Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2024 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 9 luglio 2024
Fondo sanitario nazionale 2023 - Riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. (Delibera n. 49/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 9 luglio 2024

Vista la legge 27 febbra io 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021 , per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al "CIPE" deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);
Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, i commi 34 e 34-bis dell'art. 1 il quale prevede, tra l'altro, che il CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito anche FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;
Vista la medesima legge n. 662 del 1996, che all'art. 1, comma 40, prevede, tra l'altro, che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie della quota di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, trattenga a titolo di sconto, una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA del prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, fissando quote percentuali di sconto crescenti al crescere del prezzo;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021», la quale stabilisce all'art. 1, comma 551, che alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a 150.000 euro non si applicano le percentuali di sconto obbligatorio previste dal suddetto art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, e dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto, altresi', che il comma 552, dell'art. 1, della citata legge n. 145 del 2018, quantifica gli oneri derivanti dall'esenzione degli sconti obbligatori di cui al precedente comma 551, in misura pari a euro 4.000.000 e stabilisce, altresi', che a decorrere dall'anno 2019 a tali oneri si provveda mediante il finanziamento di cui al citato art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 dicembre 2019 (rep. atti n. 209/CSR) concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 e, in particolare, la scheda 1 «Fabbisogno del servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali», la quale prevede che «Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attivita' in corso d'anno, Governo e regioni convengono sulle necessita' di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili»;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 264/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2023;
Visto l'accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2023, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 9 novembre 2023 (rep. atti n. 265/CSR);
Vista la delibera CIPESS 30 novembre 2023, n. 34, concernente le assegnazioni alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale che al punto 2, lettera k vincola euro 4.000.000 destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al finanziamento di quanto disposto dall'art. 1, comma 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150.000;
Vista l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 giugno 2024 (rep. atti n. 94/CSR);
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 8993 del 24 giugno 2024, concernente il riparto tra le regioni, per l'anno 2023, della somma di 4.000.000 di euro accantonata per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 150.000 euro;
Considerato che con la suddetta proposta, ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse cosi' come previsto nel Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare nella scheda 1, si e' provveduto a ripartire, a titolo di acconto, le somme in base ai dati utilizzati nel riparto 2021, relativi all'anno 2020, salvo poi i necessari conguagli da effettuarsi nella proposta di riparto relativa all'anno 2024;
Preso atto dell'impegno riportato nella proposta di deliberazione ad effettuare i necessari conguagli nella proposta di riparto relativa all'anno 2024 considerato che il riparto del finanziamento degli anni 2021, 2022 e 2023 e' stato eseguito dal Ministero della salute a titolo di acconto sulla base degli ultimi dati disponibili;
Vista la normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato e' presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. In attuazione dell'art. 1, commi 551 e 552, della legge n. 145 del 2018, richiamata nelle premesse, la somma di euro 4.000.000, a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2023, e' ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana come da tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La somma di cui al punto 1, destinata al finanziamento per la copertura degli oneri sostenuti dai sistemi sanitari regionali per la mancata applicazione delle percentuali di sconto obbligatorio a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, inferiore a 150.000 euro, e' posta a carico del Fondo sanitario nazionale e corrisponde alla medesima somma accantonata, a tale scopo, da questo Comitato, con delibera 30 novembre 2023, n. 34 punto 2, lettera k gia' citata nelle premesse e concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2023.

Il Vice Presidente: Giorgetti Il segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1078
 
Allegato

FSN 2023 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle precentuali di sconto per le farmacie con fatturato annuo inferiore a
150.000 euro

Parte di provvedimento in formato grafico