Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 giugno 2024, n. 76
Testo del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Contributi per beni mobili

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater (( del presente articolo )).
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ((, ai sensi del comma 6-ter, )) riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».
(( 1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di beni mobili, e» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso. ))

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate confluisce per l'anno 2024 (( nella contabilita' speciale )) di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,
recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),
il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi
di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione
puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi
compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e
assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri
e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
da rendere compatibili gli interventi strutturali con la
tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello
di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello
di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di
ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad
abitazione o attivita' produttive distrutti o che
presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e
le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni
interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di
particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di
ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al
rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai
sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi,
fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei
limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte
alle seguenti tipologie di intervento e di danno
direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui
all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo
articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e
in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso
del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento
(UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE)
2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, previa
presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la
ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di
attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
i-bis) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole causati da frane, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano
di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102.
3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere
altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate
dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra
provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di
edifici gravemente danneggiati per i quali non sia
possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente
disponibili per la destinazione residenziale o produttiva
nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle
ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e
non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo
luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
demolire, per i quali siano disposte le misure di
delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a),
nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis,
lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto
previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al
patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla
relativa demolizione con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono
alternativi rispetto ai contributi per la riparazione,
ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono
essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a
tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al
netto dei costi di demolizione.
3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter),
il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo
12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ripartite tra le regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno
degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del
comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo
20-quinquies.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con
detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale
inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte,
agli operatori economici incaricati o ai professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo
pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale
del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato
l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del
2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti
giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da
20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate agli interventi di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g)
del comma 3.
6-ter. Il Commissario straordinario, con i
provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite
di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7,
lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del
presente articolo.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o
gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi
alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti
all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati
con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi
eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi
del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in
maniera forfetaria e sulla base del numero e della
tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i
beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a
cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per
ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo
complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il
rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al
presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi
assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in
conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al
precedente periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20-ter, comma 7,
lettera e) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023,
n. 177, recante «Interventi urgenti per fronteggiare
l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi
a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti
per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi
eventi»:
«Art. 20-ter (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - Omissis
7. Il Commissario straordinario:
(omissis)
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della
struttura di supporto di cui al comma 2, come
rispettivamente finanziate;
(omissis).».

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2016, n.
294, recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»:
«Art. 9 (Contributi ai privati per i beni mobili
danneggiati). - 1. In caso di distruzione o danneggiamento
grave di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un
contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione
al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia
anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1,
come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato
1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni
di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, da
definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2023, n.
278, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini normativi e versamenti fiscali»:
«Art. 7 (Misure urgenti in materia di anticipo dei
termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto
forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale). -Omissis
3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero
emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa
autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette
finalita' sono destinate, per l'anno 2023, al
rifinanziamento di interventi in favore delle imprese,
anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo
20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio
2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno
interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
L'integrazione di risorse di cui al presente comma puo'
avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'articolo 20-quinques, del
citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
«Art. 20-quinquies) (Fondo per la ricostruzione nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione
dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far
data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo
di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro
per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e
in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori
complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla
riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del
bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo
temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al
comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui
nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al
presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate
rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e,
mediante apposita variazione di bilancio in conto residui,
sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale
coerente con quello previsto a legislazione vigente per le
risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024
e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al
presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in
relazione al predetto profilo temporale. Le somme iscritte
nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29,
programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al
piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze
per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate,
anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, per il completamento degli interventi
infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del
rischio sismico, nonche' di quelli destinati al
potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della
digitalizzazione.
4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal
Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e'
altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di
procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con
particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite
alla gestione commissariale straordinaria, di cui
all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma
urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali,
nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e
di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui
all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al
predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica
l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili
al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma
11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che sono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni
di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno
2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989
euro per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello
stato di previsione del Ministero dell' economia e delle
finanze, in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.».
 
Art. 2

Contributi per la delocalizzazione
e l'acquisto di aree alternative

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 20-quinquies, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 3

Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza

1. All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «avvalendosi della propria struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di (( contributi pubblici» )) e dopo le parole: «previo sorteggio dei beneficiari» sono inserite le seguenti: «o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attivita' (( di controllo,» )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-septies, comma
5, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-septies (Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata).
- Omissis
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della
propria struttura di supporto ovvero, sulla base di
convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali
aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e
di vigilanza per la prevenzione e la repressione di
illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici,
procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli
interventi per i quali sia stato adottato il decreto di
concessione dei contributi a norma del presente articolo,
previo sorteggio dei beneficiari o loro selezione in
applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base
di precedenti attivita' di controllo, in misura pari almeno
al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.
Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi
sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti,
il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la
revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei
contributi e provvede a richiedere la restituzione delle
eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei
contributi di cui al presente articolo prevede clausole di
revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o
ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche
solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli
indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di
revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla
restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si
procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo
ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
Omissis.».
 
Art. 4

Procedure di selezione pubblica
e proroga della struttura commissariale

1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'attuazione (( di quanto previsto al comma 1 )) si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023 )).
3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, (( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (( al primo periodo, )) le parole: «, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi» (( sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025» ));
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi (( o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate )), formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni (( o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni )), ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia (( e delle Forze armate )), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-ter, commi 1 e
6, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le
regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui
al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario
straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
(Omissis).
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'articolo 20-septies, comma
8-bis del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 20-septies (Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata).
- Omissis.
8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle
attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto
degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti
capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo
determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi, decorrenti dalla data di effettiva assunzione e
comunque sino al 31 dicembre 2025, fino a un massimo
complessivo di 250 unita' di personale con professionalita'
di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164
funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di
cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati
e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti
di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le
regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma
sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie
vigenti di concorsi gia' banditi o derivanti dalle
procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili
professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta'
di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni, ad eccezione
di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e
delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione
previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo
colloquio, sulla base di criteri di pubblicita',
trasparenza e imparzialita'. A tale fine e' autorizzata la
spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000
per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per
l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si
provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a
7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2021, n. 188,
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»:
«Art. 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di
elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli
dell'amministrazione degli enti locali). - 1. Gli enti
locali possono organizzare e gestire in forma aggregata,
anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni
uniche per la formazione di elenchi di idonei
all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili
professionali e categorie, compresa la dirigenza.
2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di
gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi
accordi.
3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di
idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni
programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di
personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di
validita'. Gli enti locali interessati procedono alle
assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli
elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di
procedere all'assunzione di personale in base ai documenti
programmatori definiti dal singolo ente.
4. In presenza di piu' soggetti interessati
all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le
candidature con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla
quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il
singolo ente interessato all'assunzione, prima di
procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti
inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilita'
all'assunzione. In presenza di piu' soggetti interessati
all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova
selettiva scritta o orale diretta a formulare una
graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del
posto disponibile.
5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta
costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno
una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli
enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per
l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano
iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della
loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un
massimo di tre anni.
6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per
la formazione degli elenchi di idonei possono essere
gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il
coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di
societa' esterne specializzate nel reclutamento e nella
selezione del personale, costituendo a tal fine uffici
dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere
esternalizzati.
7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere
utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si
rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto
di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
8. Ferma restando la priorita' nell'utilizzo delle
proprie graduatorie, per le finalita' di cui al comma 7,
gli enti locali possono procedere anche in deroga alla
previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a
tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente
articolo sono soggette alle forme di pubblicita' previste a
legislazione vigente.».
 
