Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108
Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;
Visto l'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, nonche' di potenziamento del regime di adempimento collaborativo e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numeri 1) e 2), e h), numero 2);
Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023;
Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;
Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale dispone che: «Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo»;
Vista la necessita' di apportare modifiche al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;
Vista la necessita' di apportare modifiche al Titolo II del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale»;
Vista la necessita' di apportare modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta 4 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2024;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla disciplina
dell'adempimento collaborativo

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.».
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4.»;
2) il comma 4, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.»;
3) al comma 6, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.»;
4) dopo il comma 6-quater, e' inserito il seguente: «6-quinquies. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
c) all'articolo 7, il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle societa', delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.»;
d) all'articolo 7-bis, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.».
3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'articolo 87 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al
Governo per la riforma fiscale» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
- Il testo degli articoli 2, 3 e 17 della citata legge
n. 111 del 2023 e' il seguente:
«Art. 2 (Principi generali del diritto tributario
nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) fermi restando i principi della progressivita' e
dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita
economica e la natalita' attraverso l'aumento
dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione
del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le
famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una
persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto
il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese;
b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e
l'elusione fiscale, anche attraverso:
1) la piena utilizzazione dei dati che
affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il
ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di
intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali,
nonche' il rafforzamento del regime di adempimento
collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di
istituti, anche premiali, volti a favorire forme di
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i
contribuenti;
2) la piena utilizzazione dei dati resi
disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla
trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla
tutela dei dati personali;
c) fermo restando il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e di riduzione del
debito, prevedere la possibilita' di destinare alla
compensazione della riduzione della pressione fiscale le
risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti
dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi
tributari;
d) razionalizzare e semplificare il sistema
tributario anche con riferimento:
1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il
profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione
finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di
informazioni;
2) all'individuazione e all'eliminazione di
micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei
contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito
trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure
compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati
ai sensi della presente legge;
3) alla normativa fiscale riguardante gli enti
del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il
coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento
tributario nel rispetto dei principi di mutualita',
sussidiarieta' e solidarieta';
e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di
versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
1) la riduzione degli oneri documentali anche
mediante il rafforzamento del divieto, per
l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al
contribuente documenti gia' in suo possesso;
2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di
informazioni e di assistenza;
3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi
da parte delle persone anziane o con disabilita';
f) assicurare un trattamento particolare per gli
atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti
in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016,
n. 112;
g) assicurare la piena applicazione dei principi di
autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai
principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di
cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini
almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero
fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
fiscale, tramite la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle
banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
la gestione e l'accertamento dei tributi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del
2009;
6) all'opportunita' di considerare le eventuali
perdite di gettito rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al
servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei
principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi
perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo
9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in
particolare all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 il Governo puo' costituire appositi
tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti
territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di categoria e dei professionisti maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le associazioni
familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale
ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono
essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a
carico della finanza pubblica.
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si
coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di
cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR
Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita'
istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma
del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1,
componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena
collaborazione con le regioni e gli enti locali.».
«Art. 3 (Principi generali relativi al diritto
tributario dell'Unione europea e internazionale) - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario
nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai
livelli di protezione dei diritti stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto
dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno
con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel
rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale
e di quello dell'Unione europea;
c ) provvedere alla revisione della disciplina
della residenza fiscale delle persone fisiche, delle
societa' e degli enti diversi dalle societa' come criterio
di collegamento personale all'imposizione, al fine di
renderla coerente con la migliore prassi internazionale e
con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le
doppie imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina
della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti
per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia
anche valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione
della prestazione lavorativa in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema
di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita'
sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina
europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono
comprendere la concessione di incentivi all'investimento o
al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a
prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in
base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima
globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in
relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia,
appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e
soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello
vigente in materia di imposte sui redditi, per la
violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione
minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e
un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la
violazione dei relativi adempimenti informativi;
f) semplificare e razionalizzare il regime delle
societa' estere controllate (controlled foreign companies),
rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile
assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la
conseguente disciplina con quella attuativa della lettera
e).»
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico
dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n.
