Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 12 giugno 2024, n. 109 |
Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, ai sensi del quale «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'articolo 420, comma 7, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i titoli valutabili; c) le modalita' di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalita' attuative delle disposizioni di cui agli articoli 420, 421, 422, 423 e 430; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39, che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, che disciplina le modalita' di computo degli anni scolastici ai fini della partecipazione alle procedure selettive; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le lauree magistrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 2 rubricato «Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle istituzioni scolastiche»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Vista l'interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimita' del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo; Ritenuto che l'articolo 420, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonche' alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i dieci anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021; Ritenuto di poter riconoscere, ai fini del computo dei dieci anni scolastici di insegnamento utili all'ammissione al concorso, il servizio svolto antecedentemente all'immissione in ruolo limitatamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 110 del 21 settembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 gennaio 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. GABMI n. 59123 del 18 aprile 2024, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni e oggetto
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per bandi o bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento; b) per Comitato tecnico-scientifico: il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 11; c) per dirigenti tecnici o dirigente tecnico: i dirigenti tecnici con funzioni ispettive di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) per dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero: il dirigente generale del Ministero dell'istruzione e del merito preposto alla direzione generale competente per il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive; e) per direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero: la direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito nelle cui competenze e' previsto il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive; f) per docente: il personale docente ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione cattolica; g) per d.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; h) per Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito; i) per Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l) per Testo unico del pubblico impiego: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; m) per USR: l'ufficio scolastico regionale o gli uffici scolastici regionali. 2. Il presente regolamento e' adottato in attuazione dell'articolo 420, comma 7, del Testo unico e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici nel ruolo di cui all'articolo 419 del Testo unico. 3. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici si realizza mediante concorsi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza biennale, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - (omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (omissis)». - Si riportano gli articoli 420, 421, 422, 423 e 430 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, Supplemento ordinario: «Art. 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive). - 1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali; b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni. 2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. 3. 4. 5. 6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i titoli valutabili; c) le modalita' di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. 7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 puo' definire, altresi', una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonche' un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte. 7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione.». «Art. 421 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da: a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti; b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito. 1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonche' quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. 2. 3. 4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1. 5.». «Art. 422 (Prove d'esame). - 1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale. 2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli. 3. 4. 5. 6. La prova orale e' intesa ad accertare la capacita' di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussone sugli argomenti delle prove scritte, nonche' sulla legislazione scolastica italiana. 7. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale. 8.». «Art. 423 (Graduatorie). - 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale competente. 2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli. 3. 4.». «Art. 430 (Reclutamento del personale ispettivo). - 1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico e' riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo. 2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purche' in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento ordinario. - Si riporta l'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, Supplemento ordinario: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998". 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.». - Si riporta il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1999, n. 107: «14. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/ CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186. - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003, n. 187. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006, n. 125, Supplemento ordinario n. 133. - Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33, Supplemento ordinario. - Si riportano i commi 102, 103 e 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302, Supplemento ordinario: «102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche; b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a). 103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati; c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).». «107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80. - La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, n. 162. - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2019, n. 255: «Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "corso-concorso selettivo di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale," e le parole "sentito il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze"; b) il secondo periodo e' soppresso; c) al terzo periodo, le parole "per l'accesso al corso-concorso" sono soppresse; d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente."; e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: "Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo". 2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. 2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso. 4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2024. 5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020"; b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi commi"; c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "marzo", le parole: "non puo' partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole: "modalita' di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in piu' fasi,"; d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: "5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter"; e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti: "5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attivita' di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. 5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilita' straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il personale che e' stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi', partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma"; f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo. 6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107". 5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato; b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori.»: - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2020, n. 6. - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2022, n. 264. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante: «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2020, n. 225. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', del 9 novembre 2021, recante: «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307. - Si riporta l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136: «Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito). - (omissis). 4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita' entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma. (omissis)».