Art. 5

Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione

1. All'articolo 20-novies (( del )) decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. (( Per )) assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purche' siano gia' in possesso delle professionalita' necessarie per far fronte alle relative attivita':
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le societa' partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unita' sanitarie locali;
f) le (( istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) )), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2-ter. Le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e (( dalle societa' e dai soggetti )) di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri (( derivanti dalle )) convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Societa' ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.».
2. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-ter».
(( 2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater e' aggiunto il seguente:
«9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-novies del
citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-novies (Soggetti attuatori degli interventi
relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1.
Per gli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di
cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario
diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le universita', limitatamente agli interventi
sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore
alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, i presidenti delle regioni interessate,
ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con
apposito provvedimento possono delegare ai consorzi di
bonifica, ai comuni, agli altri enti locali interessati o
agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo
svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro
realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di
titolarita' dei comuni o di altri enti locali interessati,
fermo restando il potere regionale di delega di cui al
primo periodo del presente comma, il Commissario
straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti
ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare lo
stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale
titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito
territoriale ottimale territorialmente competente, quale
soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
2-bis. Per assicurare la celere realizzazione,
attuazione e rendicontazione degli interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo
20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione,
con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori,
purche' siano gia' in possesso delle professionalita'
necessarie per far fronte alle relative attivita':
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli
organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le societa' partecipate a controllo pubblico e i
soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unita' sanitarie locali;
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi
sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore
alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2-ter. Le attivita' svolte dagli organismi in house di
cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle societa' e dai
soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite
in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti dalle
convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del
quadro economico dell'intervento, non possono superare il
limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro
economico. Alle convenzioni stipulate con la Societa' ANAS
S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del
comma 3.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla
definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino
della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse
nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS
S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui
all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in
continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai
sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e relativamente agli interventi di
contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie
stradali e sulle aree contigue, anche se di proprieta'
ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali
restano responsabili dei successivi adempimenti
manutentivi, la medesima societa' provvede, secondo quanto
previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2,
lettera e), del presente decreto, in qualita' di soggetto
attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione,
a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le
modalita' di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da
parte della stessa societa' ANAS S.p.a., delle risorse che
possono essere temporaneamente distolte dalla finalita' cui
sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il
coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva
messa in sicurezza e al definitivo ripristino della
viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella
competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero
alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi
gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma
2, lettera b), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018, la societa' ANAS S.p.a. opera in
qualita' di soggetto attuatore e provvede direttamente,
secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo
20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove
necessario, anche in ragione dell'effettiva capacita'
operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli
interventi, anche operando in via di anticipazione a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868,
della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime
modalita' di cui al primo periodo del presente comma. Gli
oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita'
connesse alla realizzazione dei citati interventi sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi con le
modalita' e nel limite della quota di cui all'articolo 36,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate
ai sensi del primo e del secondo periodo del presente
comma, sono reintegrate a valere sulla contabilita'
speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione
di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. La societa' RFI S.p.A., secondo quanto previsto
nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera
e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con
il Commissario straordinario ai sensi del medesimo articolo
20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualita' di
soggetto attuatore, a valere sulle risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies,
comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies,
comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla
definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino
degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche' agli
interventi di contrasto al dissesto di versante incombente
sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se
di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e
privati, i quali restano responsabili dei successivi
adempimenti manutentivi.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la
funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero
della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1,
lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al
comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia
europea per singolo intervento, si osservano le procedure
previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento
della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter,
comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale
italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le
modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad
assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza
nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita'
di intervento e il metodo di calcolo del costo del
progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di
cui all'articolo 20-ter puo' avvalersi, previa stipulazione
di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese,
della Struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di
interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati
nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita'
di progettazione della citata Struttura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20-octies del
citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-octies (Ricostruzione pubblica). - 1. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma
8, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di
contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per
interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli
immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di
cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta
conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo
articolo 20-bis, in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia
residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle
strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli
edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di proprieta' pubblica nonche' delle chiese
e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai
sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati
per le esigenze di culto;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche,
comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e
bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli
immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in
relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta'
di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma
8, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale per le opere pubbliche
danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di
urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il
finanziamento degli interventi in base alle risorse
disponibili;
b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che
quantifica il danno e prevede il finanziamento degli
interventi in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sulle situazioni
di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite
dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con
priorita' per le situazioni di dissesto che costituiscono
pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di
interventi integrati di mitigazione del rischio
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e
della biodiversita' e per la delocalizzazione di beni in
aree a elevata pericolosita' idraulica, nei limiti delle
risorse specificamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali
danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis, con particolare attenzione agli impianti di
depurazione e di collettamento fognario da ripristinare
nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture
ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera
anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani nonche' gli impianti dedicati alla gestione
dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo
20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali e ai
sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di
255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le
infrastrutture ferroviarie, comprendente altresi'
l'individuazione, per le infrastrutture stradali, dei
meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro
del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente
decreto. Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario
straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri
economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita
convenzione quadro con la societa' Rete ferroviaria
italiana (RFI) S.p.A. per la definizione degli interventi
alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle
modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli
eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli
interventi non strettamente riconducibili alle competenze
istituzionali della RFI S.p.A., dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli
interventi oggetto della convenzione di cui al periodo
precedente e' data evidenza nel contratto di programma -
parte servizi stipulato tra la RFI S.p.A. e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,
le risorse per il ripristino degli edifici scolastici
danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti
salvi gli interventi gia' programmati in base ai
provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli
edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri
storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito,
salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ
non sia possibile. In ogni caso, le aree a cio' destinate
devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico
o comunque di pubblica utilita'.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono
approvati dal Commissario straordinario entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni
interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in
sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater, nonche' acquisito il parere delle
amministrazioni statali competenti in materia e
dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente. Mediante successivi provvedimenti, il
Commissario straordinario puo' individuare, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al
primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai
fini della ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli
interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del
presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile
2021.
5. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in
coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti
attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni
montane e le province interessati provvedono a predisporre
e inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e
verificata la congruita' economica dei progetti medesimi,
approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il
decreto di concessione del contributo. Il decreto di
concessione del contributo riporta il CUP degli interventi,
ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile
2021.
7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le
spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza
alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono
erogati in via diretta, tenendo conto di quanto gia'
realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del
contributo, il Commissario straordinario trasmette i
progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui
all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle
procedure di gara per la selezione degli operatori
economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente
articolo e' attuato sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche',
limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al
comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti
idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il
Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del
principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le
disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo
decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla
scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione
di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della
disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3,
dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio
dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste
dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di
stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di
cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti
pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis.
11. Il Commissario straordinario, qualora
nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da
20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente proveniente da un
organo di un ente territoriale interessato che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di uno degli interventi di
ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al
presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti
disposizioni una procedura di superamento del dissenso,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che
si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione
alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le
iniziative da assumere, che devono essere definite entro il
termine di quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni,
in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio
dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione,
di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo,
il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei
ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al
comma 11, e' individuato nel Commissario straordinario alla
ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali
oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli
inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal
Commissario straordinario alla ricostruzione di cui
all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, al Commissario straordinario di Governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per
la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, qualora gia' nominati alla data del
6 luglio 2023.».

