Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 126 del 31 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Disposizioni urgenti per il funzionamento
degli Organismi sportivi

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) ((il terzo periodo e' sostituito dai seguenti)): «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno)) nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o ((commissariamento, non interrompe)) la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
c) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli ((enti)) di promozione sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle ((federazioni)) sportive nazionali, delle ((discipline)) sportive associate e degli ((enti)) di promozione sportiva.».
((c-bis) all'ottavo periodo, le parole «I soggetti di cui al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'undicesimo periodo»;
1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualita' generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.
1-ter. Ai rapporti economici tra le societa' di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.))

2. ((All'articolo 14 del)) decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) (soppresso)
2) ((il terzo periodo e' sostituito dai seguenti)): «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno)) nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie ((o commissariamento, non interrompe)) la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli ((enti)) di promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli ((enti)) di promozione sportiva paralimpica.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate). - 1.
(Omissis)
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che
conseguano alla prima votazione un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso
mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al
ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove
assemblee elettive anche per i membri degli organi
direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo
uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea
elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del
computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a
due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei
mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
In ogni caso il commissariamento non interrompe la
consecutivita' dei mandati.
Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per
delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia
partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio
provvedimento, i principi generali per l'esercizio del
diritto di voto per delega in assemblea al fine, in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di
voto mediante una riduzione del numero delle deleghe
medesime che possono essere rilasciate, le quali nelle
assemblee nazionali non possono comunque essere in numero
superiore a due se il numero delle societa' con diritto al
voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento e
quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e
novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle
societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore.
Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate non adeguino i propri statuti alle
predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un
commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni
dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita'
vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate possono prevedere un
numero di mandati inferiore al limite di cui al presente
comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente
comma si applica anche agli enti di promozione sportiva
nonche' ai presidenti delle strutture territoriali
regionali delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate e degli enti di promozione
sportiva. I soggetti di cui all'undicesimo periodo debbono
garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione
all'elettorato passivo.»
- Si riporta l'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268. Suppl. Ord. n. 2:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.»
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante:
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2017, n. 80, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Statuti delle federazioni sportive
paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche). -
1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI
per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del principio di democrazia
interna, del principio di partecipazione all'attivita'
sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale.
2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di
promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per
l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che
conseguano alla prima votazione un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso
mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al
ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove
assemblee elettive anche per i membri degli organi
direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo
uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea
elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del
computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a
due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei
mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
In ogni caso il commissariamento non interrompe la
consecutivita' dei mandati.
3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza
per delega, al fine di garantire una piu' ampia
partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con
proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio
del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di
voto mediante una riduzione del numero delle deleghe
medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque
non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non
adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il
CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi
provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne
riferisce all'autorita' vigilante.
4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono
prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui
al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente
articolo si applica anche agli enti di promozione sportiva
paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture
territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli enti
di promozione sportiva paralimpica. I soggetti di cui al
presente comma debbono garantire nei loro statuti la piu'
ampia partecipazione all'elettorato passivo.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui
almeno un atleta paralimpico, in attivita' o che siano
stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio
alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in
possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle
singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine
lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete
e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza
degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti
delle articolazioni associative interne alla propria
organizzazione.»
 
Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))
«Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)
Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui e' disposta la nomina dell'amministratore delegato della Societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario
===================================================================== |  Regione | Intervento | +==================+================================================+ | | Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento | | Lombardia | tracciati di gara | +------------------+------------------------------------------------+ | | Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di | | Lombardia | innevamento e cablaggio/cronometraggio | +------------------+------------------------------------------------+ | | Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a | | | servizio della venue di gara "Stelvio Alpine | | Lombardia | Centre" a Bormio (SO). | +------------------+------------------------------------------------+ | Lombardia | Livigno Snow Park | +------------------+------------------------------------------------+ | | Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di | | Lombardia | innevamento | +------------------+------------------------------------------------+ | Lombardia | Livigno Aerials & Moguls | +------------------+------------------------------------------------+
».
 
Allegato B
(di cui all'articolo 9, comma 1)
===================================================================== | Destinatari della formazione | +===================================================================+ |Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL | +-------------------------------------------------------------------+ |Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali | +-------------------------------------------------------------------+ |Operatori del collocamento mirato | +-------------------------------------------------------------------+ |Personale dirigenziale della Regione | +-------------------------------------------------------------------+ |Operatori degli uffici territoriali INPS | +-------------------------------------------------------------------+ |Operatori delle direzioni regionali INAIL | +-------------------------------------------------------------------+ |Operatori dei Comuni | +-------------------------------------------------------------------+ |Docenti referenti per il sostegno | +-------------------------------------------------------------------+ |Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli | |infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei | |fisioterapisti e degli educatori professionali | +-------------------------------------------------------------------+ |Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM | +-------------------------------------------------------------------+ |Operatori delle associazioni del terzo settore | +-------------------------------------------------------------------+ |Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali | +-------------------------------------------------------------------+ |Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti | |ecclesiastici civilmente riconosciuti | +-------------------------------------------------------------------+

 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche). - 1. E' istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche, ((di seguito denominata: "Commissione")). La Commissione ha sede in Roma ed e' l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
2. La Commissione svolge((, prima e durante le competizioni,)) attivita' di controllo e vigilanza sulla legittimita' e regolarita' della gestione economica e finanziaria delle societa' sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
3. La Commissione certifica la regolarita' della gestione economica e finanziaria delle societa' sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive ((Federazioni)) sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. ((La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerita' e tempestivita', garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 7.))
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruita' dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile ((nonche' delle prescrizioni)) contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi piu' urgenti, indica ((alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni)) le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformita' ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle ((Federazioni)) sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonche' di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle societa';
e) richiede alle societa' sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle societa', il revisore legale dei conti, la societa' di revisione e i dirigenti delle societa', allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati((, leghe professionistiche)) o societa' sportive professionistiche, e propone alle Autorita' competenti, ((diverse da quella)) di cui alla lettera i), nonche' alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)((, con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.))
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, ((per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti,)) e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle societa' sportive professionistiche.
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il ((presidente)) e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro ((iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e)) abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorita' politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti e' effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari((,)) che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, e' di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilita' di conferma. ((Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso)) gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici((, presso)) gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, ((e presso)) le societa' professionistiche. L'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. ((Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi.)) Per tutta la durata dell'incarico, ((il presidente e i componenti)) diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o ((di consulenza nel settore)) dello sport professionistico, ((ne' ricoprire)) incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici((, il presidente e i componenti)) diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo((, ))in aspettativa o in altra analoga posizione, ((in ogni caso)) per tutta la durata del mandato. ((All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.)) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parita' di voto, prevale quello del ((presidente)). Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennita' spettanti ((al presidente)) e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde ((al presidente. Il segretario generale e' organo)) della Commissione ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed e' indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione((,)) approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non puo' eccedere le trenta unita', di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unita', scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza((, ))che resta a carico della medesima((; a esso si applica altresi' ))il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non puo' avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali e industriali. La Commissione puo' inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se ((operanti)) a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unita', nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.
9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. ((Ai relativi oneri)) si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ((pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, ))si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui ((all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,)) 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive ((nazionali));
b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle societa' sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle societa', da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette societa' professionistiche.
12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ((all'approvazione del)) Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.
13. ((Alle minori entrate)) derivanti dal comma 11, lettera b), ((valutate)) in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027((, ))si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica((, ))di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1° luglio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2024))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1,
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
marzo 2021, n. 67, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio
2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2024.»
 
