Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 luglio 2024 |
Modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 6, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica», il quale prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanita' e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente, in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 251/2000; Visto il decreto del Ministro della sanita' emanato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001, recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, recante «Recepimento dell'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria di osteopata», sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 29 settembre 2021; Visto il decreto 29 novembre 2023 concernente «Definizione dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in osteopatia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2024; Visti i pareri del Consiglio superiore di sanita', espressi nella seduta dell'8 ottobre 2019 e nella seduta del 28 giugno 2023; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 14 giugno 2023; Ravvisata l'esigenza di modificare il citato decreto del Ministro della sanita' emanato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001, integrando le figure professionali gia' incluse nella fattispecie delle «professioni tecniche della prevenzione» con la professione sanitaria di osteopata;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 5 del decreto del Ministro della sanita' emanato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 citato in premessa e' integrato come segue: dopo la lettera «b) assistente sanitario» e' aggiunta la seguente lettera: «c) osteopata». Roma, 18 luglio 2024
Il Ministro della salute: Schillaci Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini |
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