Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 giugno 2024
Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalita' tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' l'approvazione dello Statuto dell'ente con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: «regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;
Visto il decreto ministeriale n. 0278463, del 30 maggio 2023 che modifica il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;
Considerato che tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022, sono stati riscontrati e notificati dall'Italia alla Commissione europea, 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5, a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia, in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione, che hanno interessato imprese avicole che allevano polli, galline, tacchini anatre e faraone;
Considerato che il 27 febbraio 2023 la Commissione (UE) ha ricevuto dalle autorita' italiane una richiesta formale di cofinanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 e che il 14 marzo 2023, 17 maggio 2023 e 6 dicembre 2023, le autorita' italiane hanno ulteriormente chiarito e documentato la loro richiesta;
Considerato che l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del menzionato regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, l'erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2024 affinche' non si applichi l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014;
Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, cosi' come disposti dalla richiamata normativa comunitaria;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 30 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, le misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia, individuate all'art. 2, sono applicabili alle categorie merceologiche riportate all'art. 3 del menzionato regolamento.
 
Art. 2

Interventi ammessi

1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli interventi specificati all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione.
2. Agli importi unitari dei sostegni elencati all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, si applica il cofinanziamento di parte nazionale, per un pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.
3. Ai fini del rispetto del livello massimo di contribuzione finanziaria dell'Unione, fissato a 46.670.790 euro, si tiene conto degli importi unitari e delle quantita', distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2024/453, fatta salva la possibilita' di usufruire della flessibilita' prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.
4. I beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi del presente decreto fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, siano eventualmente detratti dagli aiuti di fondo nazionale gia' percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0193915, del 5 aprile 2023, modificato dal decreto 0278463, del 30 maggio 2023, entrambi citati nelle premesse.
 
Art. 3

Individuazione dei beneficiari

1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:
a) imprese produttrici di uova da cova;
b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e da ingrasso di pollame da carne delle specie Gallus gallus, tacchino, anatra e faraona e gli svezzatori delle menzionate specie;
d) allevamenti da riproduzione
e) centri d'imballaggio di uova
f) mattatoi e trasformatori (per entrambi se aziende di produzione primaria).
 
Art. 4

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
2. Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.
3. Le domande sono redatte in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.
4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate. Tale documentazione puo' essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.
5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 e:
a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione;
b) al numero di pulcini soppressi;
c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard o per bollatura sanitaria;
f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.
 
Art. 5

Procedure d'esame
delle domande

1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre 2024, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non e' stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.
3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' non siano superati i limiti massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.
4. Le attivita' previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1148