Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2024 (vai al sommario)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO 29 luglio 2024
Scioglimento del consiglio comunale di Oniferi.


LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della sopra citata legge regionale n. 13 del 2005, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;
Rilevato che il consiglio comunale di Oniferi e' stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Davide Andrea Muledda;
Considerato che il Comune di Oniferi ha comunicato, con nota prot. n. 36292 del 10 luglio 2024, il decesso del citato amministratore;
Atteso che l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 statuisce che «in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 26/36 del 24 luglio 2024, nonche' la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Oniferi e si da' atto:
che il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;
che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la predetta elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Oniferi e' sciolto.
 
Allegato
Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Scioglimento del consiglio comunale di Oniferi

Il consiglio comunale di Oniferi (Provincia di Nuoro) e' stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Davide Andrea Muledda.
Il citato amministratore, in data 4 luglio 2024, e' deceduto.
Tale fattispecie e' disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al primo comma, stabilisce che: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente».
Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Oniferi dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

L'assessore: Spanedda
 
Art. 2

Il consiglio e la giunta del Comune di Oniferi rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Cagliari, 29 luglio 2024

La Presidente: Todde