Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 29 luglio 2024
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Ficodindia dell'Etna» registrata come denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003.


IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio del'11 aprile 2024 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 214 del 26 agosto 2003, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Ficodindia dell'Etna» D.O.P., protocollata al n. 0334979 del 25 luglio 2024, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Ficodindia dell'Etna» per consentire l'anticipo delle operazioni di raccolta dalla seconda alla prima decade di agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani») a causa delle condizioni meteorologiche straordinariamente siccitose e della media delle temperature invernali e i picchi di temperatura estiva che hanno determinato la prematura maturazione del frutto rispondente ai requisiti previsti all'art. 6 del disciplinare di produzione;
Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione Siciliana n. 37 del 9 febbraio 2024 «Dichiarazione dello stato di calamita' naturale per danni all'agricoltura in Sicilia da siccita' nel periodo settembre 2023 - gennaio 2024», con la quale e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale da siccita' severa nell'intero territorio della Regione Siciliana;
Vista la relazione tecnica dell'Universita' di Catania - Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) - che a seguito di una valutazione dei frutti di Ficodindia area Etnea dell'anno di produzione 2024, ha riscontrato valori tipici di un frutto pienamente maturo che negli anni precedenti sarebbero stati riscontrati in raccolte piu' tardive (meta' agosto), ma che la media delle temperature invernali e i picchi di temperatura estiva, degli ultimi anni e, in particolare, di quello in corso, ha anticipato la maturazione dei frutti di diverse settimane;
Visto il parere del dirigente generale del dipartimento agricoltura dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana n. 143869 del 29 luglio 2024, che preso atto della deliberazione della giunta regionale della Regione Siciliana n. 37 del 9 febbraio 2024 e della relazione tecnica dell'Universita' di Catania - Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) sopra citate ha ufficialmente riconosciuto la necessita' di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP «Ficodindia dell'Etna» a causa delle condizioni metereologiche sfavorevoli;
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla raccolta ottimale della D.O.P. «Ficodindia dell'Etna» nella campagna 2024 e che il mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Ficodindia dell'Etna»;
Ritenuto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Ficodindia dell'Etna» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Ficodindia dell'Etna» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

L'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 12 settembre 2003, nella parte concernente le operazioni di raccolta e' cosi' modificato: raccolta: Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla prima decade di agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»).
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata produttiva 2024.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Ficodindia dell'Etna», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 29 luglio 2024

Il dirigente: Gasparri