Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 luglio 2024
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute, nel periodo dicembre 2023-febbraio 2024, da parte dell'unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:
la segnalazione di nuove molecole tra cui: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 3-metil-α-PHiP, identificate per la prima volta in Europa, trasmessa dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo dicembre 2023-gennaio 2024;
l'informativa sui sequestri, tra cui quello relativo alla sostanza 4-HO-DPT, effettuati in Italia, nel mese di marzo 2023;
Considerato che le sostanze 4-HO-DPT e 2C-T, che producono effetti psichedelici, sono rispettivamente un derivato triptaminico e un derivato feniletilamminico di sostanze presenti nella Tabella I del testo unico e che, in particolare, la sostanza 4-HO-DPT e' stata oggetto di sequestro sul territorio italiano da parte della Polizia di Stato della Questura di Milano, in data 10 novembre 2022;
Considerato che la sostanza A-PBITMO, e' un cannabinoide sintetico che si suppone agisca come un agonista dei recettori dei cannabinoidi;
Considerato che le sostanze N-desetil etonitazene e N-desetil isotonitazene sono oppioidi di sintesi della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, una classe di sostanze denominata comunemente «nitazeni», che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi e che analogamente ad altre classi di analgesici oppioidi come la morfina e il fentanil, attivino i recettori μ-oppioidi nel sistema nervoso centrale, con effetti acuti che comprendono: euforia, rilassamento, analgesia (riduzione della capacita' di sentire il dolore), sedazione (induzione di uno stato di calma o sonno), bradicardia (rallentamento del cuore), ipotermia (abbassamento eccessivo della temperatura corporea) e depressione respiratoria (rallentamento della respirazione) che rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, dato che piccole quantita', per via dell'elevata potenza di alcuni di questi composti, possono causare un'intossicazione acuta da depressione respiratoria potenzialmente letale;
Tenuto conto che la sostanza 3-metil-α-PHiP, identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Svezia, nell'ambito di un sequestro segnalato in data 10 gennaio 2024, risulta gia' sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella Tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;
Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 15 dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e della specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 14 maggio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e della specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e in Italia e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse attivita' da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2C-T (denominazione comune);
2-[2,5-dimetossi-4-(metilsulfanil)fenil]etan-1-ammina (denominazione chimica);
2-(2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil)etan-1-ammina (altra denominazione);
2,5-dimetossi-4-(metiltio)benzene-etanammina (altra denominazione);
2,5-dimetossi-4-metiltiofenetilammina (altra denominazione);
4-metiltio-2,5-dimetossifenetilammina (altra denominazione);
4-metiltio-2,5-DMPEA (altra denominazione);
2C-T-1 (altra denominazione);
3-metil-α-PHiP (denominazione comune);
4-metil-1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);
4-metil-1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one (altra denominazione);
3'-metil-alfa-PiHP (altra denominazione);
3-metil-alfa-PHiP (altra denominazione);
3-Me-alfa-PiHP (altra denominazione);
3-metil-α-pirrolidinoisoesiofenone (altra denominazione);
3-metil-α-pirrolidinoisoesafenone (altra denominazione);
3-metil-α-pirrolidinoisoesanofenone (altra denominazione);
4-HO-DPT (denominazione comune);
3-[2-(dipropilammino)etil]-1H-indol-4-olo (denominazione chimica);
4-idrossi-N,N-dipropiltriptamina (altra denominazione);
4-idrossi-n,n-dipropil amminotriptamina (altra denominazione);
A-PBITMO (denominazione comune);
(adamantan-1-il)(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzo[d]imidazol -1-il)metanone (denominazione chimica);
(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il)(triciclo[3.3. 1.13,7]decan-1-il)metanone (altra denominazione);
N-desetil etonitazene (denominazione comune);
2-[2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il]-N-etileta nammi (denominazione chimica);
2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N-etil-eta nammina (altra denominazione);
Desetiletonitazene (altra denominazione);
NDE (altra denominazione);
N-desetil isotonitazene (denominazione comune);
N-etil-2-[2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il ]etanammina (denominazione chimica);
N-etil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol- 1-etanammina (altra denominazione);
N-desetil isotonitazene (altra denominazione);
N-desetilisotonitazene (altra denominazione);
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2024

Il Ministro: Schillaci