Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. 110
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 18, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» e, in particolare, l'articolo 29, che prevede norme in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 16 maggio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;
Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Pianificazione annuale dell'attivita' di riscossione

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione e' adottata sentita la Conferenza unificata.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n.
111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189:
«Art. 18 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema nazionale della riscossione). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale
della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli
enti territoriali:
a) incrementare l'efficienza dei sistemi della
riscossione, nazionale e locali, e semplificarli,
orientandone l'attivita' secondo i principi di efficacia,
economicita' e imparzialita' e verso obiettivi di
risultato, anche attraverso:
1) la pianificazione annuale, da concordare con
il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure
di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere,
anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per
codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
2) il discarico automatico, al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle
quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote
per le quali sono in corso procedure esecutive o
concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni
fiscali o previdenziali e di quelle interessate da
dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico
anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili
ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
3) la possibilita' per l'ente creditore,
successivamente al discarico automatico, di riaffidare in
riscossione le somme discaricate, quando divengano noti
nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali,
ovvero di affidare in concessione a soggetti privati,
tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la
gestione della riscossione coattiva delle predette somme,
secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale
dell'importo effettivamente riscosso;
4) la salvaguardia del diritto di credito,
mediante il tempestivo tentativo di notificazione della
cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a
quello di affidamento del carico, nonche', nella misura e
secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di
cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;
5) la gestione del processo di recupero coattivo
in conformita' alla pianificazione di cui al numero 1);
6) la tempestiva trasmissione telematica delle
informazioni relative all'attivita' svolta;
7) una disciplina transitoria dei tentativi di
recupero delle somme contenute nei carichi gia' affidati
all'agente della riscossione, tenendo conto della capacita'
operativa dello stesso agente;
8) la revisione della disciplina della
responsabilita' dell'agente della riscossione, prevedendola
in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal
mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni
adottate in attuazione del principio di cui al numero 4)
sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di
credito, con possibilita', in tali casi, di definizione
abbreviata delle relative controversie e di pagamento in
misura ridotta delle somme dovute;
9) l'individuazione in via tassativa dei casi in
cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche
che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di
qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;
10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e
delle finanze del potere di verificare la conformita'
dell'attivita' di recupero dei crediti affidati all'agente
della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1),
nel rispetto dei seguenti principi di economicita' ed
efficacia:
10.1) per i crediti tributari erariali,
determinare i criteri di individuazione delle quote
automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in
misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle
stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente
telematiche, di tale controllo;
10.2) per i restanti crediti, determinare i
criteri di individuazione delle quote da sottoporre a
controllo, nella misura massima del 5 per cento;
b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente
nel corso delle attivita' istruttorie poste in essere
dall'Amministrazione finanziaria;
c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e
delle forme di integrazione e interoperabilita' dei sistemi
e del patrimonio informativo funzionali alle attivita'
della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative,
logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei
costi;
d) modificare progressivamente le condizioni di
accesso ai piani di rateazione, in vista della
stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;
e) potenziare l'attivita' di riscossione coattiva
dell'agente della riscossione, anche attraverso:
1) il progressivo superamento dello strumento del
ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da
affidare all'agente della riscossione, al fine di
anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme
dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle
azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la
semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
2) l'estensione del termine di efficacia degli
atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidita'
dell'azione di recupero;
3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la
semplificazione delle procedure di pignoramento dei
rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere
complessivamente la misura della sorte capitale, degli
interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo
soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di
cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione
stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore
del debitore;
f) individuare un nuovo modello organizzativo del
sistema nazionale della riscossione, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attualmente
svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte
delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da
superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta
separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della
funzione della riscossione, e l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attivita' di
riscossione;
g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo
di cui alla lettera f), garantire la continuita' del
servizio della riscossione attraverso il conseguente
trasferimento delle risorse strumentali nonche' delle
risorse umane senza soluzione di continuita';
h) semplificare e accelerare le procedure relative
ai rimborsi;
i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto con finalita' di razionalizzazione e
semplificazione;
l) prevedere una disciplina della riscossione nei
confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti
che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del
credito erariale e il diritto di difesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la
revisione del sistema della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020.
3. Per la revisione del sistema della riscossione
dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, il Governo osserva altresi', oltre ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto
previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) rivedere il sistema di determinazione,
liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia
elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o
autoconsumati, al fine di superare, in particolare,
l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare
i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia
elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel
periodo di riferimento;
b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per
la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la
prescrizione del diritto all'imposta.
4. I principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle
disposizioni da adottare in relazione agli agenti della
riscossione degli enti territoriali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
recante: «Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.
- Si riporta l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti:
"ed alle ritenute operate e non versate";
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
"2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza
e i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono
promuovere la costituzione o partecipare a societa' e
consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile,
abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali
all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;
a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della
societa' costituita in base alle disposizioni dell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo
restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b)
della legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per la piena
attuazione del federalismo fiscale regionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel
rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo
119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per
realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale
regionale:
a) (omissis)
b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:
1) la modificazione e, ove necessario,
l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni
tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero
in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;
2) la semplificazione degli adempimenti e degli
altri procedimenti tributari in linea con i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20,
anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni
della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con
particolare riferimento all'estensione dell'accertamento
esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche
sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate
erariali.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera
f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta'
metropolitane e delle province). - 1. Nell'esercizio della
delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare
dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione,
il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni,
delle citta' metropolitane e delle province:
(omissis)
f) prevedere, in linea con i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i
seguenti:
1) (omissis)
2) revisione del sistema della riscossione delle
entrate degli enti locali anche attraverso forme di
cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante
incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per
rendere piu' efficienti le attivita' di gestione delle
entrate degli enti locali con particolare riferimento alle
attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili
immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare
anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad
effettuare l'attivita' di accertamento e di riscossione
delle entrate degli enti locali, nonche' sui soggetti che
svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di
supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione
delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate;».
 