- Si riporta il testo dell'articolo 20-ter, comma 8,
del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-ter (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - Omissis.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle
strutture delle amministrazioni centrali dello Stato,
compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in
house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa
controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la
ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge
della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla
base di apposite convenzioni. Per la copertura degli
eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le
ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni
di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione
e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali,
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure
nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, recante «Codice dei
contratti pubblici»:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - 1. Per l'applicazione del codice le
soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che
sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato
I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti
sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
quando gli appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea
sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV
alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
dell'importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono
composti da unita' operative distinte, il calcolo
dell'importo stimato di un appalto o di una concessione
tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le
singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta
e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di
essi, il relativo importo puo' essere stimato con
riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice
relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere
frazionato per evitare l'applicazione delle norme del
codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e'
quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui la
stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura
di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori
stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice
quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia
inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi,
oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' l'importo
cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento
dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione
delle forniture omogenee o il progetto di prestazione
servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso
l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, l'importo mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
porre come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile
moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione,
l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di
ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
principale. L'oggetto principale e' determinato in base
all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle
prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto
rientrano solo in parte nel campo di applicazione del
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto
unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo
oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle
disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia
pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte
nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le
disposizioni applicabili sono determinate dai commi
seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi
ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita', le
stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di
aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base
all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i
commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di
applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni
strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
disposizioni relative alla principale attivita' cui la
prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' esse siano principalmente strumentali, le
disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all'aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori
speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato
secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa
e sicurezza si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica
l'articolo 180.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2016, n.
294, recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate e disciplina
l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter , commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento
economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di
amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al personale di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario, previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6
sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in
materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000
per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento
delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia'
previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario straordinario puo' stipulare
apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e
specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e
privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106.
9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di
ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili
unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di
cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, recante «Codice dei
contratti pubblici»:
«Art. 15 (Responsabile unico del progetto (RUP)). - 1.
Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da
realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di
altre amministrazioni un responsabile unico del progetto
(RUP) per le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura
soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo
determinato della stazione appaltante o dell'ente
concedente, preferibilmente in servizio presso l'unita'
organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei
requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo
affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e
delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti
pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
piu' soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente
al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono
tenute. L'ufficio di RUP e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di
avvio dell'intervento pubblico, l'incarico e' svolto dal
responsabile dell'unita' organizzativa competente per
l'intervento.
3. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza,
nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di
affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono individuare
modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un
responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di
procedimento per la fase di affidamento. Le relative
responsabilita' sono ripartite in base ai compiti svolti in
ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione,
indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento
pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli
obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le
attivita' indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque
necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede
di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
istituire una struttura di supporto al RUP, e possono
destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento
dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto
da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in
coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi
e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37,
adottano un piano di formazione per il personale che svolge
funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di
lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di
partenariato pubblico-privato, e' vietata l'attribuzione
dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
 
Art. 6

Infrastrutture stradali e ferroviarie

1. All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e (( ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis )), nel limite di 255 milioni (( di euro )), comprensivo di IVA, (( per le infrastrutture )) ferroviarie»;
b) dopo le parole: «altresi' l'individuazione» sono inserite le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro (( con la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) )) S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e (( monitoraggio nonche' )) degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali (( della RFI S.p.A. )), dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente e' data evidenza nel contratto di programma - parte servizi (( stipulato tra la RFI )) S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
2. All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, (( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, )) dopo le parole: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo (( 2 gennaio 2018, n. 1, ))» sono inserite le seguenti: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi,».
3. All'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, (( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, )) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La societa' RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario (( ai sensi del medesimo articolo )) 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualita' di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche' agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-octies, comma 2,
lettera e), del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-octies (Ricostruzione pubblica). - Omissis.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma
8, il Commissario straordinario predispone e approva:
(omissis)
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo
20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali e ai
sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di
255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le
infrastrutture ferroviarie, comprendente altresi'
l'individuazione, per le infrastrutture stradali, dei
meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro
del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente
decreto. Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario
straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri
economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita
convenzione quadro con la societa' Rete ferroviaria
italiana (RFI) S.p.A. per la definizione degli interventi
alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle
modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli
eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli
interventi non strettamente riconducibili alle competenze
istituzionali della RFI S.p.A., dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli
interventi oggetto della convenzione di cui al periodo
precedente e' data evidenza nel contratto di programma -
parte servizi stipulato tra la RFI S.p.A. e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Omissis.».

- Per il testo dell'articolo 20-novies, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 20-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,
recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle
procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi'
applicarsi ad altri territori delle medesime regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato
1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore
del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo
20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta
degli interessati previa dimostrazione, con perizia
asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni
subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al
comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e
25 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter
del presente decreto, sentite le regioni interessate,
previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, sulla
base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco
aggiornato dei comuni in cui si sono verificati
allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e
soccorso che presentino un nesso di causalita' diretto con
gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche
ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione
dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente
decreto.
2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime
modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che,
alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il
domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita'
locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa,
produttiva o di funzione nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo
periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento
della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma
2.
3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie
del Servizio nazionale della protezione civile.».
 
(( Art. 6 - bis

Disposizioni in materia di gestione
dei materiali di scarto

1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' di utilizzo di procedure che assicurino un piu' ampio confronto concorrenziale». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-decies, comma 5,
del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-decies (Disposizioni in materia di trattamento
e trasporto dei materiali). - Omissis.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3,
giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane,
su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta
comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo
ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5),
come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche
dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo
consentono, sono operati a cura delle aziende che
gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani presso i territori interessati o dei comuni
territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate
con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, ferma restando la possibilita' di utilizzo di
procedure che assicurino un piu' ampio confronto
concorrenziale. Le predette attivita' di trasporto sono
effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il
Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in
consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo
del presente comma si applicano anche al Centro di
coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i
rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del
presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo
privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto e'
effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla
concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A
tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della
data nella quale si provvedera' alla rimozione dei
materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di
notificazione dell'avviso, il comune, salvo che
l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la
raccolta e il trasporto dei materiali.
Omissis.».
 
Art. 7
Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge
n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento
degli Uffici speciali per la ricostruzione nei territori colpiti
dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di
ricostruzione

1. L'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) puo' destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno gia' finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria (( predisposta dalla )) Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione (( e sviluppo )) dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(( 1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unita' immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalita' di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonche' i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche. ))
(( 1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi' determinati in ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, e' destinata, per gli importi approvati e assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 437, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Omissis - 437. Al fine di assicurare la continuita'
delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto
urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze
effettive documentate dalle amministrazioni centrali e
locali istituzionalmente preposte alle attivita' della
ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la
ricostruzione, puo' continuare a destinare quota parte
delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»:
«Art. 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione).
- Omissis.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 aprile 2023 n. 38, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2023, n. 85, recante «Misure urgenti in
materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
«Art. 2 (Modifiche in materia di cessione dei crediti
fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo decreto-legge.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed
eliminazione di barriere architettoniche di cui
all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al
primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre
2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti
comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su
edifici unifamiliari o unita' abitative site in edifici
plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore
a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1
dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non
si applica se nel nucleo familiare del contribuente e'
presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati
dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini
risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34
del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo
riferimento alle aree classificate come zone sismiche di
categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera
si applicano anche alle spese per gli interventi gia'
rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque
denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultino
approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
e che concorrano al risparmio del consumo energetico e
all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la
presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati
i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora
iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi
oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in
vigore del presente decreto non risultino versati acconti,
la data antecedente dell'inizio dei lavori o della
stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la
fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve
essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni
di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo
abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
3-bis. Con riguardo ai soggetti di cui alla lettera
d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n.
34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del
medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di
avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle
spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo
periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti
di detrazione, salvo il requisito della registrazione del
contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale
titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale
il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis,
lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data
certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo
comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal comma
3-bis, il requisito della non percezione di compensi o
indennita' di carica da parte dei membri del consiglio di
amministrazione delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla
lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto
nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio
di amministrazione non hanno percepito compensi o
indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno
restituiti.
3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi
1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto
2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni
di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per
gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il
Commissario straordinario del Governo per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli
Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di
competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di
spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone
il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di
cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi
disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni
sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3-quater.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga
all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto
decreto-legge n. 34 del 2020";
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater e' inserito il
seguente:
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter,
2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies,
terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e
terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sono
abrogate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2009, n. 147, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile»:
«Art. 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese). - 1. Per soddisfare le esigenze
delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei
territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono
disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto,
anche con le modalita', su base volontaria, del credito
d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti
agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o
riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata
principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati
ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive
dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui
alla presente lettera e' determinato in ogni caso in modo
tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la
riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio
equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le
disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto
dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima
riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione,
l'intervento e' da realizzare nell'ambito dello stesso
comune. L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il
contestuale trasferimento al patrimonio comunale
dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al
quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la
volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza
dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del
fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente
trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia
l'edificio e' ricostruito con l'originaria volumetria a
spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti
a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici
e le scritture private autenticate ricognitivi dei
trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con
i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli
originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula
del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e
nella gestione del rapporto contrattuale;
c);
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di
cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le
modalita' del credito di imposta, per la ricostruzione o
riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad
abitazione principale, nonche' di immobili ad uso non
abitativo distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti
comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e
con contabilita' separata tutte le spese relative alla
ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35
per cento delle quote condominiali;
f) la concessione di indennizzi a favore delle
attivita' produttive che hanno subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una
perizia giurata, di indennizzi a favore delle attivita'
produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni
mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte
andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla
perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle
attivita' ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di
danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, culturali,
ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli
indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma
ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 12, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188,
recante «Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali). - Omissis.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una
quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti complessivi di bilancio, e' destinata, per gli
importi approvati e assegnati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile, nel quadro di un programma di
sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo
periodo in termini di valorizzazione delle risorse
territoriali, produttive e professionali endogene, di
ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento
dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei
cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione
produttiva; b) attivita' e programmi di promozione
turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione
tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle
attivita' imprenditoriali; e) azioni di sostegno per
l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e
piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma
di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione
delle risorse. Il programma individua tipologie di
intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del
monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere
ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle
risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.
Omissis.».
 