212 del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere
che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di
giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la
promozione di accordi di cooperazione tra le
amministrazioni dei Paesi membri e di forme di
collaborazione tra le amministrazioni nazionali
territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate
alla prevenzione, al controllo e alla repressione
dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento
dell'importazione nell'Unione europea, come previsto
all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al
fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione
europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali,
anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita'
tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli
errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di
evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1.1) accelerare il processo di progressiva
riduzione della soglia di accesso all'applicazione
dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo
incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del
regime dell'adempimento collaborativo anche a societa',
prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad
un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede
i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
da parte di professionisti qualificati dei sistemi
integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita'
ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire
nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti
all'ammissione al regime;
1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di
condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il
contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, al termine del quale si determina la
fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti
salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le
disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con
particolare riguardo a quelle connesse al reato di
dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti
aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
tenuto comportamenti collaborativi e comunicato
preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei
contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia
certificato da professionisti qualificati, anche in ordine
alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i
casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte
simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano la
correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione,
l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo
contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e
a rispettare la proposta per la definizione biennale della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche
utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua
disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori
sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono
applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali
obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi
imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi
restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non
ha correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare
la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
di minori componenti reddituali negativi sulla base del
valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle
transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi
rilevanti a tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere
la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina
doganale e da quella in materia di accisa e delle altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra
fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e
8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O.
- Il testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante
«Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia
di adempimenti tributari» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2024, n. 9.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario
e di concordato preventivo biennale» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221,
recante «Disposizioni in materia di adempimento
collaborativo» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 gennaio 2024, n. 2.
- Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge
n. 111 del 2023 e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - omissis
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo.»
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4, 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificati dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine
alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. In
caso di certificazione infedele si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La
certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti
di indipendenza, onorabilita' e professionalita' indicati
nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i
casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti
nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti
e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma
1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia
dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della
permanenza nel regime di adempimento collaborativo del
soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la
condotta del professionista che ha reso la certificazione
infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale
di appartenenza per le valutazioni di competenza. Fermo il
fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari,
il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive;
c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
processi aziendali.
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali
disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui
al presente articolo, i requisiti dei professionisti
abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma
1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo
che, per il rilascio della predetta certificazione, gli
stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le
materie di loro competenza, fermo restando che la
certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono
indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento
della certificazione.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.»
«Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
la possibilita' per i contribuenti di pervenire con
l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi
di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
delle entrate che comportano la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio
preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si
applicano sanzioni amministrative al contribuente che
aderisce al regime e che, prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle
entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante
l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime e
contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche'
l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento
adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4. In
relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.
4. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia
delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2,
ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il
comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente
corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia
di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale. Per gli effetti di cui al primo periodo le
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette. Per i soggetti di
cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di
garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 30 dicembre 2023 n. 221. Per i soggetti di cui
al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia
si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 221. Nel caso di adesione al regime da
parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato
l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di
cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante
del gruppo.
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica
il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.
6-quinquies. Le riduzioni dei termini per
l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si
cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»
«Art. 7 (Competenze e procedure). - 1. L'Agenzia
delle entrate e' competente in via esclusiva per i
controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al
regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello in corso alla data di presentazione
della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di
affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e
ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese,
inteso quale insieme delle societa', delle imprese e degli
enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo
2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile,
a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i
requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il
gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale,
certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo inoltrano domanda in via
telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del
regime di adempimento collaborativo.»
«Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema
di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti che
non possiedono i requisiti per aderire al regime di
adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono
optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma
1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non
si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni
relative a rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione
delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a
quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la
presentazione di un'istanza di interpello di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre
che il comportamento tenuto dal contribuente sia
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
«Art. 1 (Potenziamento del regime di adempimento
collaborativo). - omissis
3. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza
di adesione al regime di adempimento collaborativo
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti alla certificazione del
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal
comma 1, lettera a), numero 2). I soggetti di cui al primo
periodo sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Per
i soggetti gia' ammessi al predetto regime alla data di
entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto
legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1,
lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo
di imposta in corso al 1° gennaio 2024.»