Art. 2

Adempimenti dell'Agente della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando:
a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel piu' ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalita' di cui alla lettera a);
c) la gestione delle attivita' di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 1;
d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresi' le ulteriori modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento).
- La cartella e' notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della
notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono
essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a
trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra
indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo'
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella puo' essere eseguita con
le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo
60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di
procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art.
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a
quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo
del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice
o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta
notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di
farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto
decreto; per la notificazione della cartella di pagamento
ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione). - 1. La
piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di
funzionamento sono disciplinate dalla presente
disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) "gestore della piattaforma", la societa' di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12;
b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al
comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare,
con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni;
c) "amministrazioni", le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e,
limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attivita'
ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e
4), del medesimo decreto legislativo;
d) "destinatari", le persone fisiche, le persone
giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel
territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di
codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni;
e) "delegati", le persone fisiche, le persone
giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono
il potere di accedere alla piattaforma per reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle
amministrazioni;
f) "delega", l'atto con il quale i destinatari
conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro
conto, alla piattaforma;
g) "avviso di avvenuta ricezione", l'atto formato
dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato
avviso al destinatario in ordine alle modalita' di
acquisizione del documento informatico oggetto di
notificazione;
h) "identificativo univoco della notificazione
(IUN)", il codice univoco attribuito dalla piattaforma a
ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) "avviso di mancato recapito", l'atto formato dal
gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al
destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e
alle modalita' di acquisizione del documento informatico
oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle
modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in
materia tributaria, le amministrazioni possono rendere
disponibili telematicamente sulla piattaforma i
corrispondenti documenti informatici. La formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici resi
disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee
guida adottate in attuazione del medesimo decreto
legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di
"tecnologie basate su registri distribuiti", come definite
dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura
l'autenticita', l'integrita', l'immodificabilita', la
leggibilita' e la reperibilita' dei documenti informatici
resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura
l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo
delegati, per il reperimento, la consultazione e
l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di
notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle
Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto
legislativo, individua le modalita' per garantire
l'attestazione di conformita' agli originali analogici
delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo
nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione
e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati
di attestare la conformita' agli originali analogici delle
copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la
conformita' di cui al presente comma, sono pubblici
ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La piattaforma puo' essere utilizzata anche per la
trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione al
destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto,
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di
notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia
al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il
quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso alla
piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di
notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato
elettronico, e' inviato con modalita' telematica ai
destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica
certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o
di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per
determinati atti o affari, se a tali atti o affari e'
riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni
delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite
piattaforma secondo le modalita' previste dai decreti di
cui al comma 15.
5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o altro analogo recapito digitale diverso da
quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o
il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni
dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica certificata o il servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario
non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma
rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun
destinatario della notificazione, l'avviso di mancato
recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma
inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata,
senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche
l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano
i presupposti ivi previsti.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma
5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza
ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente
dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione
degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i
casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione
dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in
formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta
direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove
all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del
plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause
diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del
destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere
consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge
in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo
dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario
irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito
sono verbalizzati e comunicati al gestore della
piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al
recapito postale ovvero dalla consultazione del registro
dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro
delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del
destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il
precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a
tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in
caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione
sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al
destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire
copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita'
fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica
dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo
giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.
Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non
aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile
puo' essere rimesso in termini. L'avviso contiene
l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile
accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario
puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da
quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini
dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la
gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita'
elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo
decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono
consentiti il reperimento, la consultazione e
l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di
notifica, e' assicurato anche tramite il punto di accesso
di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 15, i destinatari possono conferire apposita
delega per l'accesso alla piattaforma a uno o piu'
delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il
documento informatico e' reso disponibile sulla
piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di
consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della
casella di posta elettronica certificata o del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato del
destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei
casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito
dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se
l'avviso di avvenuta ricezione e' consegnato al
destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni
si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento
della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in
formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui
il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la
piattaforma, al documento informatico oggetto di
notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della
notificazione del documento informatico sulla piattaforma
impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e
interrompe il termine di prescrizione correlato alla
notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o
comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende
disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai
destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti
informatici sulla piattaforma da parte delle
amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla
data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno
degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai
sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e
alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito
alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultanti
sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha
reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio
ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto
accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma
ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalita'
della piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresi'
disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta
ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione
effettuata con le modalita' di cui al comma 7, dei quali
attesta la conformita' agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato
dal gestore con le modalita' previste dal comma 15, lettera
d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da
parte dell'amministrazione, dei documenti informatici
destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al
delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e
l'acquisizione dei documenti informatici messi a
disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei
diritti dell'amministrazione correlati agli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di
notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento,
sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di
avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti,
poteri o facolta' dell'amministrazione o del destinatario,
correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla
comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita'
della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di
notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del
destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore
della piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate
le modalita' di determinazione e anticipazione delle spese
e i criteri di riparto.
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la
protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della
piattaforma e il piano dei test per la verifica del
corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata
applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9
gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita',
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita',
omogeneita' e interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali le amministrazioni identificano i destinatari
e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i
documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore
legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i
documenti informatici delle amministrazioni sono depositati
sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari
attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,
lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento
della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
comunica il ripristino della sua funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla
piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei
delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la
piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i
destinatari eleggono il domicilio digitale presso la
piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati,
conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e
rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di
conservazione dei documenti informatici resi disponibili
sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai
commi 5-bis, 6 e 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i
destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti
oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7,
sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma.
l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali
gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7,
quarto periodo.
l-ter) sono individuate le modalita' di adozione di
un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di
attuazione dei decreti di cui al presente comma.
16. Con atto del Capo della competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i
test e le prove tecniche di corretto funzionamento della
piattaforma, e' fissato il termine a decorrere dal quale le
amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui
al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per
l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo,
tributario e contabile e ai provvedimenti e alle
comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione
forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2
e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle
autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi a
pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a
contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e
allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e
dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di
ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle
comunicazioni ad essi connessi.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trascorso un anno".
19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La societa' di cui al primo periodo affida, in
tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche
attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica
esistente di proprieta' del suddetto fornitore."
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio
universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della
copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste
dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale,
l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio
di notificazione digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le
amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al
comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono
utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
22-bis. Al fine di garantire la piena informazione
dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30
novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al
destinatario che non abbia eletto domicilio digitale,
qualora non abbia gia' perfezionato la notifica tramite
accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b),
numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente
all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I
contratti di appalto stipulati dal gestore della
piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli
scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio
postale universale. Ai maggiori oneri di stampa,
imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno
2023, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il
gestore della piattaforma puo' individuare tramite avviso
pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di
cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai
decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la
progressiva integrazione sulla base della diffusione
territoriale dei punti di prossimita' dei fornitori
individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti
con i medesimi fornitori, i servizi necessari per
consentire l'accesso universale alla piattaforma, con
diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei
destinatari delle notificazioni.».
 
Art. 3

Discarico automatico o anticipato

1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo' trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:
a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attivita' di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1. Modalita' e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facolta' di cui al primo periodo e' esercitata:
a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi gia' affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attivita' di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 18 (Accesso dei concessionari agli uffici
pubblici). - 1. Ai soli fini della riscossione mediante
ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici
con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli
atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i
coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le
relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi'
autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili
presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e
presso i sistemi informativi degli altri soggetti
creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto
opponibili in base a disposizioni di legge o di
regolamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero delle finanze, sentito il garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i
limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate
nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza
dei debitori.
3-bis. I concessionari possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2
senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Differimento del discarico automatico
e produzione dei relativi effetti

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:
a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:
a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n.
38.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente che
dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficolta', concede per ciascuna richiesta la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione
dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue
rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo,
comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore
a 120.000 euro, la dilazione puo' essere concessa se il
contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficolta'.
1-bis. n caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della
richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale
decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa
la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del
periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto
e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di
uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da
quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
 