(( Art. 7 - bis
Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990

1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello gia' concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della citta' metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 665, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Omissis - 665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e
16 dicembre 1990, che ha interessato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi
dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992
per un importo superiore al 10 per cento previsto
dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, compresi i titolari di
redditi di lavoro dipendente, nonche' i titolari di redditi
equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in
relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con
esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa, per
i quali l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle
more della verifica della compatibilita' del beneficio con
l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto
indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata
dal presente comma, a condizione che abbiano presentato
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni. Il termine di due anni per la
presentazione della suddetta istanza e' calcolato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia
tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica
ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta
1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare
l'istanza gia' presentata con i dati necessari per il
calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017,
gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati
necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere
forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di
documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992,
non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non
abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti
titolari di redditi di lavoro dipendente nonche' titolari
di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi modello 740 per le stesse annualita', l'importo
oggetto di rimborso viene calcolato direttamente
dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute
subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora
l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse
stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati
applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle
somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse
stanziate dal presente comma non si procede
all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita' e le
procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti
di spesa stabiliti dal presente comma. Ai rimborsi si
provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari
capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte
sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160
milioni di euro. Per l'anno 2015 il complesso delle spese
finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini
di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle
spese correnti e in conto capitale risultanti dal
consuntivo al netto di quelle effettuate per la
ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli
eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002.
L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di
euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo
precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2020, n.
51, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»:
«Art. 29 (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190). - 1. All'articolo 1, comma
665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo
e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede
mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di
spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi
e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di
euro.".».
 
Art. 8

Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita'
volte al superamento di emergenze di protezione civile

1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «(( e relativamente )) alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) (( del comma 2 dell'articolo 25 )), verificatisi negli anni 2022 (( e 2023, ))».
2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, come
modificato dalla presente legge»:
«Omissis - 448. Per fare fronte ai danni occorsi al
patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate
dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli eventi per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice,
verificatisi negli anni 2019 e 2020, nonche' relativamente
alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli
eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021 e
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate
alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
medesimo codice e non siano stati previsti con norma
primaria finanziamenti per le predette finalita' della
citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25,
verificatisi negli anni 2022 e 2023, e' autorizzata la
spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Alla
disciplina delle modalita' di determinazione e concessione
dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione
delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti
fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, relative
all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia
autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei
criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei
ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli
eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17,
recante «Codice della protezione civile»:
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile). - 1. Ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di
protezione civile si distinguono in:
(omissis)
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione
debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi
dell'articolo 24.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17,
recante «Codice della protezione civile».
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile).- Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
(omissis)
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
Omissis.».
 
(( Art. 8 - bis
Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

1. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, e' ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi da 1 a 3,
del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
(Omissis).».
 
Art. 9

Disposizioni urgenti per la piena attivazione
della capacita' operativa dell'Agenzia (( ItaliaMeteo ))

1. Tenuto conto della necessita' di attivare la piena capacita' operativa dell'Agenzia (( ItaliaMeteo )) di cui all'articolo 1, comma 551, della legge (( 27 dicembre 2017, n. 205 )), l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' estesa per la predetta Agenzia di un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )).
2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 551, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis. - 551. Per lo svolgimento delle funzioni e
dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di
responsabilita' operativa nel campo della meteorologia e
climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle
Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la
sicurezza nazionale, e' istituita l'Agenzia nazionale per
la meteorologia e climatologia denominata " ItaliaMeteo ",
con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e
distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la
valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza
meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei
linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso
la promozione di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo
applicate nel campo delle previsioni globali e ad area
limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti
convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse
nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le
telecomunicazioni e per la condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e
informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti
e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e
formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi,
anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia
di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attivita' di partenariato con
soggetti privati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 36, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica»:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - Omissis.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre all'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Omissis.».
 
(( Art. 9 - bis

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:
a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;
b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2023, n. 288, recante
«Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso
al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, coordina il concorso della regione
Campania, della Citta' metropolitana di Napoli, dei comuni
interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo
21 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto
di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il
rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di
formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE),
nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria
sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS)
e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica,
vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di
ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione
territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli
(PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione
di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita'
delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla
relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio
edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare
strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia
esistente e ad individuare priorita' di intervento sul
patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di
cui al presente articolo e' approvato, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di
Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di
una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della
protezione civile, e si compone di:
a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3,
come definita negli "Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
b) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di
idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo
fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di
misure per la relativa mitigazione, con apposito
cronoprogramma. L'istruttoria tecnica ed economica
dell'analisi della vulnerabilita' e del piano di misure
puo' essere svolta anche con il supporto dei centri di
competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne
garantiscono l'omogeneita';
d) un programma di implementazione del monitoraggio
sismico e delle strutture.
2. Al fine di permettere il coordinamento degli
interventi e la migliore conoscibilita' delle iniziative
intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di
cui al comma 1 contiene, altresi', l'indicazione degli
interventi e delle opere in corso o gia' attuati
relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del
piano, nonche' dei finanziamenti a valere su risorse
pubbliche disponibili per tali finalita'. Per le finalita'
di cui al presente articolo, sulla base dei dati di
sollevamento bradisismico e della sismicita' dell'area resi
disponibili dai centri di competenza e con il concorso
operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento
della protezione civile provvede a una prima delimitazione
speditiva della zona di intervento, circoscritta alla
porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e
direttamente interessata.
3. All'interno della zona di intervento di cui al comma
2, il piano straordinario e' realizzato:
a) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni
attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della
prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2023;
b) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno
il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche
per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile, con apposita
ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5
milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla
presente lettera e' adottata d'intesa con la Regione
Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di
adozione, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
c) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di
cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere,
e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023
destinati all'analisi di vulnerabilita';
d) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di
monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di
monitoraggio gia' esistente e gestita dall'Osservatorio
vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per
l'intera giornata (h24), nonche' delle due reti nazionali
di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della
protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e
Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite
massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal
presente articolo il Dipartimento della protezione civile
si avvale di una struttura temporanea di supporto posta
alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento,
costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare, e che opera
fino al 31 dicembre 2025. Per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla
struttura di supporto di cui al primo periodo e' assegnato
un contingente massimo di personale pari a venti unita', di
cui una di personale dirigenziale di livello non generale e
diciannove di personale non dirigenziale, selezionate tra
dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al
numero massimo di otto unita', di enti territoriali, previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per la realizzazione delle
attivita' di carattere tecnico-scientifico e
amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il
personale di cui al terzo periodo e' collocato fuori ruolo
o in posizione di comando, distacco o altro analogo
istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Per l'unita' di livello dirigenziale si puo'
procedere in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio
delle funzioni straordinarie previste dal presente
articolo, il Dipartimento della protezione civile puo'
avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni
locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni
centrali dello Stato, delle rispettive societa' in house,
nonche' di professionisti in possesso di adeguate
professionalita' e competenze individuati dall'ordine
professionale nel rispetto della normativa vigente, cui
compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo
dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione
del terzo periodo e' autorizzata la spesa massima di
109.278 euro per l'anno 2023, di 907.339 per l'anno 2024 e
di 1.159.014 per l'anno 2025. Per l'attuazione del settimo
periodo e' autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per
l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, cui possono
aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate
per l'attuazione del terzo periodo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2023, n.
288, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio
sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei
Campi Flegrei»:
«Art. 5 (Misure urgenti per la verifica della
funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli
altri servizi essenziali). - 1. La regione Campania
coordina le attivita' volte alla verifica e
all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, delle criticita' da
superare per assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi
essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo
scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di
individuare le misure da attuare per superare eventuali
criticita' presenti nella attuale rete infrastrutturale,
compresa la corrispondente stima dei costi, nonche' allo
scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di
emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di ricognizione
di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di
200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo
periodo e' trasferita dal bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
2-bis. Il commissario straordinario di cui all'articolo
11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, trasmette
al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione del programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse
disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di
individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e
semplificazione da applicare ai relativi interventi di
adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da
trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che
risultano disponibili in esito alle attivita' di cui al
primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come
contributo per l'apertura al transito delle gallerie di
collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilita' di
accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione
delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione
delle attivita' di cui al secondo periodo, il comune di
Pozzuoli puo' avvalersi, anche mediante sottoscrizione di
apposita convenzione, della societa' ANAS Spa, alla quale
e' dovuto esclusivamente il recupero degli oneri
effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette
attivita', nel limite delle risorse disponibili.».
 
