Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2024 (vai al sommario)
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES - UNICAMILLUS
DECRETO RETTORALE 29 luglio 2024
Emanazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Universita' sono dotate di autonomia regolamentare;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Universita' non statali regolarmente riconosciute;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus University pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2024;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 aprile 2024 con la quale sono state approvate le modifiche al testo dello statuto di Ateneo;
Vista la nota inviata via pec il 24 maggio 2024 con prot. 2346, acquisita al protocollo n. 7472 del Registro ufficiale AOODGFIS, con la quale la proposta di nuovo statuto e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca per il controllo ex art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. 10610 del 24 luglio 2024 del Ministero dell'universita' e della ricerca nella quale si specifica la presa d'atto delle modifiche statutarie proposte;

Decreta:

Art. 1

E' emanato il nuovo statuto dell'Universita' UniCamillus.
Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato

STATUTO DELLA SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES UNICAMILLUS UNIVERSITY

Art. 1.

Natura giuridica, fonti normative, sede, durata

1.1. E' istituita a tempo indeterminato la «SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES S.R.L.», in breve «UNICAMILLUS UNIVERSITY S.R.L.», «UNICAMILLUS S.R.L.», «UNICAMILLUS UNIVERSITY» o «UNICAMILLUS», di seguito denominata «Universita'» e/o «Ateneo», con personalita' giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.
1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Universita':
a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento all'art. 33 della Costituzione che ne sancisce l'autonomia, e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
b. il presente statuto;
c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.
1.3. La societa' ha sede nel Comune di Roma (RM).
1.4. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, depositi, sia in Italia che all'estero.
1.5. L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e sopprimere succursali, unita' locali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
1.6. Spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato.
1.7. La durata della societa' e' fissata a tempo indeterminato e potra' essere sciolta con deliberazione dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

 
Art. 2

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Universita'.
Roma, 29 luglio 2024

Il Rettore: Profita
 
Art. 2.

Oggetto sociale

2.1. L'Universita' promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunita' internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria.
L'Universita' osserva i principi di Imparzialita' e Neutralita' del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In particolare, quanto al primo, si impegna a non fare distinzione di nazionalita', razza, religione, classe o opinioni politiche e, quanto al secondo, al fine di godere della fiducia di tutti, si asterra' dal partecipare alle ostilita' di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.
2.2 Lo scopo dell'Universita' e' quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.
2.3 L'Universita' intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanita'
2.4 L'Universita' si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Universita' nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalita'.
2.5 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita' realizzera' anche attivita' di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.
2.6 Svolgera', altresi', attivita' di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un network permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.
2.7 L'Universita' promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attivita' che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneita' della provenienza degli studenti.
2.8 L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, quali componenti dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
2.9 L'Universita' cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, master universitari, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.
2.10 L'Universita' puo' conferire titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM), diplomi di specializzazione (DS) e dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Puo' altresi' rilasciare master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale.
2.11 L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' puo' istituire sedi secondarie anche in altre citta' italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.

 
Art. 3.

Risorse economiche

3.1. A contribuire al mantenimento dell'Universita' provvedera' il socio unico «UniCamillus Benefit SB s.r.l.» che si fara' altresi' carico dei profili economico-finanziari necessari per sostenere l'importante piano di sviluppo dell'Universita' attraverso un nuovo campus che dovra' essere sempre improntato ad una progressiva ed irreversibile ecosostenibilita' con minime emissioni di CO2 ed una tendenziale autonomia energetica mediante l'adozione di nuove tecnologie di produzione e stoccaggio di energia elettrica.
3.2. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Universita' sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro che erogheranno all'Universita' in favore dei discenti le borse di studio, oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalita' dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca.

 
Art. 4.

Capitale sociale

4.1. Il capitale sociale e' di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), diviso in quote di partecipazione determinate in misura proporzionale al valore dei conferimenti effettuati dai soci; e' espressamente ammessa la possibilita' di effettuare conferimenti in natura e di offrire quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile.
4.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'organo amministrativo, la societa' potra' ottenere dai soci, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o senza obbligo di rimborso, nonche' versamenti in conto futuro aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diversa volonta' delle parti, non saranno produttivi di interessi.
4.3. Il rimborso ai soci dei finanziamenti da loro effettuati a favore della Societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Societa', deve essere restituito.

 
Art. 5.

Organi dell'Universita'

5.1 Sono organi dell'Universita':
a. l'Assemblea dei soci;
b. il consiglio di amministrazione;
c. il Presidente;
d. il Consigliere delegato (ove nominato);
e. il Rettore;
f. il Senato accademico;
g. il direttore generale;
h. il Nucleo di valutazione;
i. l'Organo di controllo;
j. il Comitato esecutivo (ove nominato);
k. il Collegio di disciplina.
5.2. Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta.
5.3 L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Universita' si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente ordinamento universitario applicabili alle Universita' non statali e le norme previste dal codice civile.

 
Art. 6.

