Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 8 maggio 2024
Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile», di seguito indiato come «codice»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, recante «Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014 che ha previsto, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, l'istituzione di una Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di benemerenza;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 22 febbraio 2024 rep. 651 che, da ultimo, ha modificato i componenti della Commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, adottato in attuazione dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, recante «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e altri aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 novembre 2015 n. 270, recante «Modifiche del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, recante caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, con il quale e' stato modificato il comma 4, dell'art. 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, prevedendo che gli eventi ai quali riferire la richiesta di pubblica benemerenza devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di ventiquattro mesi;
Visto l'art. 2 del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, con il quale si dispone che entro novanta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvedera' alle conseguenti modifiche ed integrazioni del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;
Ritenuto, nell'ambito dei principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, di dover provvedere alla modifica in merito alle regole, procedure e specifiche attuative di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo altresi' una disciplina transitoria per gli eventi emergenziali vigenti prorogati da norma primaria oltre i ventiquattro mesi e non ancora cessati, consentendo l'apertura di una adeguata finestra temporale per la presentazione della domanda;

Decreta:

Art. 1

Avvio del procedimento

1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemerenza si avvia, a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.
2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Foggia delle insegne di III livello

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Foggia delle insegne di II livello

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Foggia delle insegne di I livello

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Conferimento a titolo individuale

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:
a) un curriculum del candidato;
b) una dettagliata relazione a firma del rappresentante dell'organismo o del vertice gerarchico sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonche' sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;
c) una dichiarazione attestante l'anzianita' di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza;
d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi;
e) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonche' di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarita' contributiva;
f) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR - General data protecxtion regulation) il cui facsimile e' scaricabile dal sito del Dipartimento della protezione civile;
g) per i volontari delle associazioni di protezione civile, cosi' come indicato all'art. 4, punto 9, lettera g), la nota di attivazione dell'associazione di appartenenza.
2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non puo' essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.
3. La Commissione permanente, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, cosi' come modificato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, sottopone le candidature valutate positivamente al Capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.
4. Il Dipartimento della protezione civile da' notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti.
 
Art. 3

Conferimento a titolo collettivo

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto, devono produrre:
a) una dettagliata relazione sull'attivita' svolta dall'organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza;
b) per i soggetti di natura privatistica, un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico;
c) per le associazioni di volontariato di protezione civile, cosi' come indicato all'art. 4, punto 9, lettera g), la nota di attivazione.
 
Art. 4

Progetto informatico benemerenze - PIB

1. Per la gestione delle benemerenze il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto informatico benemerenze (PIB).
2. L'immissione delle candidature nel PIB e' attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.
3. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:
a) provvedimento di nomina del referente da parte dell'organismo proponente;
b) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;
c) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d'uso dell'applicativo e di certificazione dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.
5. Le richieste di accreditamento sono inviate telematicamente al Dipartimento della protezione civile tramite la Procedura informatica per le benemerenze (PIB):
1. per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5, dal segretario generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
2. per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
3. per le strutture di protezione civile delle regioni e delle province autonome, comunque denominate, dai direttori delle strutture di protezione civile;
4. per le altre strutture delle regioni e province autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal segretario generale ovvero dal vertice amministrativo dell'ente comunque denominato;
5. per le prefetture, dal Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno;
6. per le strutture di protezione civile delle Citta' metropolitane e delle province, comunque denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
7. per le altre strutture delle Citta' metropolitane e delle province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal segretario generale ovvero dal vertice amministrativo dell'ente comunque denominato;
8. per le strutture dei comuni e delle Unioni dei comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati, dal sindaco o dal presidente dell'Unione;
9. per le strutture operative di cui all'art. 13 del codice:
a) per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
b) per le Forze armate:
i. dal Capo di Stato Maggiore della difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate;
ii. dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
c) per le Forze di polizia:
i. dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per la polizia di Stato;
ii. dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'Arma dei carabinieri;
iii. dal Comandante generale della Guardia di finanza per la Guardia di finanza;
iv. dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria;
d) per il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile dal legale rappresentante dell'ente o dell'istituto;
f) per il Servizio sanitario nazionale:
i. dal direttore generale competente della regione o provincia autonoma per le strutture regionali;
ii. dal legale rappresentante dell'ente per le strutture statali o autonome;
g) per il volontariato organizzato di protezione civile:
i. per i soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'art. 34, comma 3, lettera a) del codice:
1. per le organizzazioni di volontariato dal rispettivo legale rappresentante;
2. per i gruppi comunali di cui all'art. 35, comma 1, del codice dal comune;
3. per i gruppi intercomunali di cui all'art. 35, comma 3, del codice dal comune capofila;
4. per i gruppi provinciali di cui all'art. 35, comma 3, del codice dalla provincia o dalla citta' metropolitana;
ii. per tutte le articolazioni centrali e territoriali dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del codice dal legale rappresentante nazionale dell'ente;
h) per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente dal presidente di ISPRA;
i) per l'Agenzia Italiameteo dal direttore dell'agenzia;
j) per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi consigli nazionali dai presidenti nazionali;
k) per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti;
l) per le aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti.
 