(( Art. 9 - ter

Commissario straordinario per l'attuazione
degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonche' di assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e' nominato, tra soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, e' necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorita' indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o piu' programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorita' all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonche' quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilita'; i programmi di cui al presente comma comprendono altresi' gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalita' di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attivita' svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o piu' programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonche', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con le societa' in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
7. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, e' disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:
a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno 2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;
c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma e' abrogato. Con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, e' stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attivita' necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori gia' eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonche' di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal programma;
d) dell'entita' delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarita' del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell'entita' delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonche' le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attivita' realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilita' in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilita' al bilancio dello Stato nonche' dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli interventi per i quali sia gia' stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonche' per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), e' affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede altresi' al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e gia' attribuiti alla responsabilita' di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al comma 13, alinea, e' altresi' disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.
15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticita' emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.
16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «, per la cui esecuzione» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso.
17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilita' speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 5,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181,
recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle
province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformita'
nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
Omissis
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, 183
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2023, n.
288, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio
sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei
Campi Flegrei», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, coordina il concorso della regione
Campania, della Citta' metropolitana di Napoli, dei comuni
interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo
21 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto
di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il
rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di
formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE),
nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria
sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS)
e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica,
vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di
ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione
territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli
(PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione
di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita'
delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla
relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio
edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare
strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia
esistente e ad individuare priorita' di intervento sul
patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di
cui al presente articolo e' approvato, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di
Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di
una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della
protezione civile, e si compone di:
a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3,
come definita negli "Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
b) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di
idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo
fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di
misure per la relativa mitigazione, con apposito
cronoprogramma. L'istruttoria tecnica ed economica
dell'analisi della vulnerabilita' e del piano di misure
puo' essere svolta anche con il supporto dei centri di
competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne
garantiscono l'omogeneita';
d) un programma di implementazione del monitoraggio
sismico e delle strutture.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183:
«Art. 5 (Misure urgenti per la verifica della
funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli
altri servizi essenziali). - 1. La regione Campania
coordina le attivita' volte alla verifica e
all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, delle criticita' da
superare per assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi
essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo
scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di
individuare le misure da attuare per superare eventuali
criticita' presenti nella attuale rete infrastrutturale,
compresa la corrispondente stima dei costi, nonche' allo
scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di
emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - Omissis.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario»:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Omissis. - 489. Ai soggetti gia' titolari di
trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali
pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi
che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il
limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni»:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni»:
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 70, comma 12, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 70(Norme finali). - Omissis.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario»:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Omissis. - 489. Ai soggetti gia' titolari di
trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali
pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi
che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il
limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni»:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Omissis. - 200. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito
annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, n. 300, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis. - 140. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900
milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro
per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis - 177. In attuazione dell'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel
Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione
III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178,
lettera b), numeri 1 e 2, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020,
n. 322, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2020, n. 322, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»:
«Omissis - 178. Il complesso delle risorse di cui al
comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione
dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per
cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente
articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno
2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000
milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle
risorse da destinare alla suddetta programmazione si
provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa
vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione,
si applicano le seguenti disposizioni:
(omissis)
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178,
lettera d), della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Omissis.- 178. Il complesso delle risorse di cui al
comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione
dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per
cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente
articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno
2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000
milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle
risorse da destinare alla suddetta programmazione si
provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa
vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione,
si applicano le seguenti disposizioni:
(omissis)
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di
regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale
vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire
attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche
con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo
schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti
Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate,
con particolare riferimento al tema degli interventi
infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi
nazionali, nell'ottica di una collaborazione
interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le
priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate
dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione
di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel
territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente
destinate al finanziamento della quota regionale di
cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali
europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente
legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,
a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 1984, n. 356, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«Omissis. - 11. E' autorizzata la spesa di lire 530
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80
miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno
1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi
straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno
del settanta per cento da impiegarsi in strutture
industrializzate.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono
determinate le modalita' e le procedure per l'attuazione di
tale programma straordinario ed in particolare sono
individuate anche le esigenze per la realizzazione delle
strutture industrializzate.
Il Ministro di grazia e giustizia e' altresi'
autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili,
anche in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, i beni indicati
nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le
modalita' ivi previste, nonche' con quelle contenute
nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi
ottavo, nono e decimo. L'autorizzazione a stipulare i
contratti a trattativa privata relativa agli immobili
concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8
agosto 1977, n. 584.
Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo
19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali
possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti
nell'anno 1985 fino ad un complessivo importo massimo di
lire 800 miliardi. La quota del predetto importo
eventualmente non utilizzata nell'anno 1985 puo' esserlo
negli anni successivi.
L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al
precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a
decorrere dall'anno finanziario 1986, e' assunto a carico
del bilancio dello Stato.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
concernente norme per l'edilizia residenziale, e'
reintegrata di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio
in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40
miliardi nell'anno 1986.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal
primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968,
n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n.
50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche
calamita', gia' elevato con l'articolo 35, secondo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500
milioni, e' ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni.
La maggiore spesa di lire 27.000 milioni e' ripartita nel
triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui.
Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal
secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980,
n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13
febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 27.550 milioni. La
maggiore spesa di lire 3.000 milioni e' ripartita nel
triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.
Per il completamento del programma abitativo di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e'
autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per ciascuno
degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno
1987. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18
aprile 1984, n. 80.
Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui
all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della
somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800
miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per
l'anno 1987.
Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio
1981, n. 219, e' ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985,
con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni
annuali da parte dello stesso CIPE in relazione
all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando
le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.
Per consentire l'espletamento delle opere a totale
carico dello Stato nonche' la ricostruzione e riparazione
edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio
1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dagli
eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno
degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40
miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7
marzo 1981, n. 64, e quella di lire 25 miliardi annui ai
sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio
1981, n. 397 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 536.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo
1976 n. 75 e' aumentata di lire 2.600 milioni da ripartirsi
in ragione di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1985
e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e
1987.
Al primo comma dell'art. 1 del D.L. 26 maggio 1984, n.
159 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24
luglio 1984, n. 363, le parole «lire 900 miliardi» sono
sostituite dalle seguenti «lire 1.100 miliardi».
E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione
di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi
nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal
D.P.R. 19 settembre 1978, n. 650 concernente finanziamento
delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino
dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli
accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalita' ivi
previste.
Per la realizzazione di un programma urgente di
completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni
meridionali, ai sensi dell'art. 2 della L. 5 agosto 1975,
n. 412, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per
l'anno 1985, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica e
da assegnare alle regioni interessate sulla base di un
piano di riparto adottato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Ai fini del potenziamento delle attivita' di ricerca
con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni
sismici nell'area flegrea, e' autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per l'anno 1985. Tale somma affluisce al fondo
per la protezione civile costituito con l'art. 2, D.L. 10
luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 547, e alla sua
utilizzazione provvede il Ministro per il coordinamento
della protezione civile con i poteri di cui all'articolo 1,
secondo comma, del D.L. 12 novembre 1982, n. 829,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23
dicembre 1982, n. 938.
All'onere di lire 250 miliardi derivante
dall'applicazione dei tre commi precedenti si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984,
parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e
occupazione".
All'art. 5 della L. 18 aprile 1984, n. 80, la lettera
b) del primo comma e' soppressa. Per le finalita' di cui al
medesimo art. 5 e' autorizzata, in aggiunta alla somma di
lire 500 miliardi di cui alla lettera d) dello stesso primo
comma, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi, in ragione
di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nell'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la
lettera a) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo
1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in
lire 30 miliardi".
Per il completamento del programma straordinario di
opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'art.
43, L. 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere
di urgenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi
sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio
1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi in aggiunta a quella
prevista dall'art. 13-terdecies, D.L. 26 maggio 1984, n.
159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24
luglio 1984, n. 363.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti
i comitati di settore per i beni ambientali e
architettonici, per i beni artistici e storici e quello per
i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni
anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da
realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e
ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative
ricerche e studi. A tal fine e' autorizzata la spesa di
lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i
successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'art. 2
del D.L. 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge con
modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 547.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - Omissis.
3. All'interno della zona di intervento di cui al comma
2, il piano straordinario e' realizzato:
a) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni
attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della
prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2023;
b) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno
il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche
per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile, con apposita
ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5
milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla
presente lettera e' adottata d'intesa con la Regione
Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di
adozione, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
c) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di
cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere,
e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023
destinati all'analisi di vulnerabilita';
d) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1,
lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di
monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di
monitoraggio gia' esistente e gestita dall'Osservatorio
vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per
l'intera giornata (h24), nonche' delle due reti nazionali
di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della
protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e
Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite
massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
Omissis.».
 