Per i riferimenti al decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128 e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221,
vedi note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche alla disciplina
degli adempimenti tributari

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.».
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il versamento relativo al mese di dicembre e' effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».
3. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «16 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre».
4. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
5. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
6. Al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»;
2) al comma 3, le parole: «1° aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile», le parole: «30 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»;
b) all'articolo 23, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.»;
c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dell'importo complessivo» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente
decreto e' il seguente:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del
periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono
applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
a determinate attivita' economiche o aree territoriali,
sono approvate entro il mese di aprile del periodo
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono
individuate le attivita' economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata
la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2-bis. L'attivita' di revisione degli indici sintetici
di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene conto di
analisi finalizzate alla riorganizzazione e
razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare
adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si
riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione
delle attivita' economiche Ateco.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui
al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai
contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali nei casi
previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sono individuati gli elementi e le
informazioni da fornire al contribuente, le fonti
informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a
disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione
dei modelli degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui
si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed
inoltre alla eliminazione delle informazioni non
indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o
dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati
precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono
resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del
periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi
sono riferibili.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai
sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come
modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro
il medesimo termine di cui al periodo precedente puo'
essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro
il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno
precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi
dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in
base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo
periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542.
1-ter. Resta ferma la possibilita' per gli aventi
diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
agli altri elementi richiesti, in apposito modello di
dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti
non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale IVA o di
effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
corso dello stesso anno non vengano meno le predette
condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui
all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la
dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno
precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni
di lire.
2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta
in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una
sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In
caso di liquidazioni periodiche separate concernenti
periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente
entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione
contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni
effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di
cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale
vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate.
I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via
telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di presentazione.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della
contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla
scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo
della differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non
supera il limite di euro 100, il versamento e' effettuato
insieme a quello relativo al mese successivo e comunque
entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento
relativo al mese di dicembre e' effettuato entro il giorno
16 del mese successivo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti.».
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per
le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi
versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di euro 100 il
versamento e' effettuato insieme a quello dovuto per il
trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello
stesso anno;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di
marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto
dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella
misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di
mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di lire un
miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi
nella misura dell'1 per cento.
3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel
registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del
mese successivo al trimestre di effettuazione delle
operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni.».
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). - 1.
A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle
entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o
modificata.
1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale,
utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno
precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi
differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con
riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione
precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita'
di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi
informativi utili per la predisposizione della
dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con
l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui
al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e
1-bis, e' resa disponibile direttamente al contribuente,
mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o,
conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto
d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un
centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma
1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del
lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili abilitati allo svolgimento
dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la
dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa
disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno
degli altri soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Per lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli
da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche'
dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli
altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
precompilata resa disponibile in via telematica
dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati
eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al
contribuente la propria dichiarazione precompilata.
3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate
rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le
informazioni in proprio possesso, che possono essere
confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali
informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti
titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area
riservata del sito internet della predetta Agenzia,
mediante un percorso semplificato e guidato. I dati
confermati o modificati vengono riportati in via automatica
nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo'
presentare direttamente in via telematica.
Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in
possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese
disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di
cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai
fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente, a
decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli
anni successivi, di accedere ai dati da confermare o
modificare.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le
modalita' ordinarie. In caso di presentazione della
dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
un professionista di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6
del presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre 64
di ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, tra il 1° aprile e
il 31 ottobre di ciascun anno.
5. - 6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo62 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Dal
2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti
esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di
lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o
professione abituale sono trasmesse in via telematica
all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. La trasmissione in via telematica delle
certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante
la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in
via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per
ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la
sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto
dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di
imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel
primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un
terzo, con un massimo di euro 20.000.
6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3.
6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i
soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi,
comunque denominati, ai contribuenti che applicano il
regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime
fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter,
6-quater e 6-quinquies.».