Art. 5

Progetto informatico benemerenze - PIB
presentazione candidature

1. Gli organismi accreditati, per il tramite del loro referente, presentano le candidature inserendo la documentazione di cui all'art. 2 comma 1, e all'art. 3 direttamente nel PIB.
2. Gli organismi accreditati possono presentare la candidatura collettiva per il medesimo organismo o per strutture decentrate o periferiche se provviste di proprio codice fiscale/partita IVA.
3. Il Dipartimento della protezione civile cura l'aggiornamento dell'albo generale degli insigniti e la pubblicazione nel proprio sito internet.
4. Le eventuali segnalazioni di errori sui dati anagrafici degli insigniti deve essere segnalata al Dipartimento della protezione civile dagli organismi proponenti o dall'insignito stesso.
5. Il Dipartimento provvede alla correzione degli errori con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica eventualmente delegata.
 
Art. 6

Perdita o deterioramento del diploma

1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell'attestazione di pubblica benemerenza deve essere segnalato dall'insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza.
2. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvedera' a proprie spese alla emanazione di un duplicato.
3. In ogni caso il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.
 
Art. 7

Foggia dei diplomi e delle insegne

1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e' rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 al presente decreto, e dalle insegne raffigurate negli allegati 2,3,4 al presente decreto. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 formano parte integrante del presente decreto.
2. Il primo conferimento a titolo individuale da' facolta' di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo art. 8.
3. Il secondo conferimento a titolo individuale da' facolta' di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo art. 9.
4. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale da' facolta' di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo art. 10.
 
Art. 8

Insegne di III livello

1. Le insegne di III livello sono costituite da:
a) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia e' appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;
d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.
 
Art. 9

Insegne di II livello

1. Le insegne di II livello sono costituite da:
a) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia e' appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;
d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.
 
Art. 10

Insegne di I livello

1. Le insegne di I livello sono costituite da:
a) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia e' appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;
d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.
 
Art. 11

Fascette

1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l'anno dell'emergenza che ha originato il conferimento.
2. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l'alto, a partire dal meno recente.
3. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.
4. Al conseguimento dell'undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d'argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posto al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.
 
Art. 12

Uso delle insegne individuali

1. L'insegna di livello piu' elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.
2. Fatte salve future disposizioni sull'ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.
 
Art. 13

Foggia delle insegne a titolo collettivo

1. L'insegna a titolo collettivo e' costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.
2. La medaglia e' contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio e' stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.
3. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.
 
Art. 14

Produzione delle insegne

1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerenze della protezione civile, nonche' dell'astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.
2. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerenze sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonche' l'impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.
3. Il parere di conformita' sara' rilasciato dopo l'esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti consegne:
a) una medaglia in bronzo Ø mm 35;
b) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;
c) una medaglia in bronzo dorata Ø mm 35;
d) una medaglia in bronzo Ø mm 16;
e) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;
f) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;
g) una medaglia in bronzo Ø mm 80;
h) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;
i) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10;
l) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13;
m) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole «Emergenza... Anno...»;
n) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.
4. Le insegne sottoposte alla verifica di conformita' saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformita', le aziende potranno aggiungere, all'interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione «Conforme al campione depositato presso il Dipartimento della protezione civile».
5. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.
6. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo comportera' la revoca dall'albo delle aziende certificate.
7. La produzione delle insegne dell'attestazione di benemerenza della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione:
la classe III di eccellenza corrisponde all'insegna di III livello, di cui al comma 2 dell'art. 7;
la classe II di eccellenza corrisponde all'insegna di II livello, di cui al comma 3 dell'art. 7;
la classe I di eccellenza corrisponde all'insegna di I livello, di cui al comma 4 dell'art. 7.
 
Art. 15

Rigetto e revoca del conferimento

1. L'organismo proponente e' tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell'attestato di pubblica benemerenza per almeno cinque anni dalla data di concessione.
2. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall'organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:
a) il rigetto dell'istanza, se in fase istruttoria;
b) la revoca dell'attestato di pubblica benemerenza oggetto dell'accertamento, a concessione avvenuta;
c) la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.
3. La revoca e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica eventualmente delegata, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, ed e' pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall'albo generale.
 
Art. 16

Accesso agli atti

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2011, n. 143, art. 2, comma 1, lettera d) e' precluso l'accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 17

Termini per l'invio delle proposte,
disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le proposte di conferimento devono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dell'emergenza di rilievo nazionale o per intervento all'estero, come determinata ai sensi delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e successive proroghe o comunque non oltre il 27° mese dalla deliberazione della stessa.
2. Al fine di garantire un adeguato regime transitorio per gli stati di emergenza tuttora vigenti e che, alla data di adozione del presente decreto, abbiano gia' superato i ventiquattro mesi di durata, le proposte di conferimento devono essere inviate entro il 31 marzo 2025.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014.
4. Sono abrogati:
il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015, recante «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;
il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 settembre 2015, recante «Modifiche del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, recante caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile».
Il presente decreto sara' inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it

Roma, 8 maggio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1771