(( Art. 9 - quater
Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per
l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonche' quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa altresi' la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;
d) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilita' di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.
3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181,
recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi
connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo
207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al
comma 1 le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125
del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali,
qualora sussistano i relativi presupposti. Trova
applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le
stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle
procedure negoziate di cui al presente comma mediante i
rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la
possibilita', per gli operatori economici, di manifestare
interesse a essere invitati alla procedura, la
pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce
ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del
quale qualsiasi operatore economico puo' presentare
un'offerta.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle
universita' statali, alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la
realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca
di importo fino a 215.000 euro.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo.
In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo
27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene
luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo e' effettuata senza il previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari
finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44,
la stazione appaltante e' altresi' abilitata a svolgere la
conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine
di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari, anche ai fini della localizzazione e della
conformita' urbanistica e paesaggistica, all'approvazione
dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o
servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati
unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli
effetti della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi di cui al primo periodo si producono anche a
seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle
interferenze da parte della stazione appaltante, ferma
restando l'attribuzione del potere espropriativo al
soggetto gestore.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di
convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, non e' richiesta la
documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del
medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali
prescrizioni relative alle attivita' di assistenza
archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un
interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine
di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la
data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalita' di
svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi
8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della
sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
in relazione agli interventi finanziati con le risorse del
PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da
porre a base della procedura di affidamento condotta ai
sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto
accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale
di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 95 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici»:
«Art. 95 (Salva la facolta' attribuita al proprietario
nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela,
voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo
di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne
l'autorizzazione all'ufficio del genio civile, corredando
la domanda del piano di massima dell'estrazione e
dell'utilizzazione che si propone di eseguire). - L'ufficio
del genio civile da' comunicazione della domanda al
proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche
e le opere, quando non risulti che ne sia gia' a
conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni
all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le
opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con
invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, l'ufficio del genio civile,
sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede
sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando
l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico
interesse. Se l'ufficio del genio civile nega
l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al ministro
dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito
il consiglio superiore.
Parimenti il ministro stesso provvede sulla domanda,
nel caso in cui vi siano opposizioni.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le
cautele, le modalita', i termini da osservarsi, la cauzione
da versarsi dal richiedente e la indennita' da
corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.
Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e'
fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorita'
giudiziaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1997, n. 248 «Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche»:
«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - Omissis.
6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica
stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio
di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta
integrazioni dello stesso ovvero possono indicare
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel
caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni
dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorita' medesime.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 189, 190, 208,
209, 211, 212, 214, 215, e 216 del decreto legislativo 2
aprile 2006 n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, recante «Norme in materia ambientale»:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei
rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento
e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e
delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le
norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, un
quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato,
dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui alla
presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista
dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli
istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e
di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalita' previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita',
dei materiali prodotti all'esito delle attivita' di
recupero nonche' i dati relativi alle autorizzazioni ed
alle comunicazioni inerenti le attivita' di gestione dei
rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per
i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio, ovvero ad un circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione
e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantita' conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in
attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta
giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e
provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia
condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione
nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle
informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche attraverso
la pubblicazione di un rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,
comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il
Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati,
anche al fine di consentire un'opportuna pubblicita' alle
informazioni.
9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
disciplina le modalita' di coordinamento tra le
comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti
trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone
la precompilazione automatica.».
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). -
1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti
per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di
particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha
l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e
scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
la quantita' prodotta o trattata, la natura e l'origine di
tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali
ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di
recupero nonche', laddove previsto, gli estremi del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e
scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei
modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei
registri da parte delle Camere di commercio
territorialmente competenti con le procedure e le modalita'
fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel
registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna
dei rifiuti all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi
dalla presa in carico dei rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli
221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e
236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1
tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita'
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,
96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai
sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una
delle seguenti modalita', che sono valide anche ai fini
della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti
sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della
tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei
rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia
delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente
disponibile su richiesta degli organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti
da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di
acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita'
fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del
presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e
dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al
momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di
raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice
dell'elenco dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso
ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i
commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.
I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo
193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per
tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e
consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri
relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono
essere tenuti presso la sede legale del soggetto che
gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono
essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi'
come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
registri possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui
all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono
utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al
Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
che ne faccia richiesta.».
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al registro nazionale
per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle
procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma
3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli
standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico,
indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse (RECER) secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.».
«Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
possesso di certificazione ambientale). - 1. Nel rispetto
delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle
procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni
all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo
dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le
imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o
certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita'
competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.».
«Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione). - 1. I termini di cui all' articolo 208
sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla
realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non
superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe
giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere
limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo'
comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello
Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.».
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e) - f);
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. - 28.».
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,
commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme
restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti
dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico
di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80
tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti
rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
una convenzione di associazione per la gestione congiunta
del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa
predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
ambito comunale, possono essere realizzati e posti in
esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole,
nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza,
antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative
all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al registro nazionale per la
raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure
semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies
dell'articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con
ISPRA, accessibile al pubblico, i seguenti elementi
identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui
agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.».
«Art. 215 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che
siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano
tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,
le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi
idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.».
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazion.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
- Si riporta il testo degli articoli 37, 54, 119 comma
5, 140 comma 7 e 126, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2023, n. 77, recante «Codice dei contratti pubblici»:
«Art. 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di
beni e servizi). - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e
servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme della programmazione
economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da
avviare nella prima annualita' e specifica per ogni opera
la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di
previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori,
compresi quelli complessi e da realizzare tramite
concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo
si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti
nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di
fattibilita' delle alternative progettuali e nell'elenco
annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo
della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria
superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono
inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali. I
lavori, servizi e forniture da realizzare in
amministrazione diretta non sono inseriti nella
programmazione.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi
e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di
importo stimato pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera b).
4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti
annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Il presente articolo non si applica alla
pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza.
6. Con l'allegato I.5 sono definiti:
a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita' degli
interventi, comprensivi del completamento delle opere
incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e
non avviati, e la specificazione delle fonti di
finanziamento;
b) le condizioni che consentono di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a
un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono delegare le attivita'.
7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato
I.5 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore
di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.».
«Art. 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale).
- 1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo
piu' basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non
presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni
appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110,
prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle
offerte che risultano anomale, qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo
periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo
50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni
appaltanti possono valutare la congruita' di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le
stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo
per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra
quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano
in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra
i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato
II.2 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.».
«Art. 119 (Subappalto). - Omissis.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto
alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza delle cause di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V
del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
Omissis.».
«Art. 126 (Penali e premi di accelerazione). - 1. I
contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle
prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa
tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante
puo' prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della
gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo
rispetto al termine fissato contrattualmente, sia
riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo. Il premio e' determinato sulla base degli stessi
criteri stabiliti per il calcolo della penale ed e'
corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante
utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle
risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori
sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di
gara iniziali la stazione appaltante si puo' riservare la
facolta' di riconoscere un premio di accelerazione
determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso
in cui il termine contrattuale sia legittimamente
prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui
al terzo periodo si computa dalla data originariamente
prevista nel contratto.».
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - Omissis.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
Omissis.».
 