Art. 3

Misure urgenti in materia di lavoro sportivo

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), e' aggiunta la seguente:
«f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino ((all'importo complessivo)) di 5.000 euro annui, per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva.»;
b) al comma 11, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.».
2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' abrogata.
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola «corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore ((all'importo complessivo)) di euro 5.000 annui»;
b) all'articolo 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a. purche' ((questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le ))tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. ((Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno)) attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione e' resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione e' messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite il sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilita' previsti dall'articolo 35, comma 8-bis((, ))e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonche' dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 53, commi 6 e 11,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2021, n. 106, Supplemento ordinario n.
112, come modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - (Omissis)
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino
all'importo complessivo alla soglia di 5.000 euro annui,
per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva.
(Omissis)
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le
comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro
i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di
riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione
del relativo rapporto di lavoro se intervenuta
precedentemente.
(Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - (Omissis)
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) (abrogata)
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione
economica, da parte dell'autore o inventore, di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia.
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
di pace e ai vice-procuratori onorari.»
- Si riporta il testo degli articoli 25, comma 6, e 29,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2021, n. 67, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - (Omissis)
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro
5.000 annui la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti,
quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non
dello Stato che possono essere autorizzati dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI,
dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle
Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
(Omissis)»
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1.
Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
CIP e la societa' Sport e salute S.p.a., possono avvalersi
nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di
volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita'
amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive
dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche'
della formazione, della didattica e della preparazione
degli atleti.
2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al
comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere
riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per
attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel
limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di
manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle
Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive
associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche
paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e
salute S.p.a. purche' questi ultimi individuino, con
proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attivita'
di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di
rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i
nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento
dell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari e
l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, in
apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del
mese successivo al trimestre di svolgimento delle
prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale
comunicazione e' resa immediatamente disponibile, per gli
ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale
del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione
e' messa a disposizione tramite la piattaforma digitale
nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite il sistema pubblico di
connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo codice
dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri
a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi
di cui al presente comma non concorrono a formare il
reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al
superamento dei limiti di non imponibilita' previsti
dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base
imponibile previdenziale al relativo superamento, nonche'
dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.
(Omissis)»
 
Art. 4

Organizzazione ((della NADO)) Italia -
Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia

1. Per le finalita' della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ((ai sensi della legge 26 novembre 2007 n. 230,)) nonche' in conformita' alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attivita' urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», ((la NADO Italia)), Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, e' dotata di personalita' giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del ((Ministero della salute)), continua a svolgere attivita' di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della societa' Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo.)) I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra ((la)) NADO Italia e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito ((della)) NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con ((decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno ((della NADO Italia)), in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»;
b) dopo il comma 630 e' aggiunto il seguente:
«630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societa' Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) ((e' stabilito)) nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative ((al suo funzionamento e alle sue attivita' istituzionali)), nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.»
3. Per l'attuazione del ((comma 1)) e' autorizzata la spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 ((euro annui)) a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ((pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024,)) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per gli interventi strutturali di politica economica,)) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) a decorrere dall'anno 2026, a valere ((sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo.))

Riferimenti normativi


- La legge 26 novembre 2007, n. 230 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro il
doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella
XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, supplemento ordinario n. 267.
- Si riporta il comma 630 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, supplemento ordinario
n. 62, come modificato dalla presente legge:
«630. A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il
livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito
nella misura annua del 32 per cento delle entrate
effettivamente incassate dal bilancio dello Stato,
registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non
inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui,
derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,
IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di
impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e
altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo
periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni
di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al
proprio funzionamento e alle proprie attivita'
istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri
relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla
delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363
milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2
milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi
da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si
provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota
destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano
confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal
CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della
predisposizione del relativo bilancio di previsione.»
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n.
176:
Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). -
(Omissis)
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
Omissis»
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2008, n. 286:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280, convertito con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 5

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le societa' professionistiche di calcio, nonche' di consentire la corretta gestione della contabilita' e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le societa' diverse dalle societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.».
2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), ((numero)) 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;
b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ((competenti)) provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
c) dopo l'Allegato 1, e' aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 644 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, Supplemento
ordinario n. 62, come modificato dalla presente legge:
«644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020,
possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche
e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai
campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre
competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di
Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate
alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le societa',
quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano
sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da
una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e' soggetta alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. Per le societa'
diverse dalle societa' italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i
suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non
possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non
siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei
precedenti.»
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e
lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025,
nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione
parassitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
2020, n. 66, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
maggio 2020, n. 121, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere
affidate quale soggetto attuatore alla societa' ANAS
S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse e di contesto,
relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi
predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con le regioni
interessate. Il piano complessivo delle opere e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle
persone con disabilita'.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2
e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato,
al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al
comma 5-ter, primo periodo, e al comma 5-ter.1.;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni
di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione
Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione
puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore
delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di
commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' degli
interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al
comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in
materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di
internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni
delegate ai sensi del presente comma, l'organo di
amministrazione puo', in qualunque momento, impartire
direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella
delega.
5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione
decida di procedere, conformemente allo statuto, alla
nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e'
conferito all'amministratore delegato della medesima
Societa'.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 6
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita'

1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle universita', la specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le universita' possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione ((al quale si riferisce il)) servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere ((del Ministro per le disabilita' e)) del Ministro dell'universita' e della ricerca ((nonche' dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,)) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalita' per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita', al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria». Pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - 1. Al fine
dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui
all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i
commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano
urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS
provvedono a realizzare il proprio programma di
reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica
delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
2012, data in cui il personale in posizione di comando
presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria,
patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
Omissis»
 
Art. 7
Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
agli alunni con disabilita' per ((coloro che hanno superato un
percorso formativo sul sostegno))
all'estero, in attesa di
riconoscimento

1. ((In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilita' e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.))
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
((2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 ne' sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi gia' conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si e' chiesto il riconoscimento, e' valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1.))
3. ((Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilita' e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilita' dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilita' di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualita', nonche' i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione.)) Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalita' e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale((, ))scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi((, ))nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- L'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito
n. 8, del 16 maggio 2024 e' pubblicata sul sito del
Ministero dell'istruzione e del merito.
 
((Art. 7 bis
Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' inserito il seguente:
«1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attivita' tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonche' nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle attivita' amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilita' e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilita' negli apprendimenti degli studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attivita' di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'universita' e della ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attivita' della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».
2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalita', nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia. Il compenso del commissario straordinario e' determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.
4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'universita' e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimita' e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.
5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' abrogato.
6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « individuabile » e' sostituita dalla seguente: « individuato ».
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria,» pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - 1. Al fine
dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui
all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i
commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano
urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS
provvedono a realizzare il proprio programma di
reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica
delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
2012, data in cui il personale in posizione di comando
presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria,
patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
1-bis: In raccordo con il Ministero dell'istruzione e
del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di
innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni
scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa
l'attivazione dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71,
esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione
pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli
interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione
per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti
e attivita' tesi al miglioramento delle prestazioni
professionali del personale della scuola e dei livelli di
apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica
telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di
esperienze e la diffusione di modelli e materiali a
sostegno dei processi di innovazione digitale della
didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione, attraverso il supporto alle
istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove
metodologie didattiche nonche' nella definizione e
nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualita'
dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti
degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle
attivita' amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli
alunni con disabilita' e per la riduzione dei divari
territoriali e delle fragilita' negli apprendimenti degli
studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione
del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle
attivita' di competenza del Ministero dell'istruzione e del
merito e, in raccordo con il Ministero dell'universita' e
della ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza
di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore, anche
mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS
Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della
legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16- bis e
16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle
attivita' della Scuola di alta formazione dell'istruzione,
con particolare riferimento alla formazione in servizio
incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del
sistema coordinato per la promozione e il potenziamento
della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica
delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
2. Successivamente alla conclusione del programma
straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate,
per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione
del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un
apposito fondo da istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono
a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita'
di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per
acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. (16)
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente il posto e' assegnato in comune con
altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Le regioni provvedono autonomamente al
dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui
al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico
nel corso del quale e' adottato l'accordo si applicano le
regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti
del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.
Con deliberazione motivata della regione puo' essere
determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico, comunque, non superiore
a quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8.
9.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno
che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale docente,
viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei
casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva
del diritto all'assegnazione del docente di sostegno
all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con
un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo
gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di
parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale
entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia
di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal
richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti
l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle universita' con il
mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche'
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza
compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno della regione della
scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.»
- Si riporta l'articolo 47, comma 7, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n, 79, recante «Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), pubblicata in G.U. 29 giugno 2022, n.
150:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione). - Omissis
7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente
scolastico, dipendente pubblico o docente universitario,
per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno,
e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa
o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove
l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente
ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza
collocamento in una delle predette posizioni e il
presidente conserva il trattamento economico in godimento
con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza,
incrementato dell'indennita' di carica stabilita con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del
bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo
pieno, al presidente compete un trattamento economico con
le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui al
periodo precedente con oneri a carico del bilancio
dell'INDIRE.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218 recante: «Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016, n.
276:
«Art. 4 (Adozione degli statuti e dei regolamenti e
controlli di legittimita' e di merito). - 1. Gli statuti e
i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei
componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli
Enti e sottoposti al controllo di legittimita' e di merito
del Ministero vigilante.
2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al
Ministro vigilante che, entro il termine di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito.
Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per
una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e
quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i
regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi
deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi
di legittimita' con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai
rilievi di merito con deliberazione adottata dalla
maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante
puo' ricorrere contro l'atto emanato in difformita', in
sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di
legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia
stata raggiunta, le norme contestate non possono essere
emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le
successive modificazioni.
3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2
il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti
giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente,
il parere, per quanto di competenza, del Ministero
dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere
si considera comunque acquisito positivamente.
4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel
sito istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante.
Nella Gazzetta Ufficiale e' data notizia della
pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante: «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2013, n.
155.
- Si riporta l'articolo 50, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 163, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: organizzazione generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi
scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la
definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione
del personale docente e dei relativi titoli di accesso,
sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di
istruzione; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di
istruzione e di formazione nel territorio al fine di
garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il
territorio nazionale; promozione del merito e valutazione
dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel
territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri
per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse
per il riequilibrio territoriale della qualita' del
servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla
sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in
raccordo con le competenze delle regioni e degli enti
locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale
docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica
superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per
l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che
la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
promozione dell'internazionalizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione; sistema della
formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate alla valorizzazione del merito e
all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle
capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione
della filiera formativa professionalizzante, inclusa
l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli
di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto
all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione
finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione,
ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
per bambini fino ai sei anni.»
- Si riporta l'articolo 51-ter, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 163, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria,
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
ogni altra istituzione appartenente al sistema
dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti
tecnici superiori; programmazione degli interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione
in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e
internazionali in materia di istruzione universitaria e
alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica
musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non
strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
formazione di grado universitario e di alta formazione
artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni
d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a
programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno
della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti
con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con
il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
europeo e internazionale; promozione e sostegno della
ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito
fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella
loro configurazione di European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009
del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi
nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la
diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto
alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del
coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la
sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, nonche'
valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze
assegnate dalla vigente legislazione.
 
Art. 8

Misure finalizzate a garantire la continuita' dei docenti
a tempo determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita' e favorire la serenita' della relazione educativa tra studenti con disabilita' e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli ((alunni con disabilita')) puo' essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. ((La valutazione di cui al primo periodo e' comunicata alla famiglia.))
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi', alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli ((alunni con disabilita')) che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita' di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli ((alunni con disabilita')) che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
2. ((Le modalita' di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalita' di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U. n. 112
del 16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23, come modificato
dalla presente legge:

«Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e
didattico). - 1. La continuita' educativa e didattica per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita
dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e
dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e
garantire la piena attuazione del Piano annuale di
inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti
dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di
sostegno didattico, purche' in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del
2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e
didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte
della famiglia, e valutato, da parte del dirigente
scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito
dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, al docente in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni con
disabilita' puo' essere proposta la conferma, con
precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo
determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli
nel precedente anno scolastico, fermi restando la
disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle
operazioni relative al personale a tempo indeterminato e
l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei
posti disponibili da parte del docente interessato. La
valutazione di cui al primo periodo e' comunicata alla
famiglia.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica,
altresi', alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per
l'insegnamento agli alunni con disabilita' che siano
inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in
applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita' di
insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado,
valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per
l'insegnamento agli alunni con disabilita' che abbiano
svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati
sulla base della migliore collocazione di fascia con il
relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui
all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124.
4. Al fine di garantire la continuita' didattica
durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.»
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico», pubblicata nella G.U. n.
107 del 10 maggio 1999:
«5. Con proprio decreto da adottare secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.»
 
((Art. 8 bis

Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti
di educatore dei servizi educativi per l'infanzia

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purche' conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purche' conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 3 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante: «Istituzione
del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato in G.U. n. 112 del 16 maggio 2017. Suppl. Ord.
n. 23, come modificato dalla presente legge:
«3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,
l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per
l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono
in possesso della laurea triennale in Scienze
dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso
ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia
la laurea in scienze dell'educazione e della formazione,
classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in
scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis,
purche' conseguite entro l'anno accademico 2018/2019.
Continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai
posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i
titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto,
purche' conseguiti entro gli specifici termini previsti
dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o
accademico 2018/2019.»
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone
con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il
sostegno

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B ((al presente decreto)), coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito denominato: «Dipartimento», nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attivita' di cui al comma 1)):
a) ((avvalendosi di esperti, scelti tra personalita' della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque, tra esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;))
b) avvalendosi ((dell'associazione Formez PA)) - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualita' di societa' in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attivita' formative.
((2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.))
3. ((Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attivita' formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito.))
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti ((in misura proporzionata)) agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale ((di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024)) al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro ((per l'anno 2024)). Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attivita' formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:
a) redige il sillabo delle attivita' formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative;
e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unita';
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attivita' formative.
((5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.))
6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono ((rimborsate)) ai partecipanti alle attivita' formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione ((per l'anno 2024)).
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione ((del Fondo)) di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
((7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.))
((7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2025».))
((7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente»;))
((b) all'articolo 33:))
((1) al comma 3, le parole: «e i territori coinvolti» sono soppresse;))
((2) al comma 4, le parole: «ed i territori coinvolti nella procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per la procedura».))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 33 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della condizione
di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
ragionevole, della valutazione multidimensionale per
l'elaborazione e attuazione del progetto di vita
individuale personalizzato e partecipato» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111:
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' e i territori coinvolti per la
procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la
verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su
iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.
4. Le modalita' ed i territori coinvolti nella
procedura di sperimentazione di cui al comma 2,
l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio
sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con i
Ministri della salute, del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.»
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma
altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma
4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in
misura non superiore al venti per cento dei posti
disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti
per il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il
Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed
esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di
avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
di prestito e' restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo'
richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.»
- Si riporta l'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77:
«Art. 7 (Principio di auto-organizzazione
amministrativa). - Omissis
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono affidare direttamente a societa' in house lavori,
servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano per ciascun affidamento un
provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per
la collettivita', delle connesse esternalita' e della
congruita' economica della prestazione, anche in relazione
al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
efficienza, economicita', qualita' della prestazione,
celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse
pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora
dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di
celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I
vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
comparazione con gli standard di riferimento della societa'
Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i
parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali
nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della condizione
di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
ragionevole, della valutazione multidimensionale per
l'elaborazione e attuazione del progetto di vita
individuale personalizzato e partecipato», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n, 111:
«Art. 32 (Misure di formazione). - 1. Al fine di
garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti
nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti
nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del
progetto di vita, con regolamento dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le misure di
formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base
nonche' del personale delle unita' di valutazione
multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della
formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per
l'attuazione delle attivita' previste dagli articoli 24,
25, 26, 27, 28 e 29.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:
a) iniziative formative di carattere nazionale
congiunte per la fase della valutazione di base, nonche'
rivolte al personale dell'unita' di valutazione
multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo
settore;
b) trasferimenti di risorse alle regioni per
formazione di carattere territoriale, previa
predisposizione di un piano, e relativa attivita' di
monitoraggio.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 34.»
- Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 recante «Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa). - 1. Ad
eccezione delle Universita', degli istituti di formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario
nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti
disposizioni e in particolare le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno
2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio
e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno
per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il
personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico,
come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da
6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle Universita', degli istituti di formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario
nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono
stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti
e' superiore rispetto alla spesa del personale
dell'amministrazione che conferisce l'incarico come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione
del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento
ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso possono
essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 2.
4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei
relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti
quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368".
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, alle province e alle citta'
metropolitane e ai comuni, e' comunque concessa, in
coerenza e secondo le modalita' previste al comma 10
dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la
facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire
risparmi, comunque, non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della condizione
di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
ragionevole, della valutazione multidimensionale per
l'elaborazione e attuazione del progetto di vita
individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12. Aggiornamento delle definizioni, dei
criteri e delle modalita' di accertamento e di valutazione
di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD
e ICF.
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117
della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2025, si
provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in
conformita' con la definizione di disabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento
delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di
accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile,
della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, con il decreto di
cui al comma 1, sono individuati, tenendo conto delle
differenze di sesso e di eta':
a) i criteri per accertare l'esistenza e la
significativita' delle compromissioni delle strutture e
delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto
dell'ICD;
b) i criteri per accertare se le compromissioni
sono di lunga durata;
c) fermi restanti i casi di esonero gia' stabiliti
dalla normativa vigente, l'elenco delle particolari
condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono
esclusi i controlli nel tempo;
d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei
quali la revisione della condizione di disabilita' e'
ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato
di cui all'articolo 6, comma 7, di regola dopo due anni e
secondo procedimenti semplificati fondati anche
sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli
atti;
e) le tabelle che portano ad individuare, ai soli
fini dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale
correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate
dalla duratura compromissione;
f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione
del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d);
g) i criteri per la definizione della condizione di
non autosufficienza, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2;
h) il complesso di codici ICF con cui verificare in
che misura le compromissioni strutturali e funzionali
ostacolano, in termini di capacita', l'attivita' e la
partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla
formazione superiore per gli adulti e all'apprendimento,
anche scolastico, per i minori;
i) un sistema delineato per fasce, volto ad
individuare l'intensita' di sostegno e di sostegno
intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media,
elevata e molto elevata intensita';
l) i criteri per individuare le compromissioni
funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria
alle certificazioni mediche di cui all'articolo 7;
m) gli eccezionali casi in cui il richiedente puo'
chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera e), sono stabilite le modalita' per ricondurre
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del
procedimento per la valutazione di base.»
- Si riporta il testo degli artt. 31 e 33 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione
della condizione di disabilita', della valutazione di base,
di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Fondo per l'implementazione dei progetti di
vita). - 1. Per l'implementazione dei progetti di vita che
prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e
sostegni non rientranti nelle unita' di offerta del
territorio di riferimento, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per
l'implementazione dei progetti di vita, di seguito
denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata
in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le
risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata
entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti
all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita
del territorio. Nel periodo della sperimentazione di cui
all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello
nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Con
il medesimo decreto sono stabilite le priorita' di
intervento, le modalita' di erogazione e le modalita' di
monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle
prestazioni rese.
3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque
un limite di spesa per l'attuazione delle finalita' di cui
al presente articolo, sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con
disabilita' che confluiscono nel budget di progetto».
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' (e i territori coinvolti: soppresse)
per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1,
nonche' la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre
2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.
4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.»
 
((Art. 9 bis
Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con
disabilita' e disposizioni in materia di trasporto scolastico per
gli studenti con disabilita'

1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 213, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilita' privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalita' locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio»;
b) al comma 214:
1) al secondo periodo, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) e a-bis)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del Fondo per la finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 213 e' disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilita', approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 210, 213 e 214
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n.
303, come modificato dalla presente legge:
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025».
«213. Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a
finanziare iniziative collegate a una o piu' delle seguenti
finalita':
a) potenziamento dei servizi di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con
disabilita' della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado;
a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli
studenti con disabilita' privi di autonomia che frequentano
le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della
quota coperta dalla fiscalita' locale, e, nelle more della
definizione dei pertinenti livelli essenziali delle
prestazioni, potenziamento del relativo servizio;
b) promozione e realizzazione di infrastrutture,
anche digitali, per le politiche di inclusione delle
persone con disabilita', anche destinate ad attivita'
ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi
del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione
sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche
attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la
diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei
segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza
nonche' per favorire l'uso di tecnologie innovative
finalizzate all'abbattimento delle barriere alla
comunicazione;
h) promozione di iniziative e di progetti per
l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle
persone con disabilita', di particolare rilevanza nazionale
o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con
il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio
di sussidiarieta'»
«214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le
finalita' di cui alle lettere da a) a h) del comma 213 e'
disposto con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', adottati di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalita' di cui
alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita
l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalita'
di cui alle lettere a) e a-bis del citato comma 213.
L'utilizzo del Fondo per la finalita' di cui alla lettera
a-bis) del comma 213 e' disposto, a decorrere dall'anno
2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti
livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei
costi standard relativi alla componente del trasporto in
favore degli studenti con disabilita', approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard.»

- Per l'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, si rinvia ai riferimenti normativi
all'articolo 9.
- Si riporta il comma 178 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310:
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026».
 
Art. 10
((Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di
assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in
posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonche' di
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026))


1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonche' assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, ((con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025,)) un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non e' utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
((3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito puo' avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unita' di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.))
((3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unita' di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.))
((3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo e' equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarita'. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuita', il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarita', al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorita' di scelta secondo le modalita' definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilita'.))
((3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralita' finanziaria.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella G.U. n. 112 del
16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23:
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). -
Omissis
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano
partecipato alla procedura concorsuale ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto
annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono
acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che
compongono il percorso universitario e accademico di
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a
carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al
comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita
l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina la
definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1999:
«Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con
il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le
graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre
e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai
commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una
specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e'
destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti
istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o
classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli
per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il
Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
materia di conferimento delle supplenze adottate in
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
 
Art. 11

Misure per l'integrazione scolastica
degli alunni stranieri

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, puo' essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al ((sistema)) nazionale di istruzione ((ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER))), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo e' disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso ((nella lingua italiana)) secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche' per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma. La partecipazione alle attivita' di cui al presente comma e' riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso ((di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER)), definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresi', le modalita' di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in ((possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER)), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 335 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. Suppl. Ord.
n. 49, come modificato dalla presente legge:
«335. Con decreto annuale del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio
precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede
di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
a) e' rilevato il personale cessato o che abbia
chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,
nonche' quello in servizio a tempo indeterminato, per
ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per
regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento,
classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti
di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di
dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e'
rimodulato il fabbisogno di personale derivante
dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione
di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione
motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze
di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di
quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) sono definiti il numero delle classi quarte e
quinte della scuola primaria presso le quali e' attivato
l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero
dei posti di insegnamento.
b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione.
b-ter) sono definiti il numero delle classi con una
percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la
prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non
sono in possesso di competenze linguistiche di base nella
lingua italiana, almeno pari al livello A2 del QCER, pari o
superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il
relativo numero dei posti di docente.»

- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021 e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 30 giugno 2021 L. 231.
 
Art. 12

Mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici

1. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella gia' prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilita' interregionale per tale anno scolastico puo' essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilita' per le operazioni di mobilita'. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilita' e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessita' di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilita' e alle altre procedure di immissione in ruolo ((di dirigenti scolastici di nuova assunzione.))».
((1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' inserito il seguente:))
((«11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilita' per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo».))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione
e merito). - 1. All'articolo 58, comma 5-septies, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
"a decorrere dal 1° settembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° settembre 2023".
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "31 marzo 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023".
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2023" e
le parole: "negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24"
sono sostitute dalle seguenti: "negli anni scolastici dal
2022/23 al 2024/25".
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio
2022, n. 99, le parole: "Per l'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023".
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali
sono erogati percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";
c) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli
edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica," sono inserite le seguenti: "nonche' per quelli
ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS
Academy,".
5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per
l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno
2023".
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis e' sostituito dal
seguente:
"2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica
dei componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle
sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano
in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233".
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31
dicembre 2024".
6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", dell'universita'
e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e del
merito";
b) al secondo periodo, le parole: ", fermo restando
il termine del 31 dicembre 2021," sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono
prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche.".
8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "per l'anno
scolastico 2022/2023" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
per l'anno scolastico 2023/2024".
9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2021/2022"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022 e 2023/2024";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2021/2022"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022 e 2023/2024";
c) al comma 2, le parole: "ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", euro
2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023
ed euro 2.437.774 nell'anno 2024";
d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e'
aggiunta la seguente:
"b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno
2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024".
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al perdurare della
vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per dare
attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2,
lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione
alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire comunque
parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del
decreto legislativo n. 62 del 2017.
11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a bandire" sono inserite le seguenti: "a
decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il
reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'assunzione a tempo indeterminato".
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle
attivita' della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione,
e' prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Limitatamente alle
classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale
e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con
decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259
del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, e' valida
fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto
dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di
dirigente scolastico, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' di partecipazione ad un corso intensivo di
formazione e della relativa prova finale, anche per
prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei
possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al
predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono
ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo
che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a
condizione che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di
legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova scritta del predetto
concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di
legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova orale del predetto concorso
ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, anche se successivamente
caducato.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso
intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
medesimo comma prevede le seguenti modalita' di accesso:
per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il
superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una
prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta
chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un
punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova
finale del corso intensivo di formazione di cui al comma
11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di
merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in
ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie
concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono
effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria
del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione
13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per
cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma
11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto
dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
Il contingente e' ripartito annualmente su base regionale
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono
reintegrati in occasione della procedura assunzionale o
concorsuale successiva.
11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico
2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo
19- quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso
ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023
non si concludono in tempo utile per le immissioni in
ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria
di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in
deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al
comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati
per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo
periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente
assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario
indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023,
in occasione delle immissioni in ruolo degli anni
scolastici successivi, a valere sul contingente delle
disponibilita' per le immissioni in ruolo da effettuare
attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma
11-quinquies del presente articolo.
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al
comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria
posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere dell'attivita' di formazione e della
procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresi', che le
somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e
riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima
dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con
le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
11-decies. I soggetti che alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono in servizio presso
istituzioni scolastiche in qualita' di dirigenti scolastici
a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver
partecipato al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente
in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di
formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti
di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di
dirigente scolastico, adottati in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con
riserva al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale,
a condizione che abbiano superato il relativo periodo di
formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza
dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con
precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico
2024/2025, fatta salva la necessita' di eseguire i
provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione
in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale
indetta con decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.»
 
Art. 13

Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base ((degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonche')) del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».
2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;
c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, pubblicato in G.U. n. 106 del 9
maggio 2001. Suppl. Ord. n. 112., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita' delle funzioni e sulla base degli strumenti e
dei dati a disposizione del sistema informativo del
Ministero dell'istruzione e del merito nonche' del Sistema
nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti
scolastici, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi
per la definizione degli obiettivi strategici volti ad
assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e
individua i soggetti che intervengono nella procedura di
valutazione, in coerenza con la direttiva generale del
Ministro dell'istruzione e del me rito, di cui all'articolo
15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.»
- Si riporta il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 162 del 15 luglio 2015, come modificato
dalla presente legge:
«94. La valutazione dei dirigenti scolastici e'
coerente con l'incarico triennale e con il profilo
professionale ed e' connessa alla retribuzione di
risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di
supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della
presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di
assicurarela realizzazione del sistema nazionale di
valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il
triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi
temporanei di livello dirigenziale non generale di durata
non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali
incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della
dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in
deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle
percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia.
Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata, per il
triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7
milioni di euro per ciascun anno del triennio. La
percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti
tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' rideterminata, nell'ambito della relativa
dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura
corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7
milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le
funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono
conferiti in base alla procedura pubblica di cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante
valutazione comparativa dei curricula e previo avviso
pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
renda conoscibili il numero dei posti e la loro
ripartizione tra amministrazione centrale e uffici
scolastici regionali, nonche' i criteri di scelta da
adottare per la valutazione comparativa.»
 
Art. 14
Disposizioni in materia di ((selezione e di)) durata del servizio
all'estero del personale della scuola

0((1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:))
((«4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107».))
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, puo' optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione e' esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente ((articolo,)) puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, recante: «Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2017 Suppl. Ord. n. 23, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Selezione). - 1. Il personale da destinare
all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre
anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle
funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale e' selezionato dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sulla
base di un bando emanato sentito il Ministero
dell'istruzione. Il bando disciplina:
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi
per la selezione del personale in possesso del profilo
professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire
la massima pubblicita' e trasparenza in ogni fase della
selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione
e i relativi livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio
valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere
all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i
titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di
formazione superiore equiparati, sia italiani sia
stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti
in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi
universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in
particolare, nell'ambito delle discipline
dell'interculturalita' e dell'insegnamento dell'italiano
come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche
telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle
lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla
selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque
denominati.
4. Le graduatorie del personale selezionato sono
formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie
sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono
essere indette prima della scadenza novennale. Il personale
docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo
permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui
all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n.
107.»
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, recante: «Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2017. Suppl. Ord. n. 23, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Durata del servizio all'estero). - 1. La
permanenza all'estero non puo' essere superiore, nell'arco
dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di
sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha
luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due
periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di
effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo puo' essere
destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio
all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra
in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo
26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da
gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i
benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte
terza, titolo II, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e
2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non
oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita
lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha
avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero,
puo' optare per permanere all'estero per un unico periodo
di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera
carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva
assunzione in servizio all'estero. L'opzione e' esercitata
non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del
primo sessennio di permanenza all'estero e non e'
revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere
esercitata esclusivamente dal personale che assicura una
presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in
caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se
il personale rientra in Italia prima del termine indicato
al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma
2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi
personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il
viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero e'
consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.»
 
((Art. 14 bis
Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico
2024/2025 nonche' in materia di esami di Stato per le professioni
di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra
laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato

1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: « Alla prova orale e' ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresi' ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ».
2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.
5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalita' e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali ».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 59, comma 10, lettera a), del
decreto -legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recant:e
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio
2021, n. 176. S.O. n. 25, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - Omissis
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e per tutto
il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi
informatizzati, di una prova scritta con piu' quesiti a
risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato in ambito pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche'
sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possibilita' di optare per una prova scritta
con piu' quesiti a risposta aperta volta all'accertamento
delle medesime competenze di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente
lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere riservato
a coloro che superano una prova preselettiva. Non si da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione
del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario,
la non contestualita' delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. Alla prova orale e'
ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un
numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi
a concorso nella regione per la singola classe di concorso
o tipologia di posto, a condizione che il candidato
consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono
altresi' ammessi alla prova orale co loro che, all'esito
della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo
punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255 «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002»
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2021,
n. 193, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico
2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente
sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche
alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024,
comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi
banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I
vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti
nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e
comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede
definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31
agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti
banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di
cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede
individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della
sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo,
eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025
di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella
medesima regione e classe di concorso per la quale sono
risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle
more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui
al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai
sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a
tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto,
assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai
vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in
possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se
privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli
articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3.»
- Si riporta il comma 12 dell'articolo 5 del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2023, n. 143. S.O. n. 23:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero dell'istruzione e del merito). - Omissis
12. Qualora a seguito dello scorrimento delle
graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di
sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al
medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 112, del 16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - Omissis
5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei
concorsi per il personale docente indetti ai sensi
dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei
docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facolta'
assunzionali annualmente autorizzate per la predetta
tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni
dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio
2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12
dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi
da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023
sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di
riferimento.
Omissis»
- Si riportano i commi da 17 a 17-septies dell'articolo
1, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n.
303:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - Omissis
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a
tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021, i posti del personale docente ed educativo
rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di
immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del
presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili
per l'immissione nei ruoli del personale docente o
educativo possono presentare istanza al fine
dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di
pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i
predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna
graduatoria di provenienza. L'istanza e' presentata
esclusivamente mediante il sistema informativo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini, le
modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui
al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 7-ter del decreto-legge 10
maggio 2023, n. 51(Disposizioni urgenti in materia di
amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e
di iniziative di solidarieta' sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-ter (Proroga di termini in materia di
svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curricolari). - 1. Il termine di cui
all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al 31
dicembre 2024 anche per le professioni di agrotecnico e
agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e
perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4,
secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le
modalita' di svolgimento degli esami sono definite con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»
- Si riporta il comma 601 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. Suppl. Ord. n. 244:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
- Si riporta il comma 330 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Suppl. Ord.
n. 40, come modificato dalla presente legge:
«330. Ai fini della valorizzazione dei docenti
impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento,
coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica
e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al
miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e' incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025. Le modalita' e i criteri di
utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono
definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che
disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse
individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del
comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre
fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al
secondo periodo e' assegnata priorita' alle attivita' di
cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud», di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI). Nelle more dell'avvio della
contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno
scolastico 2024/2025, le modalita' e i criteri di uti lizzo
delle risorse di cui al presente comma sono definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite
le organizzazioni sindacali.»
 
((Art. 14 ter

Misure urgenti in materia di welfare studentesco

1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata ».
2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del
21 agosto 2008, n. 195. S.O. n. 196, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Costo dei libri scolastici). - 1. A partire
dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la
liberta' di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei
libri di testo o nell'indicazione degli strumenti
alternativi prescelti, in coerenza con il piano
dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con
il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado,
tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i
competenti organi individuano preferibilmente i libri di
testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili
tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi
consigliati possono essere indicati dal collegio dei
docenti solo se hanno carattere di approfondimento o
monografico.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la
fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli
istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e
mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti
digitali integrativi, oppure da una combinazione di
contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o
acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di
cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola
primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei
docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e'
soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e
limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione
di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
2-bis. Al medesimo fine di potenziare la
disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di
testi, documenti e strumenti didattici da parte delle
scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di
un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015,
anche per consentire ai protagonisti del processo educativo
di interagire efficacemente con le moderne tecnologie
digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con
software open source e di sperimentare nuovi contenuti e
modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi,
gli istituti scolastici possono elaborare il materiale
didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare
come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo
scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
delle proprie classi in orario curriculare nel corso
dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con
licenza che consenta la condivisione e la distribuzione
gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole
statali, anche adoperando piattaforme digitali gia'
preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti
scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano
Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'azione 'Editoria
Digitale Scolastica.
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura
digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di
servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
anche tramite una nuova generazione di testi scolastici
preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la
possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti
ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
come previsto dall'articolo 8 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo
nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali
integrativi della versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di
testo nella versione digitale, anche al fine di
un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i
contenuti digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola
primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria
necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e
II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore
e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi
dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al
digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra
libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto
delle specifiche esigenze didattiche. I tetti di spesa di
cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di
inflazione programmata.
3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti
digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro
lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei
supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e
con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite
definito con il decreto di cui al comma 3.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto
della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.»
- Si riporta l'articolo 23, comma 5, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario», come
modificato dalla presente legge. Pubblicata in Gazzetta
ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189. S.O. n. 173:
«Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili). - Omissis
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di 103
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo e'
incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo,
pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito.»
 
((Art. 14 quater
Misure urgenti per la funzionalita' del Ministero dell'istruzione e
del merito

1. Al fine di favorire l'uniformita' organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, e' adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))


Riferimenti normativi

- Il Regolamento concernente l'organizzazione del
Ministero dell'istruzione e del merito di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023,
n. 208, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 2023, n. 300.
 
Art. 15
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attivita' di ricerca
((e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei
ricercatori a tempo indeterminato))


1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»
((1-bis. In deroga alle vigenti facolta' assunzionali, le universita' statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:))
a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) per non piu' del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle universita' per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita' statali.
1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalita' di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle universita'.
1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gia' assegnate alle universita' con i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse universita' per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle universita' statali con il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle universita'.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, «Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 giugno 2022, n. 150, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - Omissis
6-quaterdecies. Fino al 31 dicembre 2024,
limitatamente alle risorse gia' programmate ovvero
deliberate dai rispettivi organi di governo entro il
predetto termine, le universita', le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti
pubblici di ricerca possono indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del
presente articolo, i contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono
stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori
concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Omissis»
- Si riporta l'art. 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - Omissis
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del
quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al
comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
professore di prima e seconda fascia di professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.»
- Si riporta l'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 - (Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il
numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori
di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i
professori di prima fascia gia' in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
Scuole superiori a ordinamento speciale.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
- Si riporta il comma 633 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«633. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la
competitivita' del sistema universitario e della ricerca
italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di
euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda
fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti
pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi e' effettuata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di
riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari
territori, nonche' di valorizzare la qualita' dei livelli
di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare
specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e
tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole
istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo
del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei
vari territori, al numero dei ricercatori in servizio
rispetto al numero delle altre figure del personale docente
e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai
livelli di maggiore qualita' della ricerca, per le
universita', ai risultati della valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle
risorse eventualmente non utilizzata per le finalita' di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e
del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei
giovani nel sistema universitario, a decorrere dal
finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le
percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite
nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per
cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del
sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le
parole: "Possono altresi' svolgere" sono inserite le
seguenti: ", anche con rapporto di lavoro subordinato,.»
- Si riportano i commi 400 e 401 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca e la competitivita' del sistema universitario
italiano a livello internazionale, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni
per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere
dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le
finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
401. A valere sul Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono
autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali:
a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le risorse
sono ripartite tra le universita';
b) progressione di carriera dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla
presente lettera le universita' statali sono autorizzate a
bandire procedure per la chiamata di professori
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di
seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu' del 50 per cento dei posti, ed
entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma
6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»
- Si riporta l'articolo 6, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2019, n. 305, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2020, n. 51, S.O. n. 10:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - 1. All'articolo 1, comma 1145,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2020".
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "2017-2018 e
2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018,
2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021".
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della
legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole "entro il 31
ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 2020".
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole
"31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2020". Restano fermi i termini di conservazione di
residui previsti a legislazione vigente.
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino
al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il
quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria
delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle
risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite
massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali
presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalita' e
i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.35
5-bis. In considerazione della particolare situazione
linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle
localita' ladine della Provincia autonoma di Bolzano, le
disposizioni in materia di requisiti di ammissione
all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2,
lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere
dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca,
limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina
«tedesco». e per le scuole delle localita' ladine,
limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline
«italiano» e «tedesco».
5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al
1° settembre 2020.
5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e'
soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresi'
indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita
sezione sono indicate».
5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le
istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come
modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su
base sperimentale e facoltativa.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita'
del sistema universitario italiano a livello
internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono
ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento
alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la
chiamata di professori universitari di seconda fascia
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo
quanto di seguito indicato:
1) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il
31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 34. 30 31
5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies,
il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 96,5 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per le medesime finalita' di cui al primo periodo
e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e
di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
secondo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190".
5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
"Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 31 dicembre 2021".
5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il
31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
31 dicembre 2021".»
- Si riporta il comma 524 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2020 - S.O. n. 46:
«524. Alla lettera b) del comma 5-sexies
dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "15 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro";
b) al numero 1), le parole: "per almeno il" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al";
c) al numero 2), le parole: "per non piu' del" sono
sostituite dalle seguenti: "per almeno il".»
- Si riporta l'articolo 238 del decreto- legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
S.O., convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 luglio 2020, n. 180 - S.O. n. 25.:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita'
delle risorse di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del
decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al
presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime
finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la
spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non
utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della
ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' e
enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle
iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione
Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, con
proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo
programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e
natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti
di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma, il
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno
2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di
euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al
secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono
essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento
delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione
minima per ciascun settore European Research Council (ERC),
nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini
dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se
finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
comma.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca
svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del
sistema universitario alla competitivita' del paese, il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di
100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle
Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio
dell'anno precedente a quello di riferimento, sono
stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle
risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020 808, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui
all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo'
disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga
alle procedure definite dai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la
realizzazione dei progetti internazionali di cui
all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le
seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun
anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a
euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per
l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, lettera a) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del
28 dicembre 1993, S.O. n. 303:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
Omissis»
- Si riporta il comma 297, lettera a) dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilanci pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni
di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno
2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e di personale tecnico-amministrativo delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali,
al fine di favorire il graduale raggiungimento degli
standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo delle
universita' e quello degli studenti. Con riferimento alle
assunzioni di professori universitari, le risorse di cui
alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le
chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18
della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente
lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri di riparto delle risorse di cui alla presente
lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati
conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di
reclutamento;
Omissis»
- Il D.M. n. 445 del 6 maggio 2022 - Piani straordinari
reclutamento personale universitario 2022-2026 e'
pubblicato sul sito del MUR.
- Il D.M. n. 795 del 26 giugno 2023 - Piano
Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024 e'
pubblicato su sito del MUR.
 
((Art. 15 bis
Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con
disabilita' gravissima


1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilita' gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalita' convenzionale o mista presso le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attivita' didattiche universitarie.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))

 
Art. 16
Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della
struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi
universitari

1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «cinque unita'» sono sostituite dalle seguenti: «tre unita'»;
2) dopo le parole: «di cui una di personale dirigenziale di livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165,))»;
3) le parole: «quattro di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»;
b) al decimo periodo, le parole: «tre esperti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque esperti».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo
2024, n.19, (Ulteriori disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n.56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2024,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi
universitari). - 1. Al fine di assicurare il conseguimento
entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4,
Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi
posti letto destinati agli studenti universitari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, e' nominato un
Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e
le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
primo periodo, opera presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca e provvede all'espletamento dei propri
compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5,
del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unita'
di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del
citato Ministero, nonche' con la Struttura di missione PNRR
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a tre unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello non generale, con incarico
conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,
individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
Ministero dell'universita' e della ricerca e, con uno o
piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle
gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale dirigenziale della struttura di supporto e'
riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di
risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti
di livello non generale del Ministero dell'universita' e
della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle
strutture, anche periferiche, delle amministrazioni
centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle
amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il
Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma
1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di cinque
esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso
nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del
presente articolo in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12,
comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77
del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del
presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a
euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.»
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2008, n. 235,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n.189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre
2008, n. 286:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
 
((Art. 16 bis
Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle
universita' statali


1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 526 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46:
«526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede
iscritti alle universita' statali, appartenenti a un nucleo
familiare con un indice della situazione economica
equivalente non superiore a 20.000 euro e che non
usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio,
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a
corrispondere un contributo per le spese di locazione
abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede
residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e'
ubicato l'immobile locato.»
 
((Art. 16 ter

Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81


1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni di rette di escussione della garanzia nei con fronti ne' dell'amministrazione titolare del Fondo ne' del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non puo' essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione puo' intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e puo' altresi' rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
luglio 2007, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 agosto 2007, n. 190, S.O. n. 182, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Destinazione di risorse ed altri interventi
urgenti). - Omissis
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere
nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani
di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un apposito fondo rotativo, dotato di personalita'
giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai giovani",
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie
dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo
per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Gli impegni assunti dal Fondo, in
relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente,
con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti
dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore
svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del
Fondo le attivita' relative all'escussione della garanzia e
al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi
o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni di rette di
escussione della garanzia nei con fronti ne'
dell'amministrazione titolare del Fondo ne' del Ministero
dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima
istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in
sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche
di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione
dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o
privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del
Fondo non puo' essere superiore al 70 per cento
dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di
promozione puo' intervenire mediante il versamento di
contributi a valere su risorse proprie e puo' altresi'
rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su
risorse europee.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e
di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di
rilascio e di operativita' delle garanzie nonche' le
modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo
da parte di soggetti pubblici o privati.
Omissis»
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.