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 419 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 420, comma 7 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
La prova preselettiva, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si articola nel seguente modo:
a) n. 1 quesito per ciascuna delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno alle persone di minore eta';
b) n. 2 quesiti per la seguente materia: diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati;
c) n. 19 quesiti per la seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, con particolare riferimento a: 1) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; 2) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; 3) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; 4) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; 5) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 6) orientamento; 7) diritto allo studio; 8) ordinamenti scolastici; 9) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 10) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 11) istruzione e formazione professionale-IeFP; 12) apprendistato; 13) istruzione post-secondaria non terziaria; 14) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; 15) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; 16) edilizia scolastica; 17) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; 18) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; 19) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione;
d) n. 3 quesiti per la seguente materia: normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: 1) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; 2) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; 3) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative;
e) n. 4 quesiti per la seguente materia: diritto del lavoro, con particolare riferimento a: 1) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; 2) diritto sindacale; 3) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici confunzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; 4) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) n. 3 quesiti per la seguente materia: contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
g) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie: didattica generale; sociologia generale;
h) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie: pedagogia generale e sociale; pedagogia e didattica speciale;
i) n. 7 quesiti di ragionamento verbale e/ o logico astratto;
l) n. 5 quesiti di lingua inglese - livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
m) n. 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali. |
| Allegato B
La prima prova scritta, di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, si articola nel seguente modo (1):
1) ambito n. 1. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno all persone di minore eta';
2) ambito n. 2. Un quesito sulla seguente materia: 1) contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
3) ambito n. 3. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolasticheed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4) ambito n. 4. Un quesito sulle seguenti materie: 1) didattica generale; 2) sociologia generale;
5) ambito n. 5. Un quesito sulle seguenti materie: 1) pedagogia generale e sociale; 2) pedagogiae didattica speciale.
6) ambito n. 6. Due quesiti sulla seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonche' normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; j) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre tipologiedi posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative. (2)
_______ (1)I singoli quesiti di cui al presente allegato possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o piu' materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito.
(2)Gli argomenti dell'ambito n. 6 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore. |
| Allegato C
La prova orale di cui all'articolo 9 del presente regolamento si articola nel seguente modo:
1) un quesito per ciascuno dei seguenti ambiti (1):
a) ambito n. 1 - materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno alle persone di minore eta';
b) ambito n. 2 - materia: 1) contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
c) ambito n. 3 - materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici confunzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) due quesiti per ciascuno dei seguenti ambiti (1):
a) ambito n. 4 - materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonche' normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; j) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre iipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative; (2)
b) ambito n. 5 - materie: 1) didattica generale; 2) pedagogiagenerale e sociale;3) pedagogia e didattica speciale; 4) sociologia generale.
3) Un quesito di tipo situazionale volto ad accertare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento.
4) Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. La prova si svolge nel seguente modo: lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, e svolgimento di una conversazione in lingua.
5) Accertamento del livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonche' delle capacita' di utilizzo degli strumenti informatici di piu' comune impiego. La prova si svolge nel seguente modo: svolgimento di una prova pratica su uno o piu' strumenti informatici.
_______
1) I singoli quesiti per ciascun candidato di cui agli ambiti individuati nel presente allegato, possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o piu' materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito; le predette materie, anche con riferimento ai quesiti interdisciplinari, possono essere diverse per ciascun quesito da somministrare ai singoli candidati. (2) Gli argomenti dell'ambito n. 4 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore. |
| Allegato D
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10)
TITOLI CULTURALI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. (1.1)
Parte di provvedimento in formato grafico
1.1 Non sono valutabili ne' il titolo di accesso al concorso ne' quello di grado inferiore presupposto all'ammissione al predetto titolo ne' il titolo presupposto per l'ammissione al titolo fatto valere per la categoria A.l (nella domanda devono essere indicati gli estremi dei predetti titoli di accesso). Per i titoli rilasciati da Universita' estere deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore nonche' l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente; la valutazione avverra' ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per l'equipollenza ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148.
TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. (2.1)
Parte di provvedimento in formato grafico
2.1 Non sono valutabili gli incarichi dirigenziali presso le Istituzioni scolastiche ed educative, compresi quelli di presidenza e di reggenza ovvero interim delle medesime Istituzioni nonche' qualsiasi altro incarico dirigenziale non ricompreso fra quelli indicati nella presente tabella. |
| Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2, del Testo unico, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente regolamento i seguenti soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali; b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni. 2. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2-bis, del Testo unico, per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. 3. I titoli di studio di cui al comma 2 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. 4. Ai fini del computo dell'anzianita' di cui al comma 1, lettera b), il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 5. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 4 circa la validita' del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato. 6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), che non abbiano ancora concluso con esito positivo il periodo di prova alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, possono comunque partecipare al concorso purche' abbiano superato con esito positivo il periodo di prova o il periodo di formazione e prova negli eventuali ruoli di precedente titolarita' relativi a quelli del personale docente ed educativo della scuola statale assunto con contratto a tempo indeterminato. 7. I soggetti destinatari degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono partecipare al concorso purche' alla data di scadenza delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente. Il servizio prestato per lo svolgimento degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma e' computato ai fini del raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b) purche' abbia avuto la durata disciplinata ai sensi del comma 4. 8. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2 del d.P.R. 9. Il servizio utile per il raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto all'articolo 19, e' quello effettivamente reso in ciascun anno scolastico ai sensi del presente regolamento, esclusivamente presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali. 10. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero procede, anche in esito a quanto previsto al comma 11, alla verifica dei requisiti di partecipazione in qualsiasi fase della procedura concorsuale e anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. in caso di carenza dei predetti requisiti, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela dell'Amministrazione. 11. Il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero puo' attribuire agli USR le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di partecipazione al concorso nonche' lo svolgimento dei controlli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso. Tale ultima attribuzione puo' prevedere anche la segnalazione alla competente autorita' giudiziaria nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 420, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2005, n. 24. «Art. 1-sexies (Incarichi di presidenza). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria.» ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.». - Si riportano gli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario: «Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego). - 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) maggiore eta'; c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti. 2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza. 3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. 4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonche' con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.». «Art. 3 (Bando di concorso). - 1. Il bando di concorso e' pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il bando di concorso deve contenere almeno: a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale; b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire; c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita'; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi; e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5; f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilita', a pena di nullita' dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' della rappresentativita' di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6. 5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternita', per allattamento e per paternita' sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi. 6. Il bando di concorso puo' fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8. 7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresi', la possibilita', per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se gia' precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sara' presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Organizzazione del concorso e determinazione del contingente
1. Il bando nazionale e' emanato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e definisce le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale che e' organizzata a livello nazionale, ferma restando la possibilita' di un suo svolgimento anche a livello regionale o interregionale. 2. Fermi restando gli articoli 421 e 423 del Testo unico, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero cura l'organizzazione del concorso, nomina la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni nonche' i membri aggregati, approva la graduatoria di merito, procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 10, definisce le eventuali ulteriori attivita' di supporto alla procedura concorsuale da parte degli USR, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 ed esercita, altresi', le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. 3. Ai sensi dell'articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente tecnico presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 420, comma 6, 421 e 423 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Bando di concorso
1. Il bando nazionale, adottato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero secondo le disposizioni di cui agli articoli 420 e seguenti del Testo unico, definisce le modalita' attuative e integrative delle disposizioni di cui al presente regolamento e indica, tra l'altro: a) i requisiti generali di ammissione al concorso, in conformita' all'articolo 2; b) il contingente di posti messi a bando, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17; c) il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; d) la definizione della eventuale quota di riserva nei limiti di cui all'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento; e) l'indicazione e la priorita' degli eventuali ulteriori titoli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del d.P.R.; f) le modalita' di versamento del diritto di segreteria posto a carico dei candidati in misura pari a 100,00 euro a parziale copertura delle spese della procedura concorsuale; g) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6; h) le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7, 8 e 9, assicurando la pubblicita' della prova orale; i) la modalita' di dichiarazione dei titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento; l) le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale e al prosieguo della medesima, fermo restando quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento; m) i documenti richiesti per l'assunzione; n) l'informativa sul trattamento dei dati personali. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R., il bando e' pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento di cui all'articolo 35-ter del Testo unico del pubblico impiego.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato «Portale», disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 3. 4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2. 5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| Art. 5
Procedura concorsuale
1. Il concorso si articola nell'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6, nelle prove scritte di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento. 2. I programmi concorsuali sono indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9 nonche' negli allegati A), B) e C) al presente regolamento. |
| Art. 6
Disciplina della prova preselettiva
1. Se il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione al concorso e' superiore a dieci volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede allo svolgimento di una prova preselettiva, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17. 2. La prova preselettiva si espleta contestualmente e con identiche modalita' nelle sedi individuate dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, anche in piu' sessioni anche distribuite in piu' giorni, qualora il numero dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in piu' sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che sia assicurato il medesimo grado di selettivita' della prova. 3. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso. 5. La prova preselettiva, la cui durata e' stabilita dal bando, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui solo una corretta. I quesiti sono predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 11 ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero. La prova preselettiva si svolge con le modalita' e ha ad oggetto le materie indicate nell'allegato A) al presente regolamento. 6. Il bando puo' disciplinare l'eventuale pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva. 7. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro, fermo restando quanto previsto al comma 2. 8. Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla il bando prevede l'attribuzione di un punto per ciascuna risposta corretta, una penalita' pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta errata e zero punti per ciascuna risposta non data. 9. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati fermo restando quanto previsto dell'articolo 1, comma 3, del d.P.R. Il punteggio conseguito dal candidato e' restituito, di norma, al termine della prova stessa. 10. Alle prove scritte e' ammesso, sulla base dell'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a otto volte quello dei posti messi a concorso. Sono altresi' ammessi alle prove scritte coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui al comma 3 che sono esonerati dalla prova preselettiva. 11. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge o altri testi normativi, contratti collettivi di lavoro, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 12. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. 13. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1), lettera l).
