Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adapalene, «Differin».


Estratto determina AAM/PPA n. 581/2024 del 12 luglio 2024

E' autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.d), con la conseguente immissione in commercio del medicinale DIFFERIN nelle confezioni di seguito indicate:
confezioni:
«0,1% gel» - 1 tubo da 50g in LDPE - A.I.C. n. 029309073 (base 10) 0VYG4K (base 32);
«0,1% crema» - 1 tubo da 50g in Al - A.I.C. n. 029309085 (base 10) 0VYG4X (base 32).
Principio attivo: adapalene.
Codice pratica: N1B/2024/437.
Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via Manara Luciano, 15, 20122, Milano - Italia.
E' inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni gia' autorizzate secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea
da:
A.I.C. n. 029309046 - «0,1% crema» - tubo da 30g;
A.I.C. n. 029309034 - «0,1% gel» - tubo 30g
a:
A.I.C. n. 029309046 - «0,1% crema» - 1 tubo da 30g in Al;
A.I.C. n. 029309034 - «0,1% gel» - 1 tubo da 30g in LDPE.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.