- Il testo degli articoli 11, 23 e 24 del citato
decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 11 (Revisione dei termini di presentazione delle
dichiarazioni fiscali). - 1. Con effetto dal 2 maggio 2024,
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese» sono sostituite dalle
seguenti: «entro l'ultimo giorno del decimo mese»;
2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente
con l'anno solare per i quali il termine di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive relative al periodo d'imposta
precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade
successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad
applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di
presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
3. Con effetto dal 15 aprile 2025, al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti: «1. Le persone fisiche presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.
tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica
tra il 1° aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3
in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a
partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo
d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta.»;
b) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «entro il
31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti:
«tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.».
«Art. 23 (Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del
cassetto fiscale). - 1. L'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area
riservata, servizi digitali per la consultazione e
l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni
gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano,
compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi
dall'Agenzia delle entrate.
2. L'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 e'
effettuata anche attraverso servizi di trasferimento
massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei
documenti stessi.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali nei casi previsti
dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
sono definite le regole tecniche e amministrative per la
messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi
digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente
agli intermediari da loro delegati.
4. Alle attivita' di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 24 (Memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure
software). - 1. La memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 puo' essere effettuata
mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e
l'inalterabilita' dei dati.
2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter
consentire la piena integrazione e interazione del processo
di registrazione dei corrispettivi con il processo di
pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione
commerciale sia regolata mediante la predetta modalita' di
pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose
le operazioni amministrative degli esercenti.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali nei casi previsti
dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione,
omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al
comma 1.
4. Alle attivita' di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 3
Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito
delle attivita' di liquidazione e controllo automatico e formale
delle dichiarazioni

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) all'articolo 3-bis:
1) al comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.».
2. All'articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole; «entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto».
3. Agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
4. All'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
5. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito» sono sostituite dalle seguenti: «e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito».
6. All'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «di trenta giorni» sono soppresse.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 3-bis del citato
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di
cui al comma 1 sono fissati oltre al 31 dicembre dell'anno
in cui e' presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo
a titolo definitivo e' eseguita entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui e' previsto il
versamento dell'unica o ultima rata.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o
in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta
provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.»
«Art. 3 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli formali). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta,
ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia'
utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono
essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo
36-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le
modalita' di versamento mediante delega. In tal caso
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.»
«Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo
automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati,
rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del
ricevimento della comunicazione il sostituto o il
contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento
rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di
imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun
trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine
indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le
rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di
ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della
comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le
disposizioni del presente articolo.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In
questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.».
- Il testo dell'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 15-ter (Inadempimenti nei pagamenti delle somme
dovute a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia
delle entrate). - 1. In caso di rateazione ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro
il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva,
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e
l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di
imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato
pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva comporta la
decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a
ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta,
interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo
importo dovuto a titolo di imposta.
3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve
inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una
frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a
diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non
superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche
con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata
delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di
tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva, si procede
all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata,
della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata
all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi
interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e'
eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata
successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento
in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.».
- Il testo degli articoli 36-bis e 36-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in
misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in
misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i sessanta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in
base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Il testo dell'articolo 54-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i sessanta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2-bis (Comunicazione degli esiti della
liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle
dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l'invito
previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a
conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e
comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, gli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata,
derogare all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1,
qualora siano riconosciute difficolta' da parte degli
intermediari nell'espletamento delle attivita' di cui alla
medesima lettera a).
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, e' ampliato a novanta giorni decorrenti
dalla data di trasmissione telematica dell'invito di cui
alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della
risposta telematica.»
- Il testo dell'articolo 7-quater, comma 17, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7-quater (Disposizioni in materia di
semplificazione fiscale). - Omissis
17. Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i
termini previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per il pagamento delle somme dovute,
rispettivamente, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali
effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della
liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a
tassazione separata.».
 
Art. 4

Modifiche alla disciplina
del concordato preventivo biennale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario gia' dall'anno 2023.»
b) all'articolo 9, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.»;
c) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.»
d) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale.»;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attivita' artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.»;
2) al comma 2, dopo la parola «nonche'» sono inserite le seguenti: «i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e»;
f) all'articolo 16:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «nonche' minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti»;
2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;»;
3) al comma 2, le parole: «le minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti» e le parole: «i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili e le perdite»;
4) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.»;
g) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Valore della produzione netta oggetto di concordato). - 1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti gia' individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.»;
h) all'articolo 19:
1) al comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono riconosciuti i benefici» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,»;
i) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto delle imposte sui redditi e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;
c) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;
l) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«20-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a 6.