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento ordinario: «Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni). - 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 7, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. «Art. 1 (Modalita' di accesso). - (omissis). 3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. (omissis)». «Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalita' speciali). - (omissis). 7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilita' di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del candidato al loro svolgimento. (omissis)». |
| Art. 7
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono nelle prove scritte di cui all'articolo 8 e nella prova orale di cui all'articolo 9. 2. Le prove di esame sono volte ad accertare le conoscenze del candidato negli ambiti e nelle materie di cui agli Allegati B) e C) al presente regolamento e le capacita' e le attitudini con riferimento alle seguenti competenze: a) competenze in ambito educativo, pedagogico e didattico: 1) attivare strategie di confronto e coordinamento con le istituzioni scolastiche ed educative e con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio; 2) prendere in carico le fragilita' sia per realizzare una scuola inclusiva sia per ridurre i divari sociali, culturali ed economici; 3) indicare strategie di intervento e attivare processi mirati di monitoraggio, innovazione, sperimentazione; b) competenze finalizzate al sostegno, alla progettazione e al supporto dei processi formativi: 1) partecipare alle attivita' valutative e formative nel corso dell'anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo neoassunti; 2) concorrere allo sviluppo delle professionalita' della scuola a livello amministrativo, giuridico e culturale, anche fornendo assistenza tecnica; 3) concorrere alla definizione e alla realizzazione di attivita' formative per il personale scolastico; c) competenze finalizzate a supportare il processo di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 1) realizzare attivita' di valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e del sistema scolastico nel suo complesso e dei dirigenti scolastici, anche in prospettiva internazionale; 2) riconoscere eventuali problemi di gestione delle attivita' educative e didattiche ed acquisire consapevolezza circa le possibili strategie di intervento; d) competenze - sotto il profilo tecnico-scientifico - nelle attivita' di analisi, studio, ricerca sui processi educativi e didattici nazionali e internazionali a supporto dell'Amministrazione: 1) formulare proposte per la realizzazione di percorsi di ricerca e formazione, finalizzati anche all'innovazione ordinamentale e didattico-metodologica; e) competenze nell'ambito degli accertamenti ispettivi, con particolare riferimento agli aspetti educativi, didattici, organizzativi, contabili e amministrativi, anche nell'ambito del monitoraggio, del controllo e della verifica della permanenza dei requisiti previsti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e delle scuole non statali non paritarie: 1) individuare i problemi, anche complessi, analizzando, in modo critico e ampio, i dati e le informazioni per focalizzare le questioni piu' rilevanti e identificare e proporre soluzioni efficaci; 2) valutare e riconoscere gli elementi controversi di una questione e gli aspetti potenzialmente critici, combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione; f) competenze nell'ambito relazionale: gestire reti di relazioni complesse, comunicando efficacemente con i diversi interlocutori, anche al fine di valorizzare in maniera proattiva i processi di cambiamento. |
| Art. 8
Disciplina delle prove scritte
1. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dal bando, consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed e' volta ad accertare la preparazione culturale dei candidati sulle materie e nelle modalita' indicate nell'allegato B) al presente regolamento. 2. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dal bando, ha carattere teorico-pratico ed e' volta a valutare le competenze nonche' le capacita' di analisi del candidato, come definite dal presente regolamento; la prova si sostanzia nella risoluzione di un caso pratico attinente all'ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente. 3. Le prove scritte si svolgono mediante l'ausilio di mezzi informatizzati ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione anche ad una sola delle prove scritte nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 5. La correzione delle prove scritte e' effettuata dalla commissione esaminatrice nonche' dalle sottocommissioni, ove nominate, anche con l'ausilio di strumenti informatizzati ove disponibili, con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni e attribuite le relative valutazioni da parte della commissione esaminatrice nonche' delle sottocommissioni, ove nominate, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' informatizzate. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 6. Nel corso delle prove scritte i candidati possono utilizzare, esclusivamente, dizionari della lingua italiana nonche' leggi e atti aventi forza di legge purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresi' ammessi telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In ogni caso i candidati non possono comunicare fra loro. In caso di violazione di quanto riportato nei periodi precedenti e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 7. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono in ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo previsto dall'articolo 10.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 6. |
| Art. 9
Disciplina della prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacita' di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati al comma 3, il livello delle competenze di cui al comma 4 nonche' il livello di conoscenza e le capacita' ai sensi di quanto previsto al comma 5. 2. La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui al comma 3 sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2. 3. Le modalita' di svolgimento e le materie oggetto della prova orale di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'allegato C) al presente regolamento e la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti nell'allegato C) nelle modalita' ivi indicate, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 4. Nel corso della prova orale e' altresi' somministrato un quesito di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, come indicato nell'allegato C) al presente regolamento. 5. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre, come indicato nell'allegato C): a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonche' le capacita' di utilizzo degli strumenti informatici di piu' comune impiego. 6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, predispongono autonomamente, ai fini dello svolgimento della prova orale da parte di ciascun candidato, una batteria di quesiti, anche contenuti in un unico documento, secondo quanto previsto nell'allegato C) al presente regolamento, ossia: a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti nell'allegato C); b) il quesito di cui al comma 4; c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera a); d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera b). 7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di selettivita' della prova, secondo le modalita' indicate nell'allegato C). I quesiti sono predisposti in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.P.R. 8. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova orale comporta l'esclusione dal concorso.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. 3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.». - Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 6. |
| Art. 10
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Ai sensi dell'articolo 422, comma 1, del Testo unico, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, dispongono di 210 punti, di cui: a) 70 punti per la prima prova scritta; b) 70 punti per la seconda prova scritta; c) 60 punti per la prova orale; d) 10 punti per i titoli. I titoli sono valutati, di norma, dalla commissione esaminatrice originaria, ferma restando la possibilita' di attribuire tale valutazione anche alle sottocommissioni, ove nominate. 2. La commissione esaminatrice, nonche', ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai sette quesiti della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Il punteggio complessivo della prima prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti superano la prima prova scritta. 3. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice nonche', ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta. 4. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e 3 sono ammessi alla prova orale. 5. Nell'ambito della prova orale la commissione esaminatrice nonche' le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo: a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti per ciascuno dei quesiti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a); b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b); c) da un minimo di 0 punti a un massimo di 4 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera c); d) da un minimo di 0 punti a un massimo di 2 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d). 6. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti superano la prova orale. 7. Ai sensi dell'articolo 422, comma 7, del Testo unico, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 8. Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento, posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella predetta domanda nelle modalita' definite nel citato allegato D) e nel bando. 9. Ai sensi dell'articolo 423, comma 2, del Testo unico, il punteggio finale ai fini della graduatoria di merito di cui all'articolo 15 e' dato dalla somma dei seguenti punteggi: 1) punteggio conseguito nella prima prova scritta; 2) punteggio conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Note all'art. 10: - Il testo degli articoli 422, commi 1 e 7, e 423, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. (omissis)». |
| Art. 11
Predisposizione della prova preselettiva e delle prove scritte e orali
1. La predisposizione dei quesiti della prova preselettiva avviene in uno dei seguenti modi: a) il Ministero puo' demandare a soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da cui si estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o i giorni di svolgimento della prova preselettiva; b) predisposizione dei quesiti da parte di un Comitato tecnico-scientifico, nominato per ogni tornata concorsuale dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero con proprio decreto. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono scelti tra i dirigenti di ruolo del Ministero nonche' tra altre professionalita' individuate nel predetto decreto anche nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b). Al Comitato tecnico-scientifico sono eventualmente aggregati componenti esperti per la definizione dei quesiti di cui all'allegato A) del presente regolamento. Al tal fine, il Comitato tecnico-scientifico predispone i quesiti, nel numero definito dal predetto decreto del dirigente generale o anche con atti successivi, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno o i giorni dello svolgimento della prova preselettiva. 2. Il bando definisce l'eventuale modalita' di validazione dei quesiti della prova preselettiva nel caso in cui questi siano stati predisposti ai sensi del comma 1, lettera a), e puo' attribuire tale funzione di validazione alla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ovvero al Comitato tecnico-scientifico. 3. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico e ai relativi membri aggregati non spettano compensi, indennita', emolumenti o gettoni di presenza, comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi spese, ove spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione. 4. La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R., prepara tre tracce per ciascuna delle prove scritte come disciplinate dal presente regolamento. Le tracce sono segrete, elaborate, ove possibile, con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. 5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.P.R., i quesiti e gli ulteriori accertamenti sono predisposti, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle modalita' indicate dal presente articolo. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487. «Art. 11 (Adempimenti della commissione esaminatrice). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovra' essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. 2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale e' consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi. 3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrita' e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. 4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine e' giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto. 5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.». - Per il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 9. |
