Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 28 giugno 2024 |
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilita' delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024; Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti»; in particolare, l'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 e l'art. 21 che introduce la disciplina nazionale relativa all'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»; in particolare l'art. 6 che definisce ulteriori disposizioni in materia di controlli di condizionalita' e l'allegato I che descrive gli obblighi relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono essere rispettati dai beneficiari di aiuti in ambito PAC, come modificati dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 29 febbraio 2024, n. 101344; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, concernente l'«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 27 febbraio 2024, n. 96279, recante «Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 della condizionalita' di cui al piano strategico»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, n. 207565, recante «Termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024»; Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni; Considerato che il suddetto regolamento intende rivedere e semplificare alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116 affinche' gli Stati membri possano adattare meglio i propri piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche; Considerato che l'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 consente di eliminare dalla condizionalita' rafforzata l'obbligo A della BCAA 8, concernente la percentuale minima dei seminativi aziendali destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici a riposo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, soltanto se lo Stato membro applica, nell'anno di domanda 2024, un regime ecologico comprendente pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi; Considerato, altresi', che l'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1468, in conseguenza dell'eliminazione dell'obbligo A della BCAA 8, reca la modifica delle definizioni di «seminativo» e di «ettaro ammissibile»; Considerato che nel Piano strategico della PAC (PSP) dell'Italia e' attivo dal 1° gennaio 2023 un eco-schema che risponde pienamente a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) 2024/1468, ossia l'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori; Considerato che il regolamento 2024/1468 ai considerando 8 e 9, richiama il ruolo del mantenimento di elementi e superfici non produttive di cui alla BCAA 8 per migliorare la biodiversita' nelle aziende agricole ma che, tuttavia, nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, e' quanto mai necessario concedere agli agricoltori maggiore flessibilita' nel contribuire a tale obiettivo, fornendo loro una compensazione finanziaria piu' elevata attraverso lo strumento fornito dai regimi ecologici; Considerata l'esigenza di integrare l'elenco delle colture da rinnovo di cui allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145, al fine di includere colture aggiuntive, abitualmente gia' impiegate come colture da rinnovo nelle rotazioni aziendali; Ritenuto opportuno adeguare il PSP e i dispositivi nazionali di attuazione dello stesso alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, stabilendo fin d'ora le regole nazionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per dare modo ai beneficiari di fruire, sin da subito delle semplificazioni introdotte dal regolamento; Considerato che l'anno di domanda 2024 e' iniziato il 1º gennaio 2024 e lo stesso regolamento, ai considerando 22 e 26, richiama l'opportunita' di consentire agli Stati membri di applicare le modifiche in esso previste gia' nell'anno di domanda 2024, prima dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione; Ritenuto, pertanto, di attuare, con effetto giuridico dal 1° gennaio 2024, regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo e/o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi, prevedendo una specifica azione all'interno dell'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori, gia' esistente; Considerata l'adeguata e diffusa informazione rivolta ai portatori di interesse coinvolti dalle azioni oggetto del presente decreto; Considerato che il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio e' stato pubblicato solamente in data 14 maggio 2024 e che, pertanto, e' in corso di definizione la normativa di attuazione a livello nazionale e che sussiste l'esigenza per gli organismi pagatori di adeguare i propri sistemi informativi di ricezione delle domande di aiuto alle novita' introdotte; Considerata altresi', la necessita' che gli agricoltori siano informati in tempo utile, prima della presentazione della domanda di aiuto, delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468 e che siano tempestivamente disponibili agli agricoltori strumenti adeguati all'anno di domanda 2024; Ritenuto, pertanto, di posticipare i termini di presentazione delle domande e di eventuale modifica delle stesse; Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento, presentate oltre il termine utile, si applicano le riduzioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188; Acquisita l'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 giugno 2024;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera d), punto 1), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di domanda 2024, e' sostituito dal seguente: «1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, art. 31, art. 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo e' sottoposta alle pertinenti regole di condizionalita'. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono: 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere; 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;». 2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di domanda 2024, e' sostituito dal seguente: «2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i) e ii), del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1468, soggette alla BCAA 8 che rispettano i limiti dimensionali di cui all'allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente di cui al Capo II, Sezione 3 del presente decreto.». |
| Allegato I (art. 4, comma 2 del presente decreto) 1) Modifica della norma BCAA 7, ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, con introduzione della diversificazione colturale +-------------------------------------------------------------------+ |BCCA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle| |colture sommerse | +-------------------------------------------------------------------+ Ambito di applicazione
Superfici a seminativo, come definite nel Piano strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni. Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende: a. i cui seminativi sono utilizzati per piu' del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; b. la cui superficie agricola ammissibile e' costituita per piu' del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari; d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse. Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualita' nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma. Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilita' chimica e attivita' biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttivita' della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche: 1. effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura e' inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro. Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purche' adeguatamente gestite, cioe', portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno novanta giorni. Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle regioni e province autonome, e' ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale. Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalita' estensive, con poca possibilita' di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguita' delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura puo' essere ripetuta per tre anni consecutivi se e' garantita almeno una delle seguenti condizioni: che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo; oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale; 2. prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: a. se la superficie aziendale a semi nativo e' superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi; b. se la superficie aziendale a semi nativo e' superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa piu' del 75% e le due colture principali non occupano insieme piu' del 95% di tali seminativi. Si precisa che per «diversificazione colturale» si intende: 1. colture appartenenti a generi botanici differenti; 2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee; 3. terreni lasciati a riposo; 4. erba o altre foraggere. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta e' considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere. 2) Modifica della norma BCAA 8, ai sensi del paragrafo 3 dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, con eliminazione del requisito relativo alla percentuale minima della superficie agricola da destinare a superfici o elementi non produttivi.
+-------------------------------------------------------------------+ |BCAA 8 A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio | |B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della | |riproduzione e della nidificazione degli uccelli | +-------------------------------------------------------------------+
Ambito di applicazione
Tutte le superfici, come definite nel Piano strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Ai fini della tutela della biodiversita' e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce: A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, - fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale); B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo. Intervento delle regioni e province autonome
Le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti: per l'obbligo A, gli elementi caratteristici del paesaggio tutelati dalla normativa regionale; per l'obbligo B, il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, cosi' come disciplinato dalla normativa regionale vigente. Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle regioni e province autonome
In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano gli obblighi impegni sopra indicati. Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A, valgono le seguenti indicazioni specifiche. Per gli elementi lineari e' stabilita una lunghezza minima di 25 metri. Per «fossati o canali artificiali» si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento. Per «siepi» si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima e' di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Per «filare» si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati. Per «alberi isolati» sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri. Per «alberi monumentali» sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale. Per «sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche» si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilita' nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri. Per «boschetto» si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq. Per «stagni» si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purche' non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno puo' variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA e' individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purche' inerbiti o coperti da vegetazione ripariale. Per «muretti» si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri. Per «terrazzamenti» si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri. Per «potatura» degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname. Deroghe
E' possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi. 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorita' competenti (obblighi A e B). 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicita' (obbligo A). 3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo A). 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A). 5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, e' fatta salva la possibilita' di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obbligo A). Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto. |
| Art. 2 Modifiche all'art. 21 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3), del regolamento (UE) 2024/1468 a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'art. 21 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 relativo al Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (eco-schema 5), e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori). - 1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per: Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo; Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura e' da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. 2. Per l'anno di domanda 2024, possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari. Nei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo. 3. Dall'anno di domanda 2025, per ottemperare agli impegni del livello 2 la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. 4. Per il livello 2, nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture permanenti: a) mantenimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea, solo per l'anno di domanda 2024, o seminata, obbligatoriamente dall'anno di domanda 2025 e con semente certificata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole); b) non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; c) divieto di utilizzo di diserbanti chimici e controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; d) divieto di utilizzo di altri prodotti fitosanitari diversi da quelli di cui al punto c), durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata. 5. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le regioni e province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti autorita' fitosanitarie ad AGEA Coordinamento, nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli. 6. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi: per il livello 1, la destinazione del 4% dei seminativi aziendali a: a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087; b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti; per il livello 2: c) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera e); d) non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; e) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno e' possibile effettuare la semina di una coltura principale. 7. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale, aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilita' per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 8. I pagamenti del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili, per le superfici a seminativo. Il pagamento del livello 1 non e' cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, di cui all'art. 20. Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, e' cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per la salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e il pagamento del livello 2, per le superfici a seminativo, e' cumulabile con il pagamento per i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'art. 20. Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non e' cumulabile con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'art. 18. 9. Per il livello 2, con riferimento al comma 4, lettera b) e al comma 6, lettera d), del presente articolo, in presenza di disposizioni, adottate dalle regioni e province autonome e altri enti competenti, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, i beneficiari interessati devono comunicare tempestivamente all'organismo di controllo fornendo le indicazioni circa la tipologia e la superficie interessata dall'azione intrapresa, secondo le modalita' che saranno stabilite da AGEA Coordinamento con specifico provvedimento. 10. Al fine di evitare il rischio di inquinamento delle coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera, le regioni e le province autonome, con proprie deliberazioni possono escludere alcune delle specie indicate nell'allegato IX del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, dalla possibilita' di coltivazione nel proprio territorio. 11. Le linee guida adottate ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 sono aggiornate, se del caso, per tener conto delle modifiche apportate dal presente provvedimento.». 2. La dotazione finanziaria complessiva, assegnata dal Piano strategico della PAC all'eco-schema Pagamenti per misure specifiche per gli impollinatori, rimane invariata e prevede una rimodulazione che attribuisce al livello 1 euro 10.200.000,00 (diecimilioniduecentomila/00). Per il livello 1, il pagamento dell'anticipo per l'annualita' 2024 e' subordinato alla comunicazione formale da parte della Commissione europea dell'assenza di motivi ostativi all'attuazione dello stesso a decorrere dall'anno di domanda 2024. |
| Art. 3 Integrazione dell'allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087
1. All'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, sono aggiunte le seguenti specie: broccoletto o cime di rapa (Brassica rapa subs silvestris); cavolo, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolo nero, cavolfiore (Brassica oleracea); cavolo rapa, cavolo cinese (Brassica rapa); cavolo abissino (Brassica carinata); mizuna (Brassica rapa nipposinica); agretto (Soda inermis); lattuga lattughino (Lactuca sativa); cicoria (Cichorium intybus); spinacio (Spinacia oleracea); indivia o scarola (Cichorium endivia); rucola (Eruca vesicaria); sedano, sedano rapa (Apium graveolens); finocchio (Foeniculum vulgare); ravanello (Raphanus raphanistrum subs. sativus); zucca (Cucurbita maxima); zucchino (Cucurbita pepo); cetriolo (Cucumis sativus); prezzemolo (Petroselinum crispum); basilico (Ocimum basilicum); crescione dei giardini o crescione inglese (Lepidium sativum); coriandolo (Coriandrum sativum); aneto (Anethum spp.); senape (Sinapis spp.); senape nera (Brassica nigra); senape bruna (Brassica juncea); cartamo (Carthamus tinctorius); quinoa (Chenopodium quinoa); porro, aglio, aglione, cipolletta d'inverno o bunching onion, scalogno, cipolla anche di tipo lungo (Echalion), erba cipollina (Allium spp.) bietola compresa la cheltenham beet, bietola da costa, barbabietola compresa la rapa rossa (Beta vulgaris). |
| Art. 4 Modifiche all'allegato I del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385
1. Ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, nell'allegato I del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, il titolo della norma BCAA 6 e' sostituito dal seguente: «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi piu' sensibili, quale determinata dagli Stati membri». 2. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, nell'allegato I del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, il dispositivo della norma BCAA 7 e il dispositivo della norma BCAA 8 sono modificati come da allegato I al presente decreto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. |
| Art. 5 Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385
1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che: a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalita' rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116; b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalita' sancita all'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.». |
| Art. 6 Integrazioni all'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385
1. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385, sono aggiunti i seguenti commi: «5. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1468 che modifica l'art. 13 del regolamento (UE) 2021/2115, possono essere adottate, a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, con appositi provvedimenti, esenzioni specifiche agli obblighi previsti dalle norme BCAA 5, 6, 7 e 9, se e nei limiti in cui siano necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolino in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme ai relativi obiettivi principali. Le esenzioni specifiche sono limitate in termini di zone di copertura e sono definite sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Le proposte di esenzioni specifiche sono presentate al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che, in accordo con AGEA relativamente alle modalita' e agli strumenti di controllo, le sottopone a preventiva approvazione della Commissione europea. Dopo l'approvazione, le esenzioni hanno validita' per l'intera programmazione 2023-2027. 6. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1468 in caso di condizioni meteorologiche che impediscano ai beneficiari di conformarsi alle norme BCAA in un determinato anno, possono essere previste deroghe temporanee all'attuazione degli obblighi di specifiche norme di condizionalita'. Le deroghe temporanee sono limitate, nel tempo e nel loro campo di applicazione, ai beneficiari o zone colpite dalle condizioni meteorologiche avverse e sono adottate mediante provvedimenti della preposta autorita' nazionale o dell'autorita' regionale o provinciale competente, in quest'ultimo caso previa presentazione all'autorita' nazionale. I provvedimenti sono trasmessi ad AGEA Coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.». |
| Art. 7
Modifica del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2024
1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 maggio 2024 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC 2024). - 1. Per l'anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono posticipati al 31 luglio 2024. 2. Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188. 3. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024, sono irricevibili.». |
| Art. 8
Entrata in vigore ed invarianza finanziaria
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Roma, 28 giugno 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1159 |
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