Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. 110 |
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 18, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» e, in particolare, l'articolo 29, che prevede norme in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 16 maggio 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024; Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Pianificazione annuale dell'attivita' di riscossione
1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione e' adottata sentita la Conferenza unificata. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta l'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: «Art. 18 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attivita' secondo i principi di efficacia, economicita' e imparzialita' e verso obiettivi di risultato, anche attraverso: 1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi; 2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; 3) la possibilita' per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso; 4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonche', nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione; 5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformita' alla pianificazione di cui al numero 1); 6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attivita' svolta; 7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi gia' affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacita' operativa dello stesso agente; 8) la revisione della disciplina della responsabilita' dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilita', in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute; 9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; 10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformita' dell'attivita' di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicita' ed efficacia: 10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente telematiche, di tale controllo; 10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento; b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attivita' istruttorie poste in essere dall'Amministrazione finanziaria; c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilita' dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attivita' della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi; d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate; e) potenziare l'attivita' di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso: 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidita' dell'azione di recupero; 3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore; f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attivita' di riscossione; g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuita' del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonche' delle risorse umane senza soluzione di continuita'; h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi; i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalita' di razionalizzazione e semplificazione; l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020. 3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresi', oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta. 4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268. - Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97. - Si riporta l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b); d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: "con riguardo all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate e non versate"; b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio."; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.". 3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". 5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono". 6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizza e i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2023, n. 111: «Art. 13 (Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale: a) (omissis) b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo: 1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia; 2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111: «Art. 14 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province: (omissis) f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti: 1) (omissis) 2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere piu' efficienti le attivita' di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonche' sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate;». |
| Art. 2
Adempimenti dell'Agente della riscossione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando: a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel piu' ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalita' di cui alla lettera a); c) la gestione delle attivita' di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 1; d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresi' le ulteriori modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). - La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella puo' essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione). - 1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione. 2. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) "gestore della piattaforma", la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; c) "amministrazioni", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attivita' ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo; d) "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; e) "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni; f) "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma; g) "avviso di avvenuta ricezione", l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalita' di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione; h) "identificativo univoco della notificazione (IUN)", il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni; i) "avviso di mancato recapito", l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione. 3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di "tecnologie basate su registri distribuiti", come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticita', l'integrita', l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalita' per garantire l'attestazione di conformita' agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformita' agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformita' di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo' essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione al destinatario. 4. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. 5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e' inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato: a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 15. 5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti. 7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile puo' essere rimesso in termini. L'avviso contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita' elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o piu' delegati. 9. La notificazione si perfeziona: a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico e' reso disponibile sulla piattaforma; b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione. 10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. 11. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c); c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6; e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13; g) alla data di ripristino delle funzionalita' della piattaforma ai sensi del comma 13. 12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalita' di cui al comma 7, dei quali attesta la conformita' agli originali. 13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalita' previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta: a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma; b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facolta' dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma. 14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto. 15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'; b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione; c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione; d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalita'; e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e rinunzia delle deleghe; g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai commi 5-bis, 6 e 7; i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione; l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle amministrazioni alla piattaforma. l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo. l-ter) sono individuate le modalita' di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma. 16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, e' fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. 17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica: a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto; c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi. 18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno". 19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore." 20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale. 21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia gia' perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma puo' individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimita' dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni.». |
| Art. 3
Discarico automatico o anticipato
1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo' trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato: a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti; c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attivita' di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. 3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1. Modalita' e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facolta' di cui al primo periodo e' esercitata: a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi gia' affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attivita' di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»: «Art. 18 (Accesso dei concessionari agli uffici pubblici). - 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi' autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. 3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». - Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali: a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali; b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. 2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo: a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a); b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38. - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta', concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta'. 1-bis. n caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. 1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. 1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1. 1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. 2. 3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato. 3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. 4-bis.». |
| Art. 5
Riaffidamento dei carichi
1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza e' computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate puo' essere: a) gestita direttamente dall'ente creditore; b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalita' previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attivita' di riscossione in conformita' alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. 2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), e' volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. 3. Nei casi di cui al comma 2: a) l'azione di recupero e' preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore; c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento. 4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni e' comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi. 5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, puo', entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: «Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - (omissis) 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.». - Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 reca: «Disposizioni in materia di riscossione coattiva». - Si riporta il testo degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare. 2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. 5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.». «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.». - Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4. - Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 6
Verifiche, controlli e responsabilita' dell'agente della riscossione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformita' dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. L'ente creditore effettua il controllo di conformita' dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1: a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilita' derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonche' le modalita', anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che: a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo; b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) e' contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo. 4. L'attivita' di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore puo' altresi' chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo. 5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi. 6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti: a) dalla comunicazione di avvio del procedimento; b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta. 7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione puo' produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione. 8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni. 9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione puo' definire la controversia mediante pagamento, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali. 10. Le omissioni, le irregolarita' e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attivita' di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilita' previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresi', dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni: a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. 11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5. 12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il comma 529 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228: «529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile.». - Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209. - La decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, e' pubblicata nella G.U.U.E. del 15.12.2020 L 424. - Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 24.9.2015 L 248. |
| Art. 7
Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonche' da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresi' gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro: a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017; c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024. 3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8 Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025 1. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025. 2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. 3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data. 4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali: a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, e' sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. 5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate. 6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 6. - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4. - Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 9 Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. 2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. 3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data. 4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali: a) alla data del 31 dicembre 2031, e' sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. 5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. 6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 6. - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4. - Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 10
Norme di coordinamento e abrogazione
1. Sono abrogati: a) gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; c) l'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d) l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Note all'art. 10: - Gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e i commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abrogati dal presente decreto, contenevano disposizioni in materia di discarico e di comunicazioni di inesigibilita'. - L'art. 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e l'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, abrogati dal presente decreto, contenevano disposizioni relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo. |
| Art. 11
Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione
1. All'articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «puo' avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»; b) le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilita' dell'»; c) le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5-quinquies, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). - (omissis). 5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo' avvalersi, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilita' dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali, ovvero previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.». |
| Art. 12
Disposizioni in materia di impugnazione
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari. 3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione. 4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. 4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». |
| Art. 13
Disposizioni in materia di dilazione
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.». b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione. 1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresi' individuati: a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni caso sussistente; b) specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).»; c) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»; d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»; e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»; f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»; g) il comma 1-quinquies e' abrogato; h) al comma 3-bis, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste». 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. 3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potra' essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.1 Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione. 1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresi' individuati: a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni caso sussistente; b) specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b). 1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. 1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. 1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1. 1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 1-quinquies. (abrogato). 2. 3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato. 3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste. 3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. 4-bis.». - Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda nelle note all'art. 6. - Il regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. del 19 ottobre 1992, n. L 302. - Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. del 10 ottobre 2013, n. L 269. - Per i riferimenti al testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 14 Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento
1. All'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate: 1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990; 6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: 7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; 7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990; 7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: 8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; 8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b); d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate: 1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990; 6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: 7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; 7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990; 7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: 8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; 8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». |
| Art. 15
Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente: «Articolo 25-bis (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilita' sussidiaria). - 1. In caso di responsabilita' sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito e' sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione da' immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.»; b) all'articolo 45, comma 1, dopo la parola: «titolo», sono aggiunte le seguenti: «, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede»; c) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: «cartella di pagamento», sono inserite le seguenti: «al soggetto nei confronti del quale procede».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto: «Art. 45 (Riscossione coattiva). - 1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.». «Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.». |
| Art. 16
Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo
1. All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi»; 2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento»; 3) le parole: «sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011»; b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.»; c) il comma 5 e' abrogato; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.». 2. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.»; b) il comma 1, secondo periodo, e' soppresso; c) il comma 2 e' abrogato. 3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, e' abrogato. 4. Le disposizioni dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto: «Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare. 2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. 5. (abrogato). 6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal presente decreto: «Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione. 2. (abrogato)». - Si riporta il testo dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi). - 1. (abrogato). 2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.». |
| Art. 17
Disposizioni in materia di resa del conto
1. I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l'attivita' svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, e' l'amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione. 2. L'Agente nazionale della riscossione e i gestori delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Nel settore del gioco pubblico, se la contabilizzazione dei flussi finanziari e' centralizzata presso un unico soggetto concessionario, solo quest'ultimo e' tenuto alla resa del conto. I concessionari per l'esercizio di giochi pubblici per i quali la base imponibile dell'imposta e' costituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono tenuti alla resa del conto.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»: «Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.». - Si riporta il testo dell'art. 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»: «Art. 610 - Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita' alla presentazione dei conti periodici cui e' tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali e' stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.». |
| Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 13 e 16, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede: a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; b) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13; c) quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 13. 3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.». - Per i riferimenti agli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111: «Art. 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali: (omissis); g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento: 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011; 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; 5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009; 6) all'opportunita' di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.». - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111: «Art. 23 (Clausola di salvaguardia). - 2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». |
| Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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