| Art. 12 Disciplina per l'individuazione, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice nonche' dei Comitati di vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1, del Testo unico, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e si compone nel seguente modo: a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti; b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della contrattazione delle funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero. 2. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i membri delle commissioni e delle sottocommissioni siano per piu' di due terzi dello stesso genere. 3. Nell'ambito della eventuale validazione dei quesiti della prova preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, delle prove scritte e orali, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate da membri aggregati ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del d.P.R. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonche' alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza. 4. Ai sensi dell'articolo 421, comma 4, del Testo unico, il presidente e' nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera a). 5. I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), sono individuati fra i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione centrale e periferica appartenenti ai ruoli del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale a qualsiasi titolo conferito. 6. I membri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico. 7. A ciascuna commissione esaminatrice e sottocommissione, ove nominate, e' assegnato un segretario, individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. 8. I membri aggregati esperti di lingua inglese possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, fra i dirigenti scolastici nonche' tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25. I predetti esperti possono essere individuati, altresi', fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purche' madrelingua ovvero in possesso della conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento. Il personale docente partecipa all'attivita' della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato. 9. I membri aggregati esperti in tecnologie informatiche possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, tra i dirigenti scolastici nonche' tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41. I predetti esperti possono essere individuati, altresi', fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purche' in possesso di una adeguata professionalita'. Il personale docente partecipa all'attivita' della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato. 10. In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove scritte e orali nonche' per accelerare le procedure concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice iniziale puo' essere integrata in modo da costituire una o piu' sottocommissioni. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente e ulteriori quattro membri scelti tra le categorie individuate ai sensi del presente articolo nonche' dagli eventuali membri aggregati. A ciascuna sottocommissione e' assegnato un segretario individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. Il presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali. La commissione esaminatrice definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la partecipazione dei componenti della commissione originaria e delle sottocommissioni ove nominate, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e per tutte le sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della prova orale. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria di merito. 11. I decreti di nomina della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni indicano almeno un supplente per ciascun membro, scelto ai sensi del presente regolamento. La mancata nomina di uno o piu' dei membri supplenti non e' ostativa al funzionamento della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate. 12. Gli eventuali comitati di vigilanza per lo svolgimento delle prove, ivi inclusa la prova preselettiva, ove non diversamente previsto in ragione della modalita' di svolgimento del concorso, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, tenuto conto, per lo svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.P.R. 13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del d.P.R., la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove nominate, possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica o mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 14. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1-bis, del Testo unico, i membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo e agli articoli 11 e 17 possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del bando. 15. Ai membri della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni ivi inclusi i membri aggregati e i segretari, nonche' ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. Nel caso in cui ai membri delle sottocommissioni non sia affidato il compito relativo alla valutazione dei titoli, agli stessi spetta esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice e alle sottocommissioni, ove nominate, in sede di prova preselettiva non comportano l'attribuzione di un compenso integrativo. 16. Gli eventuali referenti d'aula nel caso di svolgimento delle prove mediante procedure informatizzate, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra il personale dell'area di contrattazione e del comparto funzioni centrali; i relativi oneri sono definiti nell'ambito di quelli previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 421, commi 1, 1-bis e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 9 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parita' di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni. 5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso e' stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. 6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorita' che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso e' riferito, la partecipazione di: a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacita', attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto; d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario; e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto; f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. 8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. 9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1. 12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.». «Art. 18 (Compensi per le commissioni di concorso). - 1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.». |
| Art. 13 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente, membro della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, membro aggregato e di componente del Comitato tecnico-scientifico
