Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 21 giugno 2024 |
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296 concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 concernente la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1° ottobre 1986, n. 228; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 maggio 1996 n. 358, recante Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in particolare l'allegato 1; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; Visto il decreto 21 ottobre 2022 concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2022; Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'allegato I ove sono definite le carni; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha modificato l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 prevedendo che il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste, definisca i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti; Ritenuto necessario pertanto indicare misura, criteri e modalita' per la corresponsione della predetta indennita' di abbattimento tenuto conto di quanto gia' stabilito con il decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986; Ritenuto necessario prevedere, ferma restando la variabilita' dell'importo, la misura da corrispondere per ogni capo abbattuto e la misura per ogni capo abbattuto per il quale le carni ed i visceri debbano essere interamente distrutti; Ritenuto necessario determinare il criterio per il computo annuale dell'indennita' di abbattimento sia nelle misure stabilite per il bestiame bovino e bufalino e nella misura stabilita per il bestiame ovino e caprino sia nella determinazione della misura, criteri e modalita' della corresponsione dell'indennita' variabile rapportata al danno subito dagli operatori di bovini e bufalini abbattuti o abbattuti e distrutti; Ritenuto di definire il danno oggettivo subito dall'operatore come la differenza tra il prezzo dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, opportunamente maggiorata ove le carni debbano essere interamente distrutte; Ritenuto di stabilire la misura dell'indennita' sulla base di valori medi di mercato delle varie categorie costituenti il patrimonio zootecnico nazionale indicati con bollettino ufficiale da I.S.M.E.A. entro il 31 gennaio di ogni anno; Ritenuto di dovere articolare la misura dell'indennita' in relazione al diverso valore medio dei bovini e bufalini distinti per categoria, sesso, eta' ed iscrizione al libro genealogico; Sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Sentite le associazioni di categoria;
Decreta:
Art. 1
Indennita' di abbattimento
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, l'indennita' da corrispondere in favore degli operatori responsabili di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e in favore degli operatori responsabili di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e' calcolata secondo i criteri di cui al presente decreto. 2. L'indennita' per categoria, eta', sesso ed eventuale iscrizione al libro genealogico dei capi appartenenti alle specie di cui al comma 1 e' calcolata come differenza tra il valore medio di mercato dell'animale da vita e quello dell'animale da macello. Nel caso in cui le carni devono essere interamente distrutte, all'operatore viene corrisposto il valore di mercato dell'animale da vita. 3. Il valore medio di mercato dell'animale da vita e' riportato nel bollettino pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo agroalimentare - ISMEA. 4. Il valore medio di mercato dell'animale da macello e' ottenuto moltiplicando il prezzo dell'animale, espresso in euro per chilogrammo di peso vivo, indicato da ISMEA nel bollettino di cui al comma 3, per il peso vivo dell'animale oggetto di abbattimento. 5. Il valore medio di mercato dell'animale a fine carriera, inteso come capo bovino o bufalino di eta' superiore a otto anni e come capo ovino o caprino di eta' superiore a sei anni, e' pari al valore di mercato dell'animale da macello determinato ai sensi del comma 4. |
| Art. 2
Corresponsione delle indennita'
1. Il Servizio veterinario locale territorialmente competente liquida in favore degli operatori le indennita' ad essi riconosciute entro novanta giorni dalla data di registrazione nella Banca dati nazionale (BDN) dall'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento. 2. Le indennita' sono corrisposte sulla base del provvedimento del Servizio veterinario locale territorialmente competente relativo all'abbattimento degli animali recante indicazione della loro destinazione, compresa, se del caso, la distruzione degli stessi. 3. Con riferimento ai soli animali iscritti ai libri genealogici, il Servizio Veterinario locale territorialmente competente richiede inoltre all'avente diritto la presentazione del certificato zootecnico o attestato rilasciato dall'ente selezionatore che gestisce il libro genealogico di specie o razza, dal quale risulti che gli animali erano iscritti, rispettivamente alla sezione principale oppure alla sezione supplementare del libro genealogico. Per gli animali iscritti alla sezione supplementare anagrafica del libro genealogico, qualora prevista dal programma genetico, il valore di mercato dell'animale da vita e' dato dalla media tra il valore medio di mercato dell'animale iscritto al libro genealogico e il valore medio di mercato dell'animale non iscritto al libro genealogico. 4. Qualora sia consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti: a) nel caso di vendita, la fattura o, qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte dell'operatore venditore, dalla quale risultino elencati il numero di animali abbattuti e per ognuno di essi siano indicati: peso vivo, peso della carcassa, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalita' del compratore. b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare/vendita diretta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte dell'operatore dalla quale risultino elencati il numero di animali abbattuti e per ognuno di essi siano indicati: peso vivo, peso della carcassa, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonche' specificazione che le carni sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto. 5. Le indennita' non sono concesse agli operatori responsabili di animali che violano le prescrizioni del programma nazionale di eradicazione e sorveglianza, con particolare riferimento ai termini perentori previsti per l'esecuzione dei provvedimenti di abbattimento ed eventuale distruzione dei capi e alle disposizioni in materia di biosicurezza, o che non collaborano all'esecuzione delle misure previste dai programmi, anche in caso di vaccinazione dei capi, ove prevista. |
| Art. 3
Maggiorazioni
1. L'indennita' non puo' superare il valore di mercato del capo di cui all'art. 1, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 9 giugno 1964, n. 615 la misura dell'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50% per capo in favore degli operatori di stabilimenti in cui sono detenuti non piu' di dieci capi bovini e bufalini totali indipendentemente da eta' e categoria: per ottenere l'indennita' di abbattimento aumentata del 50% gli operatori devono produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti che essi sono proprietari di una quantita' di bestiame non superiore a dieci capi al momento dell'esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono stati identificati gli animali infetti o sospetti di infezione. 4. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 2, commi 7 e 8 della legge 9 giugno 1964, n. 615 come modificato dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione confermata o sospetta negli stabilimenti con status di indenne a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. |
| Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Il bollettino ISMEA di cui all'art. 1, comma 3 per l'anno 2024 sara' pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine sara' pubblicato il bollettino ISMEA concernente i valori medi di mercato per l'anno 2023. 2. In riferimento alle indennita' per gli abbattimenti eseguiti in forza di provvedimenti adottati dopo il 1 gennaio 2023 gia' determinate e liquidate secondo i valori indicati dal decreto 21 ottobre 2022 citato in premessa, il Servizio veterinario locale territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione dei bollettini di cui al comma 1, corrisponde agli aventi diritto l'eventuale differenza di importo risultante dall'applicazione del criterio di calcolo previsto dal presente decreto. 3. Ai fini dell'applicazione del criterio di calcolo previsto dal presente decreto nei casi di cui al comma 2, qualora non sia disponibile il peso medio vivo dell'animale macellato il Servizio veterinario locale territorialmente competente utilizza le rilevazioni riportate nel sito istituzionale di ISTAT per l'anno di riferimento. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2024
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2138 |
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