Decisioni dei soci

6.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
6.2 L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese ed all'Organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Puo' essere convocata, anche mediante posta elettronica certificata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestivita' della comunicazione e la prova della sua ricezione, da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicati dal socio alla societa', ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
6.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6.4 L'assemblea puo' essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purche' nel territorio nazionale.
6.5 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, membri dell'Organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
6.6 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.
6.7 E' ammessa la possibilita' che l'assemblea si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In particolare e' necessario che:
- il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso Segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;
- il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonche' di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
6.8 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona. Le deleghe sono conservate dalla societa'.
6.9 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.
6.10 L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.
6.11 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

 
Art. 7.

Consiglio di amministrazione: Composizione e durata

7.1 L'Universita' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei a undici consiglieri, anche non soci, nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.
7.2 Il Consiglio dura in carica quattro esercizi e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.
7.3 La mancata designazione di uno o piu' componenti o in caso di dimissioni di uno o piu' componenti non inficiano la valida costituzione del Consiglio purche' vi siano regolarmente in carica almeno 5 (cinque) membri. Ove non vi sia piu' un numero di almeno 5 (cinque) membri regolarmente in carica decade l'intero Consiglio e dovra' pertanto essere interamente nuovamente nominato.
7.4 Possono essere invitati a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto osservatori qualificati in relazione a materie trattate nelle sedute ai fini di arricchire il dibattito e le proposte utili allo sviluppo dell'Ateneo.

 
Art. 8.

Consiglio di amministrazione: Funzionamento

8.1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominato), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.
8.2. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilita' e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.
8.3. Il consiglio di amministrazione sara' convocato presso la sede sociale o altrove, purche' in Italia - con avviso spedito ai Consiglieri per raccomandata, fax e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestivita' della comunicazione e la prova della sua ricezione - almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza stessa.
8.4. E' ammessa la possibilita' che la riunione dei consiglio di amministrazione si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei consiglieri. In particolare e' necessario che:
- il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso Segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;
- il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonche' di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
8.5. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del Consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.

 
Art. 9.

Consiglio di amministrazione: Competenze

9.1 Il consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dei soci e degli altri organi previsti dalla legge e dal presente statuto.
9.2 Compete al consiglio di amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita';
c) deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, la cui approvazione e' rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato accademico;
d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
f) nominare il Presidente. Puo', altresi', nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e un Consigliere delegato.
9.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
a) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
b) deliberare la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione dell'Universita', la cui approvazione e' rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile;
c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;
d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione di Vice Presidente Vicario, salvo rivesta anche la carica di Presidente;
e) nominare i componenti dell'Advisory Board;
f) nominare i Presidi di Facolta' dipartimentali e i Presidenti dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;
g) nominare il direttore generale;
h) nominare, se necessario, il Vice direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri;
i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;
j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del Rettore;
k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;
n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.
9.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:
a) su proposta dei Consigli di Facolta' dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;
b) su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica e al trattamento contrattuale ed economico del Rettore, che in tal caso non partecipa alla delibera, dei componenti degli organi dell'Universita' e degli altri docenti con incarichi istituzionali. Il consiglio di amministrazione puo' delegare tale compito, anche in chiave istruttoria, ad un apposito Comitato remunerazioni;
d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;
f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
g) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; i) il codice etico e le modifiche relative su proposta del Senato accademico;
j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

 
Art. 10.

Comitato esecutivo

10.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, e' formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, compresi quali componenti di diritto il Presidente del consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente e il Rettore. I componenti non di diritto sono nominati dal consiglio di amministrazione.
10.2 Il Comitato esecutivo e' convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo e' esercitata dal segretario del consiglio di amministrazione.
10.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
10.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in ordine alle materie di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

 
Art. 11.

Presidente

11.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.
11.2 Il Presidente in particolare: a. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; c. assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del Rettore; e. nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Vice Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
11.3 Il Presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.

 
Art. 12.

Il Collegio di disciplina

12.1 Il consiglio di amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato accademico. Il Collegio e' composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un Professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia.
10.2 Il Collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.
12.3 L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.
12.4 Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
12.5 Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.
12.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
12.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

 
Art. 13.

Consigliere delegato

13.1. Il consiglio di amministrazione puo' nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato.
13.2. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

 
Art. 14.

Rettore

14.1 Il Rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita' o tra le personalita' del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita' stessa, ovvero tra personalita' di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.
14.2 Dura in carica sei anni e la sua nomina puo' essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.
14.3 Il Rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; e) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica; f) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non piu' gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori; j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; k) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalita' di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale. l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'; m) il Rettore presiede il Consiglio di Facolta' dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facolta' dipartimentale.
14.4 Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore. 12.5 Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
14.6 Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

 
Art. 15.

Senato accademico: composizione e competenze

15.1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore che lo presiede, dai prorettori, se nominati, e dai Presidi di Facolta'. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore generale dell'Universita' con funzioni di Segretario dello stesso Senato.
15.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al Senato accademico: a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione; b. formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Universita', sugli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i Consigli di Facolta' dipartimentali; c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura.
15.3. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni del Senato accademico sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del Rettore.

 
Art. 16.