Art. 5

Riaffidamento dei carichi

1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza e' computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate puo' essere:
a) gestita direttamente dall'ente creditore;
b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalita' previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attivita' di riscossione in conformita' alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.
2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), e' volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l'azione di recupero e' preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.
4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni e' comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.
5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, puo', entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - (omissis)
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.».
- Il titolo II del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 reca: «Disposizioni in
materia di riscossione coattiva».
- Si riporta il testo degli articoli 28-ter e 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di
erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a
ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha
in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Direttore generale del dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una
proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero
ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni
se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5.».
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 6

Verifiche, controlli e responsabilita'
dell'agente della riscossione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformita' dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ente creditore effettua il controllo di conformita' dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:
a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilita' derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonche' le modalita', anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:
a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;
b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) e' contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.
4. L'attivita' di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore puo' altresi' chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.
5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.
6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:
a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;
b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.
7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione puo' produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.
8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.
9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione puo' definire la controversia mediante pagamento, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.
10. Le omissioni, le irregolarita' e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attivita' di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilita' previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresi', dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:
a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
b) dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.
12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'art. 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il comma 529 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228:
«529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si
applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si
procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e
contabile.».
- Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n.
209.
- La decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle
risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la
decisione 2014/335/UE, Euratom, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 15.12.2020 L 424.
- Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
pubblicato nella G.U.U.E. del 24.9.2015 L 248.
 
Art. 7

Disposizioni relative al magazzino in carico
all'Agenzia delle entrate-riscossione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonche' da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresi' gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:
a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme
dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1°
gennaio 2025
1. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali:
a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, e' sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n.
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda
nelle note all'art. 6.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art.
6.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 9
Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2024
1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.
2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali:
a) alla data del 31 dicembre 2031, e' sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n.
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda
nelle note all'art. 6.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art.
6.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 10

Norme di coordinamento e abrogazione

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
c) l'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d) l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Note all'art. 10:
- Gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 e i commi 684, primo periodo, 684-bis,
684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abrogati dal presente
decreto, contenevano disposizioni in materia di discarico e
di comunicazioni di inesigibilita'.
- L'art. 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 e l'art. 17, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, abrogati dal presente
decreto, contenevano disposizioni relative al Comitato di
indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante
ruolo.
 
Art. 11

Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate
e Agenzia delle entrate-riscossione

1. All'articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «puo' avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;
b) le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilita' dell'»;
c) le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5-quinquies,
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). -
(omissis).
5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione
logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta
dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione puo' avvalersi, alle medesime
condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella
disponibilita' dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso
di utilizzo di immobili demaniali, ovvero previo rimborso
della corrispondente quota di canone, di edifici
appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare
o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle
entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili,
ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni
dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del
demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi
dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione.».
 
Art. 12

Disposizioni in materia di impugnazione

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1.
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai
contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni
compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si
riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti i dati che il
ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua
formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali
procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i
concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il
numero del codice fiscale del contribuente, la specie del
ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il
riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento
ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della
pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi
luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo
delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute
dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche
per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del
presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con
una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da
parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
 
Art. 13

Disposizioni in materia di dilazione

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.».
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresi' individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).»;
c) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»;
d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»;
e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;
f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;
g) il comma 1-quinquies e' abrogato;
h) al comma 3-bis, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potra' essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. Su semplice
richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea situazione di obiettiva difficolta'
economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro,
comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un
massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.1 Su richiesta del contribuente che documenta la
temporanea situazione di obiettiva difficolta'
economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000
euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili,
indipendentemente dalla data di presentazione della
richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi
rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e
2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi
rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e
2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate
mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1°
gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione
della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva
difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata
avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte
individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del
nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da
rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in
rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il
debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in
rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e
documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono
altresi' individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la
temporanea situazione di obiettiva difficolta' e'
considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalita' di valutazione della
sussistenza della temporanea situazione di obiettiva
difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b),
ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla
stessa lettera b).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa
puo' essere prorogata una sola volta, per il numero massimo
di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta
decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo
di rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della
richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data
dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero
dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma
3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa
la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui ai commi 1 e 1.1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. (abrogato).
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del
periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto
e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi
1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di
uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da
quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
- Per i riferimenti della decisione (UE, Euratom) n.
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si veda
nelle note all'art. 6.
- Il regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. del 19
ottobre 1992, n. L 302.
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e' stato pubblicato nella
G.U.U.E. del 10 ottobre 2013, n. L 269.
- Per i riferimenti al testo dell'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 14
Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della
riscossione nell'accertamento