2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.
3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;
m) all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190;
b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale;
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per cento.»;
n) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «lettere a), b) e c), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.»;
o) all'articolo 24, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 11», sono aggiunte in fine, le seguenti: «, comma 1, lettere a) e b)»;
p) all'articolo 30, comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;
q) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
b) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), e' versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;
r) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
«31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che puo' essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.
3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;
s) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento.»;
t) all'articolo 37, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.»;
u) l'articolo 38 e' abrogato.

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21,
22, 24, 30 e 37 del citato decreto legislativo 12 febbraio
2024, n. 13, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 8 (Procedure informatiche di ausilio
all'attuazione del concordato). - 1. L'Agenzia delle
entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a
disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari,
anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi
programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari
per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono individuati le modalita' e i dati da
comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono
individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia
approvata consente di definire la proposta di concordato
preventivo biennale.
4. Per il 2024, i programmi informatici di cui al
comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero
entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario
gia' dall'anno 2023.»
«Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il
decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche
cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei
contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno
del settimo mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1.»
«Art. 10 (Concordato per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti). -
1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che applicano gli indici sintetici di
affidabilita' di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato
preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel
presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo
III.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale
i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al
periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la
proposta, non hanno debiti per tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti
di cui al primo periodo rilevano se definitivamente
accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi
nono piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque
accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei
termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i
debiti di cui al primo periodo se l'ammontare del debito
residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla
soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i
debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di
rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo
le specifiche disposizioni applicabili.»
«Art. 11 (Cause di esclusione). - 1. Non possono
accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i
contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle
seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi
d'imposta precedenti a quelli di applicazione del
concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale
adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del
codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre
periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del
concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
b-bis) con riferimento al periodo d'imposta
precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver
conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e
professioni, redditi o quote di redditi, comunque
denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non
concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40
per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o
di arti e professioni;
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta
oggetto del concordato, al regime forfetario di cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del
2014;
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la
proposta di concordato la societa' o l'ente risulta
interessato da operazioni di fusione, scissione,
conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della
compagine sociale.»
«Art. 15 (Reddito di lavoro autonomo oggetto di
concordato). - 1. Il reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini
delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini
del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato
articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.;
b) redditi o quote di redditi relativi a
partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi;
b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali, riferibili
all'attivita' artistica o professionale di cui al comma
1-quater del citato articolo 54.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le
minusvalenze, nonche' i corrispettivi percepiti a seguito
di cessione della clientela o di elementi immateriali e i
redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1
determinano una corrispondente variazione del reddito
concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito
minimo di 2.000 euro. Nel caso di societa' semplici e di
soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del
predetto testo unico, il limite di euro 2.000 e' ripartito
tra i soci o associati secondo le rispettive quote di
partecipazione.»
«Art. 16 (Reddito d'impresa oggetto di concordato). -
1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte
sui redditi, proposto al contribuente ai fini del
concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 56
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per
quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla
sezione I del capo II del titolo II del predetto testo
unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle
imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico,
senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58,
86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88,
nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su
crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico
delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in
soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a
un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di
capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero
all'articolo 116 del citato testo unico, ovvero o utili
distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale
quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo
unico.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le
sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze
passive e le perdite su crediti, nonche' gli utili e le
perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1
determinano una corrispondente variazione del reddito
concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole
disposizioni a esse applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei
periodi di imposta precedenti riducono il reddito
determinato ai sensi del presente articolo secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione
non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di
societa' in nome collettivo e societa' in accomandita
semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito
tra i soci o associati secondo le rispettive quote di
partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi
precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione
le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e
conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato,
dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a
quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.»
«Art. 19 (Rilevanza delle basi imponibili
concordate). - 1. Fermo restando quanto previsto agli
articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali
maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori
valori della produzione netta effettivi, nel periodo di
vigenza del concordato, non rilevano ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei
contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la
possibilita' per il contribuente di versare i contributi
sul reddito effettivo se di importo superiore a quello
concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.
