Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 luglio 2024 |
Disciplina delle modalita' e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della salute, «sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge»; Considerato che, allo scopo di adempiere al dettato normativo di cui al citato art. 5, comma 1, e' stato pubblicato in data 29 marzo 2024 sul portale del Ministero della salute un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la partecipazione delle organizzazioni di pazienti oncologici alla procedura amministrativa relativa all'adozione del decreto del Ministro della salute di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, rivolto alle organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro; Sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o aventi la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro che hanno aderito al suddetto avviso pubblico; Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, che ha fornito parere favorevole con provvedimento n. 367 del 20 giugno 2024; Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le modalita' e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di c.d «oblio oncologico»;
Decreta:
Art. 1
Presentazione dell'istanza e rilascio della certificazione
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, gia' paziente oncologico, presenta istanza, redatta come previsto nel modello, allegato I, parte integrante del presente decreto, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto «oblio oncologico». 2. L'istanza di cui al comma 1, e' presentata ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679. 3. La certificazione, redatta come previsto nel modello, allegato II, parte integrante del presente decreto, e' rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione. 4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 193 del 2023, il rilascio della certificazione di cui al comma 3 non comporta oneri per il richiedente. |
| Allegato I MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Periodo di conservazione
1. Ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni. 2. I soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2024
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2086 |
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