1. All'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;
6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;
7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle entrate
riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a
seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle
entrate:
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o
inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo
38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse,
imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a
contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o
fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza
dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera
g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973;
3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli
articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472;
4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli
articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;
6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
7) avvisi di liquidazione dell'imposta e
irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso,
insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione
delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di
decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
7.1) imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui
al decreto legislativo n. 346 del 1990;
7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601;
7.5) imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente
o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione
delle relative sanzioni:
8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39;
8.2) addizionale erariale della tassa
automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
 
Art. 15

Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:
«Articolo 25-bis (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilita' sussidiaria). - 1. In caso di responsabilita' sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito e' sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione da' immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.»;
b) all'articolo 45, comma 1, dopo la parola: «titolo», sono aggiunte le seguenti: «, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede»;
c) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: «cartella di pagamento», sono inserite le seguenti: «al soggetto nei confronti del quale procede».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Riscossione coattiva). - 1. Il
concessionario procede alla riscossione coattiva delle
somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle
spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente
titolo, previa notifica della cartella di pagamento al
soggetto nei confronti del quale procede.».
«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei
confronti del quale procede, salve le disposizioni relative
alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.».
 
Art. 16

Disposizioni in materia di compensazione
tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

1. All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi»;
2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento»;
3) le parole: «sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011»;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.»;
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.».
2. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.»;
b) il comma 1, secondo periodo, e' soppresso;
c) il comma 2 e' abrogato.
3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, e' abrogato.
4. Le disposizioni dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di
erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore
a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu' cartelle di pagamento e, in caso affermativo,
trasmette in via telematica apposita segnalazione
all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo,
mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2011, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una
proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero
ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni
se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal
caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione
dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per
l'avvio dell'azione esecutiva.
5. (abrogato).
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per
l'applicazione del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 20-bis del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato
mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate
iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonche' dagli
altri enti titolari del credito che si avvalgono
dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
2. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del regolamento
approvato con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1993, n. 567, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 24 (Compensi e penalita' per l'erogazione dei
rimborsi). - 1. (abrogato).
2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni
di tesoreria provinciale o alle casse degli enti
destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal
concessionario si applicano le disposizioni previste
all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.».
 
Art. 17

Disposizioni in materia di resa del conto

1. I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l'attivita' svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, e' l'amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.
2. L'Agente nazionale della riscossione e i gestori delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Nel settore del gioco pubblico, se la contabilizzazione dei flussi finanziari e' centralizzata presso un unico soggetto concessionario, solo quest'ultimo e' tenuto alla resa del conto. I concessionari per l'esercizio di giochi pubblici per i quali la base imponibile dell'imposta e' costituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono tenuti alla resa del conto.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti all'art. 52, comma 5, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note
all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»:
«Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione
delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese,
o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali
lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di
denaro ovvero debito di materia, nonche' coloro che si
ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti,
dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi,
dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato,
alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla
giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle
amministrazioni centrali o periferiche dalle quali
direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato
dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e
provenienza.
I conti giudiziali sono trasmessi dalle
amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo
di rispettiva competenza alle ragionerie centrali,
regionali e provinciali dello Stato, a norma delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i
due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il
conto si riferisce.
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse
pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare,
appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver
eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono
alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data
della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei
chiarimenti o dei documenti richiesti.».
- Si riporta il testo dell'art. 610 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato»:
«Art. 610 - Tutti gli agenti dell'amministrazione che
sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che
ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo
Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi
di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche
coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli
incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle
dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal
presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte
dei conti il conto giudiziale della loro gestione.
Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli
altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della
marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni
delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali
rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui
rispettivamente dipendono.
Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli,
enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o
negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato,
o di morosita' alla presentazione dei conti periodici cui
e' tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che
la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale
della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a
speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali
e' stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n.
800.».
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 13 e 16, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:
a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13;
c) quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 13.
3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale»:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
- Per i riferimenti agli articoli 13, comma 1, lettera
b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9
agosto 2023, n. 111, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g),
della legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 2 (Principi generali del diritto tributario
nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e
criteri direttivi generali:
(omissis);
g) assicurare la piena applicazione dei principi di
autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai
principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di
cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini
almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero
fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
fiscale, tramite la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle
banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
la gestione e l'accertamento dei tributi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del
2009;
6) all'opportunita' di considerare le eventuali
perdite di gettito rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al
servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei
principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi
perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo
9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in
particolare all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della
legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 23 (Clausola di salvaguardia). - 2. In sede di
attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo,
nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della
finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei
principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e
dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
 
Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio