Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 17 luglio 2024
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2022-2024, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito del decreto 16 maggio 2024.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a norma del quale «il limite massimo dei distacchi autorizzabili a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' fissato in numero di sedici»;
Visto l'art. 38, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, il quale statuisce che «Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi di cui al comma 1, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (ora Ministro per la pubblica amministrazione), concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (ora Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione della rappresentativita'»;
Visti i decreti del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022, recante «Individuazione delle delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione degli accordi per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e del 6 dicembre 2022, recante «Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2022-2024, a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista la sentenza n. 1932/2024 con la quale il Tribunale ordinario di Roma - Prima Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato l'erroneita' del calcolo in base al quale sono state individuate le organizzazioni sindacali rappresentative, ha disapplicato ogni atto conseguente a tale errato calcolo, compreso il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022, e ha ordinato al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di procedere alla correzione del calcolo del dato associativo;
Vista la nota prot. n. 9945 del 24 aprile 2024, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha comunicato di aver proceduto, in attuazione di quanto statuito dalla predetta sentenza n. 1932/2024, alla ripetizione del calcolo per l'accertamento della rappresentativita' sindacale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2022-2024, e ha trasmesso le schede aggiornate contenenti gli esiti del ricalcolo effettuato;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 16 maggio 2024, con il quale, in attuazione della sentenza n. 1932/2024, si e' proceduto ad una nuova individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aventi titolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' determinato in numero di sedici ed ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.
2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 16 maggio 2024 ed e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.
3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, sono cosi' ripartiti:
CO.NA.PO.: cinque distacchi sindacali;
FNS CISL: quattro distacchi sindacali;
UIL PA VV.F.: tre distacchi sindacali;
FP CGIL VV.F.: due distacchi sindacali;
CONFSAL VV.F.: due distacchi sindacali.
4. Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nel limite massimo indicato nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 17 luglio 2024

Il Ministro: Zangrillo