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, membro, membro aggregato e segretario della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni del concorso nonche' all'incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico: a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d) essere stati collocati in quiescenza da piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 12; e) a partire dall'anno antecedente alla data del bando, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f) avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando, corsi aventi l'esclusiva finalita' di preparazione ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici; h) aver partecipato a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando ai corsi di cui alla lettera g) in qualita' di docente o formatore; i) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. |
| Art. 14
Riserva di posti
1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico, i bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del Testo unico del pubblico impiego e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. 2. La riserva di cui al presente articolo, ove prevista dal bando, e' calcolata in ragione del numero dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore in caso di frazione pari o superiore a 0,5 ove il bando preveda l'utilizzo del numero massimo dei posti da destinarvi. 3. Ai fini del computo del triennio di cui al comma 1, si tiene conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico. 4. Il bando non puo', in ogni caso, disporre la riserva di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui i posti messi a concorso siano inferiori a cinque. 5. La riserva di cui al presente articolo, ove applicata, e' calcolata autonomamente nell'ambito di ciascun bando sulla base dei posti messi a concorso per ciascuna delle procedure di cui agli articoli 3 e 17.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'articolo 420, comma 7-bis, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (omissis). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (omissis)». |
| Art. 15
Disciplina della graduatoria di merito
1. All'esito della procedura concorsuale, i candidati sono collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui all'articolo 10, comma 9, e ai sensi della normativa vigente. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze e precedenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), nonche' le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 del d.P.R. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che rientrano nel numero dei posti messi a concorso, fermo restando quanto previsto all'articolo 14. I candidati idonei non vincitori sono collocati nella graduatoria di merito nei limiti previsti dalla normativa vigente. 2. La graduatoria di merito e' elaborata dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, approvata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul Portale Unico del reclutamento nonche' sul sito istituzionale del Ministero. 3. La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo previsto dalla normativa di riferimento. 4. La graduatoria di merito e' utilizzata ai fini dell'assunzione nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, nel limite dei posti vacanti e disponibili, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa vigente. 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R., i vincitori, nonche' gli idonei in caso di eventuale scorrimento, sono invitati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in prova e in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e all'atto dell'assunzione. 6. I soggetti che rinunciano all'assunzione decadono dall'assunzione medesima e dalla graduatoria di merito. Decadono altresi' dalla graduatoria di merito e dalla assunzione i soggetti che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionino l'assunzione con la presentazione, entro i termini definiti dal Ministero, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima. 7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, secondo quanto previsto dal regime autorizzatorio in materia di assunzioni.
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita' di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli e' il seguente: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attivita'; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6; p) minore eta' anagrafica.». - Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata e' definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, e' obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.». |
| Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente tecnico costituiscono limite di spesa ai fini della numerosita' dei posti. |
| Art. 17 Disposizioni particolari per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
1. Il bando di cui all'articolo 4 tiene conto del numero di posti vacanti e disponibili da destinare allo svolgimento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, dei dirigenti tecnici per le esigenze delle Istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. 2. Ai concorsi di cui al presente articolo possono partecipare esclusivamente i soggetti indicati dall'articolo 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, in possesso dei requisiti di partecipazione. 3. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto e organizzato a livello regionale e il relativo bando e' adottato dal competente dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 ove applicabile. 4. Il dirigente generale di cui al comma 3, per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, espleta le funzioni rimesse dal presente regolamento al dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, fatta eccezione per quelle relative allo svolgimento delle funzioni propedeutiche e correlate alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti da assumere, che permangono nella titolarita' della competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero nonche' per quelle di cui all'articolo 2, comma 11. 5. Al fine di salvaguardare la specificita' delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1, il concorso prevede la formulazione e lo svolgimento in lingua slovena di parte dell'eventuale prova preselettiva nonche' di parte delle prove scritte e di parte della prova orale, fermo restando quanto previsto al comma 6 con riferimento alla determinazione degli eventuali adeguamenti delle materie e dei gruppi di materie, nel seguente modo: a) nell'eventuale prova preselettiva, quindici quesiti, scelti fra le materie e le tipologie di quesito individuate dalla lettera a) alla lettera i) dell'allegato A) al presente regolamento, sono formulati e svolti in lingua slovena; b) sono formulati e svolti esclusivamente in lingua slovena, altresi': 1) uno dei quesiti della prima prova scritta di cui all'allegato B) del presente regolamento, individuato dal bando o dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate; 2) la seconda prova scritta di cui all'articolo 8, comma 2; 3) due dei quesiti della prova orale scelti fra quelli indicati nei numeri 1) e 2) dell'allegato C) al presente regolamento, individuati dal bando ovvero dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni, ove nominate; c) durante lo svolgimento delle prove scritte di cui alla lettera b) del presente comma, e' consentito l'uso dei dizionari sloveno-italiano e italiano-sloveno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6. 6. Il bando di cui al presente articolo stabilisce le modalita' di svolgimento del concorso, definisce quanto previsto al comma 5, lettere a) e b), puo' adeguare le materie della prova preselettiva e delle prove scritte nonche' delle prove orali agli eventuali argomenti afferenti alle Istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1 e determina altresi', ove possibile, le sedi di svolgimento delle prove nonche' ogni altra questione rimessa dal presente regolamento al bando nazionale. 7. In considerazione della peculiarita' della lingua di svolgimento delle prove nonche' della tipologia di selezione necessaria per l'assunzione dei dirigenti tecnici di cui al comma 1: a) le modalita' di formulazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva possono essere disciplinate dal competente dirigente generale di cui al comma 3 anche in deroga alla procedura definita ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, assegnando la formulazione dei quesiti della prova preselettiva anche alla commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate. L'assegnazione della formulazione dei quesiti alla commissione esaminatrice comporta l'assenza della fase della convalida dei quesiti medesimi; b) la prova preselettiva e le singole prove scritte possono essere svolte anche senza l'ausilio di dispositivi informatici; c) la soglia dei candidati disciplinata ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 10, e' individuata dal bando di cui al comma 3, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento; d) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate ciascuna, in tutte le fasi concorsuali ivi compresa la fase della prova preselettiva, da membri aggregati esperti in lingua slovena anche ai fini del solo supporto linguistico alla predetta commissione. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonche' alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza; e) il concorso di cui al presente articolo puo' essere indetto anche in periodi diversi rispetto al concorso nazionale e puo' svolgersi, in tutte le sue fasi, in momenti e periodi non coincidenti rispetto al predetto concorso nazionale.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1. |
| Art. 18 Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. |
| Art. 19
Disposizioni finali e transitorie
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera d), i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni nonche' i componenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), ivi inclusi quelli nominati nell'ambito della procedura disciplinata ai sensi dell'articolo 17, possono essere nominati anche fra i soggetti che siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui al presente regolamento, si applicano anche: a) al personale educativo nonche' agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di religione cattolica, assunti nei ruoli della scuola statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e confermati in ruolo; b) al personale docente ed educativo delle scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; c) al personale docente ed educativo delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; d) al personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili. I dirigenti scolastici delle scuole di cui alle lettere b), c) e d), del periodo precedente, devono possedere i requisiti di partecipazione al concorso ivi inclusa l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tenuto conto, ove applicabile, di quanto previsto al primo periodo, lettera a) del presente comma, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando quanto previsto al predetto articolo 2, commi 4 e 5, e' altresi' valido il servizio di insegnamento prestato in ciascun anno scolastico presso le scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta e presso le scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano anche al personale docente ed educativo di cui al primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d), purche' la conferma nei ruoli secondo le specifiche disposizioni applicabili sia avvenuta esclusivamente con riferimento ai profili professionali citati nel predetto periodo a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano, altresi', al personale docente ed educativo, in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso previsti dal presente regolamento, assunto nei ruoli della scuola statale che sia stato precedentemente confermato in ruolo in uno dei profili professionali citati nel primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d), nelle scuole dipendenti dalla Regione e a carattere statale di cui al presente comma, secondo le specifiche disposizioni applicabili. 3. Ai fini della definizione della graduatoria di merito di cui all'articolo 15, la valutazione del titolo relativo al lodevole servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del d.P.R. avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, purche' sia stato svolto nell'ambito dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e, a tal fine, sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo 2, comma 4, ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio, purche' rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e purche' svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, al fine di accelerare la procedura, il Ministero puo' utilizzare i propri sistemi informativi e banche dati gia' a decorrere dalla presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per tutte le fasi concorsuali nonche' per gli adempimenti connessi. 5. I bandi possono adeguare le materie, gli ambiti e gli accertamenti previsti per lo svolgimento di ciascuna delle prove concorsuali ivi incluse le materie, gli ambiti e le prove disciplinate per lo svolgimento della prova preselettiva, ove fosse necessario in ragione di sopraggiunti mutamenti ordinamentali, terminologici e normativi in generale, ferma restando la disciplina delle predette prove come definita dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 giugno 2024
Il Ministro: Valditara Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2085
Note all'art. 19: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 15. |
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