2. In presenza di circostanze eccezionali,
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori
valori della produzione netta effettivi, eccedenti la
misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del
concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a
partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si
realizza.
3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai
contribuenti che aderiscono alla proposta formulata
dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici,
compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,
previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.»
«Art. 21 (Cessazione del concordato). - 1. Il
concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo
d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel
corso del biennio concordatario rispetto a quella
esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio
stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove
attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice
sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) il contribuente cessa l'attivita';
b-bis) il contribuente aderisce al regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 1994, n. 190;
b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da
modifiche della compagine sociale;
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite
stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei
relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale
maggiorato del 50 per cento.»
«Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il
concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi
periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di
imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o
l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi
dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di
non lieve entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal
contribuente determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a
quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della
proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi,
dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11
ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a
seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono
di non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 1, comma 2, lettere
a) e b) non rilevano ai fini della decadenza nel caso in
cui il contribuente abbia regolarizzato la propria
posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.»
«Art. 24 (Cause di esclusione). - 1. Non possono
accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti
che hanno iniziato l'attivita' nel periodo d'imposta
precedente a quello cui si riferisce la proposta;
2. Non possono, altresi', accedere alla proposta di
concordato preventivo biennale i contribuenti che non
posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, o
per i quali sussiste una delle ipotesi previste
all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).»
«Art. 30 (Rilevanza delle basi imponibili
concordate). - 1. Gli eventuali maggiori o minori redditi
ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del
concordato, non rilevano, ai fini della determinazione
delle imposte sui redditi nonche' dei contributi
previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al
comma 2, ferma restando la possibilita' per il contribuente
di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il
reddito concordato.
2. In presenza di circostanze eccezionali,
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che generano minori redditi ordinariamente
determinati, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto
a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di
produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui
tale differenza si verifica.»
«Art. 32 (Cessazione del concordato). - 1. Il
concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo
d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel
corso del biennio concordatario rispetto a quella
esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio
stesso, a meno che tali attivita' rientrino in gruppi di
settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di
redditivita' previsti ai fini della determinazione del
reddito per i contribuenti forfetari;
b) il contribuente cessa l'attivita';
b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di
cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge
23 dicembre 1994, n. 190 maggiorato del 50 per cento.»
«Art. 37 (Differimento del termine dei versamenti del
saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione
del concordato). - 1. I soggetti che esercitano attivita'
economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi
o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a
effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta
sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione
dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al
presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio
2024 senza alcuna maggiorazione. Per il 2024 e' possibile
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle
attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro
il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a
titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione
dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio
2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della
legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a
societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5,
115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.».
 
Art. 5
Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito
delle persone fisiche

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole «, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile» sono soppresse;
b) al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
«La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma e' effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore e' aggiornato per legge, con periodicita' biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente puo' sempre dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si e' formata nel corso degli anni precedenti.».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di
imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni
recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre
determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta.
La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di
capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale
di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicita' biennale, sentiti l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti
la metodica di ricostruzione induttiva del reddito
complessivo in base alla capacita' di spesa e alla
propensione al risparmio dei contribuenti.
La determinazione sintetica del reddito complessivo
di cui al quarto e quinto comma e' effettuata a condizione
che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un
quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte
l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui
valore e' aggiornato per legge, con periodicita' biennale,
anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei
casi di cui al primo periodo, il contribuente puo' sempre
dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese e' avvenuto con
redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di
imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione
della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi
dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed
investimenti si e' formata nel corso degli anni precedenti.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica
del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente
sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal
contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.»
 
Art. 6
Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata
della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 244, della predetta legge n.  197 del 2022.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 1, commi 231, 232 e 244, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' il seguente:
«231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222
a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le
somme affidate all'agente della riscossione a titolo di
interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le
somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a
titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notificazione della cartella di pagamento.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Omissis.
244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica
rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione
non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai
debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti,
i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, valutati in euro 2.591.227 per l'anno 2024, euro 105.682.455 per l'anno 2025 ed euro 5.182.455 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio