trattamento.
3. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualita' di titolare del trattamento.
4. Il trattamento e' effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche', in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilita' dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non gia' stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalita' di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso e i relativi sistemi di autenticazione, le modalita' di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalita' procedurali e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticita', integrita' e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntare in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalita' di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le modalita' e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018. I termini di conservazione sono determinati in conformita' ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalita' perseguite.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. E' altresi' autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto a euro 350.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta l'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v),
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE):
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante). - 1. - 1-ter. (Omissis)
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) - u) (Omissis);
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale;
z) - dd) (Omissis).
3. (Omissis).».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. del
4 maggio 2016, L119.
- Per l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riportano gli articoli 3, comma 1, 5, comma 1, 9,
10, 11 e 13 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio):
«Art. 3 (Principi applicabili al trattamento di dati
personali). - 1. I dati personali di cui all'articolo 1,
comma 2, sono:
a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalita' determinate, espresse e
legittime e trattati in modo compatibile con tali
finalita';
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalita' per le quali sono trattati;
e) conservati con modalita' che consentano
l'identificazione degli interessati per il tempo necessario
al conseguimento delle finalita' per le quali sono
trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la
persistente necessita' di conservazione, cancellati o
anonimizzati una volta decorso tale termine;
f) trattati in modo da garantire un'adeguata
sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate.
2. - 4. (Omissis).».
«Art. 5 (Liceita' del trattamento). - 1. Il trattamento
e' lecito se e' necessario per l'esecuzione di un compito
di un'autorita' competente per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell'Unione
europea o su disposizioni di legge o di regolamento o su
atti amministrativi generali che individuano i dati
personali e le finalita' del trattamento.
2. (Omissis).».
«Art. 9 (Comunicazioni e modalita' per l'esercizio dei
diritti dell'interessato). - 1. Il titolare del trattamento
adotta misure adeguate a fornire all'interessato tutte le
informazioni di cui all'articolo 10 ed effettua le
comunicazioni relative al trattamento di cui agli articoli
8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, intellegibile e
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e
chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo
adeguato, anche per via elettronica, se possibile con le
stesse modalita' della richiesta.
2. Il titolare del trattamento facilita l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 da parte
dell'interessato.
3. Il titolare del trattamento informa l'interessato
senza ingiustificato ritardo e per iscritto dell'esito
della sua richiesta.
4. E' assicurata la gratuita' del rilascio di
informazioni ai sensi dell'articolo 10 e dell'esercizio dei
diritti previsti dagli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo
5, secondo periodo, del regolamento UE.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, con
decreto adottato dal Ministro competente sono individuati,
ove necessario anche per categorie, i trattamenti non
occasionali effettuati con strumenti elettronici per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, previsti da
disposizioni di legge o di regolamento, nonche' i relativi
titolari.».
«Art. 10 (Informazioni da rendere disponibili o da
fornire all'interessato). - 1. Il titolare del trattamento
mette a disposizione dell'interessato, anche sul proprio
sito internet, le seguenti informazioni:
a) l'identita' e i dati di contatto del titolare del
trattamento;
b) i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati, se previsto;
c) le finalita' del trattamento cui sono destinati i
dati personali;
d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al
Garante e i relativi dati di contatto;
e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare
del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la
cancellazione dei dati personali e la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il
titolare del trattamento, quando previsto da disposizioni
di legge o di regolamento, fornisce all'interessato le
seguenti ulteriori informazioni, funzionali all'esercizio
dei propri diritti:
a) il titolo giuridico del trattamento;
b) il periodo di conservazione dei dati personali o,
se non e' possibile, i criteri per determinare tale
periodo;
c) le categorie di destinatari dei dati personali,
anche in Paesi terzi o in seno a organizzazioni
internazionali;
d) le ulteriori informazioni ritenute utili
all'esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i
dati personali siano stati raccolti all'insaputa
dell'interessato.».
«Art. 11 (Diritto di accesso dell'interessato). - 1.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento in
corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
a) le finalita' e il titolo giuridico del
trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali o,
se non e' possibile, i criteri per determinare tale
periodo;
e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento
la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano;
f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i
relativi dati di contatto;
g) la comunicazione dei dati personali oggetto del
trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine.
2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, il
titolare del trattamento informa l'interessato, senza
ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o
limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonche' del
diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di
proporre ricorso giurisdizionale.
3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di
fatto o di diritto su cui si basa la decisione di cui al
comma 2. Tali informazioni sono rese disponibili al
Garante.».
«Art. 13 (Esercizio dei diritti dell'interessato e
verifica da parte del Garante). - 1. Al di fuori dei casi
di trattamento effettuato dall'autorita' giudiziaria per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, i diritti
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita' di cui all'articolo 160 del
codice.
2. Il titolare del trattamento informa l'interessato
della facolta' di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa
l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche
necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto
dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.».
- Per l'articolo 16, comma 3, del citato decreto-legge
22giugno 2023, n. 75, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. - 4. (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
recante disciplina del regime detentivo differenziato
1. All'articolo 41-bis, comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti ((modificazioni)):
a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 41-bis della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro della giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque
per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo
mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza di collegamenti con
un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La
sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i
collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o
di concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la
sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata
espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai
delitti indicati nell'articolo 4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e'
adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito
l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e
acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi
di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il
provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed e'
prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi,
ciascuno pari a due anni. La proroga e' disposta quando
risulta che la capacita' di mantenere collegamenti con
l'associazione criminale, terroristica o eversiva non e'
venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e
della posizione rivestita dal soggetto in seno
all'associazione, della perdurante operativita' del
sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove
incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti
del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei
familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non
costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa.
2-ter.
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti
a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna
ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno
al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai
familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati
volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui
vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma
dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano
colloqui puo' essere autorizzato, con provvedimento
motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico
mensile con i familiari e conviventi della durata massima
di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I
colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano ai colloqui con i
difensori con i quali potra' effettuarsi, fino ad un
massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un
colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone,
ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma
dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le
necessarie misure di sicurezza, anche attraverso
accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione,
volte a garantire che sia assicurata la assoluta
impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a
diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti e cuocere
cibi;
f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di
giustizia riparativa.
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della liberta' personale, quale
meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre
2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno
delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti
ed internati sottoposti al regime speciale di cui al
presente articolo e svolge con essi colloqui visivi
riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo
auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini
della limitazione dei colloqui personali di cui al comma
2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei
detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del
territorio di competenza, all'interno delle sezioni
speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e
svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente
videoregistrati, che non sono computati ai fini della
limitazione dei colloqui personali di cui al comma
2-quater.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle
aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque
denominati, nell'ambito del territorio di propria
competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata
agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al
presente articolo. Tale visita e' consentita solo per
verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono
consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al
regime speciale di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento.
All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono
essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio
del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o
del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale
presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il
difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento ed e' trasmesso
senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre
un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo
conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di
reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o
dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»
 
Art. 8
Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e
il reinserimento sociale dei detenuti
1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunita' e agevolare un piu' efficace reinserimento delle persone detenute adulte e' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco e' articolato in sezioni regionali ed e' tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi ((dalla data di entrata in vigore)) della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento ((dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo)), le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualita' dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', stabilite le modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonche' i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso ((alle suddette strutture da parte dei detenuti)) che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, ((di riqualificazione professionale e di reinserimento)) socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.
4. Le strutture iscritte nell'elenco ((di cui al comma 1)), in presenza di specifica disponibilita' ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.
5. ((L'elenco di cui al comma 1 deve)) essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.
6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.
((6-bis. Per ampliare le opportunita' di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonche' per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti e' autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.))

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Si riporta l'articolo 284 del codice di procedura
penale:
«Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari
non puo' essere eseguita presso un immobile occupato
abusivamente.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie.».
- Si riporta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n.
547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria):
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle
ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e
mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi
contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono
trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro
il termine di presentazione del disegno di legge di
bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto
consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.».
 
Art. 9
((Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231))


1. Al codice penale dopo l'articolo 314 e' inserito il seguente:
«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.».
2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: «314» e' inserita la seguente: «, 314-bis» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili».
2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «314» e' inserita la seguente: «, 314-bis».
2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 314, primo comma, 316 e 323» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 314, primo comma, 314-bis e 316» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili» e le parole: «e abuso d'ufficio» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 322-bis e 323-bis del
codice penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 322-bis (Peculato,indebita destinazione di denaro
o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilita', corruzione e istigazione alla
corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti
internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di
Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314,
314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e
323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.».
«Art. 323-bis (Circostanze attenuanti). - Se i fatti
previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323
sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si
sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per
assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli
altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o
altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo
a due terzi.».
- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300), come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Peculato,indebita destinazione di denaro o
cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilita', corruzione). - 1. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322,
commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La
medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli
interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo
comma, 314-bis e 316 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo
319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto
di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se
il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato
e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si
e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per
assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei
responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre
utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative
che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni
interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13,
comma 2.».
 
Art. 10
((Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per
l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di
misure alternative e di misure di sicurezza, nonche' modifiche al
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34))

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), la parola «reiterata» ((e' sostituita dalla seguente:)) «grave»;
b) all'articolo 412, dopo il comma 2-bis ((e' aggiunto il seguente)):
«2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».
((1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 658-bis (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679».))

2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» e' soppressa;
c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando e' proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;
d) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non e' stata emessa.».
((2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero».
2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 154-quater (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria). - 1. Se non e' presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte».
2-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».
2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 371-bis, 412, 678 e 679 del
codice di procedura penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori
distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento
delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita'
dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse
articolazioni e di assicurare la completezza e
tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
d); - e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e grave violazione dei doveri
previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3).
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le
necessarie informazioni personalmente o tramite un
magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al
comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e
635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti
sono commessi in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies
del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni
dei commi 3 e 4 del presente articolo.».
«Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari per
mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il procuratore
generale presso la corte di appello puo' disporre, con
decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari
se il pubblico ministero non ha disposto la notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto
l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo
407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato
richiesta di differimento del deposito ai sensi
dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione puo' essere
disposta solo se la richiesta e' stata rigettata.
L'avocazione puo' essere, altresi', disposta nei casi in
cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni
inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine
fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma
4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo
415-ter, comma 5, primo periodo.
2. Il procuratore generale, puo' altresi' disporre
l'avocazione a seguito della comunicazione prevista
dall'articolo 409, comma 3.
2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro
novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.
2-ter. Il procuratore generale, quando dispone
l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di
cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis,
comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.».
«Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). - 1. Il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle
misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il
tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza,
se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del
pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di
ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi e' motivo di
dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono
comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.
1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie
attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione
delle pene sostitutive della semiliberta' e della
detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla
conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di
sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di
riabilitazione, alla valutazione sull'esito
dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla
dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla
liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione
della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e
2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma
dell'articolo 667, comma 4.
1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a un
anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui
all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di
sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie
informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un
termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza
formalita', puo' applicare una delle misure menzionate
nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione
della misura e' comunicata al pubblico ministero e
notificata all'interessato e al difensore, i quali possono
proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il
termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza,
quando e' proposta opposizione, procede, a norma del comma
1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso
modo il tribunale di sorveglianza procede quando
l'ordinanza non e' stata emessa. Durante il termine per
l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa,
l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.
2. Quando si procede nei confronti di persona
sottoposta a osservazione scientifica della personalita',
il giudice acquisisce la relativa documentazione e si
avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.
3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si
svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.
3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato
all'interessato, contiene, a pena di nullita',
l'avvertimento della facolta' di parteciparvi
personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa
richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano
in ogni caso le forme e le modalita' di partecipazione a
distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste
dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a
distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato,
ne fa richiesta ovvero quando lo stesso e' detenuto o
internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del
giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la
traduzione dell'interessato.
3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di
sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza,
quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti
sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti
penali internazionali, danno immediata comunicazione della
data dell'udienza e della pertinente documentazione al
Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il
Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi
internazionali, l'organismo che ha pronunciato la
condanna.».
«Art. 679 (Misure di sicurezza). - 1. Quando una misura
di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei
casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o
deve essere ordinata successivamente, il magistrato di
sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente
pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa,
ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o
professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta
del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore
o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla
revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata
ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di
sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza
ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta
medesima. Fino alla decisione, permane la misura di
sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312
e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti.
Nelle more della decisione, la misura di sicurezza
provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal
magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico
ministero.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla
esecuzione delle misure di sicurezza personali.».
- Si riportano gli articoli 2 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 (Norme di attuazione
della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Iniziativa del procuratore della Repubblica
per la costituzione di squadre investigative comuni). - 1.
Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini
relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis,
3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale o a delitti per i quali e'
prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni, puo' richiedere la
costituzione di una o piu' squadre investigative comuni.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta
puo' essere formulata anche quando vi e' l'esigenza di
compiere indagini particolarmente complesse sul territorio
di piu' Stati membri o di assicurarne il coordinamento.
3. Quando diversi uffici del pubblico ministero
procedono a indagini collegate, la richiesta e' formulata
d'intesa fra loro.
4. La richiesta di istituzione della squadra
investigativa comune e' trasmessa alla autorita' competente
dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende
istituire una squadra. Il procuratore della Repubblica che
richiede l'istituzione della squadra investigativa comune
ne da' informazione al procuratore generale presso la corte
di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti
di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis,
comma 4-bis del codice di procedura penale, al procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del
coordinamento investigativo.».
«Art. 4 (Atto costitutivo della squadra investigativa
comune. Modifica e proroga). - 1. L'istituzione della
squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione
di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della
Repubblica e dell'autorita' competente dello Stato membro o
degli Stati membri coinvolti.
2. L'atto costitutivo indica:
a) i componenti della squadra investigativa comune,
ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri
nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune
possono far parte uno o piu' magistrati dell'ufficio del
pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto costitutivo.
I membri distaccati sono i componenti della squadra
appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla
normativa nazionale;
b) il direttore della squadra investigativa comune,
scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno
parte magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, il
direttore e' indicato tra uno di essi.
c) l'oggetto e le finalita' dell'indagine;
d) il termine entro il quale le attivita' di indagine
devono essere compiute.
d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui
agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico
ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso,
il parere del procuratore generale presso la corte di
appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di
cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale,
del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. All'atto costituivo e' allegato il piano d'azione
operativo, contenente le misure organizzative e
l'indicazione delle modalita' di esecuzione.
4. Quando ravvisano la necessita' investigativa, le
autorita' che hanno costituito la squadra investigativa
comune possono modificare, con atto sottoscritto, l'oggetto
e la finalita' dell'indagine e possono prorogare il termine
entro il quale le attivita' di indagine devono essere
compiute.
5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con
le modalita' di cui al comma 4, puo' essere modificata la
composizione della squadra investigativa comune, con
sostituzione di taluno dei membri o con l'aggiunta di
ulteriori membri, sia nazionali che distaccati.
6. Le attivita' della squadra investigativa comune che
opera sul territorio dello Stato sono in ogni caso
sottoposte, ai sensi dell'articolo 327 del codice di
procedura penale, alla direzione del pubblico ministero.
7. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il
pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra
investigativa comune e' indicato nell'atto costitutivo.».
 
((Art. 10 bis

Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attivita' di lavoro, autonomo o dipendente, puo' essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attivita' di pubblica utilita', senza remunerazione, nelle forme e con le modalita' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attivita' predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente».
2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi gia' finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 47 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). -
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, se il
soggetto e' recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio
di esecuzione penale esterna, se l'istanza e' proposta da
soggetto in liberta', nei casi in cui si puo' ritenere che
il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni
di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta
altri reati.
2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di
offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite
attivita' di lavoro, autonomo o dipendente, puo' essere
ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di
volontariato oppure ad attivita' di pubblica utilita',
senza remunerazione, nelle forme e con le modalita' di cui
agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della
giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili,
nell'ambito di piani di attivita' predisposti entro il 31
gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati,
le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione
penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di
sorveglianza territorialmente competente.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo'
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere
concesso al condannato che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio
di cui al comma 2.
3-ter. L'affidamento in prova puo' altresi' essere
concesso al condannato alle pene sostitutive della
semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare
sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
dopo l'espiazione di almeno meta' della pena, quando il
condannato abbia serbato un comportamento tale per cui
l'affidamento in prova appaia piu' idoneo alla sua
rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del
pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di
sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma
1-ter, del codice di procedura penale, in quanto
compatibile.
4. L'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria
dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza
conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente
gli atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le
deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei
casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al
magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione
di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione
delle pene accessorie perpetue. A tali fini e' valutato
anche lo svolgimento di un programma di giustizia
riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di
sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche e patrimoniali, puo' dichiarare
estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia'
riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata
convertita la pena pecuniaria non eseguita.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e
69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3.».
- Si riporta il comma 312 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016)
«Omissis
312. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018
e 2019, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare
l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli
obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge
11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari
di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e
sostegno del reddito previste dalla normativa vigente,
coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita'
sociale in favore di comuni o enti locali, nonche' in
favore dei detenuti e degli internati impegnati in
attivita' volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21,
comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei
soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi
dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma
8-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo
168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti
asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno,
trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 (Riforma
dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva
e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r),
della legge 23 giugno 2017, n. 103):
«Art. 2 (Modifiche alle norme sull'ordinamento
penitenziario in tema di lavoro penitenziario). - 1.
(Omissis).
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' integrato dell'importo
di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per
le finalita' connesse alla copertura degli obblighi
assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore
dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di
pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 20-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354.
3. - 4. (Omissis).»
 
Art. 11
Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati
esteri

1. Non possono essere sottoposti a sequestro ne' pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorita' monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.
2. L'inefficacia di cui al comma 1 e' rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.
3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.
 
Art. 12
Modifica in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e
per le famiglie

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Disposizioni per la definizione dei
procedimenti pendenti). - 1. Le disposizioni previste dalla
sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni
dalla data della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data.
2. I procedimenti civili, penali e amministrativi
pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di
cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente
vigenti.
3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale
ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono
definiti da questo sulla base delle disposizioni
anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti,
anche temporanei, e' regolata dalle disposizioni introdotte
dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla
data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione
circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie.
4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la
completa definizione delle misure organizzative relative al
personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni
circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi,
mediante istituti di flessibilita', del personale
amministrativo di altri uffici del distretto individuato
con provvedimenti del direttore generale del personale e
della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il
personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante
applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal
Consiglio superiore della magistratura.
5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i
minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva,
rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio
2030 si intende fissata davanti al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi
incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi
magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva
l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice
di procedura civile.».
 
Art. 13

((Modifica)) all'articolo 2506.1 del codice civile

1. ((All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile)) dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote», le parole «a se' stessa» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2506.1 del codice civile, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con la
scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del
suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione
e a se' stessa le relative azioni o quote, continuando la
propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.».
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli ((articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ((ai relativi adempimenti)) mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.