Facolta' dipartimentali

16.1 Alle Facolta' dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
16.2 Le Facolta' dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio.
16.3 Alle singole Facolta' dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.
16.4 Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale docente e' incardinato nella Facolta' dipartimentale per la quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facolta' dipartimentale e' autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.
16.5 Le Facolta' dipartimentali sono articolate nel Consiglio di Facolta' dipartimentale e nella Giunta di Facolta' dipartimentale. Il funzionamento delle Facolta' dipartimentali e' disciplinato nel regolamento Generale d'Ateneo.

 
Art. 17.

Presidi delle Facolta' dipartimentali

17.1 I Presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive Facolta' dipartimentali.
17.2 I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.
17.3 I Presidi rappresentano la Facolta' dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facolta' dipartimentale.
17.4 I Presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della Facolta' dipartimentale medesima.

 
Art. 18.

Consigli di Facolta' dipartimentali

18.1 I consigli di Facolta' dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B. Possono partecipare ai Consigli di Facolta' dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di Facolta' dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facolta' dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni.
18.2 I Consigli di Facolta' dipartimentali: a) curano la programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche nonche' la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati; b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attivita' di ricerca della Facolta' dipartimentale; c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente; d) propongono al Senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facolta' dipartimentale; e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di Facolta' dipartimentali.

 
Art. 19.

Giunte di Facolta' dipartimentali

19.1 Le Giunte di Facolta' dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della Facolta' dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di Facolta' dipartimentali sono composte da: a) il Preside, che presiede e convoca le sedute; b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza; c) il Coordinatore degli Studi; d) il Coordinatore della Ricerca.
19.2 Le Giunte di Facolta' dipartimentali: a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di Governo dell'Universita'; b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi; c) approvano i piani di studio; d) propongono al Senato accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che rispondono alle Giunte di Facolta' dpartimentali; e) danno pareri al Senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita'; f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attivita' di ricerca delle Facolta' dpartimentali da parte di soggetti pubblici e privati; g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di Facolta' dpartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facolta' dpartimentale.
19.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di Facolta' dpartimentali, puo' nominare uno o piu' coordinatori del Tutorato.

 
Art. 20.

Centro integrato di ricerca

20.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) e' la struttura di riferimento interfacolta' dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonche' per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facolta' dpartimentali.
20.2. La Direzione del CIR e' affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato oppure ad un delegato del rettore su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, sentito il parere dei presidi di facolta' dipartimentali.
20.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.
20.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati Unita', Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

 
Art. 21.

Advisory Board

21.1. L'Advisory Board e' costituito da personalita' della societa' civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello nel proprio campo di attivita' professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.
21.2. L'Advisory Board si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Universita' ed implementare il network dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sullematerie ad esso sottoposte dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.
21.3. I membri dell'Advisory Board sono nominati dal consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta del Presidente dell'Universita' che, di comune accordo col Rettore, nesceglie anche il Presidente.

 
Art. 22.

Direttore generale

22.1 Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione
22.2 Egli sovrintende all'attivita' amministrativa dell'Universita', e' responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al Comitato Esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale puo' partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

 
Art. 23.

Organi consultivi e di verifica

Sono organi consultivi e di verifica:
- il Nucleo di valutazione di Ateneo;
- l'Organo di controllo;
- il Consiglio degli studenti.

 
Art. 24.

Nucleo di valutazione di Ateneo

24.1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione.
24.2 L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
24.3. Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.
24.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, e' composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni.

 
Art. 25.

Organo di controllo

25.1 Quale organo di controllo i soci potranno nominare, alternativamente un Collegio sindacale ovvero un Revisore.
25.2 La nomina del Collegio sindacale e' obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del codice civile.
25.3 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale e' nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.
25.4 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis codice civile e potra' inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso il collegio sindacale dovra' essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 codice civile.
25.5 In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 del codice civile) il controllo contabile della societa' puo' essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.
25.6 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
25.7 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies codice civile.

 
Art. 26.

Consiglio degli studenti

26.1 Il Consiglio degli studenti e' organo consultivo dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti.
26.2 In particolare il Consiglio degli studenti:
a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione.
26.3 Il Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in Universita' e per il quale e' prevista la partecipazione degli studenti. La perdita dello status di studente presso l'Ateneo comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

 
Art. 27.

Insegnamenti e attivita' didattica

27.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.
27.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Universita', anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

 
Art. 28.
Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e
giuridico

I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. Ferma la natura non statale dell'Universita', ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori universitari dell'Universita' si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Universita' pubbliche statali.

 
Art. 29.

Contratti a tempo determinato

Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e successive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.

 
Art. 30.

Personale tecnico amministrativo

30.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
30.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

 
Art. 31.

Ammissione

Il consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarita' dell'Universita' che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari.

 
Art. 32.

Attivita' di orientamento e tutorato

L'Universita' promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

 
Art. 33.

Diritto allo studio

L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture sociosanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.

 
Art. 34.

Il contratto con lo studente

L'Universita', al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalita' di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi o le modalita' di fruizione delle borse di studio e i prestiti d'onore e i relativi obblighi, le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

 
Art. 35.

Esercizi sociali

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
35.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
35.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

 
Art. 36.

Disposizioni generali

36.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.