(( Art. 9 - quinquies

Misure urgenti per assicurare
la continuita' dell'attivita' scolastica

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalita' previsti dal medesimo articolo 9-ter nonche' dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania puo' avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attivita' scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di un'apposita contabilita' speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilita' speciale. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis.
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».
 
(( Art. 9 - sexies

Contributi per l'autonoma sistemazione

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».
 
(( Art. 9 - septies

Interventi di nuova costruzione

1. Al fine di garantire l'incolumita' e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e' vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 2003, n. 132, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
 
(( Art. 9 - octies
Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del
patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove gia' disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a piu' elevata vulnerabilita' sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente gia' finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessita' di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
b, del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023,
n. 183:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, coordina il concorso della regione
Campania, della Citta' metropolitana di Napoli, dei comuni
interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo
21 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto
di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il
rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di
formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE),
nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria
sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS)
e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica,
vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di
ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione
territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli
(PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione
di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita'
delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla
relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio
edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare
strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia
esistente e ad individuare priorita' di intervento sul
patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di
cui al presente articolo e' approvato, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di
Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di
una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della
protezione civile, e si compone di:
Omissis
b) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di
idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo
fabbisogno finanziario;
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, lettera
b), del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023,
n. 183:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - Omissis
3. All'interno della zona di intervento di cui al
comma 2, il piano straordinario e' realizzato:
Omissis
b) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera b), mediante procedure semplificate che non
hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile, con apposita
ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5
milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla
presente lettera e' adottata d'intesa con la Regione
Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di
adozione, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 2003, n. 132, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.»
 
(( Art. 9 - novies

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione
sismica degli edifici residenziali inagibili

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unita' immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita' immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo e' concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalita' tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonche' la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresi' la finalita' e l'idoneita' degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unita' immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unita' immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto e' subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita' immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.
7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorita' nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalita' di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalita' di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001, n. 42, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o l'intera unita'
immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la
legittimita' dei titoli pregressi, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38,
previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell'immobile o
dell'unita' immobiliare, concorrono, altresi', il pagamento
delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1,
3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo
34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale
non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano
disponibili la copia o gli estremi.
1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato
legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le
difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della
dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non
rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita'
immobiliari dello stesso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 277, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«Omissis
277. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'allegato V annesso alla presente legge e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024,
di euro 154 milioni per l'anno 2025, di euro 176 milioni
per l'anno 2026, di euro 70 milioni per l'anno 2027, di
euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di
euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.»
 
(( Art. 9 - decies
Supporto alla capacita' operativa del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui al presente capo, al fine di supportare la capacita' operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al terzo periodo, le parole: «dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «venti unita'», le parole: «nove di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di quattro unita'» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero massimo di otto unita'»;
c) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 907.339 euro per l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - Omissis
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal
presente articolo il Dipartimento della protezione civile
si avvale di una struttura temporanea di supporto posta
alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento,
costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare, e che opera
fino al 31 dicembre 2025. Per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla
struttura di supporto di cui al primo periodo e' assegnato
un contingente massimo di personale pari a venti unita', di
cui una di personale dirigenziale di livello non generale e
diciannove di personale non dirigenziale, selezionate tra
dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al
numero massimo di otto unita', di enti territoriali, previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per la realizzazione delle
attivita' di carattere tecnico-scientifico e
amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il
personale di cui al terzo periodo e' collocato fuori ruolo
o in posizione di comando, distacco o altro analogo
istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Per l'unita' di livello dirigenziale si puo'
procedere in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio
delle funzioni straordinarie previste dal presente
articolo, il Dipartimento della protezione civile puo'
avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni
locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni
centrali dello Stato, delle rispettive societa' in house,
nonche' di professionisti in possesso di adeguate
professionalita' e competenze individuati dall'ordine
professionale nel rispetto della normativa vigente, cui
compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo
dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione
del terzo periodo e' autorizzata la spesa massima di
109.278 euro per l'anno 2023, di 907.339 per l'anno 2024 e
di 1.159.014 per l'anno 2025. Per l'attuazione del settimo
periodo e' autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per
l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, cui possono
aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate
per l'attuazione del terzo periodo.
Omissis.»
 
(( Art. 9 - undecies

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' assegnata alla regione Campania per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti gia' finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorita' di gestione si e' impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalita' stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2024, n. 157, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione»:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione). -
1. Nelle more della definizione degli Accordi per la
coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui
all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, puo' essere disposta
un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di
cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse
indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n.
25/2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle
regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati
Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo puo'
essere disposta, secondo le medesime modalita' ivi
previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul
contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro
conseguente sottoscrizione. La delibera adottata ai sensi
del primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi ai quali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma e'
finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntivita' ed
escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie
gia' presenti:
a) al finanziamento di interventi di immediata o di
pronta cantierabilita';
b) al completamento degli interventi non ancora
ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
c) al finanziamento di interventi di particolare
complessita' o rilevanza per gli ambiti territoriali.
Omissis.»
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
e' pubblicato nella G.U.U.E. L 347 del 20 dicembre 2013.
- La Comunicazione della Commissione europea 2022/C
474/01 del 14 dicembre 2022, recante Orientamenti della
Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022,
recante Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo
di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo
di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera
nel dello strumento di assistenza preadesione (IPA II)
(2014-2020), e' pubblicata nella G.U.U.E. C 474 del 14
dicembre 2022.
 
(( Art. 9 - duodecies

Ulteriori disposizioni per la gestione
degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilita' speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attivita' di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario del Governo. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2023, n. 60, recante
«Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito
di eventi calamitosi e di protezione civile»:
«Art. 2 (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - Omissis
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2016, n.
294, recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - Omissis
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Omissis.»
 
(( Art. 9 - terdecies

Modifiche all'articolo 19
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;
b) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»;
2) alla lettera b), le parole: «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.908.750 annui»;
3) alla lettera c), le parole: «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.177.860 annui»;
4) alla lettera d), le parole: «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.128.730 annui»;
5) alla lettera e), le parole: «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.996.252 annui»;
c) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024»;
2) alla lettera a), le parole: «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacita' per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2023, n.
268, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche
di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del
Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Rafforzamento della capacita'
amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri). - 1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di
promuovere il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, delle citta' metropolitane,
delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni
appartenenti alle predette regioni, nonche' per rafforzare
le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, le predette amministrazioni, in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali, sono autorizzate ad
assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
personale non dirigenziale da inquadrare nel livello
iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del
25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto
collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di
duemiladuecento unita', di cui settantuno unita' riservate
al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unita' di
personale di cui al primo periodo sono effettuate nei
limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna
amministrazione, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri la cui dotazione organica e'
incrementata in misura corrispondente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede alla pubblicazione, nel proprio sito
internet istituzionale, di un avviso finalizzato
all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte
delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province,
delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A
pena di inammissibilita', le manifestazioni di interesse,
oltre ad indicare le unita' di personale richieste e i
relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione
delle politiche di coesione, contengono l'assunzione
dell'obbligo di adibire il personale reclutato
esclusivamente allo svolgimento di attivita' direttamente
afferenti alle politiche di coesione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della
ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite
la manifestazione di interesse di cui al comma 2, sono
definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni
interessate delle risorse finanziarie e delle unita' di
personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di
spesa:
a) euro 6.268.803 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare al Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) euro 11.908.750 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare alle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia;
c) euro 3.177.860 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare alle citta'
metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
d) euro 6.128.730 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare alle province
appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
e) euro 75.996.252 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare agli enti locali
appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
4. Al fine di favorire l'acquisizione, il
rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in
materia di politiche di coesione, in coerenza con le
finalita' e la titolarita' del citato Programma Nazionale
FESR FSE+ Capacita' per la coesione 2021-2027, il
reclutamento del personale di cui al comma 1 e' effettuato,
attraverso una o piu' procedure per esami, dal Dipartimento
per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione
del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RI-PAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale
adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed
all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i
componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle
procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa e'
quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per
l'anno 2024.
5. L'assegnazione alle amministrazioni di
destinazione dei vincitori collocati utilmente nella
graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in
conformita' ai criteri stabiliti con il decreto di cui al
comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono
collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i
posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta
graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al quale le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine
previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di
unita' di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente,
da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e
destinate allo svolgimento di attivita' direttamente
afferenti alle politiche di coesione.
6. Al termine della procedura selettiva i vincitori
del concorso pubblico frequentano un corso di formazione
sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre
mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza,
e' erogato dall'associazione Formez PA ovvero da
istituzioni universitarie specificamente selezionate dal
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero
dell'universita' e della ricerca. Il corso di formazione
prevede, altresi', l'espletamento di apposita sessione
formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione
messa a disposizione dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per
la partecipazione al corso di formazione e' riconosciuta
una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il
pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo
e' effettuato, successivamente all'assunzione, da parte
dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite
convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero
con l'associazione Formez PA sono stabilite le modalita'
organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione
delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di
formazione previsti dal presente comma la spesa e'
quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per
l'anno 2024.
7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato
secondo le modalita' di cui al comma 5 ed assegnato alle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non puo'
accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne' essere
utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o
altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari
a euro 14.000.000 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2024 e euro
97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a
valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+
«Capacita' per la coesione 2021-2027» approvato con
decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023,
ferme restando le modalita' di rendicontazione del
Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 giugno 2021;
b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al
comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono
ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario,
alle autorizzazioni di spesa di cui rispettivamente alle
lettere c), d), e) e f) del comma 8.
9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed
efficacia della capacita' amministrativa delle
amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita
occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", e
di migliorare la qualita' degli investimenti in capitale
umano, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei
unita' di personale, di cui settantaquattro da inquadrare
nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da
inquadrare nel profilo professionale degli operatori e
centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale
dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo
determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore
settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure
selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente
ammessi i soggetti gia' inquadrati come tirocinanti
nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati
presso il Ministero della cultura e il Ministero della
giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le unita' di personale da assegnare nonche'
l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui
al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di
cui al presente comma possono essere svolte mediante una
sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in
materia, e sono organizzate, per figure professionali
omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite
l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate
all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo
l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato
anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.».
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario»:
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto
nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 783, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i
fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle
citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo
progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni
standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«Omissis
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di
1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b)
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del
Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i
singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse
soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive
per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in
aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata
clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed
f) possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
Omissis.».
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza
connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela (( dell'ordine e della sicurezza pubblici )) e di prevenzione del terrorismo, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.
2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 1.500 unita'. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.
3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, e' autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.
4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, e' autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unita' da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unita', possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.
6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio (( erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo )) si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di (( euro )) 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalita' indicate dal decreto del (( Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 ));
b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di (( euro )) 932.295, delle risorse (( rivenienti )) ai sensi del comma 5;
c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
d) quanto a (( euro )) 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 342, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«Omissis
342. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione
del concorso delle Forze armate nel controllo del
territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione
e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, nonche' a quelle di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza
di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente
di 6.000 unita' di personale delle Forze armate fino al 31
dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo
7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2008, n. 173,
recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»:
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed
eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio,
puo' essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze
armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti
militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
(Omissis)
2. Il piano di impiego del personale delle Forze
armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno
riferisce in proposito alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 877, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis
877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di 750 unita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della
dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di
vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unita' non
prima del 1° ottobre 2021, di 250 unita' non prima del 1°
ottobre 2022 e di 250 unita' non prima del 1° ottobre
2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
Omissis
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365,
lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n.
297, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019»:
«Omissis
365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
(omissis)
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n.
286, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili
con le autonomie locali»:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 11

Fondazione «Milano (( Cortina 2026 ))»

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, (( si interpreta )) nel senso che le attivita' svolte dalla Fondazione «Milano Cortina 2026» non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.
2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2020, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in
materia di divieto di attivita' parassitarie»:
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - Omissis
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo
di lucro e operante in regime di diritto privato, con
funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte
le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e
comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi,
tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio
Olimpico Congiunto, in conformita' agli impegni assunti
dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della
Carta Olimpica.
Omissis.».
 
(( Art. 11 - bis

Disposizioni urgenti
per i grandi eventi sportivi internazionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura e' condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 5.
2. Ciascuna proposta di candidatura, corredata del piano economico finanziario di cui al comma 1, e' preventivamente trasmessa dal proponente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri. Il termine puo' essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, e' istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalita' di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attivita' effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Dipartimento puo' avvalersi anche della societa' Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di quanto previsto dal comma 6.
3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 e' gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'eventuale aggiudicazione.
4. Il Comitato di cui al comma 3 e' altresi' composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, del Comitato italiano paralimpico e del Comitato olimpico nazionale italiano, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. La segreteria del Comitato e' in ogni caso assicurata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo e le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio.
5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante e' sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport. Le attivita' svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto e' stipulato, in conformita' alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta olimpica e paralimpica.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 sono autorizzate la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui 150.000 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. In ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve essere tale da garantire la proporzionalita' del corrispettivo rispetto alle attivita' da svolgere al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n. 176
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali»:
«Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). -
Omissis
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n.
286, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili
con le autonomie locali»:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«Omissis.
369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano", con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita':
a) incentivare l'avviamento all'esercizio della
pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di
ausili per lo sport;
b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici
di rilevanza internazionale;
c) sostenere la realizzazione di altri eventi
sportivi di rilevanza internazionale;
d) sostenere la maternita' delle atlete non
professioniste;
e) garantire il diritto all'esercizio della pratica
sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione;
f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi
femